Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale "de libertate" non dispiega effetto nel procedimento principale.
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore nel MAE non vale in procedimento principale (Cass. 15099/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 38648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38648 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/09/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2327
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 012671/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO LE, N. IL 09/01/1963;
avverso ORDINANZA del 13/02/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di IVREA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. GALASSO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
in procedimento penale pendente a carico di RC AL con ordinanza in data 28/1/07 il GUP del Tribunale di Ivrea, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa, ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e conseguentemente del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, per non essere detto avviso stato notificato a uno dei difensori dell'imputato, l'avv. Susanna Carraro del foro di Roma nominata il 27/6/07 con dichiarazione ricevuta dal direttore della casa circondariale di Asti ove il predetto si trovava detenuto.
Con ordinanza in data 13/2/08 tale provvedimento è stato poi dal GUP revocato sul rilievo che alla nomina dell'avv. Carraro, avvenuta nella fase di legittimità di un procedimento incidentale de libertate, non poteva riconoscersi efficacia in quello principale. Contro quest'ultima pronuncia il RC - che è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte di assise di Ivrea con decreto in data 13/2/08 - ha proposto ricorso per cassazione denunciandola di abnormità per avere sovvertito, si sostiene senza ragione, quella precedente.
Come richiesto dal Procuratore generale presso questa Corte il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b) e con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., poiché ha ad oggetto un provvedimento che, alla stregua del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, non è autonomamente impugnabile e che, essendo stato emesso nell'esercizio di un potere di controllo riconosciuto dalla legge al giudice dell'udienza preliminare sulla validità del relativo atto introduttivo, non può - a prescindere dall'esattezza o meno della decisione che peraltro nel caso di specie risulta corretta, alla luce del principio da questa Corte affermato secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale de libertate non dispiega effetto nel procedimento principale (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 3^ 3/3/99, Ventriglia, rv. 213.091) - ricondursi alla categoria di creazione giurisprudenziale dell'abnormità nella quale, come puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni unite 9/7/97, Quarantelli, devono farsi rientrare solo gli atti inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008