Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore", che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e, di fatto, aventi natura concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non rientrano in tale nozione le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nell'apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2006, n. 29999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29999 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 27/06/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 958
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2392/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU AE, n. a Battipaglia il 24.7.1970;
avverso l'ordinanza in data 16 dicembre 2005 del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza del 21.11.2005, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale non convalidava - l'arresto nei confronti di NO AE per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e rigettava la richiesta di misura cautelare formulata dal GIP escludendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Con il medesimo provvedimento il Tribunale disponeva la misura di cui agli artt. 282 e 283 c.p.p., sul rilievo che ai fini della integrazione della condotta di cessione di sostanza stupefacente non si richiedesse necessariamente che la droga fosse stata materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si fosse formato il consenso tra le parti (nella fattispecie, l'acquirente aveva già consegnato al momento dell'intervento della polizia, il corrispettivo al prevenuto); riteneva la sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), alla luce dei comportamenti posti in essere in concreto dallo stesso, come desumibili dai precedenti penali e giudiziari del NO.
Propone ricorso per Cassazione il difensore di NO AT articolando due motivi.
Con il primo motivo lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, e comunque la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Deduce, in particolare, che il Tribunale del riesame, nel ritenere la gravità degli indizi a suo carico, aveva omesso in modo illogico la puntuale disamina di tutti i dati a sè favorevoli (il mancato rinvenimento di tracce di sostanze stupefacenti, la ricostruzione, solo presuntiva, dell'atto di cessione della droga, essendosi il colloquio tra il prevenuto e l'asserita acquirente svoltosi all'interno dell'auto, il riscontro negativo degli esami radiografici ed ecografici dell'addome, eseguiti proprio al fine di evidenziare l'eventuale presenza di corpi estranei ingeriti). Tali elementi avrebbero dovuto essere valutati unitamente alle dichiarazioni liberatorie della presunta acquirente ed alle riscontrate giustificazioni fornite dal prevenuto in merito al possesso del denaro.
Con il secondo motivo si duole della violazione di legge con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. c), e della manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione della ritenuta esigenza cautelare, fondata illogicamente sui precedenti giudiziari e sui precedenti penali del NO, senza tener conto che l'episodio potrebbe al più inquadrarsi in un tentativo interrotto di accordo per la cessione di stupefacenti.
Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto si risolve in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de libertate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (ex pluribus, Cass., 5^, 4 dicembre 2002, Proc. Rep. Trib. Bari in proc. Granata).
Va altresì ricordato che, nella subiecta materia, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (cfr. Cass., Sez. 2^, 11 febbraio 2003, Panaro). E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli comma 3 e 4, ma non l'art. 192 c.p.p., comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 27 marzo 2002, Parziale). A fronte del richiamato quadro normativo, risulta evidente l'inammissibilità del ricorso che vorrebbe una rivisitazione in questa sede del quadro indiziario, a fronte di una decisione che il parametro della "gravità" ha affrontato con motivazione sostanzialmente logica nei tratti essenziali, in ossequio alla disciplina di settore.
Il Tribunale, in proposito, ha evidenziato, da un lato, l'apprezzato colloquio telefonico tra il prevenuto e l'acquirente della sostanza stupefacente, il successivo contatto tra i due caratterizzato dalla consegna da parte di quest'ultima del denaro necessario per l'acquisto della sostanza, il comportamento assunto dal prevenuto all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, e, dall'altro, le ulteriori risultanze dell'attività investigativa (in particolare, il rinvenimento nell'abitazione del NO di materiale atto al confezionamento di dosi di stupefacente e di denaro indicato come incompatibile con la sua condizione di disoccupato): trattasi di un compendio cui non illogicamente può ascriversi il carattere di "gravità" richiesto in materia cautelare, nei termini e ai fini di cui si è detto.
In questa prospettiva, la prospettata mancata considerazione di elementi "a favore" si risolve in una censura di fatto che mira a richiedere a questa Corte una (ri)valutazione del complessivo compendio indiziario.
Non va del resto dimenticato, a proposito dell'invocato disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, che nella nozione di "elementi a favore" rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente assertori e defatigori;
così come non rientrano in tale nozione le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, giacché queste restano all'evidenza assorbite nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera quando qualifica tale quadro come grave ai fini e per gli effetti dell'applicazione della misura.
Ciò è quanto si è verificato nella specie, dove si è in presenza di una motivazione congrua (v. supra) in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, apprezzato come grave a carico dell'indagato, e dove il ricorrente, va ribadito, deducendo inesattamente la violazione di legge, vorrebbe surrettiziamente proporre alla Corte di procedere a rivalutare detto quadro, attraverso la proposizione di spiegazioni alternative o di prospettazioni soggettive atte a smentire, per il ricorrente, la tenuta logica della decisione. Anche l'altra doglianza non può trovare accoglimento in quanto pure essa si risolve in una censura di merito sulla valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento de liberate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
Il Tribunale ha ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell'indagato (in particolare, evidenziando negativamente i suoi precedenti penali e giudiziari), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura applicata, peraltro scarsamente afflittiva.
In questa prospettiva e a fronte di una motivazione di tal genere, con la doglianza in esame, il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio operato dal giudice de libertate in ordine al parametro delle esigenze cautelari, formulato non solo in maniera satisfattivamente motivata, ma anche giuridicamente corretta. Non va del resto dimenticato che, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa Indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato può essere legittimamente desunta anche dai carichi pendenti o precedenti giudiziari, in senso contrario non potendosi opporsi che, trattandosi di procedimenti non definiti, non si potrebbe trarre da una mera accusa alcuna valenza probatoria, giacché costituisce scelta del legislatore quella di indicare il carico pendente o precedente giudiziario tra gli elementi sui quali basare la prognosi sulla capacità a delinquere del colpevole, così recitando testualmente l'articolo 133 c.p., comma 2, numero 2 (cfr. Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2004, Scettro). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006