Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia assunte in autonomi procedimenti, riguardanti altri fatti di reato).
Commentario • 1
- 1. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 36327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36327 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
36327/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N 1910/2015 Presidente SENTENZA SEVERO CHIEFFI Dott. N. Dott. ALDO CAVALLO N. 13230/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott. - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA CO N. IL 19/01/1976 avverso l'ordinanza n. 1495/2014 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 07/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA illette/sentite le conclusioni del PG Dott. V .() 'Aubrosis che ha chiests it CASSANO;
rigette del ricorso شد سے Udit i difensor Avv.; е Ritenuto in fatto. 1.11 7 novembre 2014 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da OL LL e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9 ottobre 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in ordine ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato in danno di ET LLIC, detenzione e porto di un'arma da guerra, ricettazione della suddetta arma e di un'autovettura, incendio della stessa. preliminarmente respingeva l'eccezione2.11 Tribunale difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, osservando che le dichiarazioni rese da MA e VE nel procedimento penale iscritto presso la Procura di Trani e quelle rese da LL, AF e EL nel diverso procedimento penale recante il n. 7828/2013 DDA Bari rappresentavano tutte nuove fonti di prova, provenienti aliunde siccome rese nel corso di indagini preliminari svolte in altro procedimento. Nel merito rilevava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine ai delitti a lui contestati erano costituiti dalle dichiarazioni della parte offesa, delle altre persone informate sui fatti (AV RR, IN LL, DA RI), nonché dalle dichiarazioni rese dai seguenti collaboratori di giustizia: MA RE iniziava la sua collaborazione il 12 settembre 2008 nell'ambito del procedimento penale n. 5579/2008 Mod. 21, trasmesso per competenza, il 19 settembre 2008, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari-DDA, ove veniva iscritto al n. 16424/2008 mod.21 e riferiva sia in merito alle dinamiche dei due gruppi di criminalità organizzata contrapposti, riconducibili, rispettivamente, ai PI e ai LA, entrambi protesi al controllo del traffico degli stupefacenti nel territorio, nonché in merito al tentato omicidio di cui apprendeva dallo stesso LLIC, da LO FO (che si trovava insieme alla parte offesa), da OL UN, appartenente, come gli altri due, al clan PI;
LO EL riferiva sull'esistenza in Andria dei due gruppi contrapposti e del tentato omicidio in danno di LLIC (de relato da CE OLmartino che gliene parlava nel 2010) nell'ambito del procedimento penale n. 7828/2013 mod. 21 DDA;
1 میں е LL VE riferiva dell'appartenenza di LLIC al clan malavitoso dei Pesce PI nell'ambito del procedimento penale n. 16085/2008 mod. 21 DDA e aggiungeva che, dopo l'agguato ai danni dell'avverso gruppo dei LA, dominante nella zona di Andria,, LLIC temeva di essere destinatario di una vendetta e girava armato;
SE Di EG, cugino dei fratelli CH e CE PI, massimi esponenti dell'omonima famiglia mafiosa, ricostruiva le dinamiche associative dei due gruppi e parlava del tentato omicidio in danno di LLIC nell'ambito del procedimento penale n. 10012/2007 mod. 21 DDA Bari;
CC LL riferiva quanto appreso circa il tentato omicidio da parte di CC OR nell'ambito del procedimento penale n. 7828/2013 DDA Bari;
SE AF veniva sentito dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il 18 novembre 2013 nell'ambito del procedimento penale n. 7828/2015 mod. 21 DDA e rendeva dichiarazioni in merito all'esistenza in Andria di due gruppi contrapposti (il gruppo PI e quello dei fratelli LA) dedito a traffici di droga e collocava in tale contesto il tentato omicidio in danno di LLIC 3.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LL, il quale, anche mediante una memoria difensiva corredata dalla documentazione concernente l'iscrizione dei diversi procedimenti,, denuncia l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, termine non prorogato e chiede, di conseguenza, l' annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. A sostegno della deduzione osserva quanto segue. Il procedimento penale a carico di ignoti per il tentato omicidio in danno di LLIC veniva iscritto al n. 5302/07. Il procedimento veniva archiviato il 7 agosto 2008. Il 23 ottobre 2008, a seguito delle dichiarazioni di MA, veniva iscritto il procedimento penale n. 6599/08 a carico del ricorrente e dei coindagati. Per la precisione MA veniva sentito il 12 e il 16 settembre 2008 nell'ambito del proc. pen. 5579/2008 dal PM Maralfa e l'8 ottobre 2008 dal PM Scelsi della DDA di Bari nell'ambito del proc. pen. n. 16085 del 2008 DDA Poco dopo l'iscrizione del 23 ottobre 2008, il procedimento veniva trasmesso per competenza alla DDA di Bari e il 13 novembre 2008 veniva iscritto al n. 2 Te e 19305/08 e riunito, il 3 dicembre 2008, al procedimento n. 16085/08, nel cui ambito MA era già stato sentito 1'8 ottobre 2008 ed era stato esaminato, il 23 settembre 2008, il collaboratore di giustizia VE. In atti non vi sono proroghe né richieste di riapertura delle indagini . Nel procedimento penale n. 7828/2013 venivano sentito AR, AF, EL anche sui fatti oggetto del presente processo Solo il 6 maggio 2014, a seguito di un'informativa dei Carabinieri in data 28 aprile 2014 (facente seguito ad una delega di indagini del 14 marzo 20014), venivano stralciati dal procedimento n. 7828/13 DDA Bari gli atti che davano luogo all'iscrizione del procedimento n. 8631/14 DDA Bari nel quale veniva emessa l'ordinanza di custodia cautelare relativa al presente procedimento. I pubblici ministeri assegnatari del presente procedimento, il 4 luglio 2014, acquisivano gli atti dell'originario procedimento 19304/08 Dda che era stato riunito a quello recante il n. 16085/08. Sulla base di tali elementi, ad avviso della difesa, tutti gli atti di indagine successivi alle dichiarazioni originariamente rese da MA e VE andavano dichiarati inutilizzabili. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla scadenza di termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale a condizione che essi siano stati acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti o che provengano da altri procedimenti relativi a fatti di reato di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, e che, comunque, non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini siano scaduti (Sez. u., n. 8 del 23 febbraio 2000; Sez. U., n. 33885 del 24 giugno 2010). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, dopo avere ricostruito la genesi e lo sviluppo dei diversi procedimenti, ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA e VE, assunte nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura di Trani, e quelle rese da LL, 3 е Trasmessa copia ex art. 23 n. r L 8-8-95 n. 332 Roma, li EA SET 2015 AF, EL nel procedimento n. 7828/2013 DDA di Bari costituivano atti d'indagine compiuti da differenti Autorità giudiziarie nell'ambito di distinti procedimenti penali, riguardanti altri fatti di reato. Non si verte, quindi, in un'ipotesi di protrazione, oltre i termini consentiti dalla legge, dei termini massimi delle indagini preliminari in ordine al tentato omicidio in danno di LLIC ed ai reati ad esso connessi, bensì di legittima acquisizione, nel suddetto procedimento, dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia formati, in tempi diversi, da distinte Autorità giudiziarie, impegnate nello svolgimento dei doverosi accertamenti concernenti autonomi delitti previsti dagli artt. 416 bis c.p., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il cui approfondimento ha consentito la ricostruzione delle dinamiche di criminalità organizzata cui sono eziologicamente riferibili una pluralità di episodi criminosi, tra cui l'aggressione in danno di LLIC.
2.Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Margherita Cassano Severo Chieffi MarghitaCarsono 1 Chief DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FA ELLA 4