Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la mancata trasmissione, da parte del P.M., delle eventuali memorie difensive già depositate, in violazione dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., configura una ipotesi di nullità a regime intermedio dell'ordinanza applicativa della misura, atteso che l'art. 292, comma secondo lett. c), impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 523
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039479/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NC, N. IL 08/06/1970;
avverso ORDINANZA del 01/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. CATAPANO Giancarlo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'1 luglio 2004 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede il 7 giugno 2004, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SE RA, sottoposto ad indagini per concorso nel tentato omicidio di ES LO, negli omicidi di EN GI ST, OM IU, ST NI e altri reati. Una prima ordinanza custodiale per tali fatti era stata dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., a causa dell'omessa trasmissione di alcuni atti posti a fondamento del provvedimento;
per analoghe ragioni era stata dichiarata inefficace una seconda ordinanza coercitiva. Tanto premesso, il Collegio respingeva l'eccezione attinente alla omessa valutazione da parte del G.I.P. di memorie e documenti prodotti dalla difesa nelle precedenti procedure di riesame, in quanto la produzione non era stata reiterata e non era possibile, quindi, valutarne la rilevanza.
In ordine ai risultati delle indagini, a giudizio del Tribunale costituivano gravi indizi di colpevolezza le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, i quali avevano fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, che si inserivano nel contesto dei conflitti mafiosi per il controllo del territorio cosentino. Quivi una sorta di confederazione di cosche (Cicero-Lanzino, referenti di Perna-Ruà) aveva stretto un'alleanza con gli zingari di SA JO, capeggiati da SE RA, con quelli di NZ, capeggiati da UA RA, con il "clan" di Di CO NI di Castrovillari e con esponenti mafiosi di Ciro, per riacquistare il predominio criminale e contrastare il gruppo emergente RU LL LL di NZ.
In particolare, UA RA, CO AE, già appartenente al gruppo denominato "locale di Castrovillari" e AG OS avevano riferito che l'eliminazione dell'ES era stata decisa trattandosi di un soggetto legato alla cosca RU e avevano indicato l'SE come uno dei mandanti e descritto l'esecuzione, alla quale avevano preso parte CR NI e gli stessi CO e AG.
I predetti collaboratori avevano reso dichiarazioni convergenti anche in ordine all'omicidio di EN GI ST, al quale l'SE aveva partecipato materialmente, oltre che come organizzatore, avendo un movente personale, perché legato sentimentalmente alla moglie della vittima.
Gli stessi collaboranti avevano dato riguardo agli omicidi di OM IU e ST NI notizie coincidenti sulla causale, l'identità dei mandanti - tra i quali l'SE - e degli esecutori, nonché sulle modalità degli agguati.
Valutata positivamente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie, rilevava il Tribunale che sussistevano anche le esigenze cautelari, operando nei confronti dell'indiziato la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p., non superata da contrarie risultanze.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'SE, denunciando:
1) violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p., per la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, al G.I.P. di memorie e documenti prodotti dalla difesa nelle precedenti udienze di riesame;
2) violazione dell'art. 309 c.p.p., in quanto comunque tali atti non erano stati trasmessi al Tribunale per il riesame;
3) violazione degli artt. 273 c.p.p., 110 e 575 c.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia generiche, incontrollabili e prive di riscontri riguardo alle modalità di organizzazione ed esecuzione dei reati attribuiti all'indiziato, non essendo indicato, in particolare, il ruolo svolto dalla moglie della vittima nell'omicidio dell'EN. Va accolto il primo motivo di ricorso, con effetto assorbente su ogni altra questione.
Il primo comma dell'art. 291 c.p.p., nel testo riformato dall'art. 8 della legge 8-8-1995 n. 332, nell'enunciare il principio della domanda cautelare, fa obbligo al pubblico ministero di presentare al giudice non soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta, ma anche gli elementi favorevoli all'imputato e "le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".
La lettera della norma ne rende evidente la "ratio" e non consente dubbi interpretativi, avendo inteso il legislatore assicurare anche in questa fase il confronto dialettico tra le parti e la possibilità per ciascuna di esporre le proprie ragioni al giudice cautelare, tenuto a dare conto della complessiva valutazione compiuta. Va, quindi, ribadito il principio, già affermato con una precedente decisione (Cass. Sez. 1^ 13-3-1998 n. 895), secondo cui la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, in violazione del disposto dell'art. 291 co. 1 ult. parte c.p.p., delle eventuali memorie difensive già depositate (anche se riferibili, come nella specie, a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti) si traduce in una causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, co. 2 lett. c) bis c.p.p., nella parte in cui esso impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Trattasi di nullità a regime intermedio, che opera nella specie, essendo stata dedotta in sede di riesame, prima della decisione. Non ha fondamento l'assunto del Tribunale circa l'impossibilità di esaminare le memorie e i documenti difensivi in quanto non prodotti nel procedimento da ultimo trattato.
In primo luogo, infatti, non incombe alla difesa l'onere di reiterare nel medesimo procedimento la produzione di atti, che, essendo stati già prodotti, sono nella disponibilità del pubblico ministero, il quale è obbligato a trasmetterli al giudice con la richiesta del provvedimento coercitivo. Inoltre, la produzione documentale soltanto dinanzi al tribunale nella sede, successiva ed eventuale, del riesame non vale a sanare il vizio "in procedendo" determinato dal mancato esame da parte del giudice a cui è demandata l'emissione dell'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 n. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005