Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che devono essere trasmessi al Tribunale entro il termine perentorio di cui all'art. 309 quinto comma cod. proc. pen. non rientrano le memorie difensive, le quali non sono atti presentati a sostegno della richiesta della misura, ne' sono elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ma consistono in mere argomentazioni o prospettazioni che la difesa è libera di presentare in ogni tempo all'organo decidente. (Nella fattispecie, la memoria era stata presentata al GIP, ma non preventivamente depositata presso il P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2001, n. 28228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28228 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 04/06/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 2301
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 10045
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IN Assunta
2) IN IO
avverso la ordinanza in data 19 febbraio 2001 del Tribunale di Reggio Calabria Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con ordinanza in data 19 febbraio 2001, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 23 - 27 dicembre 2000 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale veniva applicata, in ordine alla detenzione illecita di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere a IN Assunta;
mentre, in parziale accoglimento del gravame, sostituiva alla misura carceraria applicata con la medesima ordinanza a IN IO quella degli arresti domiciliari.
Ricorrono per cassazione le indagate, denunciando la violazione dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., osservando che non era stata fatta pervenire tempestivamente all'organo del riesame la memoria difensiva presentata al Giudice per le indagini preliminari. In difetto di tale tempestiva trasmissione, la misura doveva considerarsi caducata, a nulla rilevando che successivamente al termine di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p. la memoria fosse stata presentata dalla difesa al
Tribunale in una con i motivi di gravame.
Diritto
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Gli atti che devono essere trasmessi all'organo del riesame entro il termine perentorio di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p. sono esclusivamente quelli "presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".
Tra tali atti non rientrano, dunque, le memorie difensive, che non sono atti presentati a sostegno della richiesta delle misura cautelare ne' "elementi sopravvenuti a favore della persona offesa", ma consistono in mere argomentazioni o prospettazioni che la difesa è libera di presentare in ogni tempo all'organo che deve emettere la decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuna a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter disp. att. c.p.p. quanto a Raffini Assunta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter disp. att. c.p.p. limitatamente a Raffini Assunta Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001