Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2001, n. 28228
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che devono essere trasmessi al Tribunale entro il termine perentorio di cui all'art. 309 quinto comma cod. proc. pen. non rientrano le memorie difensive, le quali non sono atti presentati a sostegno della richiesta della misura, ne' sono elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ma consistono in mere argomentazioni o prospettazioni che la difesa è libera di presentare in ogni tempo all'organo decidente. (Nella fattispecie, la memoria era stata presentata al GIP, ma non preventivamente depositata presso il P.M.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2001, n. 28228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28228
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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