Sentenza 26 giugno 2015
Massime • 1
Il sequestro probatorio della documentazione necessaria per la comparazione delle scritture, disciplinata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., non necessita di specifica motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra quanto sequestrato ed i reati in materia di falso, essendo detto vincolo predefinito dall'indicata norma processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2015, n. 48021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48021 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2015 |
Testo completo
4802 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott.ssa Maria Vessichelli - Presidente -C.C.- 26.6.2015 dott.ssa Rosa Pezzullo Sentenza N. 975 R.G.N. 19772/2015dott.ssa Grazia Miccoli dott. Alfredo Guardiano - Relatore - dott. Paolo Micheli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA SS, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Latina il 18.12.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'IA il difensore di fiducia, avv. Gaetano Marino del : Foro di Latina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
A FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18.12.2014 il tribunale di Latina, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Latina in data 18.11.2014, avente ad oggetto alcuni fogli dattiloscritti che la stessa IA, indagata per il reato di cui all'art. 485, c.p., aveva consegnato spontaneamente agli agenti operanti che avevano eseguito la perquisizione, disposta dal pubblico ministero, ed il conseguente sequestro.
2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'IA, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo: 1) violazione di legge per omessa ovvero incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero, che, quindi, avrebbe violato il disposto dell'art. 324, co. 3, c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità degli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza del riesame (fatta questa premessa, la ricorrente chiede di "trasmettere gli atti per l'adozione di provvedimento ex art. 124, c.p.p."); 2) violazione di legge e vizio di motivazione essendo privo di adeguata motivazione il provvedimento impugnato, che si limita a rinviare al verbale di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero che, a sua volta, ha adottato un provvedimento privo di motivazione con particolare riferimento al legame che collega le cose sequestrate (fogli manoscritti) alle indagini in corso;
si sarebbe pertanto verificata, denuncia la ricorrente, una violazione del diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU nonché dell'art. 75 disp 2 att. c.p.p., non essendovi alcuna necessità di effettuare la perquisizione presso l'abitazione dell'indagata. Né possono essere utilizzate al fine di motivare il provvedimento di sequestro, evidenzia la ricorrente, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla CI il 2.8.2012 e quelle contenute nell'esposto orale del 16.7.2012, trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento definito con provvedimento di archiviazione e, quindi, inutilizzabili, come inutilizzabili sono le sommarie informazioni rese DAIA (che ha dichiarato di avere emesso la fattura falsa del 14.5.2010, relativa a prestazioni sanitarie mai effettuate) alla polizia giudiziaria prima di essere indagata.
3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza appare il primo motivo di ricorso. Ed invero l'art. 324, co. 3, c.p.p., non impone al pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame tutti gli atti di indagine in suo possesso, ma solo quelli su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame, per cui appare inconferente il rilievo con cui il difensore della ricorrente evidenzia che gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, sino alla presentazione della richiesta di riesame, "constavano di n. 137 pagine". Il difensore, peraltro, non indica nemmeno, come sarebbe stato suo onere, pena l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi, quali sarebbero stati gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame la cui mancata trasmissione avrebbe determinato una lesione del suo diritto di difesa. 3 Del resto nessuna sanzione processuale è configurabile nel caso di omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame, in violazione del disposto dell'art. 324, co. 3, c.p.p. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riesame di misure cautelari reali, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto DAart. 309, comma 5, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato DAart. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178, c.p.p., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative (cfr. Cass., sez. II, 16.2.2006, n. 6597, rv. 233163, nonché, sul primo principio in tema di inefficacia, Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 26268, rv. 255581).
5. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce come il provvedimento impugnato sia "assolutamente privo di motivazione, comunque generica, contraddittoria e meramente apparente", facendo esso richiamo al provvedimento del pubblico ministero, a sua volta "privo di una motivazione specifica" attinente alle ragioni del sequestro. ΑΙ riguardo giova rilevare che, come affermato dalla giurisprudenza della corte regolatrice, in tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo 4 di legalità del provvedimento nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l'organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano l'antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro "congruità ai fini dell'accertamento del fumus commissi delicti"; in tal senso si osserva che la motivazione deve dar conto non solo della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali, ma anche delle ragioni, poste a fondamento della misura, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, (cfr. Cass. sez. V, 13/05/2014, n. 37453; Cass., sez. III, 06/05/2014, n. 37187, rv 260241). Va, pertanto, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cass., sez. III, 08/04/2014, n. 19141, rv. 260112) e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come corpo del reato o cosa pertinente al reato, necessaria per l'accertamento dei fatti, giusto il disposto dell'art. 253, co. 1, c.p.p. A tali principi si è puntualmente attenuto il giudice procedente, dapprima evidenziando la completezza della motivazione del decreto adottata nella fase delle indagini preliminari, sia con riferimento al fumus del reato ipotizzato ("avendo il p.m. evidenziato che dagli elementi probatori disponibili si evince la documentazione di un atto inesistente, attraverso l'emissione della fattura falsa n. 438 del 14.5.2010 a fronte di prestazioni 5 mediche mai effettuate"), sia in ordine al rapporto delle scritture sequestrate con l'ipotesi di reato di cui si discute (da cui discende la necessità del sequestro), servendo esse a verificare con certezza, attraverso una perizia grafologica da espletarsi sui documenti redatti dalla IA e sulla fattura falsa innanzi indicata, il soggetto che ha redatto con la propria scrittura quest'ultimo documento. Successivamente, procedendo lo stesso giudice del riesame ad una autonoma valutazione sia del fumus del reato ipotizzato (attraverso una ricostruzione della vicenda da cui è sorto il procedimento, incentrata sulla denuncia-querela presentata da CI SE nei confronti dei responsabili della società "Kamma", presso la quale lavorava l'indagata, che avevano documentato accertamenti medici mai effettuati in favore del marito della CI, nell'intento di far lievitare la somma a quest'ultimo dovuta a titolo risarcitorio per lesioni patite in occasione di un sinistro, per poi agire nei suoi confronti in sede civile, pretendendo il pagamento della somma di euro 490,00 come corrispettivo di prestazioni mediche mai eseguite), sia della necessità dell'acquisizione documentale, ritenuta tale per le stesse ragioni indicate dal pubblico ministero, evidenziando, inoltre, correttamente, come il sequestro trovi giustificazione nell'art. 75, disp. att., c.p.p. Tale disposizione, infatti, autorizza il pubblico ministero, ove si proceda per reati in materia di falso, a compiere atti di perquisizione e sequestro nella fase delle indagini preliminari, allo scopo di acquisire scritture private, per fini di comparazione, quando non vi sia dubbio della loro autenticità, come nel caso in esame, trattandosi di manoscritti a firma di IA SS, da 6 quest'ultima spontaneamente consegnati agli agenti incaricati della perquisizione nella sua abitazione, la cui acquisizione, come si è detto, appare necessaria per accertare l'effettiva paternità della falsa fattura innanzi indicata. Orbene, premesso che in tema di sequestro probatorio, il "corpo del reato" è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, mentre tra le "cose pertinenti al reato" rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell""ante factum" e del "post factum" comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all""iter criminis", purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore (cfr. Cass., sez. IV, 17.11.2010, n. 2622, rv. 249487), può affermarsi che nel caso di sequestro probatorio disposto in presenza delle condizioni di cui all'art. 75, disp. att., c.p.p., il rapporto pertinenziale indicato DAart. 253, co. 1, c.p.p., come presupposto per l'adozione del decreto di sequestro probatorio, è predefinito dalla stessa legge processuale. Quanto alla censura sulla pretesa inutilizzabilità ai fini cautelari reali delle dichiarazioni della CI e della IA, essa deve ritenersi inammissibile per assoluta genericità, non avendo la ricorrente indicato gli specifici motivi di diritto che sostengono l'assunto difensivo. Senza tacere, peraltro, che, come affermato da un condivisibile arresto, sono acquisibili e utilizzabili ai fini dell'emissione di un : 7 provvedimento cautelare atti di indagine provenienti da altro procedimento, anche dopo l'archiviazione, in quanto l'acquisizione di atti già formati non corrisponde al compimento di nuova attività di indagine in senso proprio (cfr. Cass., sez. I, 19/05/2009, n. 24905, rv. 243814).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26.6.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente жиле DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3: DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Carmela Lanzutsa wex 8