Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Il giudice non è tenuto all'esito del dibattimento ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione.
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
2 7 8 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.N. 3062 Dott. GENNARO MARASCA Dott. TO BEVERE - Consigliere - - Consigliere - N. 51752/2013 REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OA CO N. IL 19/11/1953 FU TO N. IL 20/07/1953 avverso la sentenza n. 1579/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 19/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott✓ che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. هی sost.proc.gen. dott. U. De Augustinis, che ha chiesto dichiararsi udito il Pg in persona del inammissibili i ricorsi, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Trieste, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato, tra l'altro, ndp a carico di OA AN e UR AN in ordine ai delitto di cui ai capi B), C), E) relativi agli artt. 110-640 cp e 217-224 LF perché estinti per prescrizione, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei predetti in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta con riferimento al fallimento della srl BA & IG (della quale i due predetti sono stati considerati amministratori di fatto), dichiarato con sentenza 27.11.2002. 2. Ricorrono per cassazione personalmente entrambi gli imputati 3. OA deduce mancanza o insufficienza della motivazione, atteso che il giudice di primo grado, investito della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp (già respinta dal GUP), dopo essersi riservato la decisione, nulla ha motivato in merito e, di fatto, non ha dato seguito alla richiesta. Il giudice di appello, cui è stata prospettata la questione relativa alla mancata "risposta" da parte del tribunale, si è limitato a scrivere "non pare che il non aver sciolto la riserva abbia determinato la nullità della sentenza" . Si tratta di motivazione inesistente, che deve determinare l'annullamento della sentenza di appello.
4. UR deduce, a sua volta, mancanza o insufficienza ovvero contraddittorietà della motivazione, atteso che la sua posizione è stata arbitrariamente assimilata a quella del OA. La condanna si basa unicamente sulle dichiarazioni di un testimone, il quale, per vero, ha solo riferito il fatto che UR accompagnò alcuni dipendenti della srl in una banca nella quale egli intratteneva rapporti di lavoro. Ciò evidentemente egli fece allo scopo di ottenere un trattamento di favore della predetta banca, alla quale aveva procurato, di fatto, nuovi clienti. A carico di questo ricorrente poi sono state valutate (ancora una volta erroneamente) le confuse dichiarazioni di ER RA, coimputato che aveva tutto l'interesse a "scaricare le sue responsabilità". CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso del OA è manifestamente infondato;
il ricorso del UR è aspecificio. Entrambi dunque sono inammissibili. ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 1000. 2. Invero, a fol. 37 la corte triestina afferma che il fatto che il giudice di primo grado non abbia sciolto la riserva, ma abbia, all'esito del dibattimento, applicato pena certamente superiore a quella "richiesta" non è circostanza che possa determinare la nullità della sentenza di primo grado. La giurisprudenza di legittimità citata dal giudice di secondo grado (ASN 201112002-RV 249679) è stata del tutto ignorata dal ricorrente.
2.1. Al proposito la III sezione di questa corte ebbe ad affermare che il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento, ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione.
2.2. Il che è del tutto ovvio in quanto le ragioni per le quali la pena "proposta" è ritenuta non adeguata si traggono, e contrario, dalla parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato dal giudicante all'esito della fase processuale di sua competenza.
3. Le ragioni per le quali è stato rigettato in parte qua il ricorso del UR si evincono con chiarezza dalla lettura della sentenza di appello da fol 35 in avanti. Al predetto non viene di certo solo addebitata la condotta consistente nella presentazione in banca di potenziali clienti, ma anche quella, certo significativa, del materiale prelievo di merce di proprietà della fallita. A suo carico non sono state valutate non solo le dichiarazioni del coimputato ER, ma anche di IL, CO, IN Marina.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 ottobre 2014. Chan Il presidente - Gennaro Marasca eijing ели L'estensore Maurizio Fumo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Jun