Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
In tema di dichiarazione di domicilio, la forma vincolante, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe esclusivamente i requisiti elementari di contenuto in relazione allo scopo, alla destinazione e alla certezza della provenienza dell'atto. La dichiarazione non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato dall'autorità giudiziaria, potendo essere trasmessa dall'imputato (in ogni atto idoneo a raggiungere lo scopo) di propria iniziativa in qualunque momento del procedimento o del processo. (Fattispecie in tema di elezione di domicilio inviata in un esposto alla Procura della Repubblica in epoca anteriore all'esercizio dell'azione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1998, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Francesco Calbi Presidente del 16.3.98
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.529
3. Dott. Andrea Colonnese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N.8428/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa il 29.11.96 nei confronti di OL AS, nata il [...] a [...];
Letti la sentenza impugnata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Antonio Giuseppe Veneziano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli condannava OL AS ad anni due di reclusione per bancarotta patrimoniale e documentale. La Corte di Appello annullava la sentenza e ordinava trasmettersi gli atti al pubblico ministero per violazione delle norme relative "all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputata", in quanto la OL, che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia era stata citata con il rito degli irreperibili sia per l'udienza preliminare, sia per quella dibattimentale ed era stata assistita da un difensore di ufficio.
La Procura Generale ricorreva in cassazione e deduceva la nullità della sentenza, sull'assunto che non poteva considerarsi valida elezione di domicilio, per violazione delle forme stabilite dall'art.162 c.p.p., quella contenuta in un esposto inviato dal soggetto alla
Procura della Repubblica "senza alcun riferimento ad un procedimento a suo carico instaurato ed in assenza di alcun atto promanante dal PM o dalla PG". Denunziava, inoltre, l'abnormità del provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L'elezione di domicilio è un atto negoziale, costitutivo e ricettizio in quanto è espressione del potere dispositivo dell'imputato di stabilire il luogo-diverso da quello di residenza, dimora e domicilio - nel quale vuole che siano eseguite le notifiche. L'atto, nello spirito della legge, intende realizzare una duplice finalità, una di celerità ed economia processuale, nella prospettazione relativa all'autorità giudiziaria procedente che è posta nelle condizioni di individuare, agevolmente, un recapito certo per le notifiche l'altra, propria dell'imputato, di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione degli atti del procedimento penale. La seconda finalità prevale sulla prima perché l'elezione di domicilio è essenzialmente connessa al diritto di difesa, intesa sia come autotutela, sia come difesa tecnica, che da quella sono condizionate, con la conseguenza che la disposizione che la prevede è un norma di garanzia che va interpetrata in bonam partem.
La dichiarazione di domicilio è, dunque, per sua natura e per la ratio dell'istituto, un atto necessariamente formale che non richiede, però, formule sacramentali, essendo sufficiente che la manifestazione di volontà, verbalizzata dall'autorità procedente o inviata a quella mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata, sia espressa in modo chiaro e congruo, con l'indicazione, a norma degli artt.162 cod. proc. pen. e 62 delle relative disposizioni di attuazione, del luogo e delle generalità del domiciliatario. La forma vincolata, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe, quindi, esclusivamente i requisiti elementari di contenuto, in relazione allo scopo da perseguire, e quelli che assicurano la certa provenienza dell'atto dall'imputato e la sicura destinazione di esso ad una determinata autorità giudiziaria. La dichiarazione, però, non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria, potendo essere trasmessa dall'imputato, di propria iniziativa, senza alcuna sollecitazione, in qualsiasi momento del procedimento o del processo il principio trova verifica nella separata collocazione delle disposizioni che regolano, da una parte, a norma dell'art. 161 c.p.p., la doverosa attività del giudice, del pubblico ministero e della polizia giudiziaria diretta a provocare l'elezione, e, dall'altra parte, a norma del successivo art. 162,le formalità della dichiarazione e le modalità di comunicazione del domicilio eletto. Tra le due norme vi è correlazione, ma non dipendenza condizionante, anche perché, diversamente, l'imputato sarebbe legittimato a eleggere domicilio soltanto a seguito di richiesta dell'autorità procedente che frequentemente, non ha esigenza di inviare l'informazione di garanzia.
L'elezione, inoltre, non deve essere, necessariamente, un documento autonomo, fine a se stesso, escludente ogni altro contenuto, potendo essere espressa in un atto diverso, purché idoneo a raggiungere lo scopo, sia per la sua precisa identità processuale-impugnazione, "esposto" difensivo, nomina del difensore, istanza di revoca della misura cautelare-sia per il requisito di certezza della sua provenienza e destinazione, sia, infine, per l'evidenza della forma che non deve essere mimetizzante e surrettiziamente strumentale alla precostituzione di un vizio di notifica e di un motivo di gravame. La verifica di siffatti elementi è rimessa, ovviamente, al giudice di merito, le cui determinazioni, se sorrette da adeguata e logica motivazione, sono insindacabili in sede di legittimità. Ciò posto, si osserva che il giudice a quo faceva corretta applicazione di tali principi, ritenendo valida l'elezione di domicilio, rispettosa dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 162 c.p.p., contenuta nell'esposto-sottoscritto con firma autenticata dal notaio, inviato alla Procura della Repubblica procedente con lettera raccomandata e acquisito al procedimento di bancarotta fraudolenta, "in epoca non sospetta, anteriore all'esercizio dell'azione penale" - con il quale la OL si "offriva alla giustizia", nominando anche difensore di fiducia l'avv. Pietro Di Meglio, domiciliatario presso lo studio di via Vittorio Emanuele.
L'idoneità formale e sostanziale dell'atto, risultante anche dalla postuma notifica dell'estratto contumaciale nel domicilio eletto, non è contestata dal ricorrente che, peraltro, nulla rileva neppure in ordine all'altra nullità, assoluta e insanabile, alla quale pure accenna la sentenza impugnata, conseguente all'omesso avviso al difensore di fiducia del procedimento e del processo.
2-Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Per il principio d'irretrattabilità dell'azione penale, è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero. A norma dell'art.604 quarto comma, c. p. p., l'accertamento di nullità assolute e insanabili, incidenti anche sul decreto che dispone il giudizio, comporta la trasmissione degli atti al giudice procedente al momento in cui si è verificata la nullità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero e ordina trasmettersi gli atti al G. i. p. presso il Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998