Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1575
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Sentenza 16 marzo 1998

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In tema di riesame, l'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., così come sostituito dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, dispone che l'autorità procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto elementi favorevoli, illegittimamente reputati inutili dal giudice di merito, i verbali di dichiarazioni rese dalla parte lesa e da altra persona informata dei fatti che avrebbero potuto incidere sulla valutazione sia degli indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1575
    Data del deposito : 16 marzo 1998

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