Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT54 8 8 /01 IN NOME DEL POPOLO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorcismeeto SEZIONE TERZA CIVILE danni per llegit. occupazioux Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: time - Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 20981/98 Cron.11861 Consigliere Dott. Roberto PREDEN ------ Rep. 1992 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Ud.10/01/01 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente Bis lep SE NTENZA Op sul ricorso proposto da: CASA DI RIPOSO S MICHELE, (già Ospizio di Mendicità S. IC Arcangelo) con sede in Piano di Sorrento (Na) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in persona del suo rappresentante Rev. Arturo Aiello, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, 3000 per diritti 12 APR. 2004 presso lo studio dell'avvocato ANDREA DELLI PAOLI, il IL CANCELLIERE difesa dall'avvocato ALFONSO FALCONE, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
DOMENICO, difensore di se stesso, elettivamente MUSTO CG509260 domiciliato in ROMA PZZA EUCLIDE 31, presso lo studio 2001 18 dell'avvocato GIANLUIGI GASPERINI;
-1- AND controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 1804/98 della Corte d'Appello UFFICIO COPIE Richiesta copia studio di NAPOLI, emessa il 17/06/98 e depositata il 29/07/98 dal Sig. MUSTO per diritti (R.G. 2190/97); Pees 11 1 10 of IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano DIRITTI DE LUCENTINI;
udito l'Avvocato Marcello FURITANO (per delega Avv. Alfonso FALCONE); LIRE 1500 udito l'Avvocato Claudio COLINI (per delega Avv. D. CANCELLERIA MUSTO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 0401720 تحدة il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 1500 UFFICIO COPIE CANCELLER Rilasciata copia legale al Sig. MUST. 12000+3 per diritti L. 10 . थ..... LIRE 1500 0401713 IL CANCELLIERE il 4 CANCELLERIA CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA 0401690 DIRITT BE753443 ARA INVA 3 DE559728 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 26 febbraio 1981 l'Ospizio di mendicità S. IC Arcangelo, proprietario d'un appartamento sito in Napoli, Via Carlo Pisacane n.13, conveniva davanti al Tribunale di Napoli Domenico MU, chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile, in quanto detenuto senza titolo fin dal settembre 1969, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza 26 gennaio 1984 il Tribunale accoglieva l'una e l'altra domanda, liquidando il danno con decorrenza dal settembre 1979. Quevent Su gravame hinc et inde, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello principale del MU senza tuttavia pronunciarsi su quello incidentale, relativo alla mancata liquidazione del danno a decorrere dall'anno 1969. Per la cassazione della sentenza entrambe le parti proponevano ricorso, denunciando l'Ospizio, in particolare, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il secondo giudice omesso di esaminare l'appello incidentale. Con sentenza 23 maggio 1991 la Corte di cassazione, rigettato il ricorso principale, accoglieva quello incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinviava per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Riassunta la causa, il giudice di rinvio condannava il MU 3 al risarcimento del danno anche per il periodo agosto 1970- settembre 1979, liquidando la somma complessivamente dovuta in lire 36.350.000, comprensiva di rivalutazione. Contro tale decisione il MU proponeva un nuovo ricorso per cassazione, denunciando (tra l'altro) che la Corte d'appello aveva erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria con riferimento al periodo anteriore al quinquennio precedente al 26 febbraio 1981, data della citazione introduttiva del giudizio. Con sentenza 17 febbraio 1997 la Corte di cassazione accoglieva il motivo, nuovamente rinviando, anche per le spese Gleecent del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Napoli dichiarava la prescrizione del diritto di credito relativo al danno maturato anteriormente al 26 febbraio 1976, e condannava il MU a pagare all'Ospizio, a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo del bene, nel periodo marzo 1976-settembre 1979, la somma di lire 8.601.400. Per la cassazione della sentenza la CA di riposo AN IC (già Ospizio di mendicità S. IC Arcangelo) ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione e 4 falsa applicazione dell'art. 394 co. 3 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la CA di riposo AN IC deduce che la Corte di cassazione, nella seconda sentenza di annullamento, aveva affermato che l'Ospizio aveva proposto la domanda risarcitoria con citazione 26 febbraio 1981, cosicché avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti, salva l'eventuale esistenza di atti interruttivi, i danni maturati anteriormente al 26 febbraio 1976. Ora, se l'oggetto del giudizio di rinvio è predeterminato, ond'è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, e деш ил quindi di proporre domande od eccezioni nuove, ovvero di prospettare nuove tesi difensive, è tuttavia fatta salva l'ipotesi che la necessità di proporre nuove domande od eccezioni derivi dalla stessa sentenza di annullamento. Ebbene, continua la ricorrente, nel caso concreto ricorreva proprio tale ipotesi, tenuto conto -in riferimento al principio secondo cui la sentenza della Cassazione implica che debbono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni pregiudiziali necessario presupposto della decisione di costituenti annullamento- che nella fattispecie era stato espressamente rimesso al giudice di rinvio il compito di accertare "l'eventuale esistenza" di atti interruttivi anteriori al 27 febbraio 1976. In definitiva, "il giudice di rinvio non poteva sottrarsi all'accertamento, demandatogli dalla sentenza della Corte Suprema, sull'esistenza О meno di atti interruttivi della 5 prescrizione ante 26 febbraio 1976, né ritenere tardiva la deduzione sul punto da parte dell'Ospizio ricorrente". Il giudice d'appello così motivò la propria decisione. La sentenza della Corte di cassazione, parzialmente accogliendo il ricorso del MU, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui l'occupazione illegittima di un immobile costituisce un illecito di carattere permanente, nel quale il diritto al risarcimento sorge con l'inizio del fatto generatore del danno e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al glucent corrispondente diritto al risarcimento. In applicazione di tale che, avendo l'Ospizio principio aveva quindi affermato proposto la domanda risarcitoria con citazione 26 febbraio 1981, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti, salva l'eventuale esistenza di atti interruttivi, i danni maturati anteriormente al 26 febbraio 1976. Esso giudice di rinvio era, così, chiamato a tale verifica. Tuttavia, l'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una
contro
-eccezione, in quanto volta a paralizzare l'eccezione avversaria, e, come tale, dev'essere eccepita dalla parte interessata nei modi e nei tempi previsti, senza che poi essa questione possa essere dedotta in sede di legittimità. Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione era stata proposta dal MU nella comparsa di costituzione depositata il 6 3 luglio 1993, nel primo giudizio di rinvio, mentre la
contro
- eccezione di interruzione non era stata formulata dall'Ospizio in quel giudizio, ma solo nel successivo giudizio di legittimità, e quindi era da ritenere tardivamente proposta. Premette questo Collegio che, in caso di ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, la Suprema Corte, nell'interpretazione della sua precedente pronuncia di annullamento, da cui è sorta la nuova controversia, attinente ai limiti del potere del giudice di rinvio, è anche giudice del fatto, implicando tale accertamento una questione di competenza (Cass. 8 aprile 1994 n. 3308, Cass. 22 aprile 1983 n. 2779). Ellenew Ciò precisato, la decisione del giudice di rinvio sfugge alla dedotta censura. Con la sentenza 17 febbraio 1997 la Corte regolatrice cassó la decisione del giudice del (primo) rinvio sul rilievo che -in tema di illecito permanente, rinnovantesi, come tale, di era il momento in momento per tutta la sua durata- erroneo principio applicato, secondo cui la prescrizione doveva essere esclusa per il solo fatto che il MU all'inizio del giudizio ancora si trovava nella detenzione dell'immobile. Rilevò la Corte, in particolare, che l'orientamento della giurisprudenza era diverso (con particolare riferimento alle sentenze Cass. 13 gennaio 1983 n. 252 e Cass. 20 novembre 1993 n. 11474), nel senso che, nell'ipotesi di fatto illecito permanente -in cui l'illiceità del comportamento lesivo non si 7 esaurisce nel primo atto, ma, in relazione al contenuto dell'attività ed all'idoneità di questa a produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui interesse- il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto Quecent al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. di detta Notò quindi, testualmente, che "Dall'applicazione principio al caso di specie consegue che, avendo l'Ospizio proposto la domanda di risarcimento del danno con l'atto di citazione del 26 febbraio 1981, e salva l'eventuale esistenza di precedenti atti interruttivi, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti tutti i danni maturati anteriormente al 26 febbraio 1976". Ebbene, è certamente vero che, secondo un consolidato orientamento, è precluso al giudice di rinvio di rimettere in discussione questioni di fatto о di diritto che siano il presupposto del principio enunciato con la sentenza di annullamento. Non sembra, tuttavia, potersene trarre che alla Corte 8 d'appello di Napoli, in sede di (secondo) rinvio, fosse inibito di verificare se fosse tempestiva, oppure no, la deduzione della
contro
-eccezione avente ad oggetto eventuali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione. In realtà, il principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice, cui dunque la Corte territoriale doveva uniformarsi, era quello (soltanto quello) che si traeva dalle sentenze sopra citate, tenuto conto, da un lato, che -dovendo l'ambito della decisione di annullamento individuarsi con riferimento al motivo di ricorso accolto (Cass. 17 dicembre 1982 n. 6999)- la doglianza accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza de qlucent qua atteneva esclusivamente alla dedotta, e rigettata, eccezione di prescrizione;
e tenuto conto, dall'altro, che l'applicazione al caso concreto del principio enunciato, è (non può non essere) compito del giudice di rinvio. Alla luce di tali considerazioni, deve allora ritenersi che l'inciso "salva l'eventuale esistenza di precedenti atti interruttivi", lungi dal vincolare la Corte d'appello di Napoli, costitui un obiter dictum, privo, in quanto tale, di una qualunque forza imperativa nei riguardi della stessa Corte. questione,Quest'ultima, dunque, con l'indagare sulla negativamente risolta, relativa alla deduzione -se tempestiva od intempestiva della
contro
-eccezione di interruzione della prescrizione, non esorbitò dai limiti posti dall'art. 384 c.p.c. Il ricorso va rigettato. 9 Nella ricorrenza di giusti motivi, si reputa di compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
ricorso e compensa le spese del giudizio di rigetta cassazione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 10 gennaio 2001. IL CONSIGLShau ry IL PRESIDENTE Vittoriotura IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria 60000 12 APR. 2001 Oggi, li 310000 IL CANCELLIERE Giovanni AM (800 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 34149 ..... Serie 4 al n. versate £. 310.000 (lire trecentodiecimila 130 012 p. Il Dirigente Arod Servizi (Dott.ssa Maria fazia DI FIPPO) Il Responsabile Servizio Altiudiziari (Dr. M. RACCIO 101 0