Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1998, n. 6011
CASS
Sentenza 16 marzo 1998

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In tema di dichiarazione di domicilio, la forma vincolante, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe esclusivamente i requisiti elementari di contenuto in relazione allo scopo, alla destinazione e alla certezza della provenienza dell'atto. La dichiarazione non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato dall'autorità giudiziaria, potendo essere trasmessa dall'imputato (in ogni atto idoneo a raggiungere lo scopo) di propria iniziativa in qualunque momento del procedimento o del processo. (Fattispecie in tema di elezione di domicilio inviata in un esposto alla Procura della Repubblica in epoca anteriore all'esercizio dell'azione penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1998, n. 6011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6011
    Data del deposito : 16 marzo 1998

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