Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
Elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, sono quelli che, entrati nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione, si presentano anche solo "astrattamente" favorevoli, essendo, invece, rimessa al Tribunale la successiva valutazione, in concreto, della qualificazione del dato e della incidenza dello stesso sul quadro valutativo.
Commentario • 1
- 1. Riesame: inderogabile l’obbligo di trasmissione dei ''nova'' favorevoli all’indagatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2015, n. 24406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24406 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/04/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico PP - Consigliere - N. 1034
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 312/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREA DOMENICO N. IL 23/10/1954;
avverso l'ordinanza n. 732/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 24/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. CREA M.L., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 24 luglio 2014 ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP in data 23 maggio 2014 nei confronti di RE CO classe '54. Il titolo e' stato emesso in riferimento a una contestazione provvisoria su cui è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria:
- capo A, delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per attività di partecipe della cosca CREA, articolazione territoriale della 'ndranghetà operante nel comune di ZI, consistita nell' aver tentato di condizionare l'assegnazione dell'appalto del servizio di vigilanza della centrale elettrica ZI RG in favore della SE Vigilantes;
dal 1 gennaio 2010 con contestazione aperta;
Il Tribunale, dopo ampia riproduzione dei contenuti delle investigazioni e delle fonti dimostrative (qui non riproducibile) ritiene sussistente la gravità indiziaria in rapporto alla contestazione prima descritta.
Viene argomentata la rilevanza delle fonti dimostrative sul delitto di associazione mafiosa ed in rapporto alla esistenza della cosca CREA, identificate in provvedimenti irrevocabili e negli apporti dichiarativi resi, nel corso del tempo, da:
- RU GI, già appartenente alla cosca CREA che nel corso del dibattimento relativo a diverso procedimento - nell'aprile 2010 - ha affermato che detto organismo mafioso era diretto da RE TE classe '39 coadiuvato, tra gli altri, da RE NI (cugino del TE);
- CO EL, escusso nell'aprile 2010 in diverso procedimento ed anch'egli appartenente al clan RU di ZI;
- AR NI, sindaco del comune di ZI che dopo la sua elezione avvenuta nel 2010 sarebbe stato sostanzialmente "costretto" a dimettersi (con lo scioglimento del consiglio del marzo 2011) proprio in riferimento ai contrasti insorti con la cosca RE, di cui avrebbe ostacolato gli interessi.
Le dichiarazioni rese dal AR sarebbero avvalorate, nella loro attendibilita',
dai contenuti di conversazioni registrate tra lo stesso AR e US CO, padre del consigliere comunale US Michele. Ciò posto, il nucleo essenziale degli elementi conoscitivi posti a carico di RE CO riguarda la vicenda delle pressioni che la cosca RE avrebbe operato sul sindaco AR e sulla dirigenza della società RIZZICONI ENERGIA allo scopo di determinare l'affidamento del contratto di vigilanza della centrale elettrica alla ditta SE.
La vicenda si articola,in sintesi, in più fasi:
a) il sindaco AR (dichiarazioni del 27 settembre 2010) ha affermato che nella serata del 16 settembre 2010 il vicesindaco Calogero ebbe a chiedergli se era vero che quel giorno si era recato presso la sede della ZI RG per raccomandare al responsabile CI VA di non sostituire la ditta che all'epoca svolgeva il servizio di vigilanza. A dire del vicesindaco Calogero l'informazione sarebbe stata a lui riferita da RE CO detto "scarpa lucida". La conversazione allarmò il AR perché il fatto narrato non rispondeva al vero ed anche in rapporto ad altri elementi;
b) dopo tale colloquio AR, secondo il suo dire, venne avvicinato proprio dal RE CO che gli fece la stessa domanda (ossia se era vero che si era recato presso la ZI RG per la questione della vigilanza) affermando che in tal caso era "vivamente preoccupato per l'immagine del sindaco". Anche in tal caso il AR negava di aver avuto colloqui su tale argomento con il responsabile CI;
c) sempre a dire del AR, la questione aveva un particolare rilievo perché alcuni giorni prima era stato il padre di un suo consigliere, tal LL DO a riferigli di essere stato avvicinato dal RE CO per la stessa ragione. In particolare, secondo quanto riferito dal LL DO al AR, RE CO avrebbe detto che la questione della vigilanza presso la centrale interessava al latitante RE PP e la ditta che doveva aggiudicarsi il servizio era la SE di un certo BA. Il LL ipotizzava, durante il colloquio con il AR, che tale aspetto fosse stato "inventato" dallo stesso RE CO.
Tali informazioni rese dal AR si uniscono ad altri accertamenti. La ditta di vigilanza che all'epoca svolgeva il servizio presso la centrale elettrica era la UR srl e circa un anno dopo l'episodio narrato dal AR - ossia nel mese di agosto dell'anno 2011 - si verificò un primo episodio di danneggiamento presso la centrale, con esplosione di colpi di fucile verso la guardiola utilizzata dagli addetti.
Ciò determinò l'ascolto di CI VA - responsabile della ZI RG - che confermava l'interesse manifestato ufficialmente dalla SE di BA DO ad aggiudicarsi l'appalto per la vigilanza. L'offerta venne presentata dalla SE presso la ZI RG il 12 settembre del 2011. Per la verità il CI è stato escusso in data 29 marzo 2012 - dopo un secondo episodio di danneggiamento con esplosione di numerosi colpi verso la guardiola, avvenuto il 20 novembre del 2011, con rinvenimento sul posto di ben 30 bossoli calibro 7.62x39 - e non si è detto a conoscenza di richieste di tipo estorsivo.
La nuova gara per il rinnovo del contratto di vigilanza era prevista per il mese di ottobre del 2012 e la SI aveva manifestato interesse sin dal marzo del 2010, pur in una fase in cui la contrattazione non era riaperta.
Affermava altresì che ad ottobre del 2010, momento in cui si rinnovava il contratto, la SI non aveva però presentato alcuna offerta e la gara era stata aggiudicata alla UR. Solo nel giugno del 2011 si era ripresentata la SI, prevedendo una durata annuale del contratto (con scadenza ad ottobre 2011) che in realtà non sussisteva, per avvenuto rinnovo tacito. Nonostante ciò veniva presentata dalla SI nel settembre del 2011 una offerta, non presa in considerazione.
È stato altresì escusso IU MA, responsabile della società romana che svolge attività di sicurezza aziendale per conto, tra le altre, di ZI RG.
Secondo la sua versione costui si confrontò, dopo gli atti di danneggiamento con il CI e giunsero alla conclusione che nel mirino degli attentatori c'era la società UR, in virtù del fatto che i colpi erano stati volontariamente rivolti verso la guardiola degli addetti.
In tale contesto, era stata analizzata la proposta della SI ritenuta non affidabile per instabilità finanziaria e conflittualità sindacale con i dipendenti.
Venne pertanto tacitamente rinnovato il contratto con la UR. Il IU, presente all'incontro successivo tra il CI e il delegato della SI, tal LA, afferma che in tale occasione il LA affermò che si stava adoperando "per trovare lavoro agli amici". Inoltre il IU riferiva ulteriori notizie, non confermate dal CI, ed in particolare affermava che costui gli rappresentò di essere a conoscenza del fatto che la UR pagava una tangente di 5.000 Euro al mese alle cosche locali e che al momento della sottoscrizione del contratto aveva pagato una tangente di 20.000 Euro.
Quanto al rapporto tra RE CO e il gestore della SI BA, lo stesso emerge da alcune captazioni telefoniche. Si tratta di:
- conversazione del 7 gennaio 2012 tra RE CO e BA DO, nel corso della quale RE CO chiede a BA di recarsi a ZI perché ci sono "novità buone" e BA gli risponde "abbiamo chiuso, ON MM, non lo sapete?", ma il RE insiste (in qualche modo si fa, dai..). Dalla conversazione emerge che il BA deve "versare" qualcosa al RE, che è meglio non far transitare per una banca;
- successiva conversazione del 29 gennaio 2012 che dimostra un incontro tra RE CO e BA PP, figlio di DO.
Vi è poi la ricostruzione delle vicende politico-amministrative che portarono alle dimissioni "in massa" di in buon numero di consiglieri comunali del marzo del 2011. La crisi venne "anticipata" al AR durante una riunione nel corso della quale diversi esponenti del gruppo politico che aveva sostenuto il AR affermavano di aver ricevuto pressioni "da tutte le parti" per arrivare alla caduta dell'Amministrazione, con in cambio l'assicurazione del sostegno al candidato SI nelle successive elezioni provinciali.
A fronte della richiesta di chiarimento del AR, tesa ad ottenere precise risposte sui promotori di tale accordo (il AR faceva riferimento anche, come ipotesi, al RE CO) gli esponenti politici con cui parlò confermavano che si trattava di pressioni che venivano "da tutte le parti". Da ciò la convinzione espressa dal Tribunale di riferibilità anche al RE CO della iniziativa in questione, che portò allo scioglimento del consiglio comunale di ZI.
A tali elementi si aggiunge, nell'ottica seguita dal Tribunale, come elemento indicativo della intraneità alla cosca di RE CO, la rassicurazione - captata in una intercettazione del 2012 - fornita ad un dipendente della sua pizzeria, preoccupato per un diverbio avuto con persone del luogo.
Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari special preventive (peraltro coperte da presunzione relativa) e adeguata la sola misura carceraria.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RE CO.
Con il primo motivo si deduce vizi o della procedura incidentale di riesame, in rapporto a quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., ai commi 5 e 10.
In sintesi, la difesa del ricorrente rappresenta di aver reperito - dopo lo svolgimento della procedura di riesame (udienza del 23 luglio 2014 - richiesta del 15 luglio 2014) - atti di indagine entrati nella disponibilità del P.M. procedente il 9 luglio 2014, potenzialmente favorevoli alla posizione del RE CO, non trasmessi al Tribunale del Riesame.
Si tratta, in particolare, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da LL DO in data 19 giugno 2014, verbale che il difensore allega all'atto di ricorso. Ad avviso del difensore il contenuto di tale atto di indagine si riflette favorevolmente sulla posizione di RE CO, posto che consente di depotenziare la valutazione di attendibilità del AR. La mancata trasmissione sarebbe pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 309 c.p.p., secondo quanto previsto dai commi 5 e 10 di tale norma.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, inoltre, vizio di motivazione della impugnata ordinanza.
Gli elementi valorizzati a carico di RE CO, soggetto rimasto sinora estraneo alle iniziative processuali riguardanti l'esistenza della cosca RE, non risultano qualificabili in termini di "gravi indizi di colpevolezza" in rapporto al reato associativo ed il Tribunale non si confronta in modo adeguato con le allegazioni difensive.
Si afferma che manca un sicuro legame - al di là del dubbio di attendibilità gravante sul AR - tra la richiesta in ipotesi rivolta dal RE CO circa i contatti intercorsi tra il AR e il CI e le successive vicende di danneggiamento presso la centrale elettrica (avvenute circa un anno dopo), così come non può con la dovuta certezza affermarsi che i contatti intercorsi tra il RE CO e BA (titolare della SI) fossero ricollegabili alla proroga dell'appalto per la vigilanza presso detta centrale (anche qui per il tempo decorso e la scarsa chiarezza dei contenuti espressivi).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si fa riferimento all'età dell'indagato, all'assenza di dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia ed all'assenza di pregiudizi a carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina - in via preliminare, trattandosi di vizio del procedimento incidentale - l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, per le ragioni che seguono.
1.1 Va premesso che con la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, nella parte qui in rilevo (.. l'autorità procedente ...
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini..) il legislatore intende tutelare la "completezza" della particolare cognizione del Tribunale del Riesame. Si tratta, come è noto, di una cognizione sui generis proprio in rapporto alla particolare natura del procedimento di impugnazione in questione, da un lato svincolato dalla indicazione dei motivi e dall'altro caratterizzato dalla particolare ampiezza dei poteri valutativi ai sensi dell'art. 309, comma 9 .
La mera proposizione dell'istanza di riesame trasferisce in capo all'organo collegiale una potestà decisoria di particolare ampiezza - data la delicatezza dei valori in gioco, svincolata dall'ordinario effetto devolutivo - il che pone la necessità di prevedere una rigida tutela della completezza della "provvista cognitiva", espressa proprio dalle disposizioni di cui all'art. 309, comma 5 e art. 309, comma 10.
Se il giudizio del Tribunale collegiale tende - secondo la conformazione normativa - a completare (sempre su richiesta dell'interessato) una fattispecie decisoria del tutto originale all'interno del sistema processuale, ciò giustifica la rigidità delle previsioni normative orientate a realizzare una "giusta decisione", ivi comprese le disposizioni in parola. In ciò questa Corte ha più volte precisato ( tra le altre, Sez. 1^ n. 20904 del 13.5.2010, rv 247465) non soltanto che gli elementi "sopravvenuti" - di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale - comprendono anche elementi preesistenti e non trasmessi al GIP, ma soprattutto che la locuzione "elementi a favore" va interpretata in senso ampio, con riferimento ad una presa d'atto in astratto (prove a vantaggio astrattamente significative) e non in concreto, posto che altrimenti la "selezione" del dato sarebbe affidata a quello stesso organo onerato dal dovere di trasmettere l'atto, mentre è valutazione spettante al Tribunale quella della effettiva qualificazione del dato e della "concreta incidenza" dello stesso sul quadro valutativo (Sez. 1^ n. 25991 del 13.5.2010, rv 247985). Ciò che rileva, in altre parole, per ritenere sussistente l'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, è che l'atto di indagine - astrattamente favorevole - sia entrato nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile, rispetto alla data di proposizione del riesame (in tal senso Sez. 6^ n. 27677 del 8.7.2011, rv 250359).
1.2 Ora, venendo al caso di specie, non vi è dubbio alcuno circa l'esistenza del dovere - da parte di questa Corte di legittimità - di verificare il contenuto del motivo, dato che lo stesso verte su questione in rito.
L'avvenuta produzione dell'atto non trasmesso al Tribunale del Riesame - da parte del ricorrente - è condizione sufficiente al fine di compiere le valutazioni di competenza del giudice di legittimità, fermo restando il limite ontologico del presente giudizio, nel cui ambito non possono emettersi statuizioni in tema di "diretta efficacia dimostrativa" di un atto a rilievo probatorio, valutazioni di esclusiva spettanza del giudice del merito.
Con ciò si intende dire che lì dove il giudice di legittimità venga investito - con ricorso autosufficiente - della questione, risulta necessaria la verifica:
a) della possibilità di trasmissione dell'atto, ossia della sua disponibilità da parte della autorità procedente in tempo utile;
b) della non manifesta irrilevanza dell'atto in questione rispetto ad una qualificazione di "incidenza a favore", valutazione che ovviamente non può essere realizzata in via diretta da questa Corte, spettando allo stesso Tribunale. Lì dove il Tribunale - come nel caso in esame - non si sia pronunziato e l'atto non sia
"manifestamente ininfluente" non resta alternativa percorribile se non quella dell'annullamento con rinvio, al fine di sottoporre al giudice del merito la questione nel suo complesso (ai fini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10).
2. Entrambe le descritte condizioni nel caso in esame sussistono. L'atto di indagine - rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali rese da LL DO - era entrato nella materiale disponibilità della autorità procedente in data 9 luglio 2014, prima del deposito della richiesta di riesame (15 luglio 2014). Il suo contenuto - rispetto ai limiti da rispettare in questa sede, prima descritti - non può dirsi caratterizzato da manifesta irrilevanza, posto che è lo stesso AR NI ad attribuire rilevanza, nelle sue dichiarazioni, a quanto gli sarebbe stato riferito da LL DO.
Quest'ultimo, di contro, non soltanto afferma di "non ricordare" la conversazione sul tema con il sindaco AR, ma afferma altresì di non ricordare l'episodio antecedente, ossia l'interlocuzione con il RE CO sul tema (.. se ciò fosse successo, non ho prestato alcuna attenzione, altrimenti me ne sarei ricordato..).
L'interpretazione della deposizione e la possibilità di qualificare effettivamente il dato come "elemento a favore" del RE, come si è detto, spetta pertanto al Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio.
L'accoglimento di tale motivo è preliminare rispetto alla valutazione delle ulteriori doglianze, riferite al diverso tema della coerenza logica della motivazione espressa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015