Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., sia perché l'articolo 275 cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza. (Fattispecie in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere si era limitata a motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2017, n. 42557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42557 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
42557-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 1756 PIERCAMILLO DAVIGO LUIGI AGOSTINACCHIO REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.20023/2017 FABIO DI PISA SANDRA RECCHIONE -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Bologna confermava l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere, applicata al LL per i reati di ricettazione e rapina aggravata.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che deduceva vizio di legge e di motivazione: l'ordinanza genetica sarebbe nulla in quanto non sarebbero state indicate le ragioni per le quali si riteneva inidonea la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico;
tale carenza motivazionale non sarebbe sanabile dal Tribunale per il riesame, che in presenza di una causa di nullità non potrebbe fare ricorso ai poteri integrativi conferitigli dalla legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.Si deduce la nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico;
tale carenza, nella prospettiva del ricorrente, non sarebbe emendabile attraverso l'uso dei poteri integrativi affidati al Tribunale per il riesame dall'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. Il collegio ribadisce che anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Cass. sez. 2 n. 46136 del 28\10\2015, rv 265212; Cass. sez. 3 n. 2257 del 18\10\2016, Rv 268800). Tanto premesso, per verificare se la denunciata omissione motivazionale integri una carenza strutturale del provvedimento, occorre individuare quali siano gli elementi dell'ordinanza, la cui assenza, sia grafica che riconducibile alla carenza di valutazione autonoma, comporti la nullità dell'ordinanza genetica inibendo i poteri integrativi del Tribunale per il riesame. A tal fine sono decisive le indicazioni contenute nell'art. 292 cod.proc. pen. che prescrive che nell'ordinanza genetica devono essere presenti «a pena di nullità» l'esposizione e l'autonoma valutazione sia delle «specifiche esigenze cautelari», 2 che degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta» (art. 294 lett. c) cod. proc. pen.); devono essere inoltre indicate, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e, nel caso in cui si disponga il carcere, anche «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure». L'assenza degli elementi indicati dalle lettere da a) ad e) dell'art. 392 cod. proc. pen. incide sulla validità del provvedimento: una volta accertata l'assenza di tali elementi strutturali l'ordinanza deve essere dichiarata nulla, con inibizione di ogni possibile azione integrativa esercitabile dal Tribunale. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una nullità relativa, funzionale a garantire il massimo rigore nella gestione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale;
il vizio deve pertanto essere tempestivamente eccepito, soggiacendo altrimenti al regime di decadenza previsto dall'art. 181 cod. proc. pen. (Cass. sez. n. 4618 del 29\12\2015, Rv 266054). Con specifico riferimento alle ragioni dell'adeguatezza della misura, si rileva tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati dall'art. 292, comma 2 cod. proc. pen. non figura l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, ma solo l'indicazione delle ragioni per le quali le esigenze non possono essere soddisfatte con altre misure», non meglio indicate. La necessità di indicare la specifica inidoneità cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico è stata comunque ribadita dalle Sezioni unite che, tuttavia, non si sono espresse sulle conseguenze dell'omissione (Cass. sez. un. 20769 del 28\04\16 Rv. 266652). L'art. 275 cod. prc. pen. nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo non indica, infatti, alcuna sanzione nel caso di mancata osservanza. La regola prevista dall'art. 175 comma 3 bis cod. proc. pen. non risulta, inoltre, richiamata dall'art. 292 comma 2. lett. c bis): anche tale mancato richiamo induce a ritenere che la valutazione in ordine alla specifica inadeguatezza cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico non sia un requisito "strutturale" del provvedimento, e, dunque, non condizioni la validità dell'ordinanza genetica. Conforta tale interpretazione il fatto che l'onere previsto dall'art. 275 comma 3 bis cod. proc. è stata introdotto dalla Legge n. 47 del 2015 legge, che è contestualmente intervenuta anche sull'art. 292 cod. proc. pen. senza tuttavia prevedere un esplicito richiamo tra le due norme: il che induce a ritenere, ancora una volta, che la valutazione circa l'inadeguatezza della cautela domiciliare con controllo aggravato non produca conseguenze invalidanti e che queste siano limitate ai casi in cui si rilevi l'omissione di ogni valutazione in 3 ordine alla adeguatezza della cautela carceraria con riferimento (generico) alla ritenuta inidoneità di «altre misure». Si ritiene pertanto che l'inosservanza dell' onere previsto dall'art. 275 comma bis cod. proc. pen. non generi alcuna nullità, ma sia emendabile nel corso della progressione procedimentale attraverso l'eventuale attivazione dei poteri integrativi affidati al Tribunale per il riesame. Non tutte le violazioni di legge si risolvono infatti in vizi che incidono sulla validità del provvedimento;
alcune, come quella in esame, godono di una tutela attenuata rispetto a quelle che generano delle nullità; tali violazioni non sono senza conseguenze dato che possono essere fatte valere attraverso l'esercizio degli ordinari poteri di impugnazione. Peraltro in materia cautelare la cognizione del Tribunale adito per il "riesame non è limitata dagli argomenti proposti dal ricorrente, dato che l'impugnazione ha effetto pienamente devolutivo;
la misura può infatti essere confermata anche per ragioni diverse» da quelle indicate nel provvedimento genetico: tali ragioni possono riguardare anche l'area della adeguatezza della cautela, con specifico riguardo alla valutazione di idoneità degli arresti domiciliari con controllo aggravato (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.).
1.2.Si ritiene dunque che le valutazioni in ordine all'adeguatezza della misura imposta sono sanzionate a pena di nullità solo nella parte in cui non risulta giustificata la scelta del carcere attraverso la generica valutazione della inadeguatezza delle altre misure disponibili, non incidendo sulla validità del provvedimento il mancato adempimento dell'onere motivazionale "specifico" introdotto all'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen. Ne discende che l'inadempimento di tale onere integra una violazione di legge che può essere emendata nel corso della fisiologica progressione procedimentale, che caratterizza la cognizione cautelare, ovvero dal Tribunale del riesame attraverso il ricorso ai suoi poteri integrativi. La validità del provvedimento genetico risulta infatti condizionata solo dalla carenza motivazionale circa la inidoneità generica delle cautela extramurarie dato che l'art. 292 comma 2 lett. c bis) cod. proc. pen. non richiama, né assorbe l'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen. Deve pertanto ritenersi che il Tribunale del riesame debba annullare l'ordinanza genetica solo quando difetti, la motivazione in ordine agli elementi strutturali indicati dall'art. 292 comma 2 lett. c) e c bis) cod. proc. pen. in relazione ai quali rileva non solo la carenza grafica, ma anche il difetto di valutazione autonoma. Sul punto si rileva, peraltro, un difetto di coordinamento tra l'art. 292 lett. c. bis) e l'art. 309 comma 9 che prevede che il Tribunale debba annullare l'ordinanza genetica per difetto di valutazione autonoma solo quando tale carenza investa 4 la valutazione degli indizi, delle esigenze e degli elementi addotti dalla difesa e non in assenza di valutazioni sull'adeguatezza della misura imposta (difetto rilevato da Cass. sez. 2 n. 10150 del 24\02\2016 rv 266190). Tale difetto può tuttavia ritenersi superato dall'indicazione espressa della "sanzione" della nullità, prevista dall'art, 292 comma 2 cod. proc. pen. che presidia espressamente le carenze motivazionali in ordine alla adeguatezza della misura.
1.3. Nel caso di specie l'ordinanza generica indicava la esclusiva adeguatezza del carcere non risultando alcun altra misura meno afflittiva deterrente per la commissione di ulteriori reati tenuto conto delle condizioni soggettive degli indagati, dei descritti legami con più ampi contesti criminali e dei citati precedenti a carico» (ultimo foglio dell'ordinanza genetica). Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha esercitato i suoi poteri integrativi rilevando l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche se con controllo aggravato, a contenere le esigenze cautelari rilevate e, segnatamente ad impedire i contatti del LL con gli ambienti criminali che avevano costituito il suo punto di riferimento (pag. 10 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze procedimentali e con e linee ermeneutiche indicate, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp.att. cod. proc. pen Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente L'estensore SECONDA SEZIONE PENALE Piercamillo Davigo Sandra Recchione 18 SET. 2017 IL Jenba facchance DICASS CANCELLIERE. A R P Claudia Panelli U N Z O I A S