Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di richiesta di revoca della misura cautelare in carcere il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto, in quanto la disciplina prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 10808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10808 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
108 0 8/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA - N.2422 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DA VIGO N. 46246/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIARACINA SIMONE N. IL 10/11/1937 avverso l'ordinanza n. 1080/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 16/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
leffe/sentite le conclusioni del PG Dott. Cico Qugelillis, the he diresto il rigetto del ricorso, e dell' evv. Giuseffe Di Gesere, sost. froc. Jell' evv. Reffeele Bousiquore, shi fensore del ricorrente, ei motivi di ricorso, chiedendone zi portatoche si è ri l'eccoglimento; Udit i difensor Avv.; fc. RITENUTO IN FATTO - che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello cautelare presentato contro l'ordinanza emessa in data 24.7.2015, nei confronti di SIMONE MANGIARACINA, in atti generalizzato, dalla Corte di appello distrettuale, che aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atti applicata all'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4, c.p., ritenendo tuttora sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non eliminate dal tempo trascorso in custodia, neanche se valutato avendo riguardo all'età dell'imputato; - che, contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 27, comma 2, della Costituzione, 5, § 3, Conv. EDU, 275, comma 4, c.p.p. (non si sarebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che l'imputato ha 78 anni ed è da quasi 4 anni in carcere, non ha ricoperto incarichi di vertice nell'ambito dell'enucleato sodalizio, e non si è reso responsabile di reati-fine); - che, all'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito: all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO che il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in sede di appello cautelare e già non accolte: argomenta da Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, - manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali il Tribunale del riesame con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha correttamente valorizzato, ai fini delle contestate statuizioni, l'assenza di sopravvenienze di rilievo, poiché la gran parte degli elementi evocati dall'imputato era già stata valutata in precedenza, epermanevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (non potendo essere attribuito rilievo determinante al tempo trascorso in cautela, in considerazione delle specifiche peculiarità del comportamento criminoso>> dell'imputato descritte a f. 2 s., e dell'esistenza di un precedente analogo per associazione di tipo mafioso, con estorsione, né potendo essere invocato il diverso regime cautelare di un coimputato, giustificato da documentate condizioni di salute, riguardanti strettamente l'interessato); - che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IV, n. 121 del 5 gennaio 2006, CED Cass. n. 232628), in tema di richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, il tempo rascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non certo ex se ma solo se accompagnato da altri elementi nel caso di specie, incensurabilmente ritenuti insussistenti sintomatici di un - - : mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto: ed invero, osserva il collegio che, in presenza di una specifica disciplina (art. 303 c.p.p.) che prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare, appare evidente l'irrilevanza del mero tempo trascorso in custodia cautelare (nel rispetto dei predetti termini) ai fini del venir meno o dell'affievolimento delle esigenze cautelari in origine ritenute;
- che, con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dal Tribunale del riesame, e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti;
- che, pertanto, il ricorso è all'evidenza generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato;
-che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità della colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, udienza camerale 16 dicembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 MAR. 2016 IL A Il Cancelliere M D E CANCELLIERE R P Claudia Pianelli T R O C