Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Sono acquisibili e utilizzabili ai fini dell'emissione di un provvedimento di cautela personale atti di indagine provenienti da altro procedimento (nella specie, verbali di dichiarazioni di collaboratori di giustizia), anche dopo archiviazione o sentenza di non doversi procedere, e prima del decreto di riapertura delle indagini, in quanto l'acquisizione di atti già formati non corrisponde al compimento di nuova attività di indagine in senso proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 24905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24905 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1710
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ MarceLL - Consigliere - N. 007314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ABBRUZZESE FIORAVANTE, N. IL 05/01/1954;
avverso SENTENZA del 18/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno presente per la difesa.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.11.2008 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appeLL proposto da Abruzzese Fioravante avverso l'ordinanza 23.07.2008 della Corte d'assise di Cosenza che aveva respinto la sua istanza di revoca della custodia cautelare in carcere (disposta con l'imputazione di omicidio in danno di tal Mazzei Carlo). Premessa l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui eccepiva la violazione del termine massimo previsto per le indagini preliminari, aspetto su cui gravava preclusione cautelare (per le precedenti ordinanze sul punto), osservava detto Tribunale come fosse altresì infondata la proposta deduzione secondo cui non erano utilizzabili gli elementi di indagine posti a base dell'ordinanza genetica per la preclusione derivante dalle precedenti sentenze di non luogo a procedere 13.11.1992 e 04.05.1995. Ed invero - rilevava il Tribunale del riesame - si era in presenza di elementi probatori acquisiti non in esito a nuove indagini mirate, ma derivanti da altri procedimenti ed acquisiti successivamente. Nè in tal senso, era utile alla difesa l'invocata deposizione del M.LL OR che aveva riferito di avere svolto indagini su delega del Procuratore della Repubblica, ma unicamente nell'ambito di fascicoli processuali già formati.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando la seguente deduzione: il Tribunale aveva errato la valutazione dell'indagine svolta dal M.LL OR, su delega orale del P.M., il che costituiva indagine mirata sul suo conto, pur in presenza di sentenze di proscioglimento non revocate.
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
L'unico rilievo critico proposto in questa sede dalla difesa dell'indagato non è, invero, degno di pregio. Deve, dunque, questa Corte - in proposito - richiamare e ribadire l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non vi è preclusione ad acquisire agli atti di indagine, utilizzabili ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare personale, atti provenienti da altro procedimento (quali verbali di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, come risulta nella concreta fattispecie), anche in presenza di archiviazione, o sentenza di non doversi procedere, pur in difetto di decreto di riapertura (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 736 in data 12.02.1999, Rv. 212881, Rubino;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 21367 in data 01.04.2003, Rv. 224519, PM./Schiavone; Cass. Pen. Sez. 1, n. 21073 in data 19.04.2007, Rv. 236793, IriLL;
ecc). In tal senso risulta anche, nella sostanza, la decisione di questa Corte a SS.UU. n. 8 in data 23.02.2000, Rv. 215410, Romeo, e - in definitiva - anche la stessa pronuncia sul ricorso contro l'ordinanza 09.08.2007 del Tribunale del riesame sul presente caso (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 18396 in data 28.03.2008, Rv. 240183, Abbruzzese). Ciò posto, è del tutto irrilevante che detta acquisizione sia stata in pratica veicolata attraverso l'attività materiale di un ufficiale di p.g. che ha visionato i fascicoli processuali innescati da altre indagini (come documentato nell'impugnato provvedimento) al fine di estrarne i verbali di quelle dichiarazioni che in qualche modo coinvolgevano l'Abbruzzese. Nè cambia la natura di tale ultima attività se vi è stata ovvia delega da parte del P.M., in tal senso dovendosi affermare che un tanto non realizzava indagine nuova dal punto di vista del contenuto, che è quel che conta. Acquisire verbali già formati non corrisponde, infatti, a compiere nuova attività di indagine in senso proprio.
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione del gravame consegue, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Abbruzzese Fioravante al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009