Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2011, n. 12442
CASS
Sentenza 9 marzo 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà.

Commentario1

  • 1Frode informatica: è aggravata in caso di accesso abusivo ad un servizio di home banking
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023

    La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2011, n. 12442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12442
Data del deposito : 9 marzo 2011

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