Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
L'assenza del difensore per adesione alla astensione dalle udienze dichiarata dalla categoria professionale non comporta la notifica dell'ordinanza di rinvio letta in udienza in quanto è onere del difensore che ha dato causa al rinvio per ragioni legittime di farsi carico di informarsi sulla data del rinvio.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 18/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1500
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 031563/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Gennaro Balzano, difensore di:
LI IA, nato a [...] il [...];
Polise Vincenza, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 17.5.2002 della Corte d'appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla continuazione;
rigetto nel resto;
Udito il difensore di entrambi i ricorrenti, avv. Luigi Senatore in sostituzione dell'avv. Balzano, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Potenza con sentenza 17.5.2002 confermava la sentenza 21.3.2000 del gup del Tribunale di Matera (pronunciata in sede di rinvio dalla Cassazione) di condanna di LI IA e Polise Vincenza rispettivamente alla pena di anni 3 di reclusione e lire 12.000.000 di multa e di anni 2 di reclusione e lire 8.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.p.r. 309/90. I due, imputati erano stati fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un'autovettura Volkswagen Golf lungo la statale n. 106 nel territorio del Comune di BE e sul veicolo erano stati sequestrati kg. 13,426 di marijuana custoditi in alcune scatole di cartone. Altri kg. 11,260 della sostanza venivano sequestrati nella loro abitazione, insieme a denaro e armi (fatti per cui venivano giudicati in altro procedimento davanti al Tribunale di Torre Annunziata, ove veniva applicata la pena a norma dell'art. 444 c.p.p.). La sentenza impugnata rigetta una serie di questioni processuali, che saranno in parte riproposte in questa sede, mentre nel merito, sul trattamento sanzionatorio e sulla valenza delle attenuanti generiche ritiene infondati i motivi. In ordine alla istanza di continuazione con i reati per cui è intervenuta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata testualmente afferma che appare "consigliabile rinviare alla sede esecutiva l'eventuale applicazione della pena in continuazione con quella irrogata" dal gup del Tribunale di Torre Annunziata.
Ricorre la difesa degli imputati con due distinti atti di eguale tenore con i quali lamenta:
1. la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di ritenere i fatti come eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con quelli giudicati dal Tribunale di Torre Annunziata, non essendo motivazione idonea quella che rinvia alla sede esecutiva la determinazione della pena in continuazione;
2. la violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto, pur essendo diversi i luoghi in cui si era sviluppata la condotta, la circostanza non appariva rilevante poiché sin dall'inizio del procedimento ciò poteva essere verificato attraverso una semplice modificazione dell'imputazione;
3. il vizio di motivazione per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata in relazione alla quantità delle sostanze e all'incensuratezza;
4. la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancata rinnovazione del giudizio immediato in violazione dell'art. 627 c.p.p., mentre la Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio
"per nuovo giudizio";
5. la nullità della sentenza di primo grado in quanto il rinvio determinato dall'astensione del difensore dalle udienze avrebbe comportato la necessità di disporre la notificazione della data della nuova udienza al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo processuale, relativo al preteso mancato avviso al difensore dell'udienza davanti al gup - che appare preliminare in quanto il suo eventuale accoglimento travolgerebbe la stessa sentenza di primo grado - è del tutto destituito di fondamento. Già la sentenza impugnata ha rilevato che l'assenza del difensore per adesione alla astensione dalle udienze dichiarata dagli organi rappresentativi della categoria professionale non comporta la necessità dell'avviso della data del rinvio, letto in udienza. Si può aggiungere che è onere del difensore, che ha dato causa al rinvio del procedimento per ragioni legittime, di farsi carico di informarsi di un rinvio determinato dal proprio comportamento, non potendosi ad un tempo avvalersi delle opposte regole, che da un lato tutelano la categoria professionale di appartenenza (il rinvio, appunto, in conseguenza della dichiarata astensione dalle udienze), dall'altro garantiscono la continuità processuale mediante la pubblicità della notizia attinente al rinvio del procedimento.
2. Al limite specioso può definirsi il motivo relativo alla violazione dell'art. 627 c.p.p., in quanto la dizione annullamento con rinvio "per nuovo giudizio" non può essere interpretata in senso latissimo, ma deve essere riferita alle ragioni espresse in motivazione dalla Corte di legittimità attinenti al rinvio stesso. Non ogni annullamento con rinvio equivale, infatti, a un nuovo esame dell'intera vicenda nel merito, ma il rinvio è vincolato ai punti determinati dalla sentenza di annullamento.
3. In terzo luogo il motivo concernente la pretesa mancanza di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti si scontra con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che richiama i precedenti penali specifici degli imputati, e pertanto appare adeguata alla gravità delle condotte e alla personalità degli stessi - cosi comunque da attenere a una valutazione di merito insindacabile in questa sede.
4. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 649 c.p.p. appare del tutto destituito di fondamento. Sul punto la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata e comunque la non identità fra i luoghi (BE ove era detenuta la sostanza destinata "immediatamente" allo spaccio, e Torre Annunziata dove era "accumulata" la sostanza destinata ad ulteriori attività di spaccio) esclude che la condotta possa essere considerata unica.
5. Diversamente è a dirsi per quanto concerne la continuazione fra i reati. Indubitabilmente le condotte, quella realizzata a Torre Annunziata per cui è intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p., e quella accertata in BE di cui qui si discute, devono essere valutate nel loro insieme, e non è lecito al giudice di merito di fronte alla istanza di applicazione dell'art. 81 c.p. arroccarsi dietro un non liquet, rinviando il problema al giudice della esecuzione ex art. 671 c.p.p.. Sul punto la giurisprudenza di questa Suprema Corte è del tutto omogenea (a cominciare dalla decisione 28.6.2000 delle Sezioni Unite), nel senso che il giudice del merito non può sottrarsi alla valutazione delle condizioni (allo stato degli atti) che consentano di verificare la sussistenza della unicità del disegno criminoso - che è valutazione squisitamente di merito.
6. Sotto quest'unico profilo, rigettati gli altri motivi di ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame del motivo relativo alla continuazione e rinvia alla Corte d'appello di Salerno;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004