Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
La ricognizione di voce costituisce un valido indizio che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2004, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1595
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 029508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR TI, N. IL 03/11/1960;
2) TA ZI, N. IL 13/03/1956;
3) CA NT, N. IL 15/06/1972;
avverso SENTENZA del 11/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AR ST, OR ZI e CA ON sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 maggio 2002 per il delitto di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede di una automobile FIAT Croma in danno di DO CI, che la aveva parcheggiata sulla pubblica via.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11 marzo 2003, dopo avere rigettato una eccezione di nullità della sentenza di primo grado perché il giudice aveva svolto in precedenza in un procedimento connesso le funzioni di pubblico ministero e di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché effettuate in un diverso procedimento penale, disattendeva nel merito le critiche degli appellanti e confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione AR ST, OR ZI e CA ON. AR e OR deducevano i seguenti motivi di impugnazione;
1) La Corte di Appello non ha tenuto conto dei motivi di appello degli imputati;
2) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché effettuate in un diverso procedimento penale e non sussistendo l'aggravante della violenza sulle cose che avrebbe reso obbligatorio l'arresto e, quindi, utilizzabili le intercettazioni ambientali;
3) Incapacità del giudice Malizia, giudice monocratico di primo grado che aveva svolto in precedenza le funzioni di PM in un procedimento connesso;
4) Le voci degli intercettati in ogni caso non potevano essere attribuite agli imputati;
5) Mancata assunzione della prova;
6) Inattendibilità delle dichiarazioni del maresciallo Di EF;
7) Violazione dell'articolo 62 bis per mancata concessione delle attenuanti generiche agli imputati;
8) Violazione dell'articolo 133 c.p. per essere stata inflitta una pena eccessiva;
9) Violazione dell'articolo 164 c.p. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.
CA ON deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento del fatto, non essendo vero che la partecipazione del CA al furto è rimasta provata anche dalle dichiarazioni dell'Arconte;
2) Nullità per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riaffermata colpevolezza di ON CA essendo inattendibile il riconoscimento di voce effettuato dal maresciallo Di EF, che in mancanza di una perizia fonica o di altri accertamenti costituiva un mero sospetto;
3) Inosservanza di legge per difetto di contestazione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 625 n. 2 c.p. e difetto di correlazione tra l'imputazione contestata - forzatura della portiera dell'auto - e la sentenza - rottura del blocco di accensione dell'auto - (articoli 187, 521, 522 c.p.p.);
4) Inosservanza di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato a CA ON, che era incensurato e dedito a stabile lavoro.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da ST AR, ZI OR e ON CA sono manifestamente fondati e si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.
Il primo motivo di impugnazione proposto da AR ST e OR ZI è del tutto generico perché anzi la Corte di merito ha tenuto conto di tutte le osservazioni degli appellanti fornendo adeguata motivazione per giustificare il rigetto dei motivi proposti, come meglio si dirà dal momento che quasi tutti i motivi di appello sono stati riproposti come motivi di impugnazione in sede di legittimità.
Le intercettazioni telefoniche, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, sono pienamente utilizzabili perché il presente procedimento non può considerarsi diverso da quello nel quale erano state disposte dette intercettazioni proprio allo scopo di acquisire riscontri di una attività di furto di autovetture addebitata all'imputato ST AR.
Inoltre le intercettazioni risultano utilizzabili anche ai sensi dell'articolo 270 c.p.p. perché agli imputati è stato contestato un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza - furto pluriaggravato - e le risultanze delle intercettazioni sono state ritenute dai giudici di merito correttamente indispensabili per l'accertamento del delitto in questione.
Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla esistenza delle due aggravanti regolarmente contestate perché l'auto era parcheggiata sulla pubblica via e, quindi, esposta alla pubblica fede ed il blocco della accensione era stato rimosso.
Non sussiste la nullità denunciata per incompatibilità del giudice Malizia.
Questi in un precedente procedimento, quando ancora svolgeva le funzioni di PM, aveva firmato un decreto di citazione a giudizio riguardante l'AR.
Non risulta da nessun elemento che i due processi fossero connessi e, quindi, non è ravvisabile nessuna incompatibilità del giudice. In ogni caso la eventuale esistenza di un profilo di incompatibilità legittima il ricorso all'istituto della ricusazione, ma non provoca alcuna nullità del processo.
Non si comprende poi per quale ragione le voci intercettate non potevano essere attribuite agli imputati;
sul punto il motivo di impugnazione appare del tutto generico.
In ogni caso i giudici di merito hanno con molta precisione indicato tutte le ragioni che consentivano tale attribuzione ed, in verità, gli argomenti addotti dai giudici di merito non sono state contestate, se non in modo generico, dai ricorrenti. Neppure i ricorrenti possono dolersi dalla mancata assunzione di una prova, ritenuta decisiva, costituita dalla effettuazione di una perizia fonica.
La perizia tecnicamente non è una prova ne' a carico ne' a discarico, ma ha una valenza neutra;
essa costituisce un mezzo al quale il giudice discrezionalmente ricorre quando abbia bisogna di supporti tecnici per alcune valutazioni.
Nel caso di specie la prova della responsabilità degli imputati, o, per essere più precisi, della attribuibilità delle voci intercettate agli imputati, è stata fornita dalle dichiarazioni del maresciallo Di EF e degli altri testimoni escussi. La logicità del ragionamento della Corte di merito sul punto e la congruità degli argomenti addotti consente di qualificare le osservazioni dei ricorrenti come censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
La censura concernente la pretesa inattendibilità del maresciallo Di EF appare poi del tutto generica essendo puramente affermata senza il sostegno di alcun argomento.
La pretesa violazione dell'articolo 62 bis c.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche agli imputati è manifestamente infondata e si risolve in una censura di merito della decisione impugnata, perché al OR dette attenuanti sono state concesse già dal giudice di primo grado ed all'AR sono state negate per la sua notevole capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dal modus operandi.
Del tutto generici e di merito sono i rilievi in ordine al trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di merito ha graduato le pene inflitte ai tre imputati sulla base della personalità emergente dai rispettivi precedenti penali e dai concreti comportamenti assunti. Tali valutazioni e determinazioni, siccome sorrette da congrua e logica motivazione, non sono censurabili in sede di legittimità.
Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione dei ricorrenti AR e OR perché non ricorrevano le condizioni di legge per concedere ai due ricorrenti la sospensione condizionale della pena inflitta, essendo stata comminata all'AR una pena superiore ai due anni di reclusione, ed al OR una pena che sommata a quella riportata in precedenza superava i due anni di reclusione.
Anche i motivi di gravame di ON CA sono manifestamente infondati e si risolvono in censure di merito.
Il primo motivo si risolve in censure di merito, dal momento che il ricorrente ha riproposto il contenuto delle intercettazioni telefoniche suggerendo una diversa interpretazione delle stesse. Ciò non è consentito perché, come è noto, la valutazione delle prove compete in via esclusiva ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se la motivazione che tali valutazioni sorregge sia logica e congrua.
Ebbene la impugnata motivazione possiede i requisiti richiesti per superare il vaglio di legittimità, perché i giudici di merito hanno correttamente spiegato con argomenti del tutto logici perché i riconoscimenti di voce effettuati dal maresciallo Di EF, buon conoscitore degli ambienti criminali del posto, dovevano essere ritenuti attendibili.
Ed ancora la Corte di merito ha chiarito in base a quali ragioni il NO di cui parla AR doveva essere identificato in CA ON.
È appena il caso di osservare con riferimento al secondo motivo di impugnazione che il riconoscimento di voce operato dal maresciallo Di EF costituisce una prova piena di colpevolezza, o quanto meno un indizio grave e preciso (vedi Cass. 6 novembre 1992, Rapicano, in Riv. Pen. 1993, 1127), e non si comprende in verità per quali ragioni tale elemento dovrebbe essere considerato, come sostenuto dal ricorrente, un semplice sospetto.
La perizia fonica, come già detto, costituisce un mezzo tecnico messo a disposizione del giudice che lo utilizzerà quando vi sia qualche incertezza in ordine alla identificazione di una voce, che, ovviamente, può avvenire, come è accaduto nel caso di specie, in base ad altri elementi.
Nel caso in discussione il giudice ha raggiunto la certezza della responsabilità del CA in base alle testimonianze dei testi SC e Di EF.
Sul punto si richiama quanto si è già detto in ordine al quinto motivo di impugnazione di AR e OR.
Infine non appare congruo il richiamo all'articolo 216 c.p.p. che indica le modalità per procedere a ricognizione di voci, ma non impone al giudice di avvalersi necessariamente di tale strumento. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del ricorso del CA perché agli imputati era stata correttamente contestata anche la manomissione del blocco di accensione dell'auto, fatto che integra senz'altro la aggravante di cui all'articolo 625 n. 2 c.p. sotto il profilo della violenza sulle cose.
L'ultimo motivo di impugnazione del CA si risolve in inammissibili censure di merito dal momento che la Corte di merito, con motivazione non censurabile sotto il profilo della legittimità, ha ritenuto le pene inflitte dal giudice di primo grado agli imputati adeguate alla effettiva gravità del fatto ed alla capacità a delinquere degli stessi desunta dalle modalità operative. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento ed a versare ciascuno alla Cassa delle ammende la somma di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento ed a versare ciascuno la somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005.