Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2011, n. 12002
CASS
Sentenza 15 febbraio 2011

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Massime1

Il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento, ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione.

Commentario1

  • 1L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2011, n. 12002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12002
Data del deposito : 15 febbraio 2011

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