Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 2
Il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità.
È inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità della "gran parte" delle intercettazioni per violazione dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione.
Commentario • 1
- 1. Droga parlata e inesistenza di riscontri (Cass. pen, sentenza , n. 50995/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2012, n. 18725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18725 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2012
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 686
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 4765/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto ex art. 311 c.p.p., comma 2 da ON SS, nato il giorno 16 novembre 1972;
avverso l'ordinanza 4 gennaio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati contestati ai capi A), Aa), B), C), D), E), F), H), I), L), P lettera a), Q), R),U);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché i difensori del ricorrente, avv.ti Ricci e Spagnolo, che hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
SS ON ricorre direttamente per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza 4 gennaio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza che ha disposto la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati contestati ai capi A), Aa), B), C), D), E), F), H), I), L), P - lett. a), Q), R), U), escludendo le ipotesi, pure contestate, dei capi sub G (appalto dei servizi di pulizia presso l'Ospedale Niguarda di Milano, pag. 125), sub M), N), O), P - lett. b), S) e T (finanziamento illecito per la campagna elettorale del 2005).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 319 e 321 cod. pen., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis in relazione ai capi sub A), B), C), E) ed F).
L'ordinanza impugnata ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione, fra gli altri, ad alcuni episodi di asserita corruzione propria, realizzatisi a margine dell'approvazione dei P.G.T. dei comuni brianzoli di Desio e di Giussano.
Al ON è contestato di aver agito in veste di privato corruttore, favorendo non solo la messa in contatto fra i pubblici ufficiali, di volta in volta indicati nelle diverse imputazioni, ed i soggetti privati interessati al compimento degli atti contrari ai doveri dell'ufficio, ma di aver altresì contribuito alla materiale indebita remunerazione dei primi, attraverso l'influenza, derivantegli dal suo ruolo di esponente politico di rilievo in seno al P.D.L. lombardo, particolarmente sul territorio brianzolo. I pubblici ufficiali sarebbero stati illegittimamente retribuiti in prevalenza tramite l'acquisizione di nomine politiche in seno alla costituenda provincia di Monza e Brianza e, correlativamente, per mezzo dell'assunzione di cariche in enti pubblici o consulenze ricevute, sempre per mezzo dell'appoggio politico garantito dal ON.
Il G.I.P. ha integralmente recepito l'impianto dell'accusa attraverso un percorso argomentativo che, secondo l'impugnazione, si porrebbe in evidente contrasto con gli artt. 319 e 321 c.p., letti in combinato disposto con l'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza di norme sostanziali e processuali per violazione dell'art. 317 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 273 c.p.p., comma 1 e 1-bis, art. 292 c.p.p., comma 2, lett.
c e c-bis, in relazione ai capi D), Q ed R) della rubrica. Quanto al capo sub D) si è rilevato che il GIP., in palese violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, non avrebbe illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto di prestare fede alle dichiarazioni difensive rese da ON negli interrogatori rilasciati in fase di indagini, là dove chiaramente riconduceva la vicenda delle auto ricevute dal concessionario OL - suo abituale fornitore - a normalissime vicende commerciali, del tutto estranee a qualsivoglia tentativo di pressione indebita realizzato sul privato.
Con motivi aggiunti si contesta quanto al delitto sub D) il ricorso allo schema dogmatico dell'art. 116 cod. pen. e si evidenzia che la concussione in danno del privato si sarebbe consumata in data 18 ottobre 2008 a distanza di due anni dai colloqui ricercati dal OL con i funzionari del Comune di Desio e successivamente anche alla adozione del P.G.T..
Stesso argomentare è svolto per la concussione relativa alla consegna della vettura Audi Q.7 per concludere circa la presenza di una ordinaria transazione commerciale tra il ricorrente ed il rivenditore Audi, difettando nella specie il concreto abuso della qualità o funzione da parte dei pubblici ufficiali AM e PE.
Con riferimento al capo sub O) si osserva che le pressioni eventualmente esercitate sul Pennati, affinché convincesse DE a rispettare i termini del contratto preliminare, non possono considerarsi indebite ai fini della concussione, ma semmai agli effetti dell'art. 393 cod. pen. e la diversa conclusione del G.I.P. è basata su un groviglio di congetture arbitrarie.
Per ciò che attiene al reato del capo sub R), l'ipotesi accusatoria della concussione, al fine di indurre il Pennati a lasciare la carica di amministratore della società La perla, sarebbe negata, nella lettura difensiva, dalla circostanza che il ON poteva ottenere lo stesso risultato detenendo egli una partecipazione di assoluto controllo della società stessa.
Prima di analizzare tali due primi motivi ritiene il Collegio, di ribadire, la fondamentale regola di giudizio per la quale, la ricostruzione dei fatti, non è censurabile in Cassazione quando il tasso di probabilità logica dell'assunto ricostruttivo può ritenersi, alla stregua delle regole di valutazione della prova, plausibile, ragionevolmente persuasivo, non smentito dall'eventuale omesso esame e peso di dati probatori di segno contrario, formalmente prospettati, ed in grado, laddove valutati, di attribuire alla vicenda una diversa e vincente valutazione conclusiva sul piano logico, regola questa ancor più da rispettare quando il materiale di giudizio, come quello di interesse cautelare, deve rispondere al semplice canone della "probatio minor".
Ciò posto, al fine di circoscrivere l'area del giudizio, va subito rilevato che, a differenza di ciò che sarebbe avvenuto per il gravame sulla decisione del Tribunale del riesame (cui è conferito il potere di integrare il provvedimento generico), e che determina, se fondato, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, la scelta del ricorso per saltum, praticata dalla difesa, investendo il Supremo collegio di censure concernenti la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, comporta, in caso di fondatezza, l'annullamento senza rinvio del provvedimento sottoposto alla verifica di legittimità (cfr.: Cass, Penale sez. 6, Sentenza n. 25418/2007, in ric. Piombini - Maccarone e, Sez. 6, 4 marzo 1996, Foti), evenienza questa fortemente sostenuta negli articolati ed accurati atti difensivi.
Peraltro, in tale ambito, è noto che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (cass. pen. sez. 6, 41123/2008 Rv. 241363; massime precedenti Conformi: N. 4348 del 1996 Rv. 206150, N. 2556 del 1997 Rv. 207416, N. 6392 del 1998 Rv. 209833, N. 982 del 1999 Rv. 212876, N. 1416 del 2000 Rv. 216074, N. 14441 del 2003 Rv. 223807; Sezioni Unite: N. 5 del 1991 Rv. 186999), in quanto i difetti, attinenti alla motivazione, come già detto, sono rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice.
In conclusione il ricorso "per saltum" non è esperibile come strumento tipico per censurare, come invece sostanzialmente avvenuto nella vicenda, l'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l'ordinanza cautelare, dal momento che:
1) si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione (cass. pen. sez. 5, 982/1999 Rv. 212876 Massime precedenti Conformi: N. 6039 del 1995 Rv. 200740, N. 4348 del 1996 Rv. 206150, N. 2556 del 1997 Rv. 207416, N. 6392 del 1998 Rv. 209833 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:
N. 5 del 1991 Rv. 186999);
2) detta violazione, lo si ripete, va intesa in senso stretto, e cioè come inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto normativo, con la conseguenza che in essa può farsi rientrare soltanto il caso dell'assoluta mancanza di motivazione (previsto come causa di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3), ma ne rimane invece escluso quello della motivazione insufficiente, incompleta, illogica od inadeguata, versandosi, in tali ultime ipotesi, di vizio deducibile unicamente ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (cass. pen. sez. 1, 2383/1998 Rv. 210670.
Il ricorso, nel primo motivo, ha in proposito dedotto: a) che lo sviamento di potere, lesivo del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. è stato desunto dalla relazione del consulente tecnico di parte Rimoldi (pag.59 l'ordinanza di custodia cautelare in carcere), il quale ha valorizzato i punti di contrasto tra lo strumento urbanistico comunale ed il Piano di coordinamento territoriale provinciale (PCTP), realtà e conclusioni del G.I.P. ragionevolmente neutralizzate - nella prospettazione difensiva - dal parere critico dell'avv. Tanzarella sulla consulenza tecnica di parte pubblica dell'arch. Rimoldi, accompagnato dalla relazione illustrativa del Piano di Governo del Territorio per la Città di Desio;
b) che nella specie difettano atti effettivamente contrari ai doveri di ufficio, posto che il G.I.P. (pag.70) si è dichiarato istituzionalmente non in grado di apprezzare l'interesse collettivo del Comune ad acquisire gli oneri di urbanizzazione;
c) che non vi può essere prova che le acquisizioni di cariche politiche ed incarichi da parte dei pubblici ufficiali AM (assessore all'urbanistica del Comune di Desio fino al 31 dicembre 2009), PE (geometra direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio, sino al 30 giugno 2009, dal 2009 Assessore con deleghe al personale, Affari Generali, e società partecipate), IV (Sindaco ed assessore all'urbanistica del comune di Giussano) sia l'esito necessitato dell'influenza del ON in cambio dei favori ricevuti.
Le doglianze, pur considerati gli arricchimenti prospettati nei motivi aggiunti, non superano la soglia dell'ammissibilità, sia per il taglio narrativo adottato, sia per le argomentazioni proposte, avuto riguardo alle connotazioni qualificanti del mezzo di impugnazione che è stato individuato e scelto.
Invero, quanto ai punti su a) e sub c) vengono proposte censure che sostanzialmente riguardano la ricostruzione dei fatti, il profilo soggettivo della condotta, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Quanto alla censura sub b) la contrarietà delle condotte ai "doveri d'ufficio" va apprezzata non isolando singoli spezzoni di argomentazione del provvedimento, ma va inquadrata e compresa nella complessiva adeguata esposizione in fatto e in diritto della vicenda. Da ciò l'inammissibilità del motivo, in adesione ai parametri ed agli ambiti di valutazione del giudice di legittimità dianzi profilati.
A identiche conclusioni devesi pervenire per ciò che attiene alle critiche del secondo motivo di ricorso le quali prospettano vizi di motivazione, privi di quelle connotazioni di radicalità richieste dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e che, sole, consentirebbero l'annullamento senza rinvio della gravata ordinanza. Con un terzo motivo si prospetta inosservanza di norme sostanziali e processuali per violazione degli artt. 314, 319 e 321 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e e c)-bis, in relazione ai capi sub H e I).
Per il ricorrente l'ordinanza impugnata meriterebbe di essere annullata anche in relazione ai capi di imputazione formulati a margine della gestione dei fondi dell'evento "Valtellina 2007" da parte di Irealp. Invero, quanto all'ipotesi di corruzione di cui al capo H), mancherebbe del tutto la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi indiziari con riferimento all'utilità indebita che ON avrebbe ricevuto dalla vicenda in questione. Anche questa critica non supera la soglia dell'ammissibilità avuto riguardo alla ragionevole spiegazione illustrata nel provvedimento e correlata, tra l'altro, ad evitare il ricorso alla gara pubblica ed affidare l'incarico alla In Studios "come voleva ON". Sostiene il ricorso che l'ordinanza si è dilungata nell'elencazione di pretesi vizi degli atti amministrativi che avrebbero accompagnato la gestione dei fondi regionali in questione, senza motivare sulla "prebenda" che ne sarebbe derivata per il pubblico ufficiale corrotto, ed ancora più "esangue" sarebbe il "compendio indiziario" in relazione all'ipotesi di peculato del capo 1).
Trattasi all'evidenza, ancora una volta, di lettura parcellizzata della giustificazione offerta dai provvedimento il quale, sia pure in termini di minimalità, non apprezzabile in questa sede ed in ragione del mezzo di gravame scelto, ha individuato ed esposto le ragioni del suo convincimento: tanto basta ad escludere la violazione di legge invocata.
Con un quarto motivo si evidenzia inosservanza di norme sostanziali e processuali per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, motivo, art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e c bis, in relazione ai capi Aa), L), P), ed U) della rubrica. Si osserva in proposito che negli interrogatori, resi a luglio e ad ottobre del 2011, nonché nella memoria unita a quest'ultimo, il ON aveva fornito articolate deduzioni difensive anche in relazione alle imputazioni indicate nell'epigrafe, respingendo con forza la responsabilità in merito a tali fattispecie di reato. In particolare, con riferimento alle ipotesi di bancarotta contestate, in relazione ai fallimenti delle società il Pellicano e Immobiliare Mais, si evidenzia che il ON ha negato di aver avuto consapevolezza della gestione infedele delle due società realizzata da Pennati, fornendo altresì dimostrazione, anche in via documentale, di aver immesso consistenti risorse personali per supportare le società nell'esercizio dell'attività di impresa. Il ricorrente ha così negato di aver ricevuto risorse liquide dalle società in questione nella consapevolezza che essere fossero state distratte dall'utilizzo per finalità sociali.
Il ON poi, quanto al reato del capo U). ha contestato di aver ricevuto dai pubblici ufficiali notizie coperte da segreto d'ufficio o di aver dato o promesso loro qualcosa.
Il motivo, come gli altri, tradisce la volontà sostanziale del ricorrente di "aggredire la motivazione", intento questo che trova diretta manifestazione in alcune suggestive espressioni usate nell'impugnazione stessa, quali, ad esempio: "clamorosa lacuna motivazionale" (pag.5), "quadro indiziario esangue" (pag.5), "groviglio di congetture arbitrarie" (pag.9), "osservazioni del G.I.P. inidonee ad assumere "gravità indiziaria"; "assurda arbitrarietà delle conclusioni" ( pag.10), etc..
Come più volte affermato, non è infatti questa la sede per far risaltare, sia pure sub specie di una asserita violazione di legge, quelli che sono e rimangono vizi di una "motivazione", comunque esistente e non "assolutamente mancante", considerato anche il supporto offerto dalla valorizzazione argomentata degli esiti delle intercettazioni.
Con un quinto motivo si sostiene inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e conseguente venir meno dei presupposti ex artt. 273
e 274 cod. proc. pen.. Per il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe fatto ampio uso, sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza rispetto a ciascuna delle incolpazioni, sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, del contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in altri procedimenti, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.. Per i difensori, "la gran parte delle intercettazioni usate dal G.I.P. di Monza". al fine di sostenere la sussistenza dei requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare disposta, sia sotto il profilo della gravità indiziaria, sia con riferimento all'esistenza di esigenze cautelari, non poteva essere utilizzata in ragione del divieto di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1. Si tratta, visto nell'ottica del Procuratore generale in udienza, dell'unico motivo "apparentemente" di diritto, ma, peraltro, inammissibile.
Ritiene la Corte che il motivo, per come formulato e sviluppato, sia in effetti inammissibile per più profili.
Invero, la deduzione (quand'anche in ipotesi, giuridicamente fondata), non può basarsi, per essere in concreto (ed in questa sede) valutata, sulla testuale asserzione che "la gran parte delle intercettazioni usate dai G.I.P. di Monza", non può essere utilizzata, ma occorreva anche che ad essa si accompagnasse, da un lato, l'individuazione e la rappresentazione dei profili logici di rilevanza della eccezione, e, dall'altro, quelli di decisività. Il motivo quindi manifesta la sua completa inammissibilità, qui rammentando, quanto all'accesso agli atti (specificamente da indicarsi), che il giudice di legittimità non deve essere costretto alla ricerca del materiale processuale che confermerebbe la tesi del ricorrente, considerato che è onere di chi impugna indicare quale sia l'atto da cui risulta il vizio (Cass. pen. sez. 4, 20245/2006, Francia).
Tale onere inoltre non è neppure esaurito dalla specificità dei motivi di ricorso (nella specie comunque non adempiuta, atteso il generico richiamo alla anzidetta "gran parte"), perché esso implica l'ulteriore necessità di integrale esposizione o di fedele riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, ovvero l'allegazione di copia degli atti, ovvero ancora la precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo (Cass., sez. 6, 22257/2006, 234721; sez. 1, 20344/2006, rv. 234115; sez. 2, 19584/2006), oppure infine l'allegazione dell'atto invalido e viziato al ricorso stesso, od alternativamente la verifica che esso sia contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte (si veda Cass., sez. 4, 11528/2003, rv. 227787). Per concludere: nella specie non è stata rispettata la regola della autosufficienza dell'impugnazione, posto che il ricorso, per soddisfare il canone di compiutezza, doveva, come già detto, non solo contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discendeva l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, ma doveva in particolare evidenziare le ragioni per cui detti atti inficiavano o compromettevano, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez. 4, 28135/2007, Arena;
Cass. sez. 6 10951/2006; Cass. sez. 1, 20370/2006, Rv. 233778 e Rv. 234115; Cass. sez. 6 23781/2006, Rv. 234152 e Cass. sez. 6, 23524/2006, Rv. 234153). Con un sesto motivo si illustra inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis e comma 2 ter, in relazione agli elementi in favore dell'indagato, nonché in relazione alla violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento alla motivazione meramente apparente.
Con un settimo motivo si è eccepita inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), in relazione ai presupposti di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e e), nonché per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla motivazione meramente apparente e cioè mancante sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Per il ricorso, il G.I.P. di Monza avrebbe fornito una giustificazione generale, valida per tutti gli indagati, secondo cui "a rendere allarmante la valutazione di questo contesto affaristico, risulta l'accertata ingerenza di esponenti del crimine organizzato" (pag. 172 ordinanza), a cui si aggiunge per il ON un tenore di vita costoso, anche in ragione delle spese per l'assunzione di cocaina.
In buona sostanza, il pericolo di reiterazione del reato che giustifica l'emissione della misura troverebbe la sua ragione nelle due anzidette circostanze. Se le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. identificano i criteri prognostici di pericolosità dell'indagato, tali da consigliare il vincolo de libertate, il pericolo richiesto dalla norma citata, con riguardo a tutte le ipotesi comprese nella norma stessa, deve essere concreto, cioè caratterizzarsi secondo effettività ed attualità.
Con un ottavo motivo si contesta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis), in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 3, nonché per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione alla motivazione meramente apparente e cioè mancante sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare. Le quattro righe utilizzate a pag. 181 dell'ordinanza per dare conto dei criteri di scelta della misura adottata costituirebbero clausola di puro stile, totalmente vuota di significato, concretezza e specificità.
Le doglianze del 6, 7 ed 8 motivo, incentrate tutte sulla prospettazione del vizio della motivazione apparente, non sono apprezzabili in questa sede.
La motivazione "definita apparente" dell'ordinanza ed "genetica", infatti, risulta in concreto una "motivazione esistente" la quale non produce, salvo casi marginali di cui al successivo punto sub b), il risultato dell'assoluto difetto della giustificazione del giudice, che si realizza invece:
a) nelle ipotesi di carenza grafica di motivazione, dovuta a materiale assenza di supporti argomentativi al "dictum" del giudice;
b) nei casi in cui il giudice abbia indicato, in modo del tutto generico o apodittico, le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si sia richiamato in modo indeterminato al tipo di prova acquisita, oppure, ancora, abbia solo genericamente accennato, non contestandoli, gli elementi decisivi di discolpa dell'interessato (cfr. sul punto: Sez. 6, 4789/1998 Rv. 210578 e successive conformi).
Situazioni queste ben diverse da quelle oggettivamente verificabili dalla lettura della gravata ordinanza, che appare quindi non censurabile in relazione a tali profili, dovendosi comunque considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 6, 20092/2011 r.v. 250105;
conformi: 36757/2004 riv. 229688 conf. asn 1149/2005, riv. 233187). Infine, quanto all'obbligo di valutazione degli elementi a favore dell'imputato, premesso che esso va limitato a quei dati che consistano in circostanze positive le quali contrastino con gli elementi di accusa e che di conseguenza li annullino o fi rendano qui inutilizzabili, agli effetti della "probatio minor" (cass. pen. sez. 1, 16621/2008 Rv. 239782), va affermato che l'ordinanza gravata ha proposto una sua coerente disamina, concludendo ragionevolmente in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per ogni singola accusa.
Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cass. pen. sez. 5, 2459/2000 Rv. 216367). Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012