Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 10394
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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Massime1

In tema di nuove contestazioni di circostanze aggravanti emerse nel corso dell'udienza, deve ritenersi che il termine ultimo entro il quale esse possono essere effettuate debba farsi coincidere con la chiusura del dibattimento e che, dunque, possa anche essere, a tale scopo, interrotta la discussione finale, ferma restando la concedibilità, all'imputato, dei termini a difesa.

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 10394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10394
Data del deposito : 17 giugno 1999

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