Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, al difensore astenutosi non spetta alcuna notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza adottato per consentirgli di esercitare il suo diritto di adesione all'astensione, giacché tale diritto si sostanza nell'astensione dai compiti essenziali dell'opera professionale, ma il suo esercizio non prevede necessariamente anche l'assenza dai luoghi in cui tali attività normalmente si esercita, ben potendo il legale presenziare all'udienza fissata anche solo allo scopo di estrinsecare la propria volontà di aderire alla proclamata astensione.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 07/11/2000
1. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - N. 2004
3. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 15373/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RB IC, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/02/2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Napoli, Sez. minorenni, confermava la sentenza del tribunale dei minorenni di Napoli che aveva affermato la responsabilità di IC RB, in concorso con altro imputato maggiorenne, per il reato di ricettazione continuata. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa perché al difensore legittimamente assente all'udienza dell'11/06/1997, per avere aderito all'astensione proclamata dalla Camera Penale, non era stata comunicata la data della successiva udienza tenuta dal tribunale per i minorenni, sebbene il rinvio fosse stato disposto proprio per l'astensione; inoltre la corte di merito aveva omesso di indicare le ragioni per cui al difensore non spettava il diritto di ottenere la notificazione del provvedimento di rinvio;
2) nullità della sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione circa la sussistenza, in capo al prevenuto, del possesso delle cose, oggetto di ricettazione, e la consapevolezza, da parte del medesimo, della loro provenienza delittuosa;
3) carenza di motivazione sulla ritenuta congruità della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere condiviso. Nella specie, invero, l'mpedimento invocato dal difensore per l'esercizio del diritto di astensione dall'udienza proclamata dalla Camera Penale, non sussiste poiché la mancata comparizione dello stesso è collegata ad una volontaria ed autonoma sua scelta, la quale non equivale, ne' può equivalere, ad una impossibilità a comparire rilevante ai sensi dell'art. 486 C.P.P.. Prescindendo dalla questione - che non è il caso di approfondire - se la proclamata astensione integri un diritto del difensore a non prestare la propria attività professionale e, quindi, un legittimo impedimento all'esercizio di essa, in quanto diversamente tale diritto - che sarebbe anche garantito costituzionalmente nei limiti dell'art. 40 della Corte Costituzionale - verrebbe pregiudicato, è essenziale il rilievo che la posizione vantata non si atteggia come assoluto impedimento a comparire alla udienza. In effetti, l'esercizio dell'astensione va collegato ai compiti essenziali dell'opera professionale senza implicare, come sua necessaria modalità, anche l'assenza dei luoghi in cui essa di norma si esplica, e perciò la mancata partecipazione alle udienze proprio al fine di estrinsecare la volontà di aderire allo "sciopero". Una tale modalità costituisce soltanto un dato eventuale che si accompagna, quale fatto estrinseco, alla decisione di scioperare, ma non un mezzo indispensabile per la sua attuazione, nulla imponendo al difensore di restare lontano da tali luoghi ai fini dell'efficace esercizio delle facoltà in esame. Egli, dunque, non può vantare un diritto assoluto di assentarsi dall'udienza, ne' addurre come legittimo impedimento il diritto di astensione in guisa che debba escludersi anche un suo onere di comparizione per manifestare al giudice la volontà di aderire allo sciopero. Rettamente, pertanto, nel suo concreto la corte di merito ha negato la sussistenza di un diritto del difensore e dello stesso imputato ad ottenere la notificazione del provvedimento di rinvio disposto proprio per consentire al primo di esercitare la facoltà di astensione comunicata preventivamente.
Gli altri due motivi appaiono chiaramente inammissibili poiché con essi si richiede alla corte di cassazione una interpretazione difforme, rispetto a quella dei giudici di merito, degli elementi fattuali che questi ultimi, che con motivazione immune dai vizi logici e giuridici, hanno posto a base del proprio convincimento per giustificare la responsabilità dell'imputato e la congruità del conseguente trattamento sanzionatorio. Si verte, dunque, in tema di censure sottratte al potere di cognizione del giudice di legittimità e per questo, appunto, inammissibili.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001