Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 3
Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma "in malam partem" della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione).
In virtù della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima.
I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2000, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Cam. Cons.
1. Dott. Pasquale TROIANO Componente del 23.02.2000
2. Dott. Carmelo SCIUTO " Reg. Gen.
3. Dott. Torquato GEMELLI " n. 37237/99
4. Dott. Aldo GRASSI "
5. Dott. Pietro A. SIRENA "
6. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
7. Dott. Giuliana FERRUA "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OM AS nato l'[...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in data 26.8.1999, reiettiva dell'appello avverso il provvedimento del 16.7.1999 della corte d'assise di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Sandro Furfaro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza del 9.12.1997 il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OM AS per i delitti di omicidio pluriaggravato e di detenzione e porto illegale di armi (fatti risalenti al 1986 e inquadrabili nell'ambito della "guerra di mafia" che aveva sconvolto in quegli anni la provincia reggina), dopo avere revocato con ordinanza in pari data la precedente sentenza di non luogo a procedere, emessa il 19.4.1996 nei confronti del medesimo imputato per lo stesso fatto, e avere dato atto della non operatività della norma di cui all'art. 300.5 c.p.p. - che interdice l'applicazione di misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere fino a successiva sentenza di condanna - dal momento che, nel corso del precedente procedimento, il predetto non era stato sottoposto ad alcuna misura. A fondamento del provvedimento coercitivo erano indicati, quali gravi indizi di colpevolezza, la dichiarazione accusatoria del collaboratore di giustizia Scopelliti di cui al verbale 24.8.1994, raccolta prima della sentenza sopra ricordata nel procedimento c.d. Olimpia 1, nonché le dichiarazioni accusatorie rese successivamente e autonomamente da altri collaboratori di giustizia (Gullì il 2.10.1996, Iero il 5.8. e il 10.11.1996, Lombardo il 27.3.1997) nel corso del diverso procedimento denominato Olimpia 3, caratterizzate da estrema specificità in ordine alle modalità preparatorie ed esecutive del delitto, oltre che da un'ampia convergenza dei contenuti. A titolo di riscontri delle chiamate in correità venivano indicati taluni dati acquisiti dagli investigatori di p.g. nell'immediatezza del fatto delittuoso, già confluiti nel procedimento conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere, e, successive alla sentenza di non luogo a procedere, le dichiarazioni rese l'1.8.1997 dal collaborante NI.
Il OM, il quale non aveva proposto richiesta di riesame, presentava alla corte d'assise di Reggio Calabria istanza di scarcerazione per nullità del provvedimento coercitivo, siccome emesso in violazione degli artt. 434 ss. c.p.p., a causa di una pretesa inutilizzabilità delle fonti di prova "acquisite dopo sentenza di proscioglimento senza richiesta di riapertura delle indagini preliminari": istanza respinta con ordinanza del 16.7.1999. Il tribunale della libertà di Reggio Calabria, adito dal OM mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte in prime cure e l'allegazione di opposte decisioni favorevoli ad altri coimputati, con ordinanza del 25.8.1999 rigettava l'appello, dando atto innanzi tutto che era incontroverso il rispetto della sequenza temporale prevista dalla legge - prima la revoca della sentenza di non luogo a procedere con la fissazione dell'udienza preliminare, poi l'emissione del provvedimento coercitivo e infine la pronuncia del decreto di rinvio a giudizio - e, considerate le conclusioni cui era pervenuta questa Corte suprema nel definire contraddittoriamente, talora in senso favorevole agli interessati (FO e LI) ma talora in senso sfavorevole (Vazzana), i ricorsi proposti da taluni coimputati nel medesimo procedimento Olimpia 3, affermava il principio per il quale, dopo la sentenza di non luogo a procedere, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini come condizione per la legittimità della revoca della sentenza stessa e per l'applicazione di misure cautelari.
Avverso siffatto provvedimento reiettivo il OM ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico, complesso motivo, con il quale denuncia violazione di legge per ragioni - ribadite con successiva memoria ritualmente depositata - sostanzialmente identiche a quelle addotte a sostegno dell'appello cautelare e già disattese, sottolineando che comunque risultavano effettuati dal p.m. ulteriori e non consentiti atti d'indagine per la verifica delle "nuove" propalazioni accusatorie e lamentando che i rimedi esperiti da altri coimputati, in posizione assolutamente identica, erano stati definiti con esiti del tutto antitetici al suo, conseguendo, alcuni in sede di legittimità, altri in sede di merito, l'annullamento o la revoca dei rispettivi provvedimenti coercitivi. La seconda sezione penale, con ordinanza del 21.12.1999, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite, sul pregiudiziale rilievo che, in ordine alla questione dell'utilizzabilità a fini cautelari delle nuove fonti probatorie acquisite dal p.m. dopo la sentenza di non luogo a procedere ai fini della presentazione al g.i.p. della richiesta di revoca della medesima sentenza, vi era contrasto interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni semplici, radicatosi proprio in merito alle posizioni di numerosi coimputati nel medesimo procedimento reggino denominato Olimpia 3. Più precisamente, su ricorso FO, la sezione quinta con sentenza 13.5.1998 aveva considerato illegittima la custodia cautelare disposta sulla base delle dichiarazioni di collaboratori assunte dopo la sentenza di non luogo a procedere e contestualmente alla revoca di questa, ed analoga pronunzia era stata emessa, su ricorso LI, dalla sezione sesta il 17.3.1999; si erano viceversa pronunciate in senso contrario a questo primo indirizzo interpretativo la sezione feriale, su ricorso Vazzana, il 4.8.1998 e la sezione prima, su ricorso Saraceno, il 20.12.1999. Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il procedimento alle Sezioni Unite Penali fissando per la trattazione del medesimo, in camera di consiglio, l'udienza del 23 febbraio 2000. 2. - La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite concerne l'utilizzabilità, ai fini dell'applicazione di misure cautelari, degli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla sentenza di non luogo a procedere e presentati al giudice per le indagini preliminari contestualmente alla richiesta di revoca della sentenza medesima.
Ma, prima di passare al vaglio della questione oggetto di rimessione, la decisione del ricorso richiede di affrontarne in via gradata altre due, strettamente connesse, sulle quali pure sussiste un contrasto di giurisprudenza:
- la prima da esaminare è se, quando siano emerse nuove fonti di prova dopo la sentenza di non luogo a procedere, possano essere applicate per lo stesso fatto misure cautelari nei confronti dell'imputato prosciolto, ancor prima che sia stata pronunziata dal giudice per le indagini preliminari l'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere;
- la seconda riguarda l'operatività della norma di cui all'art. 300.5 c.p.p., che fissa limiti e condizioni all'applicabilità di misure coercitive nei confronti dell'imputato prosciolto, nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere.
2.1. ¾ Ai fini della soluzione del primo quesito interpretativo, appare opportuno rievocare i principi di diritto affermati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 27 del 1995, che, nello scrutinare la portata dell'efficacia limitatamente preclusiva assegnata al provvedimento di archiviazione dall'art. 414 c.p.p., ha precisato che "... È quanto si verifica, ancora, qualora sia esercitata l'azione penale per un fatto per il quale sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, in mancanza della revoca giudiziale prevista dagli artt. 434-437 c.p.p. Anche in quest'ipotesi, la regola della declaratoria dell'effetto preclusivo, sub specie di sentenza d'improcedibilità dell'azione penale, è da ritenere espressa in termini generali dalle disposizioni sopra menzionate, dovendosi pertanto reputare ininfluente che il nuovo codice, a differenza di quanto comunemente si affermava con riferimento a quello abrogato (art. 90 c.p.p. del 1930), non consideri specificamente tale situazione nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (v. art. 649, 1° comma, e 648, 1° comma, c.p.p.) ...". Ed analoghe affermazioni circa l'effetto preclusivo del non luogo a procedere si rinvengono in altra sentenza costituzionale - n. 206 del 1997 - e nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, 6.7.1999, Levrino;
Sez. VI, 8.11.1996, Privitera, rv. 207728; Sez. I, 11.6.1996, Morici, rv. 205157). La ricostruzione da parte della Corte costituzionale del rimedio atto a sanzionare l'anomalia procedimentale costituita dall'esercizio dell'azione penale per un fatto già oggetto di sentenza di non luogo a procedere, destinato a subire, in mancanza della rimozione dell'ostacolo mediante la revoca giudiziale, una declaratoria d'improcedibilità, comporta il superamento del problema circa la sorte degli atti di indagine compiuti in assenza del provvedimento revocatorio e posti eventualmente dal p.m. a fondamento della richiesta di una misura cautelare (per le confliggenti linee interpretative sul tema, cfr. Cass., Sez. I, 9.5.1994, Tarek, rv. 197879 e, rispettivamente, Cass., Sez. V, 18.2.1997, Schittino, rv. 208096). Essi, in virtù della caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione, sono improduttivi di effetti (rectius:
inutilizzabili ai sensi dell'art. 191.1 c.p.p. siccome acquisiti in violazione di un divieto probatorio), e il giudice, al quale non è consentito di statuire nel merito a causa dell'inefficacia dell'atto propulsivo, neppure ha il potere ai fini dell'ordinanza cautelare di delibare atti di indagine "espletati contra legem" (C. cost., n. 27/95 cit.). D'altra parte, il riconoscere nel provvedimento revocatorio la condizione del procedere opera comunque l'assorbimento della questione dell'utilizzabilità degli atti di indagine: non ha legittimità alcuna un'attività investigativa funzionale alle determinazioni inerenti l'esercizio di un'azione penale destinata ad essere vanificata da una declaratoria d'improcedibilità, ne' tantomeno una richiesta di misura cautelare nei confronti del prosciolto contro il quale non può essere formulata l'imputazione in difetto di autorizzazione del giudice, garante della legalità della fonte dei gravi indizi giustificativi del provvedimento coercitivo.
Un primo risultato ermeneutico (confortato anche dal significativo rilievo sistematico delle disposizioni degli artt. 380.3 e 381.3 circa il divieto di esecuzione dell'arresto in flagranza per delitti perseguibili a querela prima della proposizione della querela, dell'art. 129 che nelle cause di non punibilità di cui alla rubrica annovera la mancanza di una condizione di procedibilità, dell'art. 411 che tra gli altri casi di archiviazione prevede il difetto della medesima condizione) é dunque dato dal principio per il quale, sebbene tra le ragioni ostative all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 273.2 c.p.p. non sia esplicitamente indicata l'assenza di una condizione di procedibilità, un'ordinanza cautelare per lo stesso fatto nei confronti del prosciolto non può essere adottata, quando siano emerse nuove fonti di prova, prima che sia stata pronunziata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza di non luogo a procedere.
2.2. - Il secondo tema d'indagine consiste nello stabilire se, intervenuta la revoca della sentenza di non luogo a procedere, il giudice abbia il potere di disporre nei confronti del prosciolto misure coercitive prima della pronuncia di una successiva sentenza di condanna per lo stesso fatto, perché anche in ordine a tale questione, correlata all'interpretazione della norma di cui all'art. 300.5 c.p.p., le singole Sezioni di questa Corte hanno offerto risposte contraddittorie.
Secondo Cass., Sez. I, 4.6.1992, Cataldi, rv. 191376, l'ultimo comma dell'art. 300 c.p.p., che condiziona alla condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti del prosciolto, non trova applicazione nell'ipotesi di una diversa valutazione degli stessi elementi indizianti tra giudice di primo e giudice di secondo grado che in riforma del non luogo a procedere abbia disposto il rinvio a giudizio, bensì solo in caso di revoca del non luogo a procedere e di riapertura delle indagini.
Diametralmente opposto è l'avviso espresso da Cass., Sez. VI, 17.3.1999, LI, per la quale la medesima disposizione trova esclusiva applicazione nel caso di riforma della sentenza di non luogo a procedere per effetto d'impugnazione, ma non anche nel caso in cui di detta sentenza sia intervenuta la revoca. In posizione mediana si colloca infine Cass., Sez. I, 20.12.1999, Saraceno, rv. 214963, secondo cui la citata norma, pur applicabile in caso di revoca del non luogo a procedere, presuppone tuttavia per il ripristino della misura coercitiva nei confronti del prosciolto che egli sia stato previamente sottoposto a misura restrittiva per lo stesso fatto e scarcerato per effetto della decisione liberatoria (e nello stesso senso si è espresso il g.i.p. reggino nell'applicare la misura coercitiva a carico dell'odierno ricorrente). Sussistono puntuali e inequivoci elementi letterali, logici e sistematici per ritenere che la conclusione radicalmente negativa accolta nella sentenza LI sia in linea con la ratio legis e con la giurisprudenza di questa Corte in ordine al fenomeno disciplinato dall'art. 300 c.p.p. Il primo comma dell'art. 300 sancisce l'estinzione automatica delle misure conseguente ad una pronunzia lato sensu liberatoria nei confronti della persona indagata o imputata in relazione a un determinato fatto, riconoscendone l'incondizionato diritto alla reintegrazione dello status libertatis per il venir meno della precedente valutazione di probabile colpevolezza posta a base della misura. In stretta ed essenziale correlazione logico- sistematica con il citato primo comma è la disposizione del quinto comma dell'art. 300, che stabilisce precisi limiti e condizioni perché l'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere possa essere colpito da una misura cautelare nel corso dei successivi sviluppi del rapporto processuale, nel senso che al giudice dell'impugnazione è inibita l'adozione di misure coercitive prima della pronuncia della sentenza di condanna che, in totale riforma di quella liberatoria di primo grado, riconosca la fondatezza della prospettiva accusatoria e affermi la responsabilità dell'imputato. Si è data così attuazione alla direttiva n. 63 della l. delega n. 81 del 1987 (possibilità condizionata e limitata di misure di coercizione "... in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione ..."), che ha innovato sul punto la precedente l. delega n. 108 del 1974, la quale configurava invece nell'art. 2 n. 56 l'assoluto "divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione".
E l'estensione del trattamento giuridico previsto per la sentenza di proscioglimento stricto sensu in relazione alla cognizione di merito alla sentenza di non luogo a procedere, voluta in sede di redazione del testo definitivo per asserite "esigenze di coordinamento", sebbene risulti palesemente disarmonica per l'intrinseca conformazione di quest'ultima decisione (in caso d'appello del p.m., l'eventuale riforma del non luogo a procedere consiste infatti, ai sensi dell'art. 428.6 c.p.p., nella pronuncia non di una sentenza di condanna bensì del decreto che dispone il giudizio), presuppone tuttavia il persistente ed esclusivo riferimento alla situazione della riforma in malam partem della decisione di primo grado, secondo lo sviluppo processuale proprio delle fasi d'impugnazione, che in tanto legittima l'applicazione della misura coercitiva in quanto sussistano le rigorose condizioni di cui all'art. 300.5 c.p.p. La ricostruzione storico-sistematica del fenomeno disciplinato da questa norma, in termini di ordinario sviluppo per gradi del medesimo procedimento nel succedersi della condanna in appello ad una pronuncia lato sensu di proscioglimento in primo grado (in senso conforme, v. Cass., Sez. I, 20.4.1998, Vitello, rv. 210428- 429; Sez. I, 20.4.1998, Fiandaca, rv. 210430; Sez. V, 10.7.1995, Pandolfo, rv. 202654; Sez. I, 18.11.1994, Emmanuello, rv. 200215; Sez. II, 1.12.1993, Martelli, rv. 196763), consente pertanto di escludere dall'area di operatività delle garanzie de libertate da essa previste la distinta situazione nella quale sia intervenuta non la riforma ma la revoca della sentenza di non luogo a procedere, la quale ne presuppone la definitività perché non più soggetta a impugnazione e ne fa venir meno l'effetto preclusivo per l'esercizio dell'azione penale o per la riapertura delle indagini reinstaurandosi nei confronti del prosciolto, per lo stesso fatto, una fattispecie procedimentale destinata ad autonomi e per più versi imprevedibili esiti decisori.
Può dunque affermarsi il principio per il quale le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 300.5 c.p.p. per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere, il quale sia successivamente condannato per lo stesso fatto, non sono configurabili nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, senza che abbia alcun rilievo la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto, o non, a custodia cautelare.
3. - Risolto in termini positivi il problema pregiudiziale, nel senso cioè che, una volta intervenuta l'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere e fissata l'udienza preliminare o autorizzata la riapertura delle indagini, il giudice ha il potere - sempreché ne ricorrano i presupposti e le condizioni generali di applicabilità - di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del prosciolto, possono essere ora considerati i profili del contrasto interpretativo evidenziatosi nella giurisprudenza di legittimità sul tema della utilizzabilità, ai fini dell'applicazione di misure cautelari, degli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla sentenza di non luogo a procedere e presentati al giudice per le indagini preliminari contestualmente alla richiesta di revoca della sentenza medesima.
Ritiene innanzi tutto il Collegio che non ostino serie ragioni logico-sistematiche al pieno dispiegarsi, in sede di impugnazione de libertate del provvedimento restrittivo, delle garanzie di habeas corpus assicurate a fronte dell'inconsistenza del quadro indiziario, a causa dell'inutilizzabilità delle fonti probatorie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, che si denunzia illegittimamente acquisite dagli organi investigativi prima che sia intervenuta la revoca della sentenza di non luogo a procedere. Mediante la richiesta di riesame o l'appello, previsti rispettivamente dagli artt. 309 e 310 c.p.p., non si perviene invero alla pratica vanificazione della regola dell'inoppugnabilità, per l'imputato, dell'ordinanza revocatoria sancita dall'art. 437 c.p.p. (per la quale, v. Cass., Sez. VI, 13.1.1997, Romiti, rv. 208105;
Sez. I, 26.1.1994, Cariolo, rv. 198711; Sez. I, 21.1.1993, Pilara, rv. 193094; Sez. Fer., 11.9.1990, Cangemi, rv. 185394):
non è infatti in discussione la legittimità del rinnovato esercizio dell'azione penale e l'instaurabilità del procedimento, ma, in via meramente incidentale, non con gli effetti propri di un provvedimento ampiamente liberatorio rispetto alla prospettazione dell'accusa, la carenza delle condizioni generali di applicabilità dell'ordinanza coercitiva.
Ciò posto, possono così sintetizzarsi i termini del contrasto giurisprudenziale radicatosi - proprio in merito alle posizioni di numerosi coimputati nel medesimo procedimento reggino denominato Olimpia 3 - in ordine alla questione all'esame delle Sezioni Unite. Da un lato, si sostiene che, se l'art. 414 c.p.p. non consente dopo il provvedimento di archiviazione ulteriori acquisizioni investigative del p.m. prima dell'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura di indagini, a maggior ragione non può dirsi consentita tale attività ancor prima che intervenga la revoca della sentenza di non luogo a procedere, di guisa che i relativi atti d'indagine, a prescindere dalle sorti del procedimento reinstaurato, non possono comunque essere utilizzati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare ex art. 273.1 c.p.p. (Cass.,Sez. V, 13.5.1998 n. 3003, FO;
Sez.VI, 17.3.1999,
LI, rv. 214054).
D'altra parte, si osserva che la formulazione letterale delle norme di cui agli artt. 434 e 435.1 e 2 c.p.p., a prescindere dall'uso atecnico del termine "acquisite", lascia intendere che il p.m., nonostante l'effetto preclusivo della sentenza di non luogo a procedere, sia comunque facoltizzato ad esperire ancor prima della revoca della stessa un'attività investigativa tesa ad acquisire "nuove fonti di prova", immediatamente funzionale alla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato già prosciolto per il medesimo fatto (Cass., Sez. I, 24.6.1996, Diotallevi, rv. 205604; Sez. V, 18.2.1997, Schittino, cit.; Sez. V, 4.8.1998, Vazzana, rv. 212139; Sez. I, 20 dicembre 1999, Saraceno, rv. 214961-962). Si aggiunge che la prospettazione da parte del p.m. del progetto investigativo nell'ambito del prescritto contraddittorio camerale di cui all'art. 435.3 c.p.p., in assenza della previa ed urgente attività di acquisizione delle nuove fonti di prova, sarebbe destinata a frustrare l'esito positivo dell'attività d'indagine, in particolare degli atti c.d. a sorpresa.
Ritiene il Collegio che la rigidità della prima tesi interpretativa collide con la formulazione letterale della normativa che delinea un duplice epilogo del fenomeno: l'art. 434.1 c.p.p. fa esplicito riferimento a "nuove fonti di prova", diverse dall'originario materiale probatorio, che, anche "da sole" o unitamente a quest'ultimo, siano idonee a determinare il rinvio a giudizio;
l'art. 435.1 e 2 c.p.p., a sua volta, fa obbligo al p.m. di specificare nella richiesta di revoca se le nuove fonti di prova "sono già state acquisite" e di trasmettere alla cancelleria del giudice gli atti relativi, facoltizzandolo a richiedere in questa ipotesi l'immediato rinvio a giudizio dell'imputato;
mentre, se le nuove fonti di prova "sono ancora da acquisire", egli deve richiedere la riapertura delle indagini per una durata improrogabilmente fissata dall'art. 436.3 in un termine non superiore a mesi sei (C. cost., n. 512/95). Ma anche l'opposto indirizzo interpretativo non appare condivisibile perché, nello svalutare la specifica efficacia preclusiva che assiste la sentenza di non luogo a procedere, annulla quella che ben può definirsi la prima delle "garanzie" assicurate dalla direttiva n. 56/1 della l. delega n. 81 del 1987 all'imputato prosciolto: il divieto di dare avvio a nuove indagini fuori dei casi, dei presupposti, delle forme e dell'intervento giurisdizionale espressamente previsti dalla disciplina della revoca della sentenza di non luogo a procedere negli artt. 434-437 c.p.p. Riconoscere al pubblico ministero, anche se negli ambigui termini dell'indifferibilità e dell'urgenza, il potere di un'invero illimitata prosecuzione dell'attività investigativa nei confronti del prosciolto per lo stesso fatto renderebbe praticamente inutile il ricorso all'alternativa della riapertura delle indagini, consentirebbe la sostanziale elusione dei termini di durata massima delle indagini preliminari stabiliti dall'art. 407 c.p.p. e renderebbe la posizione del prosciolto indubbiamente meno garantita rispetto alla parallela situazione della persona nei cui confronti fosse stata pronunciato un provvedimento di archiviazione, con lo specifico divieto di nuove investigazioni senza la previa autorizzazione giudiziale di cui all'art. 414 c.p.p.(C. cost., n. 27/95, cit.). Deve pertanto convenirsi, per evidenti ragioni di ordine logico- sistematico, che le "nuove fonti di prova", idonee sotto il profilo teleologico anche per capacità dimostrativa propria a determinare, con la revoca del non luogo a procedere, l'immediato rinvio a giudizio dell'imputato prosciolto, di qualsiasi natura e tipologia esse siano (preesistenti o sopravvenute - noviter repertae o noviter productae -, purché non acquisite agli atti e già sottoposte alla valutazione del giudice: Cass., Sez. VI, 28.9.1999 n. 2970, Di Donato;
Sez. III, 6.11.1996, Spaccasassi, rv. 206815; Sez. I, 6.10.1992, La Spada, rv. 192178; Sez. V, 31.3.1992, Quaglino, rv. 190423), dovranno provenire da un'attività estranea ad ogni iniziativa investigativa nell'ambito del procedimento chiuso con la sentenza di non luogo a procedere.
Sono utilizzabili, cioè, soltanto quegli elementi di prova provenienti da altri procedimenti o raccolti incidentalmente nel corso di indagini diverse, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, che non siano frutto di un'attività investigativa proseguita "ad hoc" dall'organo dell'accusa - fuori altresì dal quadro processuale di riferimento ormai chiuso con il non luogo a procedere -, allo specifico scopo di predisporre il rinvio a giudizio del prosciolto, ne' siano il risultato di indagini, pure asseritamente indifferibili o urgenti, finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi, soccorrendo in tal caso l'opzione alternativa della riapertura delle indagini.
La soluzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, oltre che coerente sotto il profilo letterale e logico-sistematico con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia applicazione potrebbe altrimenti svuotare di contenuti le "idonee garanzie" previste dalla direttiva n. 56/1 della delega a favore del prosciolto, si salda con la ricostruzione pressoché unanimamente proposta dalla dottrina e con l'argomento testuale tratto dalla Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (p. 103) che, con riferimento al caso in cui il pubblico ministero richiede, con la revoca del non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell'imputato, giustifica tale opzione con la circostanza che lo stesso abbia "... già acquisito aliunde ulteriori elementi di prova ...".
4. - In conclusione, nella prospettiva garantistica privilegiata dal legislatore e rafforzata dai principi affermati nella citata sentenza n. 27/95 della Corte costituzionale circa la - sia pure relativa - efficacia preclusiva della sentenza di non luogo a procedere, coerente d'altra parte con la natura meramente processuale della stessa, "destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero" (Corte cost., nn. 206/ 97, 97/97, 94/97, 71/96), devono trarsi i seguenti principi:
a) le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 300.5 c.p.p. per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere, il quale sia successivamente condannato per lo stesso fatto, non sono configurabili nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, senza che abbia alcun rilievo la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto, o non, a custodia cautelare;
b) quando siano emerse nuove fonti di prova dopo la sentenza di non luogo a procedere, non può essere adottata un'ordinanza cautelare per lo stesso fatto nei confronti dell'imputato prosciolto, prima che sia stata pronunziata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima;
c) i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla sentenza di non luogo a procedere possono integrare i - e sono utilizzabili come - gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati acquisiti "aliunde" nel corso di indagini diverse o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi.
5. - Sia il provvedimento coercitivo del g.i.p. che l'ordinanza impugnata del tribunale di Reggio Calabria hanno fatto - nelle conclusive statuizioni decisorie - corretta applicazione di tali principi, essendo stata adottata la misura cautelare in pari data 19.12.1997, ma dopo la revoca della sentenza di non luogo a procedere per lo stesso fatto omicidiario, ed essendo stati posti a fondamento della misura cautelare, quali gravi indizi di colpevolezza, insieme con la dichiarazione accusatoria de relato del collaboratore di giustizia Scopelliti di cui al verbale 24.8.1994, raccolta nel procedimento n. 46/93 c.d. Olimpia 1 definito con la sentenza di non luogo a procedere del 19.4.1996, le ulteriori chiamate in correità rese successivamente e autonomamente da altri collaboratori di giustizia (Gullì il 2.10.1996, Iero il 5.8. e il 10.11.1996, Lombardo il 27.3.1997) nel corso del diverso procedimento n. 104/95 denominato Olimpia 3, caratterizzate da estrema specificità in ordine alle modalità preparatorie ed esecutive del delitto, oltre che da un'ampia convergenza di contenuti.
Trattasi a ben vedere di "nuove fonti di prova", acquisite sì dopo la sentenza di non luogo a procedere e prima della revoca della medesima, ma provenienti "aliunde", siccome rese da collaboratori di giustizia nel corso di indagini diverse e in altro procedimento, indicate dal pubblico ministero come tali nella richiesta di revoca del non luogo a procedere e di immediato rinvio a giudizio, contestualmente a quella di applicazione della misura coercitiva nei confronti dell'imputato già prosciolto.
Priva di pregio appare altresì la censura del ricorrente, il quale, dopo avere dedotto, con la richiesta di revoca della misura e il successivo appello, l'inutilizzabilità delle nuove propalazioni accusatorie, siccome acquisite prima che fosse pronunziata la revoca della sentenza di non luogo a procedere, ha contestato mediante il ricorso per cassazione l'espletamento da parte del pubblico ministero di una, non consentita, ulteriore attività d'indagine per la raccolta di elementi di riscontro sull'attendibilità delle chiamate in correità, atteso che di tale attività di approfondimento e verifica degli elementi già emersi non vi è concreta traccia in atti: l'ordinanza cautelare si limita infatti a fare riferimento, oltre al criterio della c.d. convergenza del molteplice, ai dati investigativi raccolti nell'immediatezza del delitto e confluiti nel procedimento conclusosi con il non luogo a procedere, nonché alle dichiarazioni - invero di scarsissimo rilievo - rese l'1.8.1997 dal collaborante NI in altro procedimento.
In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria le incombenze di cui all'art. 94.1-ter disp. att. c.p.p. Così deliberato in camera di consiglio il 23 febbraio 2000.
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2000 .