Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, non sussiste l'obbligo del P.M di trasmettere, ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova - sopravvenuti ed acquisiti nel corso delle indagini preliminari - favorevoli alla posizione dell'indagato anche la memoria difensiva, la quale è un documento proveniente dal difensore che, pur costituendo un'importante strumento difensivo, non è una prova a favore dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1406
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 018155/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S.T. SECURITY SYSTEM S.A.;
avverso ORDINANZA del 15/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dottoressa DE AN RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione;
OSSERVA
Le questioni discusse nel presente procedimento sono legate alla crisi del gruppo CN s.p.a., il cui stato di insolvenza venne dichiarato per la capogruppo e per le controllate con sentenze del Tribunale di Milano del 30 settembre e del 10 ottobre 2003. Successivamente il gruppo venne ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (c.d. legge Prodi bis).
L'indagine penale aveva preso le mosse da una segnalazione che i commissari giudiziali avevano inviato al PM;
in essa venivano indicate alcune transazioni aventi ad oggetto azioni SAI che apparivano concluse in danno degli interessi dei creditori della CN s.p.a..
Il PM in relazione a tali operazioni procedeva
contro
AR TT per distrazione e dissipazione del patrimonio della società. Il 30 gennaio 2004 veniva disposto il sequestro probatorio delle azioni SAI intestate alla TS Security System s.a., a RA AT, ritenuto un prestanome del TT, ad NG CA, ex moglie del TT ed a IC ND, ritenuta legata in modo particolare al TT.
Il sequestro probatorio veniva annullato dal Tribunale del riesame ed in pari data - il 16 febbraio 2004 - veniva disposto il sequestro preventivo delle azioni SAI, già sottoposte a sequestro probatorio, dal GIP presso il Tribunale di Milano. Il GIP motivava la esistenza del fumus commissi delicti sulla scorta delle indicazioni dei commissari, metteva in evidenza una serie di anomalie che avevano contraddistinto le operazioni in discussione e riteneva le azioni sequestrate corpo di reato e comunque legate da un vincolo di pertinenzialità alle indagini perché frutto del depauperamento della Tecnocistemi.
Il Tribunale del riesame di Milano, con provvedimento del 15 marzo 2004, rigettava le istanze della CA, della ND e della TS, che aveva acquistato le azioni SAI dalla AF, società facente capo al TT, disattendendo completamente le tesi difensive. Queste ultime, detto sinteticamente, miravano in primo luogo ad escludere che nella fattispecie delineata fosse ravvisabile il fumus commissi delicti del reato di bancarotta ed in secondo luogo a dimostrare che la CA, la ND e la TS fossero terzi che avevano acquistato in buona fede le azioni pagandole regolarmente. In particolare il TdR escludeva che le azioni alla CA fossero state date in seguito ad una transazione di un contenzioso relativo ad assegni di mantenimento non corrisposti alla moglie separata per venti anni.
Negava, altresì, che le azioni fossero state dalla ND pagate al giusto prezzo ed anzi poneva in evidenza che le azioni cedute ai tre soggetti indicati erano state pagate molto meno di quelle cedute alla Tss.
Quanto alla TS è vero che non era noto il reale titolare della società, ma è pure vero che il rappresentante della stessa ad una assemblea di soci SAI fu tale IO SA, già contabile della AF, che venne contattato direttamente dal TT. Altro elemento posto in evidenza dal TdR era l'acquisto e la successiva vendita delle azioni considerate nel giro di pochi mesi, fatto che i ricorrenti avevano giustificato con la volontà del TT di controllare la SAI per partecipare alla operazione Italflight che non andò poi a buon fine.
Le anomalie indicate ed i ragionamenti dei giudici di merito, brevemente riportati, consentivano di ritenere il fumus commissi delicti;
la pertinenzialità delle azioni era poi dimostrata dal fatto che sostanzialmente tutte le azioni considerate appartenevano al TT.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione CA NG, ND IC e la TS per motivi sostanzialmente analoghi.
I ricorrenti deducevano, infatti, la violazione di legge ed in particolare degli articoli 321 e 125 comma 3^ c.p.p. con conseguente nullità della ordinanza impugnata.
I ricorrenti ricostruivano minuziosamente tutta la complessa vicenda e ribadendo le tesi difensive prospettate, che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente ed avrebbe rigettato con argomentazioni apodittiche e frutto di mere illazioni, cercavano di dare una spiegazione razionale e ragionevole ai vari movimenti delle azioni SAI in discussione.
In tal modo i ricorrenti contestavano la esistenza del fumus commissi delicti ed in particolare ponevano in evidenza la assoluta buona fede degli acquirenti.
Quanto più specificamente alla TS chiarivano che era pura illazione sostenere che la società faceva capo al TT, dal momento che non era stato assolutamente individuato il reale titolare della maggioranza delle azioni della stessa.
Insistevano poi sulla buona fede degli acquirenti e sulla mancanza di pertinenzialità delle azioni, oltre che sulla mancanza di un periculum in mora, essendo, invece, ravvisabile nelle operazioni compiute una funzione sostanzialmente conservativa a vantaggio di future azioni dei commissari giudiziali della CN s.p.a.. Per quanto riguarda la TS veniva eccepita la violazione anche dell'articolo 309 comma 5^ c.p.p., perché il PM non aveva trasmesso al GIP e, quindi, al Tribunale la sesta memoria difensiva depositata dal difensore che conteneva documentazione e la dimostrazione della correttezza delle operazioni incriminate. Inoltre il Tribunale non avrebbe esercitato il potere di integrazione degli elementi da valutare ordinando al PM la esibizione di alcuni documenti. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla TS Security System s.a. non sono fondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché sembrano risolversi in censure di merito della decisione impugnata.
Preliminarmente va detto che non è ravvisabile la dedotta violazione dell'articolo 309 comma 5^ c.p.p.. È vero che vi è l'obbligo del PM di trasmettere al GIP e poi al Tribunale elementi di prova sopravvenuti ed acquisiti nel corso delle indagini preliminari favorevoli alla posizione dell'indagato e che, quindi, possano incidere sul giudizio incidentale in corso. Ma la memoria difensiva non rientra tra gli elementi di prova favorevoli che vanno obbligatoriamente trasmessi, trattandosi di un documento proveniente dal difensore che illustra all'Autorità giudiziaria procedente le posizioni dell'indagato. Il difensore, inoltre, ha la possibilità di presentare memorie difensive scritte anche al GIP ed al Tribunale e, quindi, nulla impediva al difensore di presentare la detta memoria al Tribunale. Insomma la memoria difensiva è un importante strumento difensivo, ma non è una prova a favore dell'indagato.
Infine il fatto che alla memoria difensiva fossero allegati dei documenti non cambia certo la natura dell'atto.
Quanto all'altro profilo bisogna considerare che la Corte di Cassazione non può dare al materiale probatorio raccolto, che nemmeno può conoscere, una valutazione diversa rispetto a quella fornita dai giudici di merito, ne' può ricostruire i fatti in modo diverso, dal momento che tali funzioni spettano, in via esclusiva, ai giudici dei primi due gradi della giurisdizione.
La Corte di legittimità ha soltanto l'onere di verificare se le valutazioni di merito e la ricostruzione dei fatti compiute dai primi giudici siano o meno sorrette da una motivazione non manifestamente illogica in relazione alle questioni essenziali della causa. Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali l'indagine della Suprema Corte è ancora più limitata dal momento che il ricorso è ammissibile soltanto per violazione di legge, ravvisabile, per quel che qui interessa, soltanto in caso di mancanza assoluta di motivazione su un profilo essenziale.
Nel caso che ci occupa sarebbe, quindi, necessario verificare, tenuto conto delle contestazioni delle ricorrenti, soltanto se la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti che legittimano l'operato sequestro preventivo - fumus commissi delicti e periculum in mora - sia o meno esistente.
Se, invece, si dovesse ritenere ammissibile anche il vizio di motivazione sarebbe necessario verificare se quella del provvedimento impugnato sia o meno manifestamente illogica.
Come si è detto nella parte narrativa la motivazione non solo è esistente, ma è anche ricca e precisa.
Quanto alla presunta manifesta illogicità, che peraltro non è stata nemmeno dedotta esplicitamente dalla ricorrente, che ha semplicemente detto, in relazione al periculum in mora, "non pare che l'ordinanza del tribunale di Milano sia stata in questo senso correttamente motivata", essa non è ravvisabile nel caso di specie. Si potrebbe, infine, sostenere che l'apoditticità di alcune affermazioni del Tribunale avrebbe creato una apparenza di motivazione in realtà inesistente. Anche tale affermazione appare destituita di fondamento, come meglio si dirà.
Senza ripercorrere tutta la complessa motivazione contestata sarà sufficiente soffermarsi sui passaggi essenziali della stessa, peraltro già riportati nella parte narrativa, al fine di porre in risalto la razionalità della impostazione dei giudici di merito, la logicità del loro argomentare nonché la infondatezza dell'accusa di apoditticità.
Che la CN s.p.a. fosse in stato di insolvenza è fatto non contestato e non contestabile, ben descritto dai giudici di merito sulla scorta delle considerazioni dei commissari giudiziali;
sul punto non conviene, quindi, soffermarsi.
È altrettanto pacifico che tra il marzo 2000 ed il luglio 2001 la CN abbia acquistato una partecipazione pari al 53% delle quote SAI, partecipazione che venne dismessa completamente il 28 giugno 2002.
Ebbene i giudici di merito hanno sostenuto che tale dismissione costituiva un atto distrattivo e, comunque, dissipatorio, che aveva compromesso il patrimonio della CN posto a garanzia dei creditori.
A tale conclusione i giudici sono pervenuti considerando che le azioni erano state cedute a RA AT ed alla AF - società riconducibile al TT - a prezzo quattro volte inferiore a quello praticato per le azioni cedute alla TSS.
Notava poi il TdR che in realtà nessuno degli acquirenti aveva pagato alcunché e che i crediti maturati dalla CN per tale operazione vennero poi ceduti alla SAI senza che nulla venisse versato nelle casse della CN.
Quanto più specificamente alle azioni pervenute alla TS vanno affrontati due problemi;
il primo consiste nel fatto, contestato dalla ricorrente, che la società AF, che aveva acquistato azioni SAI, successivamente rivendute anche alla TS, era riferibile al TT;
la seconda che anche la TS fosse riferibile al TT. Ebbene su tali questioni non si può certo affermare che le conclusioni del Tribunale siano apodittiche con conseguente mancanza di motivazione.
Come già detto il Tribunale ha posto in evidenza che il prezzo di vendita delle azioni all'AF era nettamente inferiore a quello praticato per la vendita alla TSS;
indizio questo sicuro della anomalia dell'operazione.
L'altro elemento messo in evidenza dal Tribunale è che, come risulta da una firma di girata per il trasferimento della proprietà delle azioni AF apposta dal figlio del TT e dalle dichiarazioni rese da IO SA, impiegato-tesoriere dell'AF, le scelte strategiche della AF sono deputate a AR TT ed al figlio IG AR TT.
Del resto il TT per transigere una vertenza con la moglie CA le cedette azioni AF in suo possesso.
Si tratta di elementi che inequivocabilmente denotano che la AF era una società sostanzialmente facente capo al TT.
Tale affermazione è vera anche per la CST.
Intanto tale società venne costituita nel mese di settembre del 2003, poco prima dell'acquisto dalla AF delle azioni SAI, secondo i giudici di merito la CST venne costituita proprio a tale scopo e l'affermazione, lungi dall'essere apodittica, appare del tutto ragionevole.
La CST, inoltre, nominò quale proprio rappresentante con poteri di voto alla assemblea dei soci SAI del 9 ottobre 2003 IO SA, già tesoriere della AF;
il SA riferì che fu proprio AR TT a chiedergli di partecipare alla detta assemblea.
Ritenere in presenza di tali elementi che anche la CST facesse capo al TT non è affermazione apodittica, ma considerazione che logicamente discende dalla valutazione degli stessi. Del tutto logico, poi, appare ritenere che una così complessa operazione possa astrattamente integrare gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato;
certamente è, quindi, ravvisabile nel caso di specie il fumus commissi delicti. Da quanto detto emerge, inoltre, anche che non è possibile ravvisare elementi di buonafede nella condotta della TS al momento dell'acquisto delle azioni SAI in discussione.
Va anche detto che dai provvedimenti dei giudici di merito emerge con chiarezza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che tutte le azioni SAI pervenute alla TS tramite la AF provenivano dal negozio distrattivo del 28 giugno 2002.
Ne consegue che le azioni SAI sequestrate sono, per la ragione indicata, indubbiamente legate con un vincolo di pertinenzialità alla ipotesi di reato contestato.
Infine nemmeno sono fondate le critiche della ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Anche in questo caso il ragionamento dei giudici di merito è lineare e preciso;
in buona sostanza essi hanno sostenuto che azioni appartenenti alla CN, che facevano parte del patrimonio di quest'ultima posto a garanzia dei creditori, erano state distratte con le operazioni complesse dinanzi descritte.
Ebbene secondo i giudici di merito il permanere delle azioni nella libera disponibilità delle odierne ricorrenti - anche la CA e la ND - rendeva concreto il pericolo che con successivi atti di disposizione l'oggetto del reato potesse andare completamente perduto, consolidando il danno in capo ai creditori della CN s.p.a..
Il ragionamento dei giudici di merito, anche per tale aspetto, appare del tutto logico e condivisibile e per nulla apodittico. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005