Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
as sum art. 13 puinquies 1.26/5/84 .159. C.C. 76063 ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NOME05 04 5 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE MADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9284/01 Dott. Bruno SACCUCCI Cron. 1126; Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ud. 08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76063 sul ricorso proposto da: M'- MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legic;
ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOCHEȘI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 3159 -1-
contro
IU EL;
intimato avverso la sentenza n. 67/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 19/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ai su art. 13 funcfuis 2. 76/5/84 m. 159 ESENTE DA REGISTRAZIONE Svolgimento del processo IU EL, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio JIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 In.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in 1.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 In.449/97, dell'art. 10 I.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. 1.202/89, conv.in 1.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovule a titolo di imposte sospese non costituiscono un anere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sonteaze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, stato ritenuto che l'art 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giomo 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria Il Presidente Il cons. rel. Dr. Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Falcone www. Derive IL CANCELLIERE CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Amalag Car 2. 2003. IL CANCELLIERE C Oggi MA