Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 giugno 2026 |
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- 1. anno 2020 - Pagina 6https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 Il Tribunale di Benevento sulla mancata acquisizione del consenso e violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario (Cass. Civ., Sez. II, ,sent. 30 gennaio- 1 febbraio 2019, n. 187) L'inadempimento da parte del medico dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, ovvero la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, invero, la omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia una relazione con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi […] Le Sezioni Unite Civili in materia di trasporto aereo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2024, n. 12449Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 16260- 2023 disposto dal Tribunale di Milano con decreto n. 2959/2023 depositato il 25/07/2023 nel procedimento tra: CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE SCIARRILLO; e FOA' IA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO RI TU AR ZZ. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI; Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE R.G.N. 16260/2023 Cron. Rep. Ud. 26/03/2024 PU Civile Sent. Sez. U Num. 12449 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCODITTI ENRICO Data …Leggi di più...
- interpretazione·
- titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali"·
- fondamento·
- rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c·
- mancanza di ulteriori specificazioni·
- riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c·
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Versioni del testo
- Capo I : Definizione immediata del processo civile
- Art. 1. (Pronuncia in camera di consiglio) 1. L' articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 332 , 360 e 378 del codice di procedura civile :
"Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili). - Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza". - Capo II : Equa riparazione