Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, per l'assenza di un atto di illecita concorrenza (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc. ecc.), la condotta intimidatrice posta in essere, in relazione all'esercizio di un'attività imprenditoriale o commerciale, al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza dell'indicato delitto per la condotta, di cui ha comunque affermato la rilevanza estorsiva, consistente nell'aver minacciato, anche prospettando l'incendio dell'azienda, un imprenditore agricolo, che aveva stipulato con un terzo il contratto per la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo, affinché risolvesse detto contratto, come poi è avvenuto, dal momento che all'affare era interessato altro imprenditore che già in passato si era occupato della raccolta delle castagne su quel terreno).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 4. Illecita concorrenza, violenza, minaccia, estorsione, concorso formaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35611 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO NT - Consigliere - N. 1047
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 016946/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ON N. IL 28/03/1950;
avverso ORDINANZA del 19/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 19.3.2007 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa il 26.2.2007 dal GIP del Tribunale di Avellino con la quale era stata disposta nei confronti di NO NT la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rilevava in particolare il Tribunale che la misura cautelare in questione era stata disposta nei confronti dell'indagato quale concorrente in un episodio estorsivo commesso, in concorso con RI DO e US NC, ai danni di RE GI, il quale di conseguenza si era determinato a risolvere il contratto stipulato con LP TO per la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo di proprietà di quest'ultimo, a seguito delle esplicite minacce, anche di incendio dell'azienda, ricevute ad opera dei predetti NO A. e RI G., i quali gli avevano rappresentato che all'affare era interessata la ditta del sopra menzionato US NC, che già in passato si era occupata della raccolta delle castagne su quel terreno. Avverso tale ordinanza l'indagato NO NT propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento agli artt. 513 bis e 629 c.p.; dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 280 c.p.p..
In particolare rileva il ricorrente che la fattispecie astratta che meglio si attagliava al fatto storico in questione era quella prevista dall'art. 513 bis c.p. e non quella prevista dall'art. 629 c.p., contestato;
ciò in quanto la norma di cui all'art. 513 bis c.p., presuppone una condotta dell'agente volta a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ed ha quindi lo scopo della tutela dell'ordine economico e del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerente, al contrario della norma di cui all'art. 629 c.p., che tende a salvaguardare il patrimonio dei singoli. Quindi nella astratta previsione dell'art. 629 c.p., manca l'elemento costitutivo degli atti concorrenziali, mentre la condotta è arricchita dal conseguimento dell'ingiusto profitto. E pertanto, applicando tali principi alla fattispecie in esame, ne deriva che, essendo la condotta posta in essere dal NO A. volta esclusivamente e direttamente ad estromettere il RE L. dall'affare, l'ipotesi delittuosa contestata doveva essere derubricata in quella prevista dal predetto art. 513 bis c.p., con la conseguenza che la misura cautelare disposta era da considerare contra legem in quanto carente del presupposto di applicabilità. Il ricorso non è fondato.
Invero - come già affermato in precedenti sentenze da questa Suprema Corte (Cass. sez. 6^, 6.3.1989 n. 3492, rv. 180.70 6; Cass. sez. 3^, 24.3.1995 n. 450, rv. 201.57 8; Cass. sez. 1^, 1.2.1996 n. 2224; Cass. sez. 2^, 28.2.2004 n. 14467) - la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p., mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che,
nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive;
la norma ha quindi lo scopo della tutela dell'ordine economico, minacciato da attività o infiltrazioni di tipo mafioso, siccome si evince tra l'altro dal fatto che la norma suddetta è stata introdotta dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 8, (cosiddetta legge antimafia Rognoni - La Torre) con la finalità, peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato. La previsione, anche se non limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha di mira quella concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle (Cass. sez. 3^, 15.2/24.3.1995 n. 450; Cass. sez. 2^, 15.3/13.4.2005 n. 13691). Il testo legislativo, nella sua formulazione, coerentemente alla ratio della norma consistente nella tutela dell'ordine economico, restringe l'ambito di applicabilità dell'art. 513 bis c.p., alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale;
pertanto, vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare età), consistendo la condotta tipica nel compimento di atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici operanti nello stesso settore. Per contro la norma non comprende, e quindi non reprime, la condotta di chi, in relazione all'esercizio di una attività imprenditoriale o commerciale, compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, esulando il nucleo fondamentale dell'elemento oggettivo del reato in questione, costituito dalla realizzazione di un atto di illecita concorrenza;
tali condotte rimangono riconducibili ad altre fattispecie di reati preesistenti, quale nel caso di specie il reato di estorsione. Consegue da ciò che la previsione normativa di cui all'art. 513 bis c.p., non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologia dello agente (Cass. sez. 3^, 3.11/21.12.2005 n. 46756). Posto ciò, per quel che riguarda i rapporti fra la disposizione in questione e quella di cui all'art. 629 c.p., non vi è dubbio che le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta concorrenziale dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia la presenza di altri operatori economici nel settore, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, la tutela del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p., collocata fra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli contro atti intimidatori posti in essere da terzi al fine di costringere il soggetto passivo al compimento di un determinato atto per lui pregiudizievole.
Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha accertato che l'intervento del NO A., accompagnato dal RI G., tendeva a costringere il RE L. a risolvere il contratto stipulato con il LP avente ad oggetto la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo di proprietà di quest'ultimo; l'indagato quindi non ha condizionato la libertà di intervento e di iniziativa sul mercato del soggetto passivo facendo ricorso ad atti concorrenziali non consentiti perché vessatori, bensì lo ha costretto a risolvere il contratto suddetto, impedendone parzialmente l'attività, facendo ricorso ad atti di minaccia.
Ne consegue che la condotta in questione, non risolvendosi in atti di concorrenza vessatori, se pur volta teleologicamente a rimuovere un ostacolo alla propria attività economica, non è sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 513 bis c.p., e non rientra nel novero dei reati contro l'ordine economico, bensì in quello dei reati contro il patrimonio essendo la minaccia posta in essere dall'indagato finalizzata a costringere il soggetto passivo a risolvere il contratto stipulato con il proprietario del terreno, e quindi a compiere un determinato atto pregiudizievole procurando al proprio amico US NC un ingiusto profitto.
Alla stregua di quanto sopra la qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi senz'altro corretta, di talché il ricorso proposto dall'indagato non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007