Sentenza 20 novembre 2019
Massime • 1
In tema di misure cautelari, nella nozione di "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" che, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di misura cautelare, a pena d'una nullità d'ordine generale ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., rientrano soltanto gli elementi indiziari, eventualmente allegati ad una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato. (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione di memorie difensive, alle quali erano allegati documenti e verbali idonei, secondo la tesi difensiva, a minare la credibilità e l'attendibilità del collaboratore di giustizia sulle cui dichiarazioni si fondava la ricostruzione d'accusa, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva omesso di valutare se, al momento della decisione del giudice per le indagini preliminari, gli argomenti di fatto forniti dalla difesa dell'indagato avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio tali da rendere necessaria la loro piena valutazione).
Commentari • 2
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
Leggi di più… - 2. Ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p.: la nullità deve essere qualificata come nullità a regime intermedioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2021
La sentenza in esame stabilisce che la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Firenze, nel rigettare i ricorsi proposti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2019 |
Testo completo
01072-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 3544/2019 Filippo Casa CC 20/11/2019 Monica Boni Gaetano Di Giuro R.G.N. 34645/19 RA Aliffi -- Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nonché da CA RA ON, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 18/7/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito, per l'indagato, l'avv. ON Gagliano, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 14/5/2019, RA ON CA era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110-416-bis cod. pen. contestato al capo A) dell'imputazione provvisoria, per avere, pur non essendo stabilmente inserito nel sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra operante in Catania, Gela, Vittoria e territori limitrofi, concorso unitamente al fratello RE e al nipote e し RO in tale associazione criminale, contribuendo, sistematicamente consapevolmente, alle attività e al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione сем e, segnatamente, della famiglia mafiosa capeggiata, nel tempo, dai RI e dagli UE, per quanto attiene i territori di Gela e Vittoria, e della cosca mafiosa dei ZZ (detti Carcagnusi), per quanto attiene il territorio di Catania, garantendo un sistematico e non occasionale inserimento del sodalizio nel settore economico produttivo, consentendo il reimpiego di illeciti capitali mediante società allo stesso riconducibili, fornendo supporto economico, logistico e di mezzi, in modo tale da determinarne un significativo incremento del potere di infiltrazione e da fornire un indispensabile apporto anche economico al mantenimento e al rafforzamento dell'associazione mafiosa. In particolare, i CA avevano, nella qualità di titolari delle società Car CA s.r.l. e CAuto s.r.l., esercenti attività di compravendita di autovetture, nonché delle società immobiliari ICOM s.r.l., VACANZE MARINA DI RAGUSA s.r.l., CA IMMOBILIARE s.r.I., consentito, a esponenti delle famiglie mafiose dei RI e degli UE, il sistematico riciclaggio di somme di denaro utilizzate per l'avvio e il finanziamento delle menzionate attività imprenditoriali, attraverso rimesse di contanti solo apparentemente riferibili a essi indagati o a prossimi congiunti. Nelle suddette qualità, inoltre, i CA avevano ceduto a esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa, operante in Gela e in Catania, autovetture, anche di grossa cilindrata, gratuitamente o a prezzi di gran lunga inferiori al valore di mercato, consentendo agli stessi di non intestarsele (rimanendo i veicoli formalmente intestati alla concessionaria) o di intestarle a prestanome anche al fine di eludere le eventuali attività di indagine patrimoniale in corso nei confronti degli stessi;
avevano consegnato, alla bisogna, a esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa di Gela e di Catania, autovetture munite di copertura assicurativa temporanea e intestate alla loro società al fine di consentirne un utilizzo temporaneo per esigenze occasionali, quali gli spostamenti per recarsi ai colloqui con parenti di detenuti o a incontri con latitanti, o, semplicemente, per garantire loro l'utilizzo di autovetture pulite e non note alle Forze dell'ordine al fine di eluderne le attività investigative;
avevano effettuato, con cadenza sistematica o in presenza di particolari esigenze delle famiglie mafiose, dazioni di denaro a esponenti delle stesse, talora anche a titolo di prestito, al fine di fronteggiare momenti di transitoria difficoltà economica in concomitanza con periodi di detenzione o immediatamente susseguenti alla scarcerazione degli stessi;
si erano serviti in modo sistematico, quale corrispettivo del contributo fornito all'associazione mafiosa, di esponenti della stessa al fine di ottenere dagli acquirenti delle autovetture, che non ottemperavano tempestivamente ai pagamenti, la dazione delle somme dovute ovvero la restituzione delle vetture vendute, avvalendosi della forza intimidatrice, anche implicita, promanante da tali personaggi mafiosi;
di fatto avevano esercitato, in ACC maniera monopolistica, l'attività di vendita delle autovetture nella città di Gela, avvalendosi della forza intimidatrice, anche implicita, derivante dalla loro risaputa сем 2 vicinanza all'associazione mafiosa;
e avevano contribuito, con le condotte sopra descritte, al mantenimento e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, di cui avevano accresciuto il prestigio, anche economico. Fatti commessi, secondo l'imputazione cautelare, in Gela, Vittoria e territori limitrofi, dalla metà degli anni '90 al 2016. 2. Avverso predetto provvedimento aveva proposto rituale impugnazione la Difesa dell'indagato; e con ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 18/7/2019, pur confermandosi il primo giudizio in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la misura custodiale originariamente applicata era stata sostituita con quella del divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa, con l'immediata scarcerazione dell'indagato.
2.1. Nel dettaglio, secondo il Collegio nisseno doveva ritenersi dimostrato, in termini corrispondenti all'imputazione cautelare, il contributo concorsuale prestato da RA ON CA a beneficio dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni di un elevato numero di collaboratori di giustizia, in prevalenza provenienti da Gela ed appartenenti alle allora opposte fazioni dei RI e degli UE, nonché alla c.d. Stidda, ritenuti attendibili per la coerenza intrinseca e precisione del narrato e per la presenza di plurimi riscontri estrinseci, ricavati, oltre che dal vicendevole conforto tra le stesse propalazioni, dall'attività di intercettazione telefonica e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria. In particolare, quanto alla posizione di RA ON CA, il quadro indiziario delineato dai collaboratori aveva consentito di rilevare come costui, a partire dagli inizi degli anni '90, avesse instaurato "un rapporto collusivo con il clan dei RI", concretizzatosi nel sistematico riciclaggio di proventi illeciti della famiglia mafiosa in attività produttive lecite nel settore edile, immobiliare e della compravendita di autoveicoli. In particolare, grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL RN era stato posto in luce come, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, ON RI e RA ON CA avessero raggiunto un accordo avente per oggetto la corresponsione, da parte del primo, a titolo di prestito, della somma in contanti di circa un miliardo di lire, provento del traffico di sostanze stupefacenti, che CA doveva investire nel settore automobilistico, acquistando autovetture da un rivenditore di US RS indicato da RI, per poi trasportarle - con all'interno occultato lo stupefacente (i veicoli, infatti, erano già predisposti per il trasporto della droga) - presso la concessionaria del fratello RE, ubicata a Gela, che le avrebbe rivendute;
come alcuni esponenti del medesimo sodalizio criminale avessero provveduto a recuperare lo stupefacente presso la concessionaria, per poi commercializzarlo nel territorio siciliano;
come grazie a questa iniezione di denaro l'attività di RE ви CA avesse avuto un incremento esponenziale e come, in seguito, i rapporti tra ел 3 l'indagato e ON RI fossero entrati in crisi, poiché CA aveva investito parte del denaro in redditizie attività edili e aveva incontrato difficoltà nel restituire il prestito allo stesso RI, il quale aveva fatto ricorso anche ad atti di intimidazione per vincere la resistenza manifestata da CA in un primo momento;
e, infine, come dopo avere restituito il denaro, CA avesse inscenato il fallimento della società edile, facendo ritorno a Gela, suo paese natale, intorno al 2005-2006, portando con sé una cospicuo capitale "in nero". Dichiarazioni, quelle del collaboratore, sottoposte a valutazione da parte del Tribunale del riesame in relazione al profilo della credibilità soggettiva, messa in dubbio dall'andamento non sempre lineare delle sue propalazioni, nelle varie fasi in cui esse erano state rese e da una non perfetta corrispondenza tra il suo racconto e le dichiarazioni di SA ZI, che secondo il Tribunale del riesame sarebbe stata convincentemente spiegata dallo stesso RN, secondo cui ZI ben avrebbe potuto non sapere dell'accordo tra RI e FR CA per riciclare il miliardo di lire, atteso che, della questione, si erano principalmente occupati altri mafiosi, tali LO e Tranchina, in un periodo in cui ZI si trovava in carcere. Dichiarazioni, quelle di RN, le quali, secondo l'ordinanza del riesame, erano state ampiamente riscontrate dal racconto di NU CI, appartenente alla c.d. "stidda", che aveva confermato come nel periodo in cui l'indagato ha lavorato, in qualità di imprenditore edile a US RS, CA aveva riciclato soldi di RI, costituenti provento del traffico di stupefacenti, reinvestendoli nel settore immobiliare, edile e della compravendita di autovetture, che acquistava al nord e faceva pervenire al fratello RE a Gela, secondo quanto confermato allo stesso CI in occasione di un colloquio con un autotrasportatore originario di Butera, incaricato da CA del trasporto di alcune autovetture presso la concessionaria del fratello. Inoltre, CI aveva riferito che nell'estate del 1990, in piena guerra di mafia, egli si era recato nei cantieri di Malpensa, chiedendo di incontrare uno dei RI;
incontro al quale si era presentato, quale emissario di RI, proprio FR CA, il quale si era recato anche a un successivo appuntamento, insieme a SA ZI. Dichiarazioni, quelle dei collaboratori, che il Tribunale aveva ritenuto fossero riscontrate anche dal parallelo procedimento cautelare, culminato con un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. nei confronti dell'indagato, attestante, proprio negli anni indicati, l'ascesa imprenditoriale dei CA e la costituzione della maggior parte delle società ad essi riconducibili. Un compendio indiziario, quello testé riassunto, che il Tribunale nisseno ritenne dimostrativo di un rapporto di tipo paritario con il clan, coltivato da CA con l'obiettivo di espandere il più possibile il suo monopolio affaristico;
obiettivo non ви scalfito dal versamento, negli anni, di somme di denaro a esponenti della consorteria mafiosa a titolo di "pizzo". In proposito, l'ordinanza impugnata ял 4 osservò, da un lato, che la denuncia, da parte dell'indagato, di episodi estorsivi subiti, nel 2003, ad opera di ZI, era stata presentata dopo avere appreso dal funzionario di Polizia, NN Giudice, del percorso collaborativo intrapreso dal ZI e delle rivelazioni fatte da quest'ultimo; e, dall'altro lato, che anche a voler ammettere che l'imprenditore fosse destinatario di condotte estorsive da parte dell'associazione mafiosa, tale circostanza non sarebbe stata, comunque, incompatibile con il riconoscimento del ruolo di "concorrente esterno" alla stessa associazione, concretizzandosi, non di rado, il rapporto di scambio sinallagmatico proprio in tale maniera, secondo la giurisprudenza di legittimità. E ciò quand'anche, nella fase iniziale, il pagamento del "pizzo" fosse stato imposto mediante il ricorso alla violenza e alla minaccia tipiche del metodo mafioso, ciò non escludendo la successiva evoluzione del rapporto in senso reciprocamente utilitaristico. Tribunale del riesame, pur2.2. Tuttavia, quanto alle esigenze cautelari, dando atto come rispetto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa operasse la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari, sia sul piano della valutazione di adeguatezza della custodia in carcere, ribadi, da un lato, l'assenza di elementi in grado di far ritenere insussistente il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, tenuto conto delle relazioni intrattenute con soggetti organici a Cosa Nostra per un lunghissimo arco temporale e il contributo offerto alla stessa in cambio dei guadagni garantiti dall'accordo; e, dall'altro lato, che tali esigenze potevano ritenersi affievolite, in quanto rapporto sinallagmatico aveva subito, nel corso degli anni, dei momenti di fibrillazione e in quanto "l'inizio di una copiosa attività investigativa nei confronti dei CA" aveva "determinato gli stessi ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza nel rapportarsi con i mafiosi". E pertanto, le menzionate esigenze potevano essere efficacemente salvaguardate, sotto profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza, anche con l'applicazione della meno afflittiva misura del divieto di dimora nella Provincia di Caltanissetta e Ragusa, che, recidendo ogni rapporto con il contesto ambientale, doveva ritenersi idonea a scongiurare il rischio che CA potesse continuare a intrecciare affari illeciti a suo vantaggio e in favore di Cosa Nostra, consentendo "all'indagato di fronteggiare appieno le problematiche di salute" che lo affliggevano.
3. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e lo stesso CA per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti ON Gagliano e Alfredo D'Aparo, deducendo molteplici motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. ри 3.1. Quanto all'impugnazione proposta dal Pubblico ministero, il ricorso è stato formulato per "insufficienza e contraddittorietà della motivazione", in relazione alla 5 scelta del Tribunale del riesame di Caltanissetta di applicare la misura cautelare del divieto di dimora in Caltanissetta e provincia e Ragusa e provincia. In particolare, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia correttamente dato atto della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anche per le ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, superabile solo attraverso una valutazione prognostica ancorata a dati fattuali riferibili all'attuale condotta di vita e al venir meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso. Nel caso di specie, l'ordinanza avrebbe obliterato il fatto che il contributo fornito all'associazione mafiosa si fosse dispiegato per più di vent'anni. Sotto altro aspetto, il ricorso denuncia come illogico il fatto che l'affievolirsi delle esigenze cautelari sia stato motivato con il fatto che, in talune occasioni, gli indagati, per alleggerire il peso della pressione investigativa a loro carico, avessero strumentalmente denunciato degli episodi estorsivi subiti, ad onta dei quali i rapporti con Cosa Nostra erano, successivamente, proseguiti per anni. Fermo restando che l'allontanamento dei CA dai territori di Gela e di Ragusa e provincia non sarebbe stato idoneo a rescindere il rapporto con l'organizzazione mafiosa, tenuto conto che il clan dei RI aveva esteso la propria operatività in altre parti del territorio nazionale e che erano emersi sistematici contatti degli indagati con aggregazioni mafiose operanti, ad esempio, nella provincia di Catania.
3.2. Venendo al ricorso proposto nell'interesse di RA ON CA, l'impugnazione è articolata in sei distinti motivi di doglianza.
3.2.1. Con il primo di essi, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti di cui al comma 1, ultima parte, dell'art. 291 cod. proc. pen., nonché dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., con conseguente nullità degli atti successivi, nonché la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta legittimità della mancata trasmissione delle memorie difensive da parte del Pubblico ministero e il travisamento di risultanze processuali circa la qualificazione di elementi oggettivi a discarico come mere prospettazioni difensive. Nel dettaglio, la Difesa osserva di avere dedotto, nel corso della udienza del 18/7/2019, una tempestiva eccezione di nullità del provvedimento cautelare in relazione alla mancata trasmissione al Giudice per le indagini preliminari, da parte del Pubblico ministero, di una serie di memorie difensive, corredate da copiose allegazioni documentali, costituite da atti processuali e di indagine di altri procedimenti, consistenti in precisi "elementi" a difesa degli indagati, depositati non appena l'indagato aveva avuto contezza della pendenza, a suo carico, di un procedimento dinnanzi alla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. fr Elementi di cui la Difesa avrebbe sottolineato la decisività, sia in relazione al fatto che i CA sarebbero stati sempre vittime delle organizzazioni criminali, sia in chr 6 relazione alla attendibilità di RN, le cui dichiarazioni avrebbero costituito, specie per l'odierno ricorrente, la più significativa parte degli elementi indiziari posti alla base della misura cautelare. Il Tribunale del riesame, nel rigettare l'eccezione tempestivamente formulata, sarebbe incorso in travisamento della prova, avendo ritenuto che la Difesa avesse solamente dedotto meri argomenti e prospettazioni difensive e non delle vere e proprie prove documentali, correlate ad atti processuali e sentenze, dichiarazioni di collaboratori, atti di indagine, dichiarazioni di soggetti terzi. Sotto altro profilo, i Giudici del riesame sarebbero incorsi in mancanza e illogicità di motivazione per non avere preso in considerazione tali elementi difensivi, liquidandoli come profili non aventi un'oggettiva natura favorevole per il fatto che, nella memoria difensiva del 30/10/2017, la Difesa aveva "argomentato" sulla loro valenza dimostrativa, laddove tutti gli "elementi" di significato indiziante o probatorio necessiterebbero di una qualche attività argomentativa, attraverso una lettura, interpretazione o considerazione sul loro significato. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il pubblico ministero non avrebbe l'obbligo di trasmettere tutti gli atti di indagine compiuti, potendo selezionare discrezionalmente il materiale indiziario raccolto, mentre, invece, l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., richiamando l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., prescriverebbe al pubblico ministero di trasmettere al giudice "tutti gli elementi a favore dell'imputato" e "le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate", senza potere discrezionalmente stabilire cosa trasmettere. Un mancato inoltro che, secondo la Corte di cassazione, si tradurrebbe nella nullità a regime intermedio dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen.. Né la valutazione sulla natura "oggettiva" o meno degli elementi difensivi sottoposti al pubblico ministero potrebbe essere svolta ex post in base a una ipotetica comparazione con altri elementi indizianti svolta dal tribunale del riesame, dovendo la stessa essere correlata a un giudizio ex ante rispetto all'intervento del giudice della cautela, essendo la ratio della sanzione di nullità correlata alla necessità di consentire a quest'ultimo, nel momento genetico della misura, di avere cognizione anche degli elementi a favore dell'indagato.
3.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 414 cod. proc. pen., 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 16-quater, legge n. 8 del 1991, 129, comma 1, 335, 649, 179, comma 1, cod. proc. pen., 157 cod. pen., nonché la mancanza, illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta legittimità del decreto di riapertura delle indagini e degli atti a esso conseguenziali. La nuova iscrizione a carico di RA ON CA, così come la richiesta fr e l'applicazione della misura cautelare, conseguirebbero al decreto di riapertura delle indagini del procedimento n. 473/06 rgnr (poi n. 1499/06 rgnr), archiviato il л 7 се 5/11/2008 e relativo al delitto di cui agli art. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies, . legge n. 356/92, aggravato ex art. 7 legge 203/91. Detta riapertura, secondo la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (cita, in proposito, Sez. U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro e Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, nonché Corte cost., n. 27 del 1995), non potrebbe essere consentita sulla base di una mera rilettura delle prove già vagliate nel procedimento archiviato, dovendo trattarsi di "nuove" sopravvenienze, riferendosi l'art. 414 cod. proc. pen. a "nuove investigazioni", le quali, secondo Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, dovrebbero essere emerse aliunde rispetto al procedimento archiviato, non essendo consentito che esse "siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi". In proposito, la Difesa, dopo avere rilevato che "l'istituto della riapertura delle indagini disciplinato dall'art. 414 cod. proc. pen. opera soltanto nei casi in cui le nuove investigazioni riguardino la stessa persona e lo stesso fatto oggetto del precedente provvedimento di archiviazione", dovendo lo stesso fatto essere inteso come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Sez. U, n. 34665 del 28/6/2005, Donati), sottolinea che ove il fatto fosse stato considerato lo stesso, le indagini non avrebbero potuto essere riaperte in quanto il delitto era già ampiamente prescritto;
mentre nel caso in cui i fatti fossero stati ritenuti diversi, sarebbe stato necessario ricorrere ad una più adeguata motivazione. Ciò posto, si osserva che la censura difensiva, formulata in sede di riesame, attingeva il decreto di riapertura, motivato dall'esigenza di nuove investigazioni sulla scorta delle dichiarazioni rese da SA ZI e EL RN. Quanto alle prime, esse sarebbero state, in realtà, favorevoli all'odierno indagato così come ai suoi congiunti, non avendo il collaborante mosso accuse nei confronti del predetto e avendolo, anzi, indicato come vittima di estorsione, contraddicendo palesemente RN, essendo peraltro ZI fonte ben più privilegiata per avere rivestito un ruolo di notevole rilievo nel clan "RI", di cui sarebbe stato reggente-fiduciario per tutta la zona di US RS. reseQuanto, invece, alle "nuove" dichiarazioni di RN, nell'aprile/giugno 2015, sul solco delle Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, essendo stata la fonte probatoria già vagliata nell'ambito del procedimento archiviato, la sua ulteriore escussione costituirebbe "il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi" già in precedenza nell'ambito del procedimento archiviato, sicché esse non avrebbero potuto costituire il presupposto per la riapertura delle indagini, e il relativo provvedimento sarebbe nullo, travolgendo ogni atto successivo, come la nuova 8 сел iscrizione nel registro delle notizie di reato, la richiesta di misura cautelare e la stessa ordinanza genetica. Inoltre, le dichiarazioni rese da RN nel 2015 sarebbero state inutilizzabili, essendo stato "superato il termine di 180 giorni di cui all'art. 16- quater L. n. 8/1991" (cfr. pag. 5 testo impugnato), sicché non avrebbero potuto consentire la riapertura delle indagini, estendendo l'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. alla fase investigativa le regole probatorie fissate dall'art. 192 cod. proc. pen. per il dibattimento e non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni unite relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia in sede cautelare, atteso che il tema proposto riguardava la legittimità del decreto di riapertura delle indagini sulla scorta di un atto, comunque, inutilizzabile ex art. 16-quater, legge n. 8/91. 3.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 191, 407, comma 3, 414 cod. proc. pen., per travisamento di una risultanza processuale e per mancanza, illogicità della motivazione riguardo alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine svolti dopo il decreto di archiviazione e prima del decreto di riapertura delle indagini. A fronte della eccezione della Difesa, secondo cui, pur dopo il decreto di archiviazione del 4/11/2008 che aveva definito il procedimento denominato "Terra Nuova", sarebbero state svolte attività di indagine per gli stessi fatti già oggetto di quel procedimento e in assenza del decreto di riapertura delle indagini, intervenuto solo il 21/10/2015, con conseguente inutilizzabilità, in particolare, dei verbali di interrogatorio di RN, il Tribunale del riesame avrebbe affermato che si trattasse di "ipotesi suggestiva priva di qualsivoglia riscontro", omettendo di confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui gli interrogatori di RN dell'aprile/giugno 2015 rappresentassero precise attività di indagine dirette nei confronti dei CA, portate avanti attraverso una ulteriore verifica di elementi già vagliati nel procedimento archiviato. Né potrebbe condividersi la tesi del Tribunale secondo cui, trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito di altro procedimento, non si sarebbe incorsi nel divieto di utilizzabilità, essendo essa in contraddizione con gli artt. 407, comma 3, e 414 cod. proc. pen., secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del 1995 e dalla costante giurisprudenza di legittimità. Seguendo la tesi del Tribunale, infatti, il pubblico ministero potrebbe esperire un interrogatorio o un'assunzione a SIT nell'ambito di un "diverso" procedimento, eludendo l'obbligo di ottenere la autorizzazione alla riapertura delle indagini e la sanzione della inutilizzabilità degli atti compiuti. E se i Giudici del fine riesame avessero preso in esame i contenuti di quegli atti, avrebbero dovuto ammettere che si era trattato di indagini sui fatti per cui era intervenuta archiviazione, seppure, al tempo, diversamente qualificati ai sensi dell'art. 12- сел 9 quinquies, legge n. 356/92, atteso che i verbali di interrogatorio avrebbero riguardato esclusivamente le posizioni dei componenti della famiglia CA, le loro presunte collusioni con soggetti mafiosi, i favori fatti e i vantaggi ottenuti da queste, le loro attività economiche e i presunti arricchimenti patrimoniali ottenuti dalla vicinanza mafiosa;
profili già oggetto del procedimento n. 473/06. Il Tribunale avrebbe, quindi, travisato le risultanze processuali nel ritenere che il "contributo dichiarativo di quei collaboratori (RN e ZI) fosse intervenuto solo dopo il decreto di archiviazione", perché RN era collaboratore da molti anni e aveva già reso dichiarazioni riguardo ai CA senza mai accusarli di alcunché, anzi definendoli vittime di gravi estorsioni, mentre ZI non aveva mai parlato di condotte illecite o anche solo equivoche o di vicinanze o collusioni da parte dei CA, definendoli, anch'egli, come vittime delle intimidazioni mafiose. Dunque, RN sarebbe stato nuovamente escusso sulla posizione dei CA nell'ambito di attività di indagine svolte in assenza di decreto di riapertura ex art. 414 cod. proc. pen., che il Tribunale avrebbe travisato escludendo che si trattasse di atti di indagine svolte
contro
RO e RE CA. Ancora, il Tribunale avrebbe violato le cennate norme processuali nel sostenere che, essendo stati assunti quegli interrogatori in altro procedimento, ben avrebbero potuto essere utilizzati nel presente, iscritto a seguito della riapertura delle indagini. In questo modo, tuttavia, sarebbe stato completamente disatteso il principio, segnalato anche da Sez. U, nn. 8 e 9, del 23/2/2000, per cui non è consentito al pubblico ministero svolgere verifiche e approfondimenti su circostanze già vagliate nell'ambito del procedimento archiviato;
e, ancora, che successivamente al decreto di archiviazione il pubblico ministero può acquisire, ma solo aliunde e casualmente, una nuova notitia criminis.
3.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e degli artt. 273, comma 1-bis, 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., per travisamento delle risultanze probatorie e mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione anche in relazione a quanto rilevato dalla difesa ai motivi 4 (pag. 19 e segg.), 5 (pag. 23 e segg.), 6 (pag. 31 e segg.) e 8 (pag. 44 e segg.) della memoria difensiva prodotta in sede di riesame. Dopo avere riepilogato i principi in materia di concorso esterno in associazione mafiosa, con particolare riguardo all'ipotesi dell'imprenditore colluso, che nell'ambito del sinallagma con il sodalizio dovrebbe conseguire un vantaggio consistente nell'imporsi sul territorio in posizione dominante, ponendosi con l'organismo criminale "su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta", il ricorso ви sottolinea come tale condizione fosse esclusa dal fatto che CA era stato costretto a pagare il "pizzo" per molti anni, addirittura subendo gravi danneggiamenti e intimidazioni;
circostanza completamente pretermessa dall'ordinanza. 10 сел In questo modo, sarebbe stato dato inopinato credito alle dichiarazioni di RN, nonostante che, a distanza di ben 10 anni dall'inizio della collaborazione, egli avesse fornito informazioni in stridente contraddizione con un racconto di segno opposto, reso nel corso del 2006, accreditando la tesi che CA avesse ricevuto da ON RI, tra gli anni ottanta o novanta, un miliardo di lire per finanziarie le sue attività, senza però dimostrare: a) che, a fronte delle dazioni estorsive, vi fosse stato un accordo, raggiunto da posizioni di parità, in base al quale all'odierno ricorrente venivano garantiti da parte del gruppo mafioso indubbi vantaggi sul piano imprenditoriale;
b) che, non in virtù di coartazione, l'imprenditore avesse apportato uno stabile contributo, causalmente apprezzabile, in favore del sodalizio criminale nel suo complesso e non solo verso il singolo associato;
c) che i vantaggi per la sfera imprenditoriale e l'oggetto dell'accordo collusivo si fossero in qualche modo concretizzati. Svolgendo una valutazione di insieme del quadro indiziario che valesse a superare gli indizi di segno divergente, dimostrando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avessero trovato adeguato riscontro individualizzante in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di concorso esterno. Quanto al primo profilo, il vantaggio ottenuto dall'imprenditore non potrebbe risolversi nel conferimento, episodico e confinato in tempi lontani, di un importo di denaro che il mafioso avrebbe consegnato all'imprenditore, idonea al più integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies, legge n. 356/92 con l'aggravante dell'art. 7, legge n. 203/91, ormai prescritto e non una situazione di vantaggio consistente nell'imporsi sul territorio in posizione dominante. Né il provvedimento impugnato avrebbe indicato l'apporto fornito dall'estraneo alla compagine mafiosa, avendo alla dazione del denaro da parte di RI fatto seguito la mera richiesta di restituzione del denaro tramite LO, senza chiarire, in relazione alla posizione del ricorrente, in cosa fosse consistito il contributo dal medesimo fornito al mantenimento e al rafforzamento dell'organizzazione per fatti commessi in Gela, Vittoria e territori limitrofi dalla metà degli anni novanta al 2016, in particolare una volta ipotizzata un'attività di riciclaggio o illecito reimpiego che aveva generato una condotta estorsiva, avendo le Sezioni Unite, con sentenza n. 25191 del 27/2/2014 escluso il concorso tra i delitti di riciclaggio e/o illecito reimpiego, quello di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. e il delitto di estorsione. Tanto più che SA ZI, esponente di primissimo piano del sodalizio mafioso, intraneo al gruppo dei RI, per conto dei quali gestiva tutti gli affari illeciti in Lombardia, avrebbe escluso che i CA, e in particolare RA, fossero in qualche rapporto collusivo con i RI. E frutto di palese travisamento, per la natura congetturale dell'assunto, ва sarebbe l'affermazione secondo cui il ricorrente si sarebbe deciso a denunciare ZI "... solo dopo avere appreso dal funzionario di Polizia NN Giudice del и 11 св percorso collaborativo intrapreso da ZI e delle rivelazioni fatte da quest'ultimo in ordine ai fatti che lo vedevano coinvolto ...", non essendovi alcun riscontro nelle risultanze investigative. Tanto più che denunce dell'odierno indagato sarebbero state precedenti all'arresto di ZI. Quanto, ancora, alle dichiarazioni rese da RN, il Tribunale avrebbe dovuto svolgere una approfondita verifica sia sulla attendibilità intrinseca che su quella estrinseca, e avrebbe pure dovuto attentamente vagliare la credibilità soggettiva del collaboratore;
fermo restando che, rispetto alla riferita ricezione, negli anni ottanta, di una somma da RI, l'ordinanza non avrebbe considerato che si trattava di una dichiarazione de relato di terza o quarta mano, che avrebbe avuto bisogno di una particolare verifica. Al contempo, il Tribunale avrebbe mancato di rispondere in relazione ai rilievi: sulla tardività delle dichiarazioni di RN, intervenute oltre un decennio dall'inizio della collaborazione;
sul contrasto con le dichiarazioni rese in precedenza, in specie per quanto concerne il mero ruolo di vittima di estorsione di FR CA;
sul contrasto tra le dichiarazioni di quel collaboratore e quelle rese da ZI, nonostante la superiore "qualità” di quest'ultima fonte conoscitiva;
sulla mancanza di consistenza delle dichiarazioni di RN in relazione al vantaggio conseguito da CA dal sodalizio e all'apporto di questo all'organizzazione; sulla mancanza di spontaneità della dichiarazioni del collaboratore, il quale avrebbe parlato dell'indagato solo a seguito delle ripetute domande del pubblico ministero, assecondando l'ipotesi accusatoria e mancando di spontaneità nel racconto. Illogica, in particolare, sarebbe l'affermazione secondo cui ZI avrebbe potuto essere stato tenuto all'oscuro pur essendo il reggente del gruppo mafioso a US RS e secondo cui egli non fosse diretto partecipe delle intenzioni dei RI nei confronti di FR CA, essendo stato ZI incaricato direttamente da ON RI di imporre il "pizzo" all'indagato e ai suoi congiunti e avendo ZI posto in essere i gravi danneggiamenti ai suoi danni e riscosso delle somme a titolo estorsivo dallo stesso CA.
3.2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione anche all'art. 12-quinquies, legge n. 356/92 e all'art. 129 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione in punto di prescrizione del reato. L'assunto secondo cui i CA avrebbero ricevuto sostegno economico da parte di RI, il quale avrebbe avuto piena disponibilità dell'attività di rivendita auto, sarebbe al più riconducibile, in difetto degli altri presupposti, non agli artt. 110, br lla ilates, 416-bis cod. pen., bensì a quella di cui all'art. 12-quinquies 1. 356/92, ad oggi ampiamente prescritta, avendo RN collocato il presunto conferimento di denaro tra gli anni ottanta e i primi anni novanta;
sicché dovrebbe 12 immediatamente intervenire declaratoria di estinzione ex art. 129 cod. proc. pen., senza poter essere disposta alcuna misura cautelare.
3.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza e illogicità manifesta della motivazione in punto di pericolo di reiterazione. L'interessato si sarebbe rivolto alle Forze dell'ordine per denunciare torti subiti, palesando tratti della personalità rivelatori della insussistenza di pericolosità sociale, sicché, alla luce dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, sarebbe stato necessario esaminare non solo la condotta precedente e concomitante al reato, ma anche quella successiva al 2016. 4. In data 13/11/2019, la Difesa del ricorrente ha depositato una memoria contenente motivi nuovi, con cui articola due distinti ordini di censure.
4.1. Sotto un primo profilo, si osserva come la contestazione del concorso nel reato associativo si arresti al 2016 e come, pertanto, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce del rilevante tempo trascorso, non possa considerarsi concreto e specifico, tanto più che tutti i beni dell'indagato sarebbero stati sottoposti a sequestro preventivo, impedendogli, anche sotto tale profilo, qualunque possibilità di reiterazione del reato, atteso che il contributo concorsuale sarebbe stato prestato proprio attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse finanziarie e aziendali.
4.2. Sotto altro aspetto, la Difesa produce gli atti di altro procedimento iscritto per il delitto di associazione mafiosa nei confronti, tra gli altri, di NN e BR Di GI, asseritamente a capo del sodalizio mafioso operante in Gela dal 2014, i quali avrebbero manifestato, in occasione di alcune conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti, l'intento di porre in essere condotte ritorsive ai danni dei CA in risposta alle denunce presentate da questi ultimi nei loro confronti. Una circostanza, questa, che renderebbe vieppiù irrealizzabili nuove condotte di concorso nell'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RA ON CA è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Procedendo nell'analisi dei motivi di censura secondo l'ordine logico, è necessario muovere dal secondo di essi, con cui la Difesa dell'indagato prospetta l'illegittima riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.. 2.1. In proposito, giova premettere che il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res iudicata, determina una preclusione "endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio" del pubblico ministero, "che M inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del 13 provvedimento di archiviazione" (Sez. U, n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, in motivazione); preclusione rispetto alla quale l'autorizzazione a riaprire le indagini, disciplinata dall'art. 414 cod. proc. pen., funge da condizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice deve dichiarare che "l'azione penale non doveva essere iniziata" (così Corte cost., 19/1/1995, n. 27; Sez. U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, in motivazione, Sez. U, n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, in motivazione). L'art. 414 a sua volta dispone, al comma 1, che "il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni". Ciò significa che la riapertura delle indagini "non può che avvenire sulla base di nuove acquisizioni, pervenute in un secondo momento a seguito di nuovi apporti provenienti da fonti diverse rispetto a quelle [...] valutate nel procedimento archiviato;
apporti normalmente provenienti da una nuova notitia criminis" (Sez. 1, n. 2948 del 2/5/1996, Carfora, Rv. 205136). Fermo restando, quanto alle nuove investigazioni che devono fondare l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, che le stesse, una volta intervenuto il relativo provvedimento, "possono esitare anche in modesti risultati che, però, valutati unitamente al materiale preesistente certamente utilizzabile ben possono giustificare un sostanziale ribaltamento del quadro indiziario, secondo la regola propria al regime della prova indiretta espresso nell'antico brocardo quae singula non probant et unita probant" (Sez. U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, in motivazione). Ne consegue che, una volta disposta l'archiviazione di una notizia di reato, al pubblico ministero non è consentito chiedere e al giudice per le indagini preliminari valutare, senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, l'applicazione di una misura cautelare O l'emissione di altro provvedimento, ivi compresa la richiesta di rinvio a giudizio, che implichi l'attualità di un procedimento nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, ove la relativa richiesta si fondi su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati oppure su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l'archiviazione (Sez. U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, Rv. 216004); e, analogamente, che gli atti di indagine compiuti in assenza del provvedimento autorizzatorio, in virtù della caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione, sono improduttivi di effetti, rectius inutilizzabili ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., siccome acquisiti in violazione di un divieto probatorio, il quale si estenderà, in particolare, ai risultati di indagini, pure asseritamente indifferibili o urgenti, finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi (Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, in motivazione). Fermo restando che ви dovranno ritenersi, invece, pienamente utilizzabili le fonti di prova "provenienti da un'attività estranea a ogni iniziativa investigativa nell'ambito del procedimento сли 14 chiuso con il provvedimento di archiviazione", cioè acquisiti in "altri procedimenti o raccolti incidentalmente nel corso di indagini diverse, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, che non siano frutto di un'attività investigativa proseguita ad hoc dall'organo dell'accusa - fuori altresì dal quadro processuale di riferimento ormai chiuso (...)"(così, ancora, Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, in motivazione). Quanto, poi, alla nozione di "stesso fatto", la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che in essa sono comprese sia le componenti oggettive dell'addebito condotta, evento, rapporto di causalità sia quelle soggettive - (essendo necessario riscontrare la identità del soggetto o dei soggetti nei cui riguardi fu già condotta investigazione conclusa con l'archiviazione), sia, infine, gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, in quanto l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento (v. Corte cost., 19/1/1995, n. 27; Sez. U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, Rv. 216004; Sez. 2, n. 546 del 18/12/2008, dep. 2009, Giordano, Rv. 242722).
2.2. Nel caso di specie, secondo quello che è possibile ricavare dagli atti accessibili alla cognizione di questo Collegio (provvedimento impugnato, ricorso e relative allegazioni), deve escludersi che si versi in un'ipotesi di riapertura delle indagini preliminari per lo stesso "fatto”. Ciò, in quanto, secondo quanto è dato rilevare dalla richiesta di riapertura delle indagini formulata dal Pubblico ministero e dal relativo provvedimento di autorizzazione, il procedimento oggetto della riapertura non sarebbe stato iscritto nei confronti di RA ON CA, sicché l'iscrizione, nei suoi confronti, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa si configurerebbe a tutti gli effetti come una "prima iscrizione". In ogni caso, non può non rilevarsi come tra la originaria contestazione, cui RA ON CA, per quanto appena osservato, parrebbe essere stato estraneo, di interposizione fittizia di beni e l'ipotesi associativa contestata nel presente procedimento, non possa certo configurarsi alcuna "identità del fatto", stante l'evidente diversità sia sul piano del fatto storico (ovvero della notitia criminis), sia su quello della struttura delle relative fattispecie incriminatrici. Ne consegue, dunque, che in nessun modo il ricorrente avrebbe potuto dolersi della asserita illegittimità di un atto, come quello di riapertura delle indagini, che nei suoi confronti non avrebbe dovuto essere affatto disposto. Nel merito, è appena il caso di osservare che vertendosi in presenza di un "fatto diverso" nei termini più sopra precisati (ciò che, come detto, avrebbe reso, bu di per sé, non necessario procedere alla riapertura delle indagini), non appare rilevante la circostanza che, rispetto all'originaria imputazione (si ribadisce non сел 15 contestata all'odierno ricorrente), potesse ipotizzarsi l'avvenuta prescrizione del reato. Inoltre, la circostanza che nel caso in esame la riapertura delle indagini non fosse affatto necessaria rende irrilevante l'ulteriore deduzione difensiva in ordine alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di RN, conseguente alla violazione dell'art. 16-quater, legge n. 8 del 1991, e agli effetti che essa avrebbe dovuto produrre sulla legittimità del provvedimento di riapertura delle indagini. Pertanto, alla luce di quanto osservato, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.
3. Infondato è, poi, il terzo motivo, con il quale il ricorso eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RN e da ZI nell'arco di tempo compreso tra l'emissione del decreto di archiviazione e la successiva revoca del medesimo. Come già osservato, infatti, non essendo possibile configurare alcuna "identità del fatto", nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, tra quelli oggetto dei due procedimenti e non essendo, dunque, necessario che il Giudice per le indagini preliminari procedesse alla formale riapertura delle indagini, diventa totalmente inconferente il richiamo alla giurisprudenza in materia di inutilizzabilità di esiti di attività investigative eseguiti in assenza del provvedimento di riapertura delle indagini. Fermo restando che, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, sono acquisibili e utilizzabili, ai fini dell'emissione di un provvedimento di cautela personale, gli atti di indagine provenienti da altro procedimento anche dopo l'archiviazione o la sentenza di non doversi procedere, e prima del decreto di riapertura delle indagini, in quanto l'acquisizione di atti già formati non corrisponde al compimento di una nuova attività di indagine in senso proprio (così Sez. 1, n. 24905 del 19/5/2009, Abbruzzese, Rv. 243814 e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 6, n. 49540 del 26/11/2009, Vella;
Sez. 1, n. 25643 del 23/5/2013, D'Urso; Sez. 5, n. 48021 del 26/6/2015, Attia;
Sez. 1, n. 37611 del 2/3/2016, Lo Russo;
Sez. 1, n. 50167 del 16/5/2017, Cammino, tutte non massimate sul punto;
sul tema, peraltro, v. già Sez. U, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, in motivazione, secondo cui i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, sempre che essi vengano acquisiti aliunde, nel corso di indagini estranee al procedimento già definito, oppure siano provenienti da altri procedimenti, ovvero risultino reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, вс e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi;
in argomento v. anche Sez. 1, n. 36327 del 30/6/2015, Sgaramella, Rv. 264527, in cui era stata esaminata 16 l'acquisizione e l'utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia assunte in autonomi procedimenti, riguardanti altri fatti di reato, ritenendola del tutto legittima, nonostante detta acquisizione fosse intervenuta dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, nonché, sullo stesso tema, Sez. 2, n. 7055 del 28/1/2014, Di Nardo, Rv. 259067; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Caridi, Rv. 272727; Sez. 5, n. 44147 del 13/6/2018, Spada, non massimata).
4. Venendo, quindi, al primo motivo di doglianza, la Difesa ha dedotto, sotto un primo profilo, la violazione, da parte del Pubblico ministero, dell'obbligo di trasmettere al Giudice per le indagini preliminari le memorie depositate dalla Difesa dell'indagato e i relativi allegati;
e, sotto un connesso aspetto, il travisamento in cui il Tribunale nisseno sarebbe incorso nel ritenere che gli atti non trasmessi non potessero essere considerati come elementi oggettivi a discarico", quanto, piuttosto, come mere prospettazioni difensive. Il motivo è fondato.
4.1. L'art. 291, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero debba "presenta[re] al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate". Benché la disposizione in esame sia, apparentemente, sprovvista di sanzione processuale, la giurisprudenza di legittimità ne correla il contenuto precettivo con l'ipotesi di nullità contemplata dal successivo art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. concernente la mancata "esposizione e autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa", nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, la mancata "esposizione e autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure". In questa prospettiva, si afferma, in giurisprudenza (v. Sez. 6, n. 29477 del 23/3/2017, Di Giorgi, Rv. 270560), del tutto condivisibilmente, che la formulazione dell'art. 291 introduce una distinzione netta tra gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate, per le quali sussiste un incondizionato obbligo di produzione da parte del pubblico ministero al giudice, ed il residuo compendio indiziario raccolto, da intendersi a contrario come il complesso degli elementi probatori sfavorevoli alla persona sottoposta ad indagini, per il quale, invece, il rappresentante della pubblica accusa ha la facoltà di "selezionare" il materiale da trasmettere al giudice (Sez. 6, n. 2569 del 12/11/1998, Sabatini, Rv. n. 212563), al fine di evitare una anticipata discovery dei risultati delle indagini, che potrebbe comprometterne lo sviluppo. Ne consegue, pertanto, che la mancata trasmissione al giudice da parte del pubblico ministero, unitamente agli elementi su cui il pubblico ministero fonda la 17 richiesta di misura cautelare, delle eventuali memorie difensive già depositate, determina, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio dell'ordinanza applicativa della misura per mancata valutazione degli elementi a favore dell'imputato, destinata a essere sanata se non rilevata o dedotta, nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame, prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale (Sez. 4, n. 33844 del 6/7/2015, Skarra, non massimata;
Sez. 5, n. 20353 del 28/1/2015, Brajdic, Rv. 264000; Sez. 1, n. 36246 del 29/5/2012, Ferraro, Rv. 253715; Sez. 1, n. 11524 del 3/2/2005, Abbruzzese, Rv. 231082; Sez. 1, n. 895 del 13/2/1998, Migliaccio, Rv. 209904). Una disciplina, quella testé riassunta, che intende garantire il contraddittorio tra le parti, in maniera tale che, prima di emettere un'ordinanza che applica una misura custodiale, il giudice sia in grado di soppesare e valutare le opposte argomentazioni addotte sia dall'accusa che dalla difesa.
4.2. Le considerazioni che precedono meritano, peraltro, alcune precisazioni. Deve, infatti, osservarsi, in primo luogo, che l'obbligo, incombente sul pubblico ministero, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari "tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" non riguarda, in maniera assoluta e incondizionata, tutto ciò che proviene dal difensore e al quale quest'ultimo abbia annesso, sulla base di una propria valutazione, il carattere e la natura di elemento a discarico, tanto più ove si consideri la grave conseguenza che deriva dalla relativa omissione, ovvero la sanzione di nullità, sia pure a regime intermedio. Se è vero, infatti, che l'obbligo di trasmissione è funzionale ad allargare la piattaforma cognitiva del giudice della cautela, consentendogli di accedere a informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dal pubblico ministero, deve nondimeno escludersi che ciò possa significare, da un lato, l'obbligo di trasmettere qualunque informazione, anche se attinente a profili marginali della contestazione e, come tal, inidonea a disarticolare la ricostruzione dei fatti posta a base dell'imputazione cautelare;
e, dall'altro lato, che la trasmissione sia finalizzata a realizzare una sorta di anticipato contraddittorio "perfetto", nel quale la parte privata possa interloquire compiutamente in una sorta di anticipazione della difesa davanti al tribunale del riesame. Ciò significa, su un primo versante, che dovranno essere obbligatoriamente trasmessi soltanto quegli elementi che siano astrattamente decisivi, ossia quelli che, nella prospettazione difensiva, siano dotati di una forza dimostrativa tale da poter mettere in crisi la ricostruzione accusatoria, siccome riferibili ad aspetti вч rilevanti e potenzialmente determinanti secondo quanto rappresentato dalla difesa;
con esclusione, dunque, di tutto ciò che attenga ad aspetti periferici della concreta vicenda fattuale o di quegli elementi che, comunque, non aggrediscano 18 la complessiva tenuta di una ricostruzione fondata su molteplici elementi indiziari o probatori. E significa, altresì, su un secondo versante, che tale obbligo non può configurarsi rispetto a meri argomenti o semplici prospettazioni, non correlate alla deduzione di specifici elementi di fatto che non siano in grado di svolgere alcuna funzione di critica alla ricostruzione accusatoria. Ne consegue che, mentre non determina l'obbligo di trasmissione la produzione di una semplice memoria, contenente mere posizioni difensive negatorie ovvero una lettura critica degli elementi di accusa o prospettazioni di tesi alternative sugli elementi indiziari (Sez. 4, n. 1636 del 10/6/1997, Orges, Rv. 207926; Sez. 6, n. 28228 del 4/6/2001, Raffini, Rv. 219641; Sez. 5, n. 3735 del 23/9/2004, dep. 2005, Canevari, Rv. 231392), al contrario dovrà essere necessariamente trasmessa la memoria che sia stata prodotta al fine di devolvere alla cognizione del giudice della cautela specifiche circostanze di fatto, anche laddove detta memoria, secondo la sua funzione propria, ne illustri la valenza difensiva attraverso una rappresentazione complessiva di quanto dedotto (v. Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289, secondo cui le mere posizioni difensive restano assorbite nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera quando qualifica un quadro indiziario come grave e in base a tale valutazione applica la misura cautelare;
negli stessi termini Sez. 4, n. 29999 del 27/6/2006, BR, Rv. 234820; Sez. 6, n. 12442 del 9/3/2011, Di Pietro, Rv. 249641; Sez. 1, n. 57839 del 4/10/2017, Rv. 271919; Sez. 5, n. 44341 del 13/5/2019, Paris, Rv. 277127). Tale impostazione, del resto, è pienamente coerente con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al differente ma omologo ambito degli obblighi di trasmissione del materiale istruttorio al tribunale del riesame, secondo cui tra gli elementi sopravvenuti a favore delle persone sottoposte alle indagini rientrano tutte le prove astrattamente significative per l'esclusione della ragionevole probabilità della responsabilità dell'indagato, a prescindere dalla valutazione in ordine alla loro concreta capacità dimostrativa (Sez. 1, n. 25991 del 13/5/2010, C., Rv. 247985; Sez. 1, n. 24406 del 9/4/2015, Crea, Rv. 263967; in argomento v., inoltre, Sez. U, n. 19853 del 27/3/2002, Ashraf, in motivazione, nonché, Sez. 5, n. 28183 del 13/5/2008, Giacalone, non massimata, ove si osserva che la omessa trasmissione di atti rileva solo quando riguardi specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi già presi in considerazione dal giudice cautelare e sui quali doveva incentrarsi il controllo in sede di riesame); e secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle して indagini va inteso considerando che gli elementi a favore, cui la norma fa riferimento, sono quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole (Sez. 4, n. 31402 del 22/6/2005, Oreste, Rv. 231749) e non, dunque, quelli che consistano Ял 19 in una mera prospettazione o in argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 1575 del 16/3/1998, Hammani, Rv. 210340; Sez. 5, n. 260 del 25/1/1996, Massaro, Rv. 203956). Non può, dunque, condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all'indagato anche la memoria difensiva, neppure quando vi siano allegati documenti, in quanto essa sarebbe, in ogni caso, un atto proveniente dal difensore che, pur costituendo un'importante strumento difensivo, non costituirebbe una prova a favore dell'indagato (Sez. 2, n. 40534 del 4/7/2019, Shopov, Rv. 277043). Ritiene, infatti, il Collegio che se, da un lato, la cennata qualificazione non può certamente essere riconosciuta, per le ragioni più sopra illustrate, alle semplici memorie, nondimeno, dall'altro lato, essa ben può essere ascritta agli elementi di fatto contenuti negli eventuali allegati alla memoria, non potendo attribuirsi a tali elementi il carattere di informazioni provenienti dalla difesa, la quale costituisce, nel caso in esame, un mero "vettore processuale" di circostanze esistenti al di fuori del procedimento.
4.3. Tanto premesso, non può esservi dubbio, a parere di questo Collegio, che una volta presentate delle memorie difensive cui erano collegati documenti e verbali relativi a profili astrattamente suscettibili di mettere in crisi la ricostruzione dell'accusa, con riferimento tanto alla credibilità soggettiva e all'attendibilità di EL RN, tanto al ruolo di vittima di ripetute estorsioni rivestito dall'indagato, in tesi incompatibile con la prospettata posizione di concorrente esterno, quel complesso compendio informativo avrebbe dovuto essere presentato dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari, in maniera da porre quest'ultimo nella condizione di procedere alla attenta valutazione del contenuto di tale compendio. Ciò sia perché quest'ultimo non avrebbe potuto essere ridimensionato al rango di mera prospettazione difensiva, pur essendo allegato a una memoria dall'evidente funzione di esposizione ragionata degli elementi di fatto dedotti, sia perché le informazioni fornite erano certamente idonee a offrire un apporto conoscitivo assai rilevante in termini astratti ovvero secondo un giudizio ex ante (e, dunque, alla stregua del criterio della cd. prognosi postuma). Né potrebbe opinarsi che i suddetti elementi fattuali non fossero decisivi per non essere stati ritenuti tali dal Tribunale del riesame, trattandosi di una valutazione a posteriori;
laddove la funzione delle norme processuali richiamate è quella, già Сч ricordata, di favorire una anticipazione, ancorché non integrale, del contraddittorio, che verrebbe frustrata nel caso in cui si consentisse di realizzare un controllo soltanto ex post, non collocato nel momento della decisione del giudice per le indagini preliminari. Chu 20 0 2 Ne consegue, dunque, che il Tribunale del riesame deve essere chiamato, nel caso di specie, a una nuova valutazione dei profili indicati, che verifichi se, al momento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, gli argomenti di fatto forniti dalla Difesa dell'indagato avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio tali da rendere necessaria la loro piena valutazione da parte del Decidente.
5. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva, ovviamente, l'assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, articolati con il quarto, il quinto e il sesto motivo, rispetto ai quali non potrà, nell'ulteriore corso, configurarsi alcuna preclusione, tanto più che dalla lettura del provvedimento impugnato emergono chiari profili di criticità in ordine, quantomeno, alla individuazione di condotte concorsuali successive al rientro in Gela di RA ON CA, intorno al 2005-2006, su cui l'ordinanza nulla dice, ad onta di una contestazione che si protrae fino al 2016; circostanza che, ovviamente, assume rilevanza con riferimento al giudizio sulle esigenze cautelari. Parimenti assorbiti ma non preclusi devono ritenersi i motivi di ricorso formulati dal Pubblico ministero impugnante, essendo gli stessi riferibili unicamente al profilo, logicamente subordinato, delle esigenze cautelari. atell'indagato 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Caltanissetta.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Caltanissetta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in data 20/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casaco DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GEN 2020 TLCANCELLIERE Stefania FAIELLA 21