Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
È configurabile il delitto di falso ideologico in un atto pubblico a contenuto dispositivo nella cui parte descrittiva, che costituisce presupposto necessario alle susseguenti determinazioni, si afferma volutamente l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero, anche quando tale atto dispositivo sia un provvedimento giurisdizionale, purchè la falsità della conclusione dispositiva assunta dal giudice dipenda non dalla invalidità delle argomentazioni, ma dalla falsità delle premesse fattuali dalle quali tali argomentazioni muovono.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2007, n. 20550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20550 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/03/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 480
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 005670/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) DI SA NG, N. IL 05/01/1953;
avverso ORDINANZA del 08/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentite le conclusioni dei P.G. Dott. Iacoviello Francesco M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti Pecorella Gaetano e Stefano Giorgio che, riportandosi alle ragioni espresse nella memoria difensiva, hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella applicativa della misura interdittale, e comunque dichiararsi la inammissibilità del ricorso del P.M..
OSSERVA
Con l'impugnato provvedimento è stata annullata in sede di appello l'ordinanza che disponeva nei confronti di Di VO GE la misura della sospensione dal l'esercizio delle funzioni giurisdizionali per la durata di due mesi.
Il Di VO è indagato in relazione al delitto di cui all'art. 479 c.p., e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestatogli per avere -
nello stilare, quale Giudice estensore, la motivazione dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Napoli in data 8 giugno 2005 annullava la misura della custodia in carcere applicata il 18 maggio 2005 a Genovese OD - affermato, per quanto qui ancora interessa, che "la pubblica accusa aveva trasmesso solo il verbale riassuntivo e non quello integrale dell'interrogatorio datato 31 gennaio 2002 del collaboratore di giustizia EL EL, mentre invece detto documento (redatto nelle forme della stenotipia) era presente negli atti depositati presso la cancelleria del tribunale partenopeo, commettendo il fatto al fine di favorire il clan camorristico ES operante in Avellino e zone limitrofe.
Il Giudice di appello, in accoglimento di una delle tesi difensive, ha ritenuto che trattasi nella specie di un falso inutile o innocuo, atteso che l'affermazione del Di VO, pur falsa e consapevole, in nulla ha inciso sulla decisione assunta, stante la completa identità e sovrapponibilità, quanto al contenuto, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, dei due verbali di interrogatorio (quello riassuntivo di cui la decisione da atto della presenza, è quello integrale di cui si afferma l'assenza).
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma deducendo errata interpretazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
Resiste l'indagato con articolata memoria difensiva. 1. È indiscusso in giurisprudenza che ricorre il reato di falsità ideologica in atto pubblico nell'ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva nel riferire una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni, afferma l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero(v.'e plurimis: Sez. 5^, 5 maggio 2003, Pavale, rv 224945). L'atto dispositivo non è destinato a provare la verità e la sussistenza dei suoi presupposti fattuali, ma, quando venga adottato in mancanza dei presupposti in esso indicati, è sempre da considerare ideologicamente falso.
Il provvedimento giurisdizionale(decreto, ordinanza, sentenza) è atto pubblico, in quanto formato dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi da p.u., ed ha contenuto sicuramente dispositivo, sicché è certamente estensibile ad esso il principio di diritto testè richiamato: in effetti, allorché la falsità di una conclusione dispositiva dipende non dall'invalidità degli argomenti ma dalla falsità delle premesse fattuali da cui si dipana, nulla osta alla configurazione del reato in parola.
Del resto è pacificamente ammessa la imputazione di falsità ideologica commessa per induzione dal giudice nella compilazione della sentenza, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. (v. Cass. Sez. 1^, 7 febbraio 2003, pm c/Chianese, rv 223567; idem, 26 novembre 2002, pm c/Catalano), e ciò è spiegabile soltanto se si presuma la piena ipotizzabilità di una falsità ideologica in sentenza commessa "motu proprio" dal Giudice.
Ne deriva che non può essere condivisa la tesi della inconfigurabilità del falso ideologico in motivazione giurisdizionale, riproposta in questa sede dalla difesa dell'indagato.
2. Il provvedimento impugnato ritiene che nel sito fascicolo processuale per il riesame dell'ordinanza custodiale emessa dal GIP di Napoli il 18 maggio 2005 nei confronti di GE OD era, senza dubbio, presente l'interrogatorio, in forma integrale, reso da EL FF in data 31 gennaio 2002.
A tale conclusione perviene attraverso una congrua valutazione delle emergenze processuali, tratte dalle dichiarazioni di vari magistrati e di due sottoufficiali dell'Arma del Carabinieri.
Sul punto, le repliche dell'indagato, affidate - anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - alla puntualizzazione degli argomenti difensivi esposti con l'atto d'appello, molte delle quali si assumono pretermessi - dal tribunale romano, finiscono con l'introdurre rilievi in fatto e valutazioni alternative che non sono certamente apprezzabili in questa sede di legittimità. Peraltro, minuziose in più parti nell'esporre le proprie critiche, anche sotto il profilo del travisamento della prova, poco o niente si soffermano su quello che costituisce il nucleo essenziale, valorizzato nel provvedimento impugnato, delle dichiarazioni rese da gli anzidetti sottoufficiali dell'arma:
concordi nel riferire, secondo quanto riportano i Giudici del merito, che, portatisi presso i Giudici del riesame dell'8 giugno 2005 unitamente al P.M. d'udienza (chiamato telefonicamente in Camera di consiglio, non importa qui da quale dei componenti il collegio giudicante e a quale specifico fine), estrassero materialmente dai faldoni costituenti l'incarto processuale le dichiarazioni "in forma stenotipica" rese il 31 gennaio 2002 dallo EL, consegnandole nelle mani del Di VO.
Ne segue che la presenza in atti del verbale integra le dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia rappresenta un dato validamente argomentato dai Giudici del merito, beninteso nell'ambito dei fini e degli effetti di cui all'art. 273 c.p.p.. 3. Dalla ricostruzione della vicenda e, in particolare, "dal fatto che le dichiarazioni in forma integrale rese dallo EL furono trovate e consegnate al Di VO", il tribunale della libertà desume la piena consapevolezza, da parte dell'indagato, di falsamente affermare, nella motivazione dell'ordinanza di annullamento, che dette dichiarazioni non erano presenti nel fascicolo processuale. Di questo specifico aspetto, si parlerà di qui a poco. - Per intanto è da dire che la rilevata falsità ideologica è stata reputata da detto Giudice innocua o inutile.
Ed è su tale parte della deliberazione che si incentra il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma, che però non merita adesione.
Si affida esso, nel suo "incipit", ad un risalente enunciato giurisprudenziale (tratto da Cass. Sez. 5^, 28 marzo 1984, Marinelli), secondo cui "il c.d. falso inutile o innocuo non può essere se non quello che incide su un documento inesistente o assolutamente nullo": e tale - si osserva - non è di sicuro il provvedimento del riesame di Napoli.
Ma questa impostazione può considerarsi ora superata, essendo comunemente accolto il concetto che l'inesistenza giuridica del documento (peraltro essa solo e non anche la nullità o l'annullabilità), impedendo qualsiasi riconoscibilità dell'atto, impedisce, in realtà, la sussistenza stessa del falso documentale (v. Cass. Sez. 5^, 16 dicembre 1997, Lipizer, rv 209271; idem, 19 dicembre 2005, Capuano, rv 232722). Sicché la tematica della innocuità o inutilità del falso si pone proprio nei riguardi dei documenti validi (o anche semplicemente nulli o annullabili, pure questi, come detto, oggetto di tutela penale in caso di falsità). E in questa prospettiva ermeneutica la giurisprudenza è costante nel ritenere che non si configuri, come punibile, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vaie a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio o propositivo (cfr. Cass. Sez. 1^, 27 agosto 2004, Maccarone, rv 229545; idem, 12 marzo 19 Gargiulo, rv 210187; Sez. 5^, 4 novembre 1993, Buraccini, rv 195778). La decisione impugnata è conforme a tale orientamento. La irrilevanza penale del falso, sotto il profilo del la sua innocuità, è stata ritenuta osservandosi che l'affermazione dell'indagato circa la mancanza agli atti del verbale in forma integrale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, non ha per nulla modificato la situazione giuridica da regolare, non ha aggredito gli interessi posti a tutela della norma incriminatrice, non ha inciso sulla decisione assunta, avuto riguardo alla "identità", quanto al contenuto, dei due verbali in questione e, quindi, in definitiva, alla palese irrilevanza della presenza in atti di quello in forma integrale.
La valutazione in ordine alla ritenuta identità e sovrapponibilità dei detti verbali risulta motivata con argomentare corretto e persuasivo, in nessun passaggio implausibile, siccome privo di cadute sul versante della logica, attraverso un adeguato ed esauriente apprezzamento di una molteplicità di dati, desunti non solo dalla comparata lettura dei due verbali ma anche dal loro raffronto con il tenore di altri provvedimenti (l'ordinanza cautelare del GIP, gli scritti giudiziari dello stesso P.M. richiedente la misura, le successive pronunce dalla Cassazione e del tribunale del riesame): dati dei quali evidentemente non è in questa sede tentabile, come auspicato dall'organo ricorrente con le ulteriori sue censure, un chiarimento interpretativo, che richiederebbe un'opera di rivalutazione fatalmente invasiva del merito.
- Ciò detto, non può questo Collegio esimersi, ai sensi dell'art.129 c.p.p., prontamente evocato in Camera di consiglio dal P.G. in sede, dal rilevare che i risultati cui il provvedimento impugnato perviene - identità e sovrapponibilità dei due verbali di interrogatorio, con la conseguente irrilevanza ai fini della decisione della presenza in atti di quello integrale - avrebbero dovuto ispirare una soluzione diversa circa l'aspetto soggettivo del reato in esame: non a caso parte, autorevole, della dottrina sottrae, in consapevole contrasto con l'orientamento giurisprudenziale, la rilevanza dell'innocuità del falso allo schema del reato impossibile, riconducendola nell'ambito del dolo. Invero, posto che, in tema di falso, è da escludere che il dolo, anche generico, possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non vero (Cass. sez. 5^, 22 aprile 2005, Scarciglia, rv 232138), doveva considerarsi che se è solo il significato letterale dell'enunciato a offrire una falsa rappresentazione della realtà, mentre il significato assunto in concreto rispecchia i fatti, pervenendosi in tal modo ad una conclusione argomentativa aderente sostanzialmente alla realtà, la condotta corrisponde solo apparentemente alla fattispecie tipica:
perché non soltanto non lede, sotto l'aspetto materiale, la fede pubblica ma anche perché, proiettandosi necessariamente ciò nella prospettiva psicologica, in questo caso non è dato ravvisare neanche il dolo, difettando la "intenzionalità" della falsità, intenzionalità che è requisito indefettibile in ogni forma di dolo, anche quello di falso (art. 48 c.p.) (Cass. Sez. 5^, 28 maggio 1960, Baldi;
idem, 17 ottobre 1985, Argentino). E questa impostazione consente di sottrarre il reato di falso a soluzioni formalistiche, e perciò inaccettabili, come efficacemente puntualizzato dal nominato P.G. d'udienza.
Nel caso concreto, si evidenzia dallo stesso Giudice di merito, come si è visto, che la decisione assunta dal tribunale partenopeo sarebbe stata in ogni caso identica, ed allora è palese che, in mancanza di una contraria plausibile spiegazione(che non si rinviene nel provvedimento impugnato, il quale tace anche sulla circostanza aggravante contestata), non residuava spazio alcuno per poter reputare "intenzionale" l'errata indicazione circa l'assenza nel fascicolo processuale del più volte citato verbale di interrogatorio in forma integrale.
Le considerazione appena innanzi svolte assorbono ogni altra questione attinente alla tematica dell'elemento psicologico del reato. Esse, peraltro, dal momento che la pronuncia di annullamento emessa dal tribunale di Roma implica comunque la insussistenza del fatto, non determinano la necessità di ulteriori provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007