Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/2010, n. 33885
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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Massime1

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).

Commentari2

  • 1Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Presentazione della richiesta del pubblico ministero (art. 416) Nella pronunzia 142/2009 della Consulta è stata ritenuta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui ii fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (artt. 130 Att. e 3 DM 334/1989). È stato considerato che l'intervento additivo richiesto dal rimettente – mediante l'introduzione di una nuova causa di nullità – …

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  • 2Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/2010, n. 33885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33885
Data del deposito : 24 giugno 2010

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