Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
È legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 38633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38633 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLA? Marcello - Consigliere - N. 2155
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita ? rel. Consigliere - N. 11745/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI PA N. IL 12/11/1956;
avverso l?ordinanza n. 43/2009 GIP TRIBUNALE di CHIAVARI, del 18/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 gennaio 2010 il gip del Tribunale di Chiavari, in funzione di giudice dell?esecuzione, respingeva l?opposizione proposta, ai sensi dell?art. 667 c.p.p., comma 4, da EN OL, legale rappresentante della societa? "Tagliamento di EN OL & C, s.a.s.", avverso il provvedimento di confisca disposto con decreto penale di condanna del 27 agosto 2009 (irrevocabile il 13 ottobre 2009), emesso nei confronti di EN in relazione al reato di cui all?art. 186 C.d.S., evidenziando la qualita? di accomandatario da lui rivestita all?interno della societa? e la sostanziale coincidenza tra formale intestatario e utilizzatore del bene.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, EN, il quale lamenta violazione dell?art. 240 c.p., atteso che la societa? di cui egli era accomandatario e? da ritenersi soggetto in toto estraneo al reato.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso e? manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la confisca in esame e? stata disposta in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 che, come si desume dal testo della norma all?epoca vigente, disciplinava un?ipotesi di confisca obbligatoria.
Tanto premesso, la tesi prospettata dal ricorrente circa l?impossibilita? di disporre la confisca nel caso di un veicolo in comproprieta? e? infondata. La presunzione assoluta di pericolosita?
derivante dall?uso del veicolo puo? risultare, infatti, attenuata soltanto qualora il veicolo appartenga integralmente ad un terzo e non, come nel caso di specie, qualora il veicolo sia in comproprieta?. In tale caso, infatti, la presunzione medesima rimane integra (Sez. 4^, 6 maggio 2009, n. 24015, rv. 244220). Non puo? neppure ritenersi che EN sia persona estranea al reato, per tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare l?insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilita? di uso illecito del veicolo (cfr. in proposito, seppur con riferimento al trasporto non autorizzato di rifiuti, Sez. 3^ 4 novembre 2008, n. 46012, rv 241771;
Sez. 3^ 20 maggio 2008, n. 26529, rv 240551; Sez. 3^ 24 giugno 2004, n. 33281, rv 229010). Il provvedimento impugnato ha, infatti, correttamente sottolineato la coincidenza nella persona di EN della qualita? di socio accomandatario della societa? intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato e di effettivo utilizzatore dello stesso.
Sulla base di quanto sin qui esposto, e? indubbio che sussista un rapporto di necessaria strumentalita? tra l?impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza previsto dall?art. 186 C.d.S. e che la sanzione necessaria della confisca costituisce l?espressione di una piu? intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007; Sez. 1^, 24 settembre 2008, n. 40080, rv. 241556). Alla dichiarazione di inammissibilita? del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l?assenza di colpa nella proposizione dell?impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010