Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
La disciplina del computo della prescrizione del reato continuato, introdotta con L. n. 251 del 2005, secondo cui occorre tener conto, come "dies a quo" di decorrenza dei termini, della data di commissione dei singoli episodi criminosi e non più della data di cessazione della continuazione, non trova applicazione nei giudizi di cassazione, in ragione della disciplina transitoria dell'indicata legge, che esclude dall'ambito di operatività delle norme, dalla cui applicazione derivano termini di prescrizione più brevi, tra l'altro, i procedimenti pendenti, al momento di entrata in vigore della legge, avanti alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2007, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 07/02/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 405
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 33896/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3.3.2006 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 3.3.2006, in riforma della sentenza assolutoria 13.12.2002 del Tribunale monocratico di Bergamo (con la formula "perché il fatto non costituisce reato"), affermava la responsabilità penale di HI GI, in ordine al delitto di cui:
- al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (per avere, quale imprenditore individuale, al fine di evasione delle imposte, avvalendosi di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni dal 1996 al 1999)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate le fattispecie delittuose nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., cpv, lo condannava alla pena principale complessiva di anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, nonché alle pene accessorie di legge, concedendo i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il HI, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- la insussistenza del reato, per incongrua valutazione delle risultanze probatorie;
- la intervenuta prescrizione delle fattispecie delittuose riferite agli anni 1996 e 1997, punibili ai sensi dell'ultimo comma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 essendo l'ammontare degli elementi passivi fittizi inferiore a lire 300 milioni;
- la illegittima irrogazione delle sanzioni accessorie già previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 6, essendo stato detto articolo abrogato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25;
- la illegittima celebrazione del processo di appello, pure a fronte di istanze difensive di rinvio per impedimenti legittimi dell'imputato e del difensore, evidentemente finalizzata "a non consentire l'applicazione della L. n. 46 del 2006, sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, norma più favorevole che sarebbe entrata in vigore pochissimi giorni dopo l'udienza dibattimentale del 3 marzo 2006".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Le doglianze relative all'affermazione della responsabilità costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata (non proponibili come tali in sede di legittimità), che investono la valutazione delle risultanze probatorie, adeguatamente e compiutamente operata dai giudici del merito, i quali ne hanno dato conto con motivazione esauriente ed immune da vizi logico- giuridici, specificamente riferita anche alla sussistenza del "dolo" richiesto dalla norma incriminatrice.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. L'art. 158 c.p., nella formulazione anteriore alla L. n. 251 del 2005, per il reato continuato, faceva decorrere dal giorno in cui era cessata la continuazione il momento a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione.
Tale previsione era stata ritenuta conforme a razionalità, sul presupposto che l'inscindibilità del reato continuato agli effetti della prescrizione trovava il suo fondamento nel principio che la prescrizione non può iniziare a decorrere finché sussiste ed è in corso l'attività illecita determinata dall'unico e medesimo disegno criminoso, pur rimanendo fermo il periodo di prescrizione proprio di ciascun reato.
La L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, ha modificato detto regime, prevedendo che il termine di prescrizione debba decorrere dal momento di commissione di ciascun reato, pur ricondotto al vincolo della continuazione.
La disciplina transitoria posta dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, prevedeva, però, testualmente "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stessi si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione" e tra le "nuove disposizioni alle quali si riferisce la norma devono ricomprendersi anche quelle che regolano il trattamento del reato continuato e la sospensione o la interruzione del corso della prescrizione (vedi Cass., Sez. V, 20.1.2006, Maggiorelli ed altri). La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 393 del 2006 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", eliminando esclusivamente il discrimine temporale riferito all'incombente di cui all'art. 492 c.p.p., ma considerando tuttavia ragionevole l'ancoraggio alla pronuncia di condanna in primo grado dell'eccezione al principio della retroattività della legge penale più mite.
Questa Corte Suprema, inoltre, ha affermato che la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo alla efficacia retroattiva della "lex mitior" deve ritenersi ragionevole, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, poiché essa salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, debba essere portato a conclusione e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale (vedi Cass., Sez. VI, 27.11.2006, n. 42189, Olivo). Nella specie, dunque, trova applicazione la disciplina transitoria posta dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, sicché - ai fini del computo dei termini di prescrizione - non vanno scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione ed anche per le fattispecie delittuose riferite agli anni di imposta 1996 e 1997 -affettivamente punibili ai sensi dell'ultimo comma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2 - il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei va computato a decorrere dal 30 giugno 2000 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 1999).
3. Le sanzioni accessorie già previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 6 sono attualmente stabilite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art
12 con previsioni corrispondenti a quelle in precedenza configurate, fatta eccezione per la pena accessoria, non più riproposta, dell'esclusione dalla borsa degli agenti di cambio e dei commissionari. Limitate modifiche sono state apportate alla durata delle misure e, in particolare, è stata aumentata la durata minima e massima dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché la durata massima dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Si è previsto, inoltre, che l'interdizione dai pubblici uffici consegua esclusivamente alla condanna per i delitti di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e sempre che non ricorrano le circostanze attenuanti speciali previste dagli artt. 2, comma 3, e 8, comma 3.
Nella fattispecie in esame non risultano applicate pene accessorie più gravi rispetto a quelle già previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 6 (il regime sanzionatorio complessivamente posto da tale legge, infatti, correttamente è stato considerato "più favorevole" all'imputato e tale regime non è scindibile), "nella misura minima prevista per quelle temporanee".
4. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, poiché la Corte territoriale non avevi alcun obbligo di ritardare la definizione del processo, "modulandone" la durata all'entrata in vigore delle nuova normativa introdotta della L. n.46 del 2006. 5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007