Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
È da ritenere valida, ai fini di cui all'art. 162 cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata, prevista come mezzo di comunicazione dal citato art. 162 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2006, n. 42294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42294 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 29/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2089
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NT - Consigliere - N. 1158/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE NT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 8.7.2005 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. Mattia de Mattia, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza 16.11.1988 del Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato NT TT responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in riferimento al fallimento della s.r.l. Ferfin dichiarato il 20.1.1992, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.
Il fatto addebitato al TT ai sensi della L. n. 267 del 1942, artt. 216 e 223 consisteva nell'avere, quale institore al 12.3.1990 e sostanzialmente dominus della società: p. 3 sentenza impugnata, distratto attività pari a circa L. 11 milioni risultanti dal conto cassa e L. 60 milioni di merce non rinvenuta al momento dell'inventario (in tal modo precisati dalla Corte d'appello i fatti ritenuti dimostrati).
2. Ricorre il TT per mezzo del proprio difensore impugnando assieme alla sentenza, della quale chiede l'annullamento, l'ordinanza dichiarativa della contumacia pronunziata dalla Corte d'appello nel corso dell'udienza del giorno 8.7.2007.
2.1. Con il primo motivo, riferito a detta ordinanza, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la violazione dell'art. 179 c.p.p., comma 1, art. 161 c.p.p., comma 1, nn. 1 e 4, e art. 157 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che erroneamente la notificazione per il giudizio d'appello sarebbe stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., n. 4, affermando che a tale forma poteva ricorrersi solo nel caso dell'impossibilità della notificazione al domicilio indicato al comma 1 del medesimo articolo (eletto o determinato) e che nel caso di specie non v'era alcuna dichiarazione di domicilio, tale non potendo ritenersi la indicazione della residenza anagrafica dell'imputato contenuta nell'atto "di nomina" inviato con raccomandata alla Procura della Repubblica e depositata nell'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare il 22.11.1996, cui aveva fatto riferimento la Corte d'appello con l'ordinanza impugnata. Peraltro nel luogo predetto abitava solamente la madre dell'imputato, erroneamente ritenuta convivente, e la notificazione a mani della stessa, effettuata il 13.6.2005, e richiamata dalla Corte d'appello mancava della dicitura "persona capace". Il giudizio di secondo grado sarebbe stato perciò viziato da nullità insanabile.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lettera d), la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, già maturata alla data della pronunzia della sentenza impugnata, risultando i fatti contestati come commessi fino al 12.3.1990.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lettera d), il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità sulla scorta (sostanzialmente) delle sole dichiarazioni rese da tale EL AB in una querela immediatamente (dopo due mesi) rimessa, erroneamente ritenute attendibili.
Osserva inoltre il ricorrente che la AB era stata originariamente indagata assieme al TT e la sua posizione era stata archiviata. La stessa aveva dunque ampio interesse a "scaricare" sul TT ogni responsabilità, e non poteva comunque essere assunta come teste. Le sue dichiarazioni, oltre che interessate e perciò inattendibili, erano perciò anche inutilizzabili. Quanto alla relazione del curatore fallimentare, essa non costituiva riscontro alla AB perché si limitava a fare proprie, reiterandole, le dichiarazioni di quella.
DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come ha esattamente osservato la Corte d'appello risulta dagli atti che la citazione a giudizio è stata notificata all'imputato non già ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 1, n. 4 (come si deduce) bensì nel luogo della sua residenza a mani della madre.
Nella relata si legge che essa era "capace e convivente". Ed è principio consolidato che - attesa l'implicita indicazione della sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna che assiste la relazione dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale postale e che istituisce una presunzione, seppure iuris tantum, di ritualità della notifica - spetta alla parte che ne contesti la legittimità dimostrare che l'atto è stato consegnato a persona che, per un qualsiasi motivo, non poteva riceverlo. Sicché sul punto la censura, per la sua genericità e per l'assenza di argomenti specifici, è pure palesemente inammissibile.
La dichiarazione del luogo di propria residenza contenuta nell'atto di nomina di difensore costituiva valida dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p.. La natura di atto personale a forma vincolata della dichiarazione (o dell'elezione di domicilio) concerne, secondo ratio e funzione della norma, la riconducibilità all'imputato della relativa manifestazione di volontà. La forma da rispettare ad substantiam è dunque, secondo la regola di disciplina dell'art. 162 c.p.p., la dichiarazione a verbale o, diversamente, l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, diretto all'autorità che procede, che contiene tale dichiarazione. La disposizione dello stesso art. 162 c.p.p., comma 2, secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne invece, all'evidenza, soltanto la trasmissione a distanza. Essa non regola in alcun modo, ne' vieta, la presentazione diretta, e non può esser intesa come una tassativa prescrizione di forma, dal momento che la spedizione per raccomandata offre garanzia certamente minore rispetto alla presentazione mediante deposito ad opera del difensore, o dello stesso imputato o di loro incaricati, circa l'identificazione dell'autore del documento, servendo soltanto ad evitare ogni possibile contestazione sulla esistenza del documento stesso e a conferirgli data certa. Le forme di comunicazione mediante telegramma o raccomandata indicate dalla norma non solo sono dunque riferibili esclusivamente alla trasmissione a distanza, ma devono comunque considerarsi prescritte ad probationem tantum. Sicché quando la dichiarazione del proprio domicilio, ritualmente autenticata, risulti depositata e allegata al fascicolo processuale, come è nel caso di specie, risulta comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla norma (cfr. Cass. sez. 5^, 15.12.2005, Perna e altro, non massimata sul punto).
E ciò a prescindere dal rilievo che, secondo principi già consolidatisi sotto la vigenza dell'art. 171 codice del 1930, il vizio della notificazione conseguente alla irrituale designazione del domicilio dichiarato non potrebbe essere validamente opposto - non vertendosi in ipotesi di mancanza di notifica - dalla stessa parte che vi ha dato causa, ex art. 182 c.p.p.. Tali considerazioni valgono tanto più quando, come nel caso in esame, per effetto delle precedenti notificazioni effettuate e mai "contestate" (citazione a giudizio in primo grado, notificazione della sentenza del Tribunale poi appellata) il domicilio poteva altresì ritenersi determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 2, secondo periodo.
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione presupponendo che essa decorra dai singoli episodi distrattivi contestati, mentre la data di consumazione del reato di bancarotta pacificamente coincide con quello della dichiarazione di fallimento.
3. Inammissibile perché volto a prospettare censure di fatto, relative all'apprezzamento del materiale probatorio, e manifestamente infondato, perché articolato con riferimento a situazioni che non trovano riscontro negli atti, è infine il terzo motivo: tutto incentrato sulla insufficienza, inattendibilità, inutilizzabilità delle dichiarazioni della AB.
3.1. Va premesso, con particolare riferimento all'ultimo profilo dedotto (inutilizzabilità della dichiarazione testimoniale trattandosi di soggetto già indagato per gli stessi fatti e la cui posizione era stata archiviata), che non è vero che la AB è stata sentita erroneamente come teste, giacché il suo esame risulta assunto invece ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del 18.5.1998 (p. 16 trascrizione).
3.2. Deve quindi osservarsi, da un lato, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente non risulta affatto basata sulla sola AB (come si deduce), ma altresì su di un compendio documentale obiettivamente significativo e su quanto riferito in ordine alla situazione accertata dal curatore;
e che, dall'altro, siffatti elementi offrono per l'appunto congruo riscontro alle dichiarazione della AB. Nè il ruolo di reale dominus della società risulta mai effettivamente contestato dal ricorrente.
3.3. Le censure sull'inadeguatezza del materiale probatorio sono dunque manifestamente infondate e, nella parte in cui genericamente censurano la completezza e la capacità dimostrativa degli elementi illustrati dalla sentenza impugnata nonché le congrue valutazioni di merito su di essi espresse, parimenti inammissibili.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006