Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 39784
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

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Massime1

Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è un reato complesso di pericolo che può essere integrato anche da un solo atto di concorrenza illecita caratterizzato da violenza o minaccia perché il nucleo fondamentale del suo elemento oggettivo è costituito dalla realizzazione di un atto di illecita concorrenza. Ne consegue che, quando gli atti di concorrenza illecita siano plurimi e sussista l'identità del disegno criminoso, trova applicazione l'istituto della continuazione e il termine di prescrizione decorre dalla data di consumazione di ciascuno dei reati che compongono la sequenza. (Nel caso di specie la Corte territoriale aveva fatto discendere dall'erronea qualificazione giuridica del reato come abituale l'individuazione del "dies a quo" della prescrizione nella data di consumazione dell'ultimo degli atti di concorrenza accertati).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 2Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021

    Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 39784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39784
Data del deposito : 16 maggio 2013

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