Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
In tema di riesame, l'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., così come sostituito dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, dispone che l'autorità procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto elementi favorevoli, illegittimamente reputati inutili dal giudice di merito, i verbali di dichiarazioni rese dalla parte lesa e da altra persona informata dei fatti che avrebbero potuto incidere sulla valutazione sia degli indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 16/03/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 1575
3. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 41910/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) NI ED EN BA n. il 01.12.1973
avverso ordinanza del 10.10.1997 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 10-10-1997, il Tribunale della Libertà di Bologna rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MA MO EN AH, per il reato di tentato omicidio.
Questi aveva ferito con un coltello tale Degli Esposti Andrea, nel corso di un litigio avvenuto il 19/8/1997, e nell'immediatezza dei fatti era stato arrestato con l'imputazione di lesioni volontarie, confermata anche dal Pretore in sede di convalida. Solo il 9/9/1997, a seguito della consulenza medico legale esperita sul ferito, il P.M. aveva rilevato la configurabilità del più grave reato di tentato omicidio, che era stato contestato all'indagato con l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna.
La difesa dell'MA aveva sostenuto che si sarebbe formato il giudicato cautelare sulla qualificazione giuridica del fatto come lesioni volontarie gravi, ed aveva eccepito la mancata presentazione al G.I.P., da parte del P.M., dei verbali delle deposizioni rese dalla stessa parte lesa e dalla compagna dell'indagato, LL IA, dai quali risultavano elementi favorevoli a quest'ultimo. Il Tribunale, per contro, riteneva che il mutamento della contestazione fosse derivato dal fatto nuovo, costituito dalla consulenza medico legale, e per le suddette dichiarazioni rilevava come da esse risultasse soltanto la futilità del motivo di litigio, sicché non potevano essere considerate elementi a favore dell'indagato e non era indispensabile la loro trasmissione al G.I.P. Avverso la suddetta ordinanza, è ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato, eccependo che il giudice di merito erroneamente avrebbe ritenuto l'inutilità per la difesa di tali verbali, in quanto da essi risulterebbe la convinzione, quanto meno soggettiva, dell'MA di reagire ad un fatto ingiusto altrui e, quindi, potrebbero influire anche sulle esigenze cautelari. Si lamenta, inoltre, l'illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica del reato, in quanto l'imputazione di tentato omicidio sarebbe stata elevata semplicemente riportandosi alla consulenza medico legale, dalla quale risulterebbe, invece, solo la gravità delle lesioni.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo dell'impugnazione in esame, infatti, attiene alla mancata trasmissione al G.I.P. da parte del P.M. di verbali, dai quali risulterebbero elementi favorevoli all'indagato. Il costante orientamento di questa Corte, in merito, è che "in tema di riesame, l'art. 309, quinto comma cod. proc. pen., così come sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, dispone che l'autorità procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative." (Sez. V, 27/2/1996, n. 260, Massaro). Nel caso specifico, però, il Tribunale ha ritenuto inutili per la difesa le deposizioni rese dalla stessa parte lesa e da LL IA, compagna dell'indagato in quanto la responsabilità di quest'ultimo sarebbe pacifica, perché reo confesso, e da tali dichiarazioni risulterebbe soltanto la futilità del motivo di litigio.
Nel ricostruire tale aspetto della vicenda, ha rilevato che "l'MA, irritato con il Degli Esposti perché questi aveva riferito alla fidanzata del primo di averlo visto in compagnia di un'altra donna, aveva dato un appuntamento alla parte lesa e quando quest'ultima si era presentata la aveva colpita all'addome con un coltello".
Tale motivazione non può essere condivisa perché, ai sensi dell'art. 291 comma 1^ c.p.p., devono essere considerati "elementi a favore dell'imputato" le risultanze di fatto suscettibili di incidere, anche in linea meramente astratta, sul giudizio sull'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., sia in ordine alla ricostruzione storica del fatto, sia ai fini della sua qualificazione giuridica, anche in relazione alle circostanze del reato, sia infine agli effetti della valutazione dell'elemento soggettivo.
Non vi è dubbio che i fatti, emergenti dai contestati verbali rientrino in queste categorie, perché da essi può risultare la convinzione, quanto meno soggettiva, dell'MA di reagire ad un fatto ingiusto altrui e, quindi, influire sull'elemento psicologico e, di conseguenza, sulle esigenze cautelari.
Del pari, risulta fondata la doglianza relativa alla carenza di motivazione sulla qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, in quanto il Tribunale si limita ad un generico riferimento alla consulenza medico legale, nonostante la specifica impugnazione sul punto.
L'elaborato peritale, peraltro, in base allo stralcio riportato in ricorso, sembrerebbe escludere il pericolo per la vita della parte lesa, pur ponendo l'accento sulla sede in cui l'azione è stata concentrata e sull'univocità ed idoneità degli atti, sicché appare necessario un'approfondimento della valutazione sul punto. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 delle Disposizioni attuaz. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998