Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2017, n. 42557
CASS
Sentenza 4 luglio 2017

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L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., sia perché l'articolo 275 cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza. (Fattispecie in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere si era limitata a motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2017, n. 42557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42557
    Data del deposito : 4 luglio 2017

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