Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che la difende unitamente all'avvocato GAUDENZIO VOLPONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO GI, LL UG, selettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BRASCHI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANIELLO SCHETTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 196/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 06/02/01 e depositata il 21/02/01 (R.G. 1312/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo SANTI che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del novembre 1987 LE ND conveniva dinanzi al giudice conciliatore di Borgo Val di Taro i coniugi OC UG e PO NA e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni alla sua proprietà, conseguenti ad una spalatura di neve fatta dai vicini. I danni erano indicati in lire 630.000 o nella somma ritenuta di giustizia con rivalutazione ed interessi. Si costituivano i convenuti e contestavano il fondamento della domanda. Istruita la lite con prove orali il Conciliatore con sentenza del 29 aprile del 1989 rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Contro la decisione proponeva ricorso per Cassazione la PA, resistevano le controparti. Questa Corte con la sentenza del 17 dicembre 1992 accoglieva il sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri e dichiarava la inesistenza giuridica della sentenza non risultando la data di pubblicazione della stessa;
cassava la pronuncia e rinviava le parti dinanzi al Pretore di Parma.
La lite era riassunta dalla PA che riproponeva la domanda di risarcimento, resistevano le controparti.
Con sentenza del 14 dicembre 1998 il Pretore di Parma rigettava la domanda attrice e condannava la PA alle spese del giudizio. La decisione era appellata dalla PA che ne chiedeva la riforma, resistevano le parti appellate.
Con sentenza del 21 febbraio 2001 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello e condannava la PA alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la PA deducendo due motivi di censura;
resistono le controparti con controricorso.
La decisione è stata presa in Camera di consiglio ai sensi dello art. 375 cpv cod. proc. civile. Il Pg ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
I motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la violazione degli artt. 2043, 832, 2697, 1175 cod. civ. e 115, 132 n. 4 del cod. di procedura civile. La tesi è che attraverso le prove testimoniali era emerso che i coniugi OC hanno gettato la neve sul terreno e sulla recinzione della PA , determinando i danni ingiusti lamentati e dunque era dimostrato l'illecito come fatto storico, sia per la imputabilità soggettiva che per il nesso di causalità. NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora l'error in iudicando per la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e la omessa motivazione su punto decisivo. La tesi è che attraverso l'analisi delle deposizioni testimoniali (che vengono sinteticamente estrapolate) era certa la prova del fatto noto (lo spalamento ed il getto della neve sul terreno e sulla recinzione) da cui era possibile, in via presuntiva, accertare il fatto ignoto relativo al quantum debeatur. In senso contrario si osserva che nessun error in iudicando risulta compiuto dai giudici del riesame che hanno esaminato e valorizzato le varie deposizioni testimoniali rilevando una condotta scorretta da parte dei coniugi OC potenzialmente idonea a recare molestia, e danno al vicino, ma hanno escluso che da tale attività possa accertarsi, anche in via presuntiva, il verificarsi dei danni lamentati e chiesti a titolo di responsabilità aquiliana, con onere della prova a carico del danneggiato.
Tale valutazione appartiene al prudente apprezzamento delle prove e non è sindacabile in questa sede, essendo il convincimento del giudice del merito congruamente ed analiticamente motivato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente LE ND alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di Cassazione, che liquida in euro 300,00 per onorari ed in euro 100,00 per spese, oltre accessori e spese generali di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004