Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni rese, in sede di esame testimoniale, dall'imputato di reato "reciproco" circa l'altrui responsabilità sono utilizzabili anche se non precedute dall'avvertimento dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., non operando, con riguardo all'esame dibattimentale, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, la sanzione dell'inutilizzabilità di cui al menzionato articolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2009, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/02/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 425
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 027288/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RO N. IL 23/11/1970;
avverso SENTENZA del 04/02/2008 TRIB. SEZ. DIST. di ACIREALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. Iacoviello F.M. il quale ha chiesto l'annullamento parziale senza rinvio, limitatamene alla mancata concessione del beneficio della non menzione, e sentito per la p.c., l'avv. La Rosa, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,e, per il ricorrente, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal giudice di pace di Acireale, AR RO venne ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali, ingiurie, minacce e danneggiamento in danno di IR IA NT;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) inosservanza dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), e comma 3 bis nonché dell'art. 197 bis c.p.p., per essere state utilizzate, ai fini del giudizio di penale responsabilità del Sassarola, le dichiarazioni rese in veste di testimoni dalla persona offesa e dai genitori della medesima, IR ET e OD ER, a carico dei quali tutti pendeva procedimento penale per reati asseritamente commessi in danno di esso imputato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di quelli a lui addebitati, senza che ai predetti fosse stato rivolto l'avvertimento di cui al citato art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c);
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza, siccome basato sulle anzidette dichiarazioni testimoniali, da riguardarsi come prive di genuinità ed attendibilità, oltre che su quelle di altri testi (tali OS ER e HE AT), del tutto inidonee, in base al loro contenuto, a sostenere adeguatamente la tesi dell'accusa, risultando, per converso, ingiustificatamente disattese le dichiarazioni dei testi a difesa, presenti ai fatti, LL OR e DI AN;
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denegata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso, salvo quanto si dirà a proposito del terzo motivo, non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, risulta dall'impugnata sentenza (e non forma oggetto di contestazione nel ricorso) che le dichiarazioni di IR IA NT, IR ET e OD ER furono da costoro rese non in sede di interrogatorio ma in sede di esame testimoniale, con le garanzie del contraddittorio e, pertanto, pur dando per ammesso che si trattasse di imputati di reati interprobatoriamente collegati, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (secondo quanto rappresentato nell'atto d'impugnazione), ciò non può portare alla conclusione che, essendo mancato l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), dovesse operare la sanzione dell'inutilizzabilità stabilita dal successivo comma 3 bis, stesso art., dal momento che tale comma non è richiamato ne' dall'art. 197 bis, comma 2 (evocato nel ricorso), ne' dall'art. 210 c.p.p., comma 6, applicabile, in luogo dell'art. 197 bis, nel caso di soggetti i quali non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato; il che, del resto, ben si spiega, considerando che detti articoli si riferiscono ad "esami" destinati, come tali, a svolgersi nel contraddittorio delle parti, mentre l'art. 64 c.p.p. si riferisce al solo "interrogatorio", e cioè ad un atto che, per sua natura, si svolge al di fuori del contraddittorio, di tal che trova giustificazione il maggior rigore adoperato dal legislatore a tutela dei diritti dei terzi eventualmente coinvolti nelle dichiarazioni rese dall'interrogato;
conclusione, questa, che si pone, del resto, in linea con l'orientamento già espresso, ad esempio, da Cass. 1, 6 giugno - 12 settembre 2007 n. 34560, Pranno, RV 237624 e Cass. 5^, 14 giugno - 22 dicembre 2005 n. 46852, Franchino, RV 233036, non ritenendosi, per converso, di condividere il diverso orientamento più recentemente espresso da Cass. 5^, 25 settembre - 23 ottobre 2007 n. 39050, Costanza (e seguito anche da Cass. 5^, 17 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 n. 599, Mastroianni, non ancora massimata), secondo cui:
"L'imputato di reato reciproco, non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 bis cod. proc. pen., la veste di testimone assistito sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis"; e ciò in quanto tale orientamento fa esclusivamente leva sul richiamo all'art. 197 bis c.p.p., comma 2, (ai sensi del quale l'imputato in un procedimento connesso o interprobatoriamente collegato può essere sentito nelle forme della testimonianza assistita, oltre che nel caso di cui al precedente comma 1, e cioè intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o applicazione della pena, anche "nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c"), non considerando, però, che con detta norma il legislatore ha inteso soltanto estendere la possibilità di assumere la testimonianza dei soggetti indicati nel comma precedente all'ipotesi che la loro posizione non sia stata ancora definita con sentenza irrevocabile e che essi abbiano già reso, in sede di interrogatorio, dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi, subordinando tuttavia detta possibilità alla condizione che abbiano ricevuto, all'epoca (e senza necessità, quindi, di una sua rinnovazione all'atto della deposizione) il prescritto avvertimento (in mancanza del quale, infatti, l'art. 64, comma 3 bis stabilisce, all'ultima parte, che l'interrogato non possa, in prosieguo, assumere ufficio di testimone), mentre, con riguardo al caso di imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui, trova applicazione soltanto l'art. 210 c.p.p., comma 6, il quale prevede sì che debba essere ugualmente dato il suddetto avvertimento, ma non richiama (come si è già rilevato), per l'eventuale inosservanza di tale obbligo, la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 64, comma 3 bis, ne' la stabilisce autonomamente;
b) del tutto inammissibili appaiono le doglianze espresse nel secondo motivo di ricorso, in quanto basate su prospettazioni di mero fatto volte ad ottenere una rivisitazione delle valutazioni operate dal giudice di merito ai fini della ricostruzione della vicenda;
valutazioni che non presentano, di per sè, le denunciante connotazioni di manchevolezza, contraddittorietà e illogicità, risultando, in particolare, dal testo dell'impugnata sentenza, che il detto giudice non ha mancato di tener presenti le dichiarazioni del testi a difesa, ritenendole tuttavia irrilevanti in quanto provenienti da soggetti che non avevano - si afferma - assistito ai fatti ma avevano riferito solo "circostanze successive, cioè a valle dell'episodio ascritto al Sassarola"; il che non trova, a ben vedere, smentita neppure nell'atto di ricorso, nel quale si afferma sì che i detti testimoni erano stati "presenti ai fatti", ma si indicano poi, come fatti avvenuti alla loro presenza solo quelli costituiti dalle condotte ingiuriose e minacciose che i IR avrebbero posto in essere nei confronti del ricorrente costringendolo a "scappare via.....nel tentativo di sottrarsi alla loro furia";
condotte che ben avrebbero potuto costituire risposta (poco importa, in questa sede, stabilire se legittima o meno) alla precedente condotta addebitata al ricorrente, alla quale sola, per essere utili, le testimonianze in questione avrebbero dovuto riferirsi, ma della quale, nel ricorso, non si fa cenno alcuno;
- che (come già anticipato) appare invece meritevole di accoglimento il terzo motivo di ricorso, dandosi atto, nella stessa sentenza impugnata, dell'avvenuta proposizione, nei motivi d'appello, anche della doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p. ma non risultando poi che a detta (non accolta) doglianza sia stata data risposta alcuna;
il che costituisce indubbiamente vizio di motivazione al quale, tuttavia, ritiene la Corte, per evidenti ragioni di economia processuale ed attesa la chiara insussistenza di una qualsiasi ragione per la quale l'invocato beneficio dovesse essere negato, di poter porre essa stessa rimedio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), pronunciando quindi annullamento senza rinvio, sul punto, dell'impugnata sentenza e disponendo l'applicazione del beneficio anzidetto;
- che l'accoglimento parziale del ricorso, relativamente però ad un capo di interesse unicamente penalistico, esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anticipate dall'Erario, ma non quella alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna, che concede. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che liquida in Euro 1687,50, comprensive di spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009