Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/1998, n. 895
CASS
Sentenza 13 febbraio 1998

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La mancata trasmissione,da parte del pubblico ministero,in violazione del disposto di cui all'art.291,comma 1,ultima parte,c.p.p.,delle eventuali memorie difensive già depositate (anche se riferibili,come nella specie,a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti),si traduce in una causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura,per violazione dell'art.292,comma 2,lett.c) bis,c.p.p.,nella parte in cui esso impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;nullità,quella anzidetta,da qualificare come "intermedia" e quindi destinata ad essere sanata se non rilevata o dedotta,nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame,prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/1998, n. 895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 895
    Data del deposito : 13 febbraio 1998

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