Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di un diverso procedimento relativo ad altri reati ed acquisito ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., in quanto la sanzione è geneticamente connessa alle indagini endoprocessuali. (Fattispecie in tema di atti utilizzati ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2014, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
7056/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28.1.2014 SENTENZA N. 1946 12014 Composta dagli ill.mi sig.ri: dr. FRANCO FIANDANESE PRESIDENTE "1 ANTONIO PRESTIPINO CONSIGLIERE "1 BE AC " "1 BR DI AR "1 " ANDREA PELLEGRINO 1 1 REGISTRO GENERALE N.44398/2013 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Napoli Nei confronti di:
1.DI NA IC n. il 25.4.1979 2.LA AE n. il 4.1.1966 avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE della LIBERTA' di Napoli del 25.9.2013 udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito, per il Di RD e il DO, l'avv. Giampaolo Schettino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Napoli ha accolto la richiesta di riesame formulata da Di RD LE e DO LE avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di entrambi dal gip dello stesso tribunale il 19.7.2013, per il reato di estorsione aggravata in danno di EL NC e DO LE, disponendo l'immediata liberazione dei due indagati.
1.1. In motivazione, i giudici territoriali ricordano che già un primo provvedimento restrittivo per lo stesso reato era stato annullato in sede di riesame per mancanza di gravità indiziaria, aggiungendo che la nuova ordinanza cautelare era stata emessa sulla base delle dichiarazioni di OZ EL, intervenute però ben oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari. A questo riguardo precisa il Tribunale che per il reato in oggetto, iscritto al nr. 10672/08 rgnr, la procura aveva provveduto a nuova iscrizione nel giugno del 2013; il procedimento era stato poi riunito a quello portante in nr. 25547/13 riguardante anche altre fattispecie di reato e altri indagati.
2. Il tribunale afferma che la nuova iscrizione non valga a postergare la decorrenza iniziale del termine per il compimento delle indagini preliminari rispetto all'iscrizione precedente, con riguardo alla quale detto termine doveva ritenersi scaduto alla data del 28.11.2011, e rileva, ancora, che a seguito dell'annullamento della prima ordinanza di custodia cautelare il PM non aveva provveduto a formulare richiesta di archiviazione e a chiedere successivamente la riapertura delle indagini.
2.1. Considerando che le dichiarazioni del OZ erano state tutte raccolte nel mese di Maggio del 2013, i giudici territoriali ne desumono conclusivamente l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 co 3 cod. proc. pen. In assenza di nuovi elementi di prova, quindi, il quadro indiziario sarebbe rimasto cristallizzato nei termini oggetto del precedente incidente cautelare, approdato ad esito favorevole agli indagati.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rilevando, con due motivi, il vizio di violazione di legge dell'ordinanza impugnata per avere confuso tra i concetti di nullità e inutilizzabilità della prova e comunque il difetto di motivazione, con particolare riguardo alle osservazioni contenute in una memoria depositata dal requirente nel corso del procedimento di riesame.
3.1. In sostanza, il Tribunale non avrebbe considerato che la sanzione di inutilizzabilità prevista dal comma 3 dell'art. 407c.p.p. scatterebbe soltanto in riferimento alla fase dibattimentale, e non avrebbe inoltre considerato la natura non patologica dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., dalla quale discenderebbe sia la necessità di tempestive deduzioni di parte sia la conseguenza che il fatto da provare potrebbe costituire oggetto anche di una successiva prova assunta nelle forme di legge. Considerato in diritto 1.Va preliminarmente rilevata l'evidente erroneità in diritto dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'esito del primo incidente cautelare avrebbe in sostanza imposto al PM di chiedere l'archiviazione della notizia di reato ed eventualmente di proporre istanza di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.
1.1. Il tribunale sembra in tal modo adombrare un altro profilo di inutilizzabilità delle nuove prove assunte a presupposto della seconda ordinanza cautelare, ma trascura di considerare che la pronuncia emessa in sede cautelare, ancorché all'esito definitivo di una impugnazione, ha una portata rigorosamente circoscritta al procedimento incidentale de libertate, senza poter vincolare ne' il pubblico ministero, quanto alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, ne' il giudice dell'udienza preliminare, ai fini del rinvio a giudizio ne', ancora, il giudice del dibattimento, con riguardo alla decisione sul merito della regiudicanda (Cfr, al riguardo, già Corte di cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 20). Soltanto con l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 405.c.p.p., disposta dall'art. 3 co 1 L, 20.2.2006 nr. 46, era stato normativamente stabilito un collegamento tra l'esito dell'incidente cautelare e il successivo sviluppo dell'azione penale, ma la norma è stata espunta dall'ordinamento con sentenza della Corte Costituzionale nr. 121 del 2009. 2. E' vero invece che, di per sé, la nuova iscrizione degli indagati nel registro notizie di reato per i fatti di estorsione in contestazione non potrebbe comportare lo spostamento in avanti della decorrenza iniziale del termine per il compimento delle indagini preliminari.
2.1. Il tribunale, però, non ha in alcun modo approfondito un tema di indagine testualmente rilevabile dalla rievocazione delle vicende processuali contenuta nel provvedimento impugnato, cioè quello della probabile "collocazione" delle dichiarazioni del OZ nell'ambito di un diverso procedimento penale, quello portante il nr. 52671/2011, “riguardante altre fattispecie di reato e altri indagati" come si legge nell'ordinanza.
2.2. Va infatti rilevato al riguardo, che gli atti di indagine assunti nell'ambito di un altro procedimento ed acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. sono utilizzabili, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, anche se intervenuti dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21367 del 01/04/2003 imputato Schiavone;
vedi, anche, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24564 del 04/05/2004, Imputato: Strisciuglio, dove la precisazione che il principio secondo cui la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, si giustifica con la considerazione che la sanzione è geneticamente connessa alle indagini endoprocessuali).
2.3. Sotto questo profilo coglie sicuramente nel segno l'osservazione del PM impugnate secondo cui il fatto da provare, per quanto le relative indagini non siano approdate a risultati probatori soddisfacenti nel termine indicato dall'art. 407 cod. proc. pen., potrebbe comunque costituire oggetto anche di una successiva prova assunta nelle forme di legge. Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve essere pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2014. Il consigliere relatore I Presidente franco fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 FEB 2014 ILL CANCELLERE Claudia Pianell 9 0 3