Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35611
CASS
Sentenza 27 giugno 2007

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Non integra il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, per l'assenza di un atto di illecita concorrenza (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc. ecc.), la condotta intimidatrice posta in essere, in relazione all'esercizio di un'attività imprenditoriale o commerciale, al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza dell'indicato delitto per la condotta, di cui ha comunque affermato la rilevanza estorsiva, consistente nell'aver minacciato, anche prospettando l'incendio dell'azienda, un imprenditore agricolo, che aveva stipulato con un terzo il contratto per la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo, affinché risolvesse detto contratto, come poi è avvenuto, dal momento che all'affare era interessato altro imprenditore che già in passato si era occupato della raccolta delle castagne su quel terreno).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 2Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021

    Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 4Illecita concorrenza, violenza, minaccia, estorsione, concorso formaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35611
Data del deposito : 27 giugno 2007

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