Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
La proposizione della richiesta di misura cautelare personale può fondarsi su atti di indagine compiuti in assenza del decreto di riapertura del G.i.p. se il fatto addebitato non è identico nelle componenti oggettive a quello oggetto del provvedimento di archiviazione, in precedenza disposto. (Fattispecie in cui la richiesta cautelare era stata proposta per un reato associativo con riferimento ad un periodo temporale di commissione diverso e più ampio rispetto a quello di cui alla notizia di reato dichiarata infondata con provvedimento di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2008, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 2116
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 32939/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NN, nato a [...] il giorno 11.12.1972;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 16.7.2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Davigo Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Monetti Vito, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16.6.2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dispose, fra l'altro, la custodia cautelare in carcere di GI NN, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., (capo a), nonché per i reati di tentata estorsione aggravata continuata (capo c), estorsione aggravata e continuata (capo d), estorsione aggravata e continuata (capo e), estorsione aggravata e continuata (capo f), tutti aggravati altresì ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 16.7.2008, la respinse.
Ricorre per cassazione l'indagato deducendo violazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare.
In data 18.7.2007 i Sostituti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo titolari del procedimento n. 6404/2007 R.G.N.R. stralcio di altro procedimento n. 524/2006 R.G.N.R., anche questo avente, fra gli altri, quale indagato il ricorrente avevano chiesto al G.I.P. l'archiviazione di tale procedimento, pendente anche a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, con nota 4.9.2007
chiese chiarimenti sulla individuazione del tempo e luogo del commesso reato ed il P.M: non nota 17.9.2007 specificò che la genericità della richiesta era da ricondurre alla genericità della notizia di reato ed alla impossibilità di acquisire nuovi elementi probatori.
Con decreto in data 11.10.2007 il G.I.P. archiviò il procedimento sopra indicato.
In data 16.4.2008 il Sostituto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo chiese al G.I.P. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, fondata sulle informative del R.O.N.O. dei Carabinieri di Palermo in data 28.12.2007 ed in data 28.12.2007. Con provvedimento in data 17.4.2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo autorizzò la riapertura delle indagini, sulla base di nuove acquisizione, quali le risultanze di intercettazioni ambientali e telefoniche rassegnate nella nota dei Carabinieri 28.12.2007. A fronte di tali deduzioni difensive il Tribunale del riesame ne affermava l'infondatezza "giacché in atti vi è il decreto di riapertura delle indagini", non sindacabile ne' impugnabile e che legittimerebbe gli atti di indagini ed i successivi provvedimenti, ritenendo utilizzabili gli atti compiuti prima e dopo il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Peraltro il materiale di indagini valutato dal P.M. e posto a fondamento della richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini era già in possesso della Procura della Repubblica di Palermo in data antecedente alla richiesta di archiviazione del procedimento n. 6404/2007 R.G.N.R. e tutti gli atti di intercettazione e video sorveglianza sono antecedenti il decreto di archiviazione emesso in data 11.10.2007.
Sarebbe irrilevante l'identità della persona fisica del magistrato che svolge le indagini stante l'impersonalità dell'Ufficio di Procura.
La comunicazione di notizia di reato del 28.12.2007, relativa al procedimento penale n. 3878/2004 R.G.N.R. (procedimento antecedente quindi a quello 6404/2007 R.G.N.R.) sarebbe solo un compendio o una riproposizione delle risultanze di operazioni effettuate e portate a conoscenza della Procura prima della richiesta di archiviazione (si citano ad esempio la nota 16.2.2007 relativa alla richiesta di decreto urgente di intercettazione della pescheria ove il ricorrente lavorava e che riportava precedente intercettazione ambientale del 17.10.2006 posta a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza a carico di GI, nonché altri provvedimenti).
L'ulteriore informativa dei Carabinieri di Palermo in data 10.3.2008 conterrebbe, quale unico elemento valutato a carico di GI, gli accertamenti sulla reale proprietà della pescheria gestita da costui, fondata su atti già noti alla Procura prima della richiesta di archiviazione.
Sarebbe perciò illegittimo il provvedimento di riapertura delle indagini fondato esclusivamente su elementi già noti al P.M. prima del decreto di archiviazione. Diversamente opinando si eluderebbe il termine per le indagini preliminari.
Gli elementi residui sui quali si fionda l'ordinanza di custodia cautelare sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SE FR e CO ND rese il 28.2.2008, prive di riscontri individualizzanti e comunque antecedenti il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini.
Le dichiarazioni di CC NT sarebbero insufficienti a fondare un giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sicché l'ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere annullata nella parte relativa alla contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il ricorso non è fondato.
Anzitutto non vi è nullità del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sia perché le nullità sono tassative, sia perché l'art. 414 c.p.p., non richiede elementi nuovi per il rilascio di tale autorizzazione, ma solo "l'esigenza di nuove investigazioni".
Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini in separato procedimento si deve osservare che questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che, in tema di archiviazione, il provvedimento autorizzativo del G.I.P. alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p., è necessario soltanto quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito. (Cass. Sez. 1A sent. n. 28377 del 15.6.2006 dep.
8.8.2006 rv 235261. Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo camorristico, in cui la Corte, nell'ambito di procedura incidentale de libertate, ha respinto l'istanza difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art.414 c.p.p., e conseguente caducazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, osservando che la richiesta di riapertura delle indagini non era necessaria, attesa la diversità del fatto avuto riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato). Nel caso in esame, la richiesta di applicazione della misura cautelare reca la contestazione del reato associativo di cui all'art.416 bis c.p., commesso "In Palermo e altre località del territorio nazionale fino a data odierna" (vale a dire fino alla data della richiesta stessa e cioè fino al 15.5.2008, ancorché indicata in ordinanza nel 20.5.2008 data del deposito della richiesta stessa). Pertanto l'arco temporale dell'associazione è diverso e più ampio rispetto a quello relativo alla notizia di reato di cui al procedimento n. 6404/2007 R.G.N.R., dal momento che il periodo di permanenza di cui al procedimento archiviato non poteva che essere antecedente alla richiesta di archiviazione e cioè il 18.7.2007. Nessuna allegazione è poi effettuata nel ricorso in ordine alla composizione soggettiva, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato e della notizia di reato relativa all'associazione per la quale è intervenuta archiviazione, rispetto a quelle dell'associazione per la quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, contestata nei seguenti termini:
LE AL, CC PA, Di NO IO, Di NN IC, Di SA AL, GI NN Detto "Giampiero", NE AT, Formisano Daniele:
B) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per avere, in concorso con numerose altre persone fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", ed in particolare delle famiglie mafiose del mandamento della Noce, o per risultare, comunque, stabilmente inseriti nella detta associazione, composta da un numero superiore a 5 persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui ai capi che seguono e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione;
contribuendo alle attività della predetta associazione ponendo in essere la molteplicità di delitti di cui ai capi che seguono.
Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, trattandosi di associazione armata;
Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 5, trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;
In particolare, operando per conto dell'organizzazione mafiosa nel settore criminale delle estorsioni e prendendo parte a più riunioni mafiose e mantenendo contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti anche con esponenti mafiosi di altri mandamenti, tra i quali quello di S. ZO e IO;
".
In assenza di tale specificazione ed in presenza di un arco temporale diverso non si può ritenere che si sia in presenza dello stesso reato.
Peraltro questa Corte ha anche affermato che è utilizzabile sia ai fini della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., sia ai fini cautelari l'atto che, successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, sia stato raccolto in un diverso procedimento: l'inutilizzabilità che colpisce gli atti compiuti dopo il predetto termine, infatti, è geneticamente connessa al tema delle indagini svolte, sicché la sanzione processuale non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse, volte ad individuare gli autori di altri reati. (V. Cass. Sez. 2A sent. n. 4478 del 12.11.1996 dep. 18.1.1997 rv 206862). Le indagini volte ad individuare la partecipazione all'associazione di altri soggetti sono diverse siccome volte ad individuare gli autori di altre partecipazioni all'associazione di tipo mafioso. Non sussiste pertanto alcuna inutilizzabilità degli atti posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009