Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il giudice dell'esecuzione che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per le c.d. "droghe leggere" per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può revocare la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida inflitta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 del 1990, disposizione attualmente in vigore nella sua originaria formulazione, né può modificare la suddetta sanzione accessoria qualora nella sentenza di condanna il giudice della cognizione abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla specie e alla durata della sanzione accessoria e questa sia, in relazione alla pena principale rideterminata, conforme al parametro legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2016, n. 26557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26557 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
2 6 55 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 560/2016- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITODott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI N. 19887/2015 Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SS ON N. IL 20/07/1981 avverso l'ordinanza n. 596/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott che ha chiesto il phel 716150. Ngetto Udit i difensor Avv.; 4 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 25/1/2015 la Corte di appello di Genova, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta, avanzata dal condannato TO Lo AS, volta ad ottenere la revoca della pena accessoria del ritiro della patente di guida, inflittagli con la sentenza di condanna, emessa dalla stessa Corte in data 9/1/2013, definitiva il 5/4/2013. Rilevava a sostegno della decisione che, sebbene la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 fosse stata rideterminata dal giudice dell'esecuzione in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter D.L. nr. 272/2005 convertito nella legge nr. 49/2006, ciò nonostante tale pronuncia non esplicava alcun effetto sulla sanzione accessoria, rimasta in vigore secondo la previsione dettata dall'art. 85 stesso d.P.R., la cui irrogazione avrebbe dovuto essere contestata con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e perché la motivazione risulta illogica e contraddittoria, siccome carente, inadeguata e incoerente nei passaggi argomentativi. Secondo il ricorrente, per costante insegnamento giurisprudenziale, la pena illegittima, anche se accessoria, quando predeterminata dal legislatore nell""an" e nel "quantum", è revocabile in sede esecutiva, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che l'ha inflitta in ossequio ai principi contenuti nell'art. 25 Cost.. Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che la pena principale è stata ridotta rispetto alla misura originaria e di conseguenza avrebbe dovuto essere attenuata anche quella accessoria, specie perché di facoltativa applicazione, mentre la sua revoca consentirebbe al ricorrente una maggiore libertà di movimento anche ai fini del suo reinserimento sociale e dello svolgimento di attività lavorativa.
3. Con requisitoria scritta, depositata in data 15 luglio 2015, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che quella di cui si è chiesta la revoca costituisce pena legittima, posta la perdurante vigenza dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90 che la prevede. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. L'ordinanza impugnata con un percorso argomentativo lineare, logico, immune da qualsiasi vizio, ha ritenuto di respingere la domanda del ricorrente sulla base del rilievo della perfetta legittimità della pena accessoria di cui si è chiesta la revoca, in quanto stabilita come applicabile da norma di legge, vigente al momento del fatto, al momento della decisione e tuttora in vigore, l'art. 85 d.P.R. 309/90, 1 309/gif senza che potesse esplicare alcuna rilevanza l'avvenuta rideterminazione in senso più favorevole della pena principale, disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. 1.1 In primo luogo, va ribadito in linea generale che l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione, al quale sia devoluta la questione dell'illegittimità della pena, inflitta con sentenza passata in giudicato, quando si tratti della pena principale, è ammesso soltanto se la sanzione risulti illegale perché non prevista dall'ordinamento giuridico, ovvero differente, per specie e quantità, rispetto a quanto stabilito nella previsione normativa, non già per errori nel procedimento di calcolo, -salvo che non si tratti di un errore macroscopico di tipo materiale o giuridico, commesso dal giudice che l'ha comminata-, poiché in tali situazioni è necessario devolvere la tematica al giudice dell'impugnazione mediante esperimento degli ordinari mezzi di gravame (sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, rv. 256879; sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015, Nardi, rv. 263506; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Butera, rv. 262327). Il sistema processuale non consente che l'errata statuizione del giudice, dipendente da scorrettezze nel computo o nell'individuazione della pena, non già da valutazioni discrezionali, giuridicamente non appropriate, resti immutata per effetto della formazione del giudicato ed ammette sia eliminata anche dal giudice dell'esecuzione in ossequio al principio di legalità della pena, sancito a livello costituzionale dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 1 cod. pen., che assume rilievo tale da condizionare le decisioni da assumere in ogni fase del processo, anche quella di esecuzione;
una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, non può avere esecuzione, essendo avulsa dalla pretesa punitiva dello Stato (Cass. Sez. U., Butera, citata). I medesimi criteri esegetici sono stati di recente estesi anche alle sanzioni accessorie, in merito alle quali si è affermato che, se applicate 'extra o contra legem' da parte del giudice della cognizione, il condannato può ottenerne la rettifica o l'eliminazione in sede esecutiva a condizione che la pena sia già determinata dalla legge, ovvero sia determinabile nella specie e nella durata senza fare ricorso ai poteri discrezionali del decidente e non dipenda da errore cognitivo del giudice (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, rv. 262327).
1.2 Nel caso di specie va escluso che la sentenza di condanna pronunciata a carico del Lo AS abbia inflitto pena accessoria, il ritiro della patente di guida, non prevista dall'ordinamento giuridico e nemmeno che la sua specie e durata siano difformi dal parametro legale di riferimento, posto che la sua comminazione è contemplata come facoltativa dall'art. 85 d.P.R. n. 309/90, disposizione mai abrogata o modificata nel suo tenore precettivo nemmeno successivamente alla formazione del giudicato, quindi tuttora vigente. Sotto altro profilo, poiché la sua applicazione non è obbligatoria, ma frutto della valutazione discrezionale del giudice, occupatosi del caso in fase di cognizione, al quale compete anche stabiling la 2 durata, che è prevista dalla norma di legge soltanto nel limite massimo, non è concepibile una sua modifica o esclusione da parte del giudice dell'esecuzione, essendo la questione coperta dall'efficacia vincolante del giudicato e dalla perfetta legalità della relativa statuizione. Del resto, anche i principi interpretativi, stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata pronuncia n. 6240/2014, Basile, risultano rispettati, dal momento che, pur volendo ritenere che la sanzione accessoria comminata al Lo AS non sia dalla legge determinata con precisione nella sua dimensione temporale per la previsione del solo limite massimo, eventuale rimodulazione che replicasse, uniformandone la durata, quella della pena principale, non potrebbe condurre ad esiti decisori differenti, dal momento che la pena principale detentiva è stata ricalcolata in sede esecutiva in anni tre di reclusione, ossia in misura esattamente corrispondente a quella stabilita anche per il ritiro della patente di guida.
2. A soluzione favorevole al ricorrente non può pervenirsi nemmeno in considerazione dell'intervento demolitorio, posto in essere dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 32/2014: con esclusivo riferimento alle disposizioni di legge disciplinanti le pene principali stabilite per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, aventi ad oggetto stupefacenti rientranti nella tabella II della legge stessa, ne è stata dichiarata l'incostituzionalità senza estendere lo scrutinio alla sanzione accessoria in questione, che nella configurazione legislativa non risulta nemmeno strettamente ancorata in termini di proporzionalità alla pena detentiva inflitta.
2.1 Sotto diverso profilo, con riferimento al ritiro della patente di guida non potrebbe trovare ingresso la procedura di adeguamento, già esperita nei termini predetti quanto alla detenzione, dal momento che la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione è stata formulata soltanto per conseguire la revoca del ritiro della patente di guida, non la riduzione della sua durata.
2.2 Oltre a tale constatazione, la sentenza di condanna pronunciata a carico del Lo AS ha avuto cura di giustificare l'irrogazione della pena accessoria e della sua durata massima alla gravità del fatto ed alle caratteristiche di offensività concreta in ragione della "disinvoltura manifestata nel recarsi all'estero a controllare l'operato del corriere e della pericolosa dimestichezza dimostrata con le autovetture all'interno della quale era stato occultato il carico di stupefacente importato dal Marocco". In tal modo i giudici della cognizione hanno espresso un motivato convincimento, alimentato dall'apprezzamento in concreto della fattispecie, dei suoi profili oggettivi legali alle modalità della condotta e soggettivi di pericolosità sociale dei responsabili, al quale il giudice dell'esecuzione, per poter accogliere la domanda del condannato, dovrebbe sovrapporre proprie personali valutazioni, altrettanto discrezionali, tali da integrare un autonomo giudizio fattuale, estraneo al perimetro dell'intervento correttivo che gli è demandato ed alla funzione consentitagli di 3 refr riconduzione al parametro legale per specie o per durata della pena aggiuntiva rispetto alla principale. Per le considerazioni svolte il ricorso, privo di fondamento, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016. In presidente Il Consigliere estensore Arturo Coftese Monica Boni (шошани DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GIU 2016 A ✓ CANCELLIERE E R P U H O Riedo pied N E 4