Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni, l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268, comma terzo, cod.proc.pen. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso.
Commentario • 1
- 1. Cambiare la password altrui: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24241 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/05/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 796
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 5757/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC, n. a Limbadi il 19 gennaio 1957;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata il 25 novembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MELONI Vittorio che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori Avv.ti VENETO Armando e MARAFITI Giovanni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a SC AN, persona sottoposta a indagini per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione, detenzione di banconote contraffatte, furto aggravato. Ricorre per Cassazione SC AN e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., lamentando che non sia stata dichiarata l'inefficacia della misura per omessa trasmissione di tutte le registrazioni delle intercettazioni ambientali, già trasmesse al G.I.P. in quanto necessarie ai fini della decifrazione delle conversazioni dialettali, oltre che delle loro trascrizioni, e della nota integrativa di una sola pagina in data 5 settembre 2003, necessaria ai fini dell'identificazione del ricorrente, e degli atti cui essa si riferisce.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite con apparecchi estranei all'ufficio della procura, per mancanza di motivazione del primo decreto che, autorizzandone l'esecuzione nell'autovettura di tal CO DA, aveva fatto sì riferimento all'inidoneità degli strumenti in dotazione dell'ufficio, ma non all'urgenza, che pure doveva giustificarlo. Sicché risultavano invalidamente disposte tutte le intercettazioni successive, che dalla prima traevano spunto investigativo, mentre erronea era la motivazione addotta dal tribunale del riesame per disattendere l'eccezione difensiva, in quanto i giudici dell'impugnazione de libertate avevano fatto riferimento ad atti diversi dal provvedimento autorizzativo, come invalidi erano gli immotivati decreti di proroga delle intercettazioni. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite senza previa autorizzazione presso la Questura di Vibo Valentia, in particolare quelle del 10 luglio 2003, relative a colloqui tra un ispettore di polizia e AO EP, sottoposto a indagini. Con il quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'affermazione sia della sua partecipazione al delitto associativo, per l'inadeguata considerazione dei suoi rapporti di inimicizia con il gruppo dirigente del presunto sodalizio e del numero dei suoi "soldati", sia della sua partecipazione ai reati scopo, fondata su discutibili interpretazione delle intercettazioni e su una dubbia identificazione della sua persona. Rileva inoltre che le intercettazioni dalle quali risultano accuse nei suoi confronti di partecipazione a taluni reati sono prive del riscontro probatorio che, contrariamente a quanto assumono i giudici del merito, avrebbe dovuto corroborarle. Lamenta infine che non siano state adeguatamente valutate le sue condizioni di salute, incompatibili con la detenzione carceraria.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Secondo una giurisprudenza ormai indiscussa di questa Corte, invero, la violazione dell'obbligo di integrale trasmissione degli atti al tribunale del riesame determina la caducazione della misura solo quando sia omessa la trasmissione di atti idonei a incidere sulla decisione in favore della persona cui la misura è applicata (Cass., sez. un., 26 settembre 2000, Mennuni, m. 217443). Sicché il ricorrente che deduce in cassazione la caducazione è tenuto a indicare, a pena d'inammissibilità, per ciascuno degli atti omessi la rilevanza probatoria in suo favore (Cass., sez. 5^, 21 dicembre 1999, Castrogiovanni, m. 215259). Tale indicazione manca nel motivo dedotto da SC AN, che non specifica quale intercettazione sia stata male interpretata per mancanza della registrazione audiovisiva ne' quale particolare atto avrebbe potuto determinare una diversa decisione del tribunale del riesame;
e pertanto deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581 lettera c) c.p.p., non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il secondo motivo del ricorso è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, invero, "il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, sicché, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni" (Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486).
E in realtà è ragionevole ritenere che l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, possono desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del pubblico ministero e della decisione del giudice.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione" (Cass., sez. 4^, 11 luglio 1983, Viola, m. 160321) o che comunque la comprenda, la assorba o la precluda (Cass., sez. 5^, 8 maggio 1967, Aveni, m. 104994). La motivazione, infatti, deve essere considerata unitariamente e la giustificazione di ciascun punto della decisione può essere desunta dall'intero contesto del discorso;
sicché, ad esempio, la motivazione in ordine alla misura della pena può desumersi dalla narrazione e dalla valutazione dei fatti (Cass., sez. 3^, 2 maggio 1968, Coscianni, m. 108420). Nel caso in esame, come risulta dal testo della decisione impugnata, l'affermazione dell'eccezionale urgenza delle intercettazioni si desumeva dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso. Sicché può ragionevolmente ritenersi che il ricorso agli impianti esterni sia stato adeguatamente giustificato con riferimento all'eccezionale urgenza determinata dall'esistenza di un'attività criminale in corso e alla temporanea indisponibilità di locali idonei a causa del trasferimento in corso degli uffici della procura della Repubblica. Analogamente deve ritenersi quanto alla motivazione per relationem dei decreti di proroga, giustificati dal riferimento all'originario provvedimento autorizzativo (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, m. 216664).
4. Il terzo motivo del ricorso è fondato nella parte in cui deduce l'unitilizzabilità delle conversazioni registrate, senza previa autorizzazione, da un funzionario di polizia durante l'incontro con l'indagato EP. Si tratta infatti di attività da qualificare come intercettazione, che richiedeva perciò la previa autorizzazione ex art. 267 c.p.p.. Tuttavia l'inutilizzabilità di tali registrazioni non ha alcun rilievo ai fini della validità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che non vi fa significativo riferimento, essendo fondata su altre e numerose prove. Nè, peraltro, il ricorrente indica specificamente a quale riguardo la prova inutilizzabile risulterebbe determinante ai fini della decisione impugnata.
5. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità delle informazioni desumibili dalle intercettazioni legittimamente espletate, rispetto alle quali non trovano applicazione le disposizioni sulla valutazione delle chiamate in correità (Cass., sez. 5^, 19 gennaio 2001, Primerano, m. 218392), perché le conversazioni intercettate vengono in rilievo come meri fatti e richiedono una precisa ricostruzione del contesto in cui si inseriscono, ragionevolmente compiuta nel caso in esame;
come incensurabilmente i giudici hanno escluso l'attualità di patologie incompatibili con lo stato di detenzione del ricorrente. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004