Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 1
La dichiarazione di domicilio, contenuta nell'atto di appello, cui sia allegata apposita delega al relativo deposito, con sottoscrizione autenticata dal difensore, deve essere assimilata alla dichiarazione trasmessa con lettera raccomandata, atteso che essa presenta identiche garanzie di autenticità, trattandosi di atto certamente proveniente dalla parte, che ha l'effetto di portare validamente a conoscenza della autorità procedente la volontà che le notificazioni vengano effettuate presso il nuovo domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2001, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 22/11/2001
Dott. FRANCESCO NICASTRO Consigliere SENTENZA
Dott. PIER FRANCESCO MARINI Consigliere N. 1820
Dott. MARIO ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere N. 6323/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 24.11.2000 da RA NC, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del 13/26.1.2000 della Corte di Appello di Trieste. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.12.1998, il Tribunale di Udine dichiarava ND NC responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216, comma primo, n. 2 e 223 della legge fallimentare nonché del reato previsto dagli artt. 220, comma primo, e 49 della stessa normativa e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
I fatti che avevano occasionato il processo riguardavano il fallimento della società Linea ND s.r.l., di cui l'imputato era amministratore unico. A lui si addebitava di avere sottratto, distrutto od occultato i libri e le altre scritture contabili della società e, comunque, di averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della stessa società; ed inoltre, di essersi allontanato dalla propria residenza, dopo la dichiarazione di fallimento, senza l'autorizzazione del giudice delegato, rendendosi così irreperibile. Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con consequenziali statuizioni. In mancanza di tempestivo appello (l'estratto contumaciale della sentenza risultava notificato il 13.3.000), la cancelleria della Corte triestina, il 14.3.2000, apponeva, in calce alla sentenza, il visto di irrevocabilità.
Avverso l'anzidetta pronuncia l'imputato propone, nondimeno, ricorso per cassazione, che affida ai motivi indicati in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente eccepisce la nullità della citazione in appello e la conseguente nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e della relativa sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c) e 179, comma primo in relazione all'art. 606 lett. c) del codice di rito. Premesso di avere avuto conoscenza della sentenza solo all'atto della notifica, a mani proprie, dell'ordine di esecuzione della pronuncia di merito, deduceva, in proposito, che irritualmente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello aveva avuto luogo presso lo studio del difensore officiato del gravame, sulla base dell'erroneo presupposto che lì fosse stato eletto domicilio nelle forme previste dall'art. 162 c.p.p., ove invece quella dichiarazione non avrebbe potuto ritenersi valida in quanto la sottoscrizione apposta in calce da esso istante era priva di autentica del difensore. La mancanza di autentica comportava nullità dell'eseguita elezione e della successiva notifica dell'estratto contumaciale, con conseguente inidoneità dell'atto a far decorrere il termine per impugnare. Non solo, ma la dichiarazione non era stata trasmessa all'autorità procedente nelle forme di cui al menzionato art. 162 del codice di rito, e cioè con dichiarazione raccolta a verbale, con telegramma o lettera raccomandata, recante sottoscrizione ritualmente autenticata, ma era stata semplicemente depositata in cancelleria da un incaricato. Donde la tempestività del ricorso, da apprezza si in relazione alla data di notifica dell'ordine di esecuzione, sicuro equipollente all'estratto contumaciale irritualmente notificato. Orbene, l'esame dell'incartamento processuale - sollecitato dal tipo di censura dedotta - rivela che le notifiche all'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, erano state effettuate presso il domicilio precedentemente eletto, e cioè in Milano, via Degli Etruschi n. 5, ed a tale indirizzo è stato, poi, notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta, invece, notificato presso lo studio dell'avv. R. Mete, in Udine, via Lovaria n. 3, ove, con dichiarazione resa in calce all'atto di appello, era stato eletto il nuovo domicilio. All'atto d'impugnazione era allegata la delega alla relativa presentazione, con sottoscrizione del ND ritualmente autenticata dal difensore.
Non è revocabile in dubbio, a fronte del chiaro dettato normativo, espresso dall'art. 162 del codice di rito, che, eletto il domicilio nelle forme di rito, una nuova elezione deve avere luogo nelle forme prescritte dalla stessa normativa, e cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. Ciò in quanto l'elezione di domicilio è atto personale a forma vincolata, che non tollera equipollenti. Ne consegue che non potrebbe considerarsi valida elezione di domicilio l'informale dichiarazione contenuta nell'atto di appello sottoscritto personalmente dall'imputato (cfr. Cass, sez. 6, 15.6.2000, n. 7118;
id., sez. 6^, 21.4.1999, n. 5111). Nondimeno, nel caso di specie, le esigenze formali, che presiedono alle menzionate prescrizioni di legge, devono intendersi pienamente rispettate.
Ed invero - a parte il rilievo che l'imputato ha dato scientemente causa alla ragione di nullità oggi eccepita, indipendentemente dalla deducibilità formale della relativa eccezione, nei termini di cui all'art. 182, c.p. (trattandosi di nullità astrattamente derivante da omessa citazione, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., e dunque rilevabile in ogni stato e grado del procedimento) - si osserva che la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di appello, cui sia allegata apposita delega al relativo deposito, con sottoscrizione autenticata dal difensore, non può non assimilarsi alla dichiarazione trasmessa con lettera raccomandata. Rispetto alla quale, anzi, presenta identiche - se non maggiori - garanzie di autenticità, soddisfacendo ampiamente quelle esigenze di tutela e di rigore formale alle quali il legislatore ha comprensibilmente affidato la valenza di un qualsivoglia mutamento del domicilio eletto, per l'irrinunciabile certezza delle successive notificazioni. Un atto certamente proveniente dalla parte, che con la sottoscrizione - peraltro, non disconosciuta - ne consacra l'autenticità, traducendosi anzi in una clausola espressa apposta in calce al gravame, non può non avere l'effetto di portare validamente a conoscenza dell'autorità procedente la volontà che le notificazioni che la riguardino vengano effettuate presso il nuovo domicilio. Il riconoscimento della ritualità delle notifiche effettuate in quest'ultimo domicilio, e dunque anche quella dell'estratto contumaciale, fa sì che il ricorso deve ritenersi intempestivo, in quanto proposto avverso una sentenza che aveva già acquisito il crisma dell'irrevocabilità.
La natura pregiudiziale del rilievo processuale e, dunque, dell'inammissibilità dell'impugnazione non consente ovviamente la delibazione degli ulteriori motivi di ricorso, concernenti, rispettivamente, una pretesa violazione dei diritti di difesa asseritamente verificatasi nel corso del giudizio di primo grado e la sussistenza dei presupposti del delitto di bancarotta fraudolenta in contestazione.
2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002