Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 4
In tema di indagini difensive prodotte nel corso del procedimento di riesame, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti non può essere data per presupposta, ma deve essere valutata in concreto, tenendo conto del suo grado di coinvolgimento nei fatti di causa, del conseguente interesse rispetto all'esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l'ordinanza cautelare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i suoi rapporti con l'indagato. (Fattispecie in cui l'ordinanza cautelare aveva evidenziato il fatto che l'indagato aveva esercitato pressioni nei confronti del dichiarante, al fine di favorire l'assunzione in una cooperativa di pulizie di persone legate all'associazione mafiosa).
In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel divieto di "bis in idem" il tribunale che confermi un'ordinanza cautelare emessa per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., anche sulla base degli atti, prodotti nel corso dell'udienza camerale, di un diverso procedimento, nell'ambito del quale sia stata avanzata un'autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo indagato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad una diversa cosca di 'ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati non sono gli stessi e l'acquisizione degli atti del diverso procedimento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta imputazione provvisoria.
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assunte formalmente in un separato procedimento, ma espressamente dirette ad approfondire fatti posti a fondamento della misura cautelare richiesta nel procedimento in cui era già intervenuta la scadenza dei termini di durata delle indagini).
In tema di misure cautelari, sono inutilizzabili le informative di P.G. depositate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini che non siano meramente ricognitive di atti già acquisiti, bensì contengano la rielaborazione di atti tempestivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero sulla base di altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere autonoma attitudine probatoria.
Commentario • 1
- 1. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2017, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
09 386- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2343 -Presidente - OV Conti C.C. 14/12/2017 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo R.G.N. 35477/2017 Ersilia Calvanese -Relatore- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR NT FA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 22/04/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'indagato, l'Avv.ti Carlo Morace e Valerio Spigarelli che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di NT FA AR, Parlamentare in carica, gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. да 4 2. Nell'ambito di un'articolata imputazione provvisoria, a AR è formalmente contestato di avere fatto parte della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta: egli sarebbe stato dirigente ed organizzatore di una struttura segreta e riservata, chiamata a svolgere compiti di direzione strategica e di coordinamento dei vari organismi operativi riferibili "al complessivo sistema criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale ed all'estero, composto dalla 'ndrangheta di origine calabrese, dalle ulteriori organizzazioni di tipo mafioso e da strutture a carattere eversivo". La tesi accusatoria, esaminata dal Giudice per le indagini preliminari nelle oltre 2.000 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare genetica in cui sono - confluiti atti e documenti di diversi procedimenti penali -, è che in un dato momento storico si sarebbe creata una struttura segreta-riservata, finalizzata a creare le condizioni politico-sociali perché tutti i livelli di amministrazione pubblica fossero influenzati da soggetti in favore dei quali veniva convogliato il consenso elettorale e che, eletti, avrebbero dovuto avvantaggiare la associazione mafiosa 'ndrangheta. Un ruolo fondante della struttura in questione, composta da soggetti appartenenti alla società civile - legati anche alla massoneria e persone legate alla criminalità organizzata, avrebbero avuto l'avv. LO ME, l'avv. LB AR, l'avv. Giorgio De FA ma anche Francesco RI, ritenuto referente politico della cosca denominata DE FA", e NT FA AR.
2.1. A AR è formalmente contestato: a) di avere fruito, in occasione di tutte le consultazioni elettorali in cui ha preso parte dal 1997, dell'appoggio della articolazione di vertice dell'associazione mafiosa di 'ndrangheta della cosca De FA nonché di altre numerose cosche;
b) di avere operato, da eletto, in modo stabile e continuativo in favore del predetto sistema criminale, strumentalizzando il proprio ruolo del funzioni pubbliche esercitate anche da Senatore della Repubblica;
c) di essersi adoperato per condizionare le nomine pubbliche di persone da lui "influenzabili", in quanto legate dalla comune appartenenza al medesimo contesto politico-criminale; d) di aver utilizzato il proprio incarico di assessore del Comune di Reggio Calabria per condizionare la nomina delle figure dirigenziali delle società a capitale misto LT, LE, AT RG EC e Reges e imposto presso le società in questione l'assunzione di persone riconducibili direttamente ° indirettamente alla 'ndrangheta.
3. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, invece, AR sarebbe non un dirigente della struttura segreta ma un esecutore del programma ん dell'associazione riservata, e, in particolare, delle decisioni di ME e De FA. Il ricorrente avrebbe fatto riferimento alla cosca dei De FA, e, agendo come strumento esecutivo del programma dell'associazione segreta e riservata, avrebbe acquisito contatti ed appoggi, anche in funzione elettorale, da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta, divenendo egli stesso una concreta manifestazione del concetto di unitarietà della 'ndrangheta; il meccanismo operativo sarebbe stato nel tempo sempre il medesimo, ovvero l'acquisizione dell'appoggio elettorale in cambio della "messa a disposizione" della propria persona e delle pubbliche funzioni ricoperte per il perseguimento e la realizzazione degli interessi delle varie articolazioni di 'ndrangheta che lo avevano sostenuto.
4. Alla base della valutazione della gravità indiziaria vi sarebbero plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avrebbero ricostruito i rapporti intercorsi tra NT FA AR e diversi e numerosi esponenti di storiche articolazioni di 'ndrangheta che, nel corso del tempo, avrebbero assicurato all'indagato appoggio elettorale e la canalizzazione di voti. Tali dichiarazioni sarebbero poi confermate da elementi di prova derivanti da intercettazioni, documenti e risultanze investigative ulteriori.
5. Il 28/02/2017 la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermativa di quella genetica, vincolando il giudice di rinvio ad una serie di principi, strumentali anche alla soluzione di numerose questioni processuali finalizzate ad individuare con precisione gli atti utilizzabili ed il perimetro cognitivo a fondamento del titolo cautelare in relazione al giudizio di gravità indiziaria.
6. Il Tribunale del riesame, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato il titolo cautelare.
7. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato.
8. Con il primo motivo si deduce la inutilizzabilità delle acquisizioni compiute all'udienza del 19/04/2017, da parte del Tribunale del riesame in sede di rinvio, degli atti del diverso procedimento penale, quello denominato "Alchemia-Terra di Siena". да म 9. Con il secondo motivo, molto articolato, si lamenta violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, anche con riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione quanto alla valutazione di gravità del quadro indiziario. Si sostiene che il Tribunale avrebbe inosservato i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, con particolare riguardo alla utilizzazione al fine del giudizio sulla gravità indiziaria, di una serie di atti e documenti assunti nonostante il decorso del termine di durata delle indagini preliminari;
si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni dei collaboratori LV AI ed LB AR ed al contenuto di alcune informative di polizia giudiziaria. Più in generale, quanto al quadro indiziario, si assume che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non aver fornito adeguate risposte ai numerosi temi probatori che costituiscono il fondamento dell'assunto accusatorio e alle affermazioni della Corte di cassazione, che aveva considerato la motivazione fornita dal Tribunale della libertà apparente, in quanto priva di un autonomo contributo valutativo, e silente, rispetto alle deduzioni difensive, soprattutto in ordine agli elementi che avrebbero potuto minare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, i cui verbali documentativi sarebbero stati almeno in parte ingiustificatamente "omissati". Il Tribunale non avrebbe inoltre fornito risposta, con ciò violando i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, a molteplici questioni sollevate dalla difesa in ordine a numerosi snodi fondamentali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che in alcune parti sarebbero state clamorosamente smentite, ed alla valutazione dei risultati elettorali conseguiti nel corso del tempo da AR. 10. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis cod. pen,. 110, 416 bis, 43 cod. pen., 273, 192, 627 cod. proc. pen. La motivazione sarebbe contraddittoria perché, da una parte, ricostruiti i rapporti con l'avv. LO ME (cioè con il soggetto che avrebbe costituito l'associazione riservata e che avrebbe avuto un ruolo apicale nella organizzazione della struttura di condizionamento pubblico al fine di favorire la 'ndrangheta), avrebbe ridimensionato il ruolo del AR all'interno dell'associazione segreta per polarizzare l'attenzione sui rapporti "visibili" che l'indagato avrebbe avuto con le cosche al fine di ottenere appoggio elettorale, ma, dall'altra, utilizzerebbe ugualmente, al fine di fornire la prova della partecipazione dell'indagato alla mafia "visibile", gli stessi elementi di prova posti 4 Ee म a fondamento dell'assunto accusatorio originario, poi ridimensionato dal GIP, secondo cui AR avrebbe fatto parte dell'associazione segreta. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre logicamente viziato per il solo fatto di aver ipotizzato nei confronti di AR un ruolo di partecipe all'associazione segreta, senza tenere conto che i rapporti con ME e con RI, cioè con i soggetti che di quell'associazione riservata avrebbero fatto parte, si sarebbero nel tempo deteriorati: il AR, in occasione di ogni tornata elettorale, si sarebbe limitato a ricercare voti con attività propria. Secondo la difesa, il politico che, in occasione di una competizione elettorale, conclude accordi con esponenti mafiosi non potrebbe giuridicamente per ciò solo essere definito partecipe del sodalizio mafioso, né tale condotta potrebbe essere ricondotta allo schema del concorso esterno al reato associativo, tenuto conto che, nella specie, l'indagato al più si sarebbe limitato ad avere rapporti con il singolo soggetto, ancorché esponente di una cosca di 'ndrangheta, ma non con il gruppo mafioso. Su tali tematiche l'ordinanza sarebbe ingiustificatamente silente. Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe viziata anche per non aver chiarito perché le nomine dei soggetti posti ai vertici di soggetti pubblici sarebbero state influenzate da AR, né perché le assunzioni di dipendenti, legati direttamente o indirettamente alla 'ndrangheta, presso le società a partecipazione pubblica, sarebbero state compiute su indicazione del AR, essendosi il provvedimento limitato a valorizzare le deduzioni dei collaboratori di giustizia sostanzialmente fondate su supposti rapporti di vicinanza tra il AR e soggetti riconducibili alle diverse cosche di 'ndrangheta. L'intera costruzione accusatoria non consentirebbe di ritenere, anche alla luce delle questioni processuali sollevate: a) AR un soggetto funzionalmente a disposizione della 'ndrangheta; b) sussistenti gli elementi strutturali, oggettivi e soggettivi, del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., c) configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa. 11. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione atteso che, in considerazione della risalenza temporale delle condotte, il Tribunale avrebbe comunque dovuto spiegare perché vi sarebbe ancora un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato. 12. Il 30/11/2017 sono stati depositati motivi nuovi con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza sarebbe viziata per avere valorizzato il rapporto tra AR e ME soprattutto alla luce di una Er conversazione ambientale intercorsa nel 2002, senza considerare il reale significato di quel dialogo: in quel momento AR: a) era un soggetto che faceva politica sul territorio ed aveva frequentazioni con altri politici di livello nazionale;
b) non sapeva della qualifica di "mafioso" del suo interlocutore;
4) quella conversazione sarebbe interpretabile in maniera alternativa e non sarebbe seguita sul piano investigativo da altri elementi confermativi della esistenza di un rapporto inquinato tra il ricorrente e ME. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è in parte fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame nei limiti di cui si dirà.
2. Per ragioni di ordine espositivo è utile esaminare innanzitutto le questioni processuali sollevate con il primo ed il secondo motivo.
3. Con il primo motivo si deduce, come in parte già detto, la inutilizzabilità dell'acquisizione compiuta all'udienza del 19/04/2017 da parte del Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio degli atti del diverso procedimento, - quello c.d. "Alchemia-Terra di Siena", nell'ambito del quale in quel momento pendeva appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica avverso l'ordinanza del G.I.P. del 14/07/2016 con cui, dopo la emissione dell'odierno titolo cautelare, era stata rigettata per violazione del principio del bis in idem - la richiesta di custodia carcere in carcere nei confronti di AR, sempre per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Si evidenzia come: a) in quel procedimento, nel corso del giudizio di appello, il P.M. avesse prodotto gli atti di indagine del presente procedimento;
b) i due procedimenti siano stati in seguito riuniti e sia stato emesso un unico decreto che dispone il giudizio in cui sono stati compresi i fatti oggetto dei due originari diversi procedimenti. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'acquisire gli atti di indagine del diverso procedimento sul presupposto dell'avvenuta rinuncia del P.m., formalizzata nel corso dell'udienza, all'impugnazione pendente nell'altro procedimento. I difensori, facendo riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "Donelli", "Donati" e "Testini", di cui si dirà, ritengono invece che: 1) al momento della celebrazione dell'udienza, all'esito della quale è stata adottata l'ordinanza impugnata, fosse ancora pendente l'altro procedimento cautelare, quello, cioè avente ad oggetto l'appello proposto avverso l'ordinanza Er di rigetto, per violazione del bis in idem, della richiesta di emissione di un nuovo titolo cautelare nei confronti di AR;
2) la preclusione processuale derivante dalla duplicazione di azioni cautelari aventi ad oggetto il medesimo fatto impedisse alla Pubblica Accusa di richiedere l'estensione della imputazione cautelare di questo procedimento ai fatti del "diverso" procedimento e di produrre le risultanze investigative di quel procedimento nel presente procedimento;
3) a seguito della produzione nell'altro procedimento degli atti del presente procedimento, il P.M. avesse indirettamente formalizzato la rinuncia all'azione cautelare in esame;
4) il Tribunale non avrebbe potuto attribuire rilievo alla rinuncia compiuta all'udienza di riesame nell'odierno procedimento alla parallela azione cautelare, - perché, al più, il PM avrebbe dovuto formalizzare il negozio abdicativo nell'altro procedimento e la rinuncia avrebbe dovuto essere recepita in un provvedimento di inammissibilità da parte dell'altro Collegio;
4. Il motivo è infondato. È necessario ripercorrere il senso e la portata delle sentenze emesse dalle Sezioni Unite, richiamate dalla difesa, per verificare quanto i principi da esse affermati siano pertinenti alla vicenda in esame.
4.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza "Donelli", chiarirono che, qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare. Quanto al paventato rischio di "interferenze tra competenze funzionali diversificate" che potrebbero derivare dalla discrezionale opzione del pubblico ministero a fronte dei nova - di ricominciare l'azione cautelare con una nuova - richiesta al G.i.p. ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., ovvero di proseguire nell'esercizio della stessa adducendo nel procedimento incidentale di appello il materiale probatorio inedito, preesistente o sopravvenuto, la Corte precisò che il rapporto fra le due soluzioni non si configura in termini di "concorrenza", bensì di "alternatività", nel senso che, qualora il pubblico ministero si determini a coltivare contemporaneamente entrambe le vie (da un lato rinnovando al G.i.p. la richiesta di misura cautelare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, mediante l'allegazione di elementi "nuovi", e, dall'altro, insistendo nell'appello avverso il provvedimento reiettivo), al G.i.p. è preclusa, in pendenza 7 dell'appello avverso la sua prima decisione, la potestà di statuire ancora in ordine alla medesima domanda devoluta in sede di gravame al vaglio del tribunale della libertà (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358). Già il richiamo alla sentenza in questione rivela l'infondatezza della tesi difensiva, essendo la fattispecie in esame obiettivamente diversa da quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite della Corte. Nella vicenda in esame, che ha ad oggetto diversi procedimenti relativi a fatti, come si dirà, giuridicamente non omogenei, il Pubblico Ministero, pur avendola sostanzialmente richiesta, non ha ottenuto, sulla base degli atti di quel procedimento, una nuova misura cautelare nel presente procedimento;
non vi è stato, cioè, un ampliamento della contestazione provvisoria originaria del presente procedimento volta a ricomprendere al suo interno anche i fatti sulla base dei quali era stata chiesta nell'altro procedimento un nuovo titolo cautelare e per i quali pendeva appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Al momento del rigetto della richiesta cautelare nel procedimento "Alchemia- Terra di Siena", AR era già stato attinto da misura custodiale in questo procedimento e nel giudizio di rinvio l'imputazione è rimasta immutata e diversa rispetto a quella oggetto della domanda cautelare nell'altro procedimento. Non vi è stata interferenza tra appello cautelare e richiesta di nuova misura custodiale per gli stessi fatti nel medesimo procedimento.
4.2. Con la sentenza "Testini", le Sezioni Unite affrontarono invece la questione relativa alla sussistenza ed ai limiti del potere del pubblico ministero, nelle more del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della decisione del tribunale del riesame di revoca della misura cautelare, di richiedere utilmente, sulla base di nuovi elementi, suscettibili di prospettazione anche in detto giudizio, l'emissione di una nuova misura cautelare nei confronti dello stesso soggetto e per i medesimi fatti. Il tema atteneva alla configurabilità di una preclusione all'adozione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un soggetto, nella pendenza del riesame dallo stesso proposto su analogo precedente provvedimento avente ad oggetto il medesimo fatto. La questione era sostenuta sulla base dei principi affermati nella sentenza "Donati" delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800), secondo la quale sussiste preclusione all'esercizio dell'azione penale, anche prima della sentenza irrevocabile in un precedente giudizio per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona, avuto riguardo all'ufficio di procura che aveva già promosso la prima azione. Con la sentenza "Testini", le Sezioni Unite ritennero pienamente condivisibili le argomentazioni della sentenza "Donati" circa l'immanenza nell'ordinamento да processualpenalistico di un generale principio di preclusione, di cui la regola dell'art. 649 cod. proc. pen. è solo una particolare pregnante espressione, e che opera quindi anche in altri ambiti procedurali. Con particolare riguardo al procedimento cautelare, la Corte evidenziò come questo abbia insita nella propria ratio la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni. Ciò è evidente, e di forte significato garantistico, per le tutele poste a presidio dell'indagato, ma vale, seppure in termini non sovrapponibili, anche dalla parte dell'accusa. Secondo le Sezioni Unite < ne consegue che l'idem il cui bis è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto [...] ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente accolta, come si è visto, per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per comunanza di ratio, anche in tema di giudicando cautelare. Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del settore in discorso, negare, a causa di una pendenza in atto, l'immediato utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla cessazione di quella pendenza. E' del resto prassi corrente, della cui legittimità non si dubita, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione;
con quanto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo. La soluzione non può essere diversa quando i nova siano fatti valere dal pubblico ministero. Le esigenze di una pronta tutela della collettività, costituenti il pendant di quelle che presidiano il favor libertatis, sono parimenti incompatibili con improprie e inutili dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci di tipo procedurale, a volte anche di lunga durata, e magari non nella disponibilità dell'accusa. Le situazioni che si possono presentare nella realtà sono evidentemente le più varie e possono condizionare le scelte concrete del p.m. e riflettersi sulle conseguenze delle medesime sulla sorte dei procedimenti. Il punto fermo è comunque che l'autonomo utilizzo dei nova non può essere paralizzato da una pendenza in atto sullo stesso fatto, mentre a sua volta ne determina la non riversibilità dei medesimi in essa, operando, nell'identità degli elementi addotti, il meccanismo preclusivo» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001). Dunque, secondo le Sezioni unite della Corte, l' « idem » il cui « bis» è precluso in ambito cautelare non attiene solo alla mera identità del fatto, ma 9 да ricomprende anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. Quanto, infine, alla nozione di medesimo fatto, i difensori, secondo i quali il "fatto" cautelare oggetto del presente procedimento sarebbe lo stesso di quello oggetto dell'altro procedimento, hanno fatto riferimento al principio di diritto affermato della sentenza delle Sezioni Unite "Donati", secondo cui «ai fini della ' preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; nello stesso senso anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016).
4.3. Sulla base di tale complesso quadro di riferimento emerge chiaramente l'infondatezza della eccezione difensiva. Nel caso di specie la preclusione non poteva operare per più ragioni. La prima è di natura strettamente processuale: si è detto di come, a fronte del giudizio di appello pendente in altro procedimento cautelare, non è stata disposta in questo procedimento una nuova misura cautelare avente ad oggetto lo stesso fatto per il quale l'impugnazione era pendente;
in assenza di una modificazione della imputazione provvisoria che inglobasse anche quella per la quale pendeva appello, si è soltanto provveduto ad allargare la base cognitiva per la valutazione della gravita indiziaria dei fatti dell'originaria imputazione. Non vi sono gli stessi presupposti di fatto cui riferire i principi fissati dalle Sezioni Unite "Testini" e "Donelli". Sotto altro profilo, al di la degli assunti difensivi, nella specie difetta il principale presupposto per l'operatività della preclusione: i fatti oggetto del procedimento "Alchemia-Terra di Siena" non sono gli stessi, nel senso giuridico indicato nella sentenza "Donati", posti a fondamento del titolo cautelare per cui si procede. Al riguardo, il motivo di ricorso è strutturalmente generico e non contesta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato (pag. 3), da cui si evince che, al di là della loro qualificazione giuridica, i fatti oggetto del procedimento "Alchemia-Terra di Siena" attengono ai rapporti di AR con una diversa ed ulteriore cosca di 'ndrangheta (quella c.d. "Raso-Gullace-Albanese") rispetto a quelle menzionate nella imputazione provvisoria in esame. Si tratta di segmenti di condotta che fanno riferimento ad altri contesti di spazio, di luogo, di persone e, quindi, al di la della circostanza che anche gli "altri" fatti sono stati ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., 10 89 essi non sono naturalisticamente sovrapponibili a quelli descritti nella imputazione provvisoria in esame. Non si verte in un caso di bis in idem: i fatti oggetto dell'altro procedimento sono stati utilizzati solo per provare indirettamente, seppure a fini cautelari, l'imputazione provvisoria, rimasta immutata e diversa rispetto a quella del procedimento "Alchemia-Terra di Siena". Irrilevante rispetto a tale quadro di riferimento cautelare è la successiva riunione dei due procedimenti nonché la circostanza che l'imputazione per la quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto di rinvio a giudizio cumuli al suo interno i fatti, diversi e molteplici, degli originari separati procedimenti.
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
5.1. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, aveva fissato come termine di durata delle indagini preliminari quello del 2 febbraio 2013, con conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente a detta data. La Corte aveva precisato che gli elementi acquisiti attraverso atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine indicato, avrebbero potuto essere utilizzati ai fini cautelari solo se assunti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento nel quale i termini di durata delle indagini preliminari erano scaduti ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non fossero il frutto di indagini strumentali ad approfondire elementi di prova già emersi nel procedimento i cui termini risultano decorsi (così testualmente la sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte).
5.2. Sulla base di tale dato di presupposizione, i difensori rivisitano criticamente innanzitutto l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui le dichiarazioni di LB AR (verbali di interrogatori del 13/09/2016, 29/09/2016, 19/12/2016, 24/03/2017), compendiate con i correlati riscontri nella informativa di polizia giudiziaria del 18/4/2017, sarebbero utilizzabili in quanto rese in altro procedimento e in un contesto più ampio in cui il dichiarante avrebbe fatto riferimento ad una serie di fatti ed eventi avvenuti in un arco di tempo molto esteso. Secondo il Tribunale del riesame, in particolare: a) per le dichiarazioni in questione sarebbe da escludere una strumentalizzazione da parte del P.M. dell'attività investigativa finalizzata ad eludere il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione;
b) quanto alla informativa, questa, in quanto successiva alla 11 E emissione del decreto che dispone il giudizio (9 marzo 2017), sarebbe utilizzabile perché attività integrativa di indagine, di cui all'art. 430 cod. proc. pen. Quanto, invece, alle dichiarazioni di LV AI rese il 30/10/2014, secondo il Tribunale, esse sarebbero ugualmente utilizzabili perché rese in altro fascicolo, aperto contro ignoti, a seguito di altre dichiarazioni (quelle del 24/5/2015) rese dallo stesso collaboratore ed aventi ad oggetto una pluralità di temi: il P.M. nei verbali in questione dimostrerebbe di voler approfondire i molteplici temi già in precedenza toccati dal collaboratore di giustizia e ciò, a parere del Tribunale, consentirebbe di ritenere non strumentale l'attività investigativa dell'organo dell'accusa e, quindi, non violato il principio di diritto posto dalla Corte di cassazione.
5.3. Secondo i difensori, invece, al di là della diversità formale dei procedimenti, l'oggetto delle dichiarazioni sarebbe stato sempre, solo, i fatti del presente procedimento, sicché non potrebbe parlarsi di atti assunti in altro procedimento;
l'attività del P.M. dovrebbe considerarsi strumentale ad eludere il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione. Ne deriverebbe la conseguente inutilizzabilità degli atti.
5.4. Considerazioni simili sono formulate dai difensori anche per quel che concerne la ritenuta utilizzabilità degli atti contenuti in una serie di informative di polizia giudiziaria, tutte successive al termine finale di durata delle indagini fissato dalla Corte di cassazione. Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili gli elementi di prova contenuti nelle informative in questione sulla base dell'assunto secondo cui esse non avrebbero una autonoma valenza investigativa, trattandosi di informative meramente riepilogative e valutative di atti compiuti prima del decorso del termine di durata delle indagini. Deducono invece i difensori che le informative in questione, anche nella parte riepilogativa, sarebbero atti di indagine in quanto aventi attitudine a rivestire efficacia probatoria;
si fa notare inoltre come molte delle informative non abbiano solo valenza riepilogativa, ma contengano verbali di sommarie informazioni, brogliacci di trascrizioni di conversazioni intercettate prima del decorso del termine fissato dalla Corte ma trascritte successivamente, accertamenti di polizia successivi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
5.5. Si sostiene, sotto ulteriore profilo, che il Tribunale avrebbe eluso il principio fissato dalla Corte di cassazione in relazione alla valenza delle parti "omissate" dei verbali di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riguardo a quelle rese da OB OI e IN UM. 12 Er Con riferimento alle deduzione difensiva secondo cui le parti "omissate" dei verbali di dichiarazioni dei collaboratori avrebbero impedito di ricostruire compiutamente il contenuto ed il senso dei fatti riferiti, la Corte di cassazione aveva ritenuto che dette omissioni, da cui non derivava la invalidità dell'atto, avrebbero dovuto comunque essere considerate dal giudice del rinvio al fine della valutazione dell'attendibilità soggettiva del dichiarante e di quella oggettiva del dichiarato. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancata ostensione di parti delle dichiarazioni dei collaboratori riferibili all'indagato potesse minare la credibilità del narrato (in tal senso si sottolinea come la difesa avesse indicato specificamente le singole parti delle singole dichiarazioni per le quali era stata omissata la risposta dei collaboratori); le risposte fornite dal Tribunale sul tema sarebbero state generiche od elusive delle puntuali deduzioni difensive.
6. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà. Per ragioni di ordine espositivo è utile procedere esaminando separatamente le singole questioni.
7. Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di LB AR e LV AI.
7.1. In linea di principio, e prescindendo dalle regole riguardanti i meccanismi di acquisizione di atti da altri procedimenti, va ribadito che l'inutilizzabilità che discende dalla scadenza dei termini dell'indagini non riguarda, oltreché l'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase subprocedimentale instaurata a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'attività suppletiva d'indagine che ritualmente venga compiuta dopo l'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen.; si tratta di un'attività che si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 cod. proc. pen. secondo il principio della continuità investigativa, più volte affermato (cfr., Corte. cost., sent. n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994). Di conseguenza possono essere pienamente utilizzabili e valutabili anche a fini cautelari, negli incidenti de libertate, quegli elementi che, essendo stati acquisiti ex art. 238 cod. proc. pen. o essendo frutto di indagini suppletive o d'integrazione probatoria, sono utilizzabili nella fase dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputato a cui carico vengono prodotti. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa l'8 febbraio 2017, sicché non paiono esservi dubbi che le dichiarazioni in questione, ad eccezione di quelle rese da LB AR il 24 marzo 2017, siano state assunte 13 Er dopo la data di scadenza del termine di durata delle indagini preliminari indicata dalla Corte di cassazione (2 febbraio 2013) e prima della richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di atti per i quali, dunque, è necessario fare riferimento al principio indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria. La Corte, come detto, aveva precisato che gli elementi acquisiti attraverso atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine indicato avrebbero potuto essere utilizzati ai fini cautelari solo se assunti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento nel quale i termini di durata delle indagini preliminari erano scaduti ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non fossero il frutto di indagini strumentali ad approfondire elementi di prova già emersi nel procedimento i cui termini risultano decorsi.
7.2. Quanto alle dichiarazioni rese da AR, al di là della loro affermata utilizzabilità e delle spiegazioni obiettivamente sbrigative e poco chiare - - fornite dal giudice di rinvio, non è dato comprendere, non essendo state riportate nel provvedimento impugnato, in quale parte il Tribunale le abbia utilizzate, alla prova di quali fatti esse abbiano concorso, quale sia la rilevanza della loro eventuale inutilizzabilità rispetto al giudizio di gravità indiziaria. Rinviando a ciò che si dirà in prosieguo quanto alle informative di reato, non è nemmeno chiaro se gli interrogatori posti a fondamento della informativa di reato del 18 aprile 2017 siano stati assunti nel presente o in altro procedimento. Sul punto l'ordinanza deve dunque essere annullata per un nuovo esame;
il Tribunale, sulla base del principio di diritto fissato dalla Seconda Sezione della Corte, provvederà a descrivere il contenuto della dichiarazioni di volta in volta valorizzato per la valutazione del quadro indiziario, ad indicare l'atto processuale che si intenda utilizzare, a spiegare: a) se le dichiarazioni in questione siano state assunte in questo o in altro procedimento;
b) perché, nel caso in cui siano state assunte in altro procedimento, dette dichiarazioni sarebbero utilizzabili e, quindi, quale sia il rapporto fra i fatti oggetto del procedimento nel quale sono state rese e quelli oggetto del presente procedimento.
7.3. Quanto a LV AI, dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese il 30 ottobre 2014 ed assunte formalmente in altro procedimento penale in cui AR non era indagato, si comprende come il dichiarante fu sentito nel corso di quella giornata già in mattinata e, successivamente, dopo una pausa, il P.M. riprese l'assunzione dell'atto di indagine. 14 と Emerge testualmente che, non appena nel pomeriggio fu ripresa l'audizione, il Pubblico Ministero chiese espressamente al collaboratore di riprendere i temi relativi ai fatti oggetto dell'odierno procedimento e già toccati nel corso del precedente interrogatorio del 24 maggio 2014. Dalla documentazione dell'atto si evince in particolare come, alla ripresa pomeridiana dell'interrogatorio del 30 ottobre 2014, il Pubblico Ministero non pose all'attenzione del collaboratore fatti-reato, episodi criminosi, temi investigativi oggettivamente e soggettivamente diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento. Ad AI fu chiesto di sviluppare i temi già "toccati" in precedenza e di approfondire, descrivere, esplicitare il rapporto tra AR e la società AT RG srl., cioè con una di quelle società c.d. municipalizzate che, secondo gli assunti accusatori, AR utilizzava per veicolare assunzioni di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alla cosca di 'ndrangheta De FA ovvero come "cassa da mungere" a fini personali. AI, a sua volta, riferì dei fatti poi trasfusi nell'ordinanza cautelare, delle indebite richieste di denaro di AR, dei rapporti tra questi e i De FA, delle assunzioni dei personaggi legati alla cosca di 'ndrangheta, di un incontro al quale egli stesso prese parte ed a cui sarebbero stati presenti anche esponenti della cosca. Si tratta di dichiarazioni sollecitate e rese sì formalmente in un altro procedimento, ma affatto estranee ai fatti oggetto del procedimento nel quale i termini di durata delle indagini preliminari erano scaduti;
quelle dichiarazioni non furono rese in occasione del compimento di indagini per reati connessi o collegati. Il Pubblico Ministero chiese al collaboratore di parlare dei fatti oggetto del procedimento in esame e AI riferì. Ne deriva che il Tribunale del riesame sul punto ha erroneamente applicato il principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento e le dichiarazioni rese da LV AI sono inutilizzabili.
8. Sulla utilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria. Sul tema è diffusa l'affermazione secondo cui i termini indicati negli artt. 405 e 407 cod. proc. pen. attengono solo agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e non sono riferibili ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa. Per la verifica del rispetto del termine stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen. deve aversi riguardo al momento in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e 15 Er म non a quello, eventualmente successivo, del loro deposito (Sez. 2, n. 40409 del 2008, Scatena, Rv. 241870; Sez. 2, n. 10664 del 27/09/1997, Poli, Rv. 202945). Con particolare riguardo alle informative di polizia giudiziaria, al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono posti in essere e non a quella del deposito della informativa che li riassume (Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260403). Sono sottratte alla disciplina dei termini di durata delle indagini le informative di polizia giudiziaria che costituiscono una mera elaborazione dell'attività precedentemente svolta, come ad esempio le note meramente riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, che, pur compiute dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, non sono inutilizzabili (Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, Van Den Heule, Rv. 251974). La questione che si pone, dunque, è innanzitutto quella relativa alla individuazione delle condizioni e dei requisiti in presenza dei quali una informativa di polizia debba considerarsi meramente riproduttiva, ricognitiva, rielaborativa di singoli atti di indagine autosufficienti, ovvero abbia una sua autonoma portata investigativa che prescinde dagli atti di indagine pur in essa richiamati. Al riguardo, non possono considerarsi meramente ricognitive, e perciò sottratte ai termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen., le informative che sono sì rielaborative di atti già trasmessi ed inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, il cui contenuto e attitudine probatoria, tuttavia, si colora ed assume un rilievo diverso e più specifico a seguito dell'inoltro, con la informativa riepilogativa, di altri atti, documenti o materiale "latamente" probatorio, precedentemente non inserito nel fascicolo del pubblico ministero. Si tratta di informative contenenti elementi o atti che contribuiscono ad attribuire all'atto già acquisito una valenza probatoria che non emerge dalla valutazione autonoma di quest'ultimo. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, gli elementi probatori di un atto possono non manifestare immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, posti in connessione con altri elementi emergenti in altri atti. Il solo fatto che un atto di indagine sia già in possesso degli organi delle indagini non dimostra di per sé che questi ne abbiano individuato la sua completa ed esatta portata;
è possibile che conoscenza di detta portata, la sua esatta valenza investigativa e latamente probatoria emergano solo dalla 16 elaborazione di altri atti solo successivamente portati alla cognizione della Autorità inquirente. È possibile che un'informativa di polizia giudiziaria sia ricognitiva di atti già esistenti, ma si accompagni ad altri atti che attribuiscano a quelli già presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero una valenza diversa e maggiore rispetto a quella che era stata riconosciuta loro (cfr., Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato). Tale tipologia di informativa ha una sua valenza investigativa autonoma ed è sottoposta alla disciplina dei termini di durata della indagini preliminari.
8.1. Il ricorrente ha indicato una serie di atti di indagine effettivamente assunti successivamente alla scadenza del termine del 2 febbraio 2013, allegati alle informative, di cui chiede la inutilizzabilità (pag.25 e ss. ricorso). Si tratta di atti che rendono le informative non meramente riepilogative e quindi relativamente inutilizzabili. L'ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui ha affermato che le informative sarebbero solo rielaborative di elementi di prova già acquisiti "al più compendiati" con informazioni reperibili da fonti aperte (come, ad esempio, i risultati delle competizioni elettorali in Calabria). Si tratta di affermazioni tecnicamente non condivisibili. Quelle informative contengono una serie di elementi derivanti, ad esempio, dagli atti compiuti per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle di LV AI, ovvero le acquisizioni relative ai risultati elettorali;
sono elementi utilizzati nell'ordinanza custodiale genetica e che il Tribunale, pur trattandosi di atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, ha implicitamente o esplicitamente richiamato. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio anche nella parte in esame. Il Tribunale, al fine di determinare correttamente il perimetro cognitivo nell'ambito del quale effettuare le valutazioni sulla gravità indiziaria, dovrà verificare la data dell'atto di indagine che intende utilizzare e, quanto alle informative di reato, se esse siano o meno riepilogative nel senso indicato.
9. Sulla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori anche in ragione delle parti di dichiarazioni "omissate". A conclusioni diverse deve giungersi quanto al tema della verbalizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, più in generale, della valutazione della attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie per le quali i verbali documentativi contengono parti "omissate". 17 Er La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva escluso che dalla produzione dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con alcune parti del loro contenuto "omissate", potesse derivare una invalidità processuale dell'atto, una lesione del diritto di difesa;
tale dato obiettivo, cioè il contenuto dell'atto in parte "omissato", avrebbe dovuto invece essere preso in considerazione dal giudice del rinvio ai fini della valutazione della attendibilità soggettiva del dichiarante e quella oggettiva del dichiarato. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fornito sul punto risposte generiche o elusive alle puntuali e numerose deduzioni difensive. Escluso il tema della validità processuale dell'atto, che tuttavia il ricorrente tende a riprodurre sul presupposto implicito che quelle particolari modalità di verbalizzazione avrebbero recato pregiudizio al diritto di difendersi (cfr., pagg. 30-31 ricorso), la questione attiene, più in generale, al lamentato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Al riguardo, la Corte di cassazione aveva ritenuto che la prima ordinanza del Tribunale del riesame fosse priva di un'autonoma valutazione del compendio indiziario, soprattutto in relazione ad una serie di passaggi motivazionali attinenti al contenuto delle dichiarazioni, alla idoneità del dichiarato a sostanziare l'ipotesi accusatoria, alla portata degli elementi di riscontro (cfr., pag.
7-8 sentenza della Seconda Sezione).
9.1. Sulla base di tale dato di presupposizione, i difensori hanno indicato puntualmente quali sarebbero i singoli punti, le specifiche tematiche su cui il Tribunale della libertà non avrebbe fornito risposte ovvero le avrebbe fornite in modo illogico e contraddittorio (pagg. 36 e ss. ricorso per cassazione).
9.2. Il motivo è infondato. Prescindendo da quello che in seguito si dirà in relazione alle dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia, dal ricorso si evince innanzitutto come il tema della attendibilità soggettiva dei dichiaranti non sia stato oggetto di impugnazione. Non è stato prospettato nessun interesse concreto a rendere dichiarazioni etero accusatorie inquinate, nessuna ipotesi di collusione da parte dei collaboratori di giustizia in danno di AR. I difensori non hanno indicato nessun interesse concreto a rendere per malanimo, astio, rancore o altro dichiarazioni accusatorie eventualmente calunniose nei confronti dell'indagato, evenienza, questa che avrebbe legittimato il sospetto di non attendibilità delle propalazioni. L'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, lungi dal condurre sempre a riferire cose false, può peraltro costituire la causale 18 per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate. Se i chiamanti fossero stati mossi da un interesse inquinante nei confronti di AR, verosimilmente diverso sarebbe stato il loro comportamento;
se vi fosse stata una preordinata collusione in danno dell'indagato, i chiamanti non avrebbero avuto remore ad accusare AR degli stessi fatti previamente concordati ovvero a rendere dichiarazioni prive di riferimenti concreti. È noto che, in tema di chiamata di correo, ove, come nel caso di specie, le dichiarazioni accusatorie siano plurime e venga prospettato il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se la stessa non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo egli procedere, pertanto, con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 6, n. 4157 del 19/10/2012, C., Rv. 254392; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Ctaldo, Rv. 270291). Rispetto a tale tema, di obiettivo rilievo, non è stato dedotto sostanzialmente alcunché.
9.3. Ne consegue che la verifica che in questa fase deve essere compiuta attiene alla motivazione dell'ordinanza in relazione all'attendibilità del dichiarato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, dep. 2013, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 19 89 Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177). In applicazione dei principi indicati, la motivazione del provvedimento impugnata è viziata solo in relazione agli specifici profili di cui si dirà. 10. Sulla attendibilità del dichiarante BE OI. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato sarebbe viziato perché non avrebbe dato adeguata risposta in ordine: a) alla genericità delle dichiarazioni rese da OB OI, non avendo il dichiarante indicato né la fonte della sua conoscenza in relazione all'assunta intraneità del AR alla cosca De FA, né in cosa sarebbe consistito il contributo fornito al sodalizio dall'indagato; b) al fatto che i rapporti tra AR e CO RI, posti a fondamento della pretesa intraneità dell'indagato alla cosca De FA, sarebbero stati di fatto interrotti dal 2004; c) alla natura dei rapporti tra AR e RI, che sarebbero stati limitati a questioni, anche clientelari, ma solo politiche, e non anche a "fatti" riconducibili alla operatività del sodalizio mafioso;
d) alla genericità delle dichiarazioni riguardanti tema delle assunzioni di persone direttamente o indirettamente legate alla cosca che AR avrebbe favorito;
e) alla circostanza che le dichiarazioni di OI, in ordine agli interventi di AR su un dirigente di AL, l'avv. LV EN, strumentali a favorire l'assunzione in una cooperativa di pulizie di persone legate al "clan Tegano" fossero state smentite dalle dichiarazioni rese dallo stesso EN in sede di indagini difensive. 10.1. Il motivo di ricorso è infondato anche sotto tale profilo. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha riportato stralci delle dichiarazioni del collaboratore ed ha indicato e chiarito: 1) perché le parti "omissate" non inficino la valutazione di attendibilità del dichiarato;
2) la fonte di conoscenza di OI, soggetto intraneo alla cosca di 'ndrangheta dei Tegano e parente degli stessi, e, più in particolare, dell'affermazione del collaboratore relativa alla assunta intraneità del AR al sodalizio De FA;
3) i rapporti tra AR, sindacalista interessato alla gestione di posti di lavori, CO RI, legato alla cosca De FA, e AR, nonché il coinvolgimento del ricorrente in uno specifico episodio relativo alla assunzione di un dipendente;
4) perché il contenuto della telefonata, valorizzata dalla difesa per sostenere, diversamente да G 20 dagli assunti del collaboratore, che il rapporto tra AR e RI fosse stato compromesso e si fosse interrotto sin dal 2004, non potesse avere, in ragione del suo contenuto, una valenza decisiva. È stato inoltre richiamato il contenuto delle dichiarazioni di OI, che con dovizia di particolari aveva riferito anche dell'impegno di AR con la cosca "Tegano", di un incontro avuto con l'indagato, della promessa di sostegno elettorale da parte della cosca "Tegano" in favore di AR e della raccolta di circa 150-200 da parte della cosca, nonostante AR fosse "parte" del sodalizio DE FA". Diversamente dagli assunti difensivi, l'ordinanza impugnata affronta e risponde alle questioni poste dalla difesa e il tessuto argomentativo, la tenuta del ragionamento probatorio, in relazione alla fase cautelare ed ai limiti di sindacato della Corte di cassazione, non sono né manifestamente illogici, né contraddittori. Particolare valore è stato data dalla difesa, al fine di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni di OI, alle dichiarazioni rese dall'avv. EN. Dall'ordinanza impugnata emerge come, secondo il racconto del collaboratore OI, AR, nel corso della campagna elettorale del 2007, avesse promesso, attraverso la intercessione di un dirigente delle ferrovie l'avv. LV EN un aumento del numero dei treni in Calabria e quindi un maggiore - impiego del personale di pulizia di una data cooperativa, la Ferroser, che avrebbe avuto rapporti con soggetti legati alla cosca Tegano. Assume il difensore che EN, sentito in sede di indagini difensive, aveva invece dichiarato: a) di non lavorare più in Calabria dal 2004; b) di non aver mai avuto il potere di aumentare il numero di treni;
c) di conoscere si AR, per averlo incontrato in uno studio medico, ma di non avere mai ricevuto richieste da questi alcun tipo di richiesta. Il Tribunale ha affermato che: a) le dichiarazioni del collaboratore meritano approfondimenti;
2) EN non aveva il potere di aumentare il numero di treni;
3) non si può comunque escludere che il contributo agevolatorio di EN possa essere stato altro, considerato il dichiarato rapporto di conoscenza con AR. Si è concluso quindi ritenendo che «le deduzioni difensive [...] non appaiono quindi del tutto in contrasto con le dichiarazioni del collaboratore, ma soprattutto non ne minano in generale la credibilità». 10.2. Il Tribunale dunque non ha affatto ritenuto estrinsecamente riscontrata la circostanza riferita dal collaboratore, ma, correttamente, si è limitato ad affermare che il mancato riscontro di quel "fatto" specifico non mina la generale credibilità intrinseca delle dichiarazioni. 21 Er 1 5 त्र Si è fatta corretta applicazione del consolidato e condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione che, in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc., pen., ha in più occasioni statuito che sul piano dell'attendibilità intrinseca è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato. Il Tribunale ha vagliato e distinto correttamente le dichiarazioni di OI;
nell'ambito di tale distinzione, ha ritenuto non riscontrata la circostanza fattuale in esame, ma ha correttamente affermato che il mancato riscontro di quello specifico fatto non demolisce la attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni. Le pronunce di questa Corte che ritengono legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni partono dal presupposto che anche in tema di chiamata in correità (in ordine alla quale i motivi di "sospetto" sono maggiori, tanto che il legislatore ha previsto che essa venga valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità: art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché in tal caso, giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, De Angioletti, Rv. 239300). Nel caso di specie, non sono stati avanzati dubbi sull'attendibilità soggettiva, non sono state sollevate questioni su una possibile interferenza inquinante tra i molteplici dichiaranti, non è stata accertata, nemmeno in parte, la falsità intrinseca della dichiarazione essendo stato verificato soltanto il mancato - riscontro di un singolo fatto -; ne discende che dubbi non possono sussistere sulla correttezza del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il mancato riscontro delle dichiarazioni di OI sull'interessamento dell'avv. EN, non infici l'attendibilità intrinseca complessiva delle dichiarazioni. 10.3. Due ulteriori considerazioni sono utili. La prima attiene al contenuto delle dichiarazioni dell'avv. EN, sentito dal difensore il 9 agosto 2016, dopo la esecuzione della misura custodiale nei confronti di AR (12 luglio 2016). La determinazione della portata probatoria delle dichiarazioni rese dall'avv. EN e la loro capacità persuasiva non possono sottrarsi, al pari delle altre dichiarazioni, da una rigorosa verifica. 22 Er L'avv. EN, ancorché assunto come persona informata sui fatti, non può essere considerato per ciò solo, ovvero "per posizione", soggettivamente ed oggettivamente attendibile;
occorrerà verificare quale fosse il patrimonio di conoscenze da lui posseduto al momento in cui fu sentito dal difensore, se il dichiarante sapesse per quale reato e per quali fatti AR era stato attinto da ordinanza custodiale, se sapesse che in quella ordinanza vi era il suo nome e la ragione per la quale il suo rapporto con AR era stato valorizzato sul piano accusatorio. La circostanza che EN sapesse o meno dei fatti del procedimento non è, come intuibile, neutra rispetto alla valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni. Si tratta di profili non irrilevanti perché colorano la valenza delle dichiarazioni del teste, la figura soggettiva del dichiarante, il suo grado di coinvolgimento nei fatti di causa, la sua terzietà e indifferenza nel riferire. La seconda considerazione attiene al contenuto del motivo di impugnazione, che, pur formalmente denunciando la mancanza o la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla vicenda "EN", finisce con non confrontarsi con la motivazione e introduce censure fattuali che attengono alla valenza del singolo elemento probatorio. Nel giudizio per cassazione, tuttavia, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze, come quella in esame, che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv 262965). La motivazione del Tribunale sul tema sulla complessiva valutazione delle dichiarazioni di OI non è affatto elusiva degli assunti difensivi (pag. 32 ordinanza impugnata). 11. Sull'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori NI, MA, CA e UM. 23 4 Infondate, al limite della inammissibilità, sono anche le censure difensive relative alle dichiarazioni dei collaboratori SO NI, RC MA, OV TT CA e IN UM. 11.1. Quanto a NI, assume la difesa che la motivazione sarebbe silente in ordine alla genericità ed alla lacunosità delle dichiarazioni, anche in considerazione della valenza probatoria di una conversazione da cui si evincerebbe che la cosca che faceva riferimento ad IN AR non aveva appoggiato elettoralmente l'odierno indagato. Anche in tal caso il motivo, attraverso il riferimento al vizio di motivazione, sollecita una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Il Tribunale ha riportato le dichiarazioni del collaboratore, il quale aveva evidenziato come: a) NT FA AR fosse soggetto che aveva rapporti con più cosche di 'ndrangheta, tra cui anche con quella che faceva riferimento a IN AR;
b) l'odierno indagato fosse "vicino" ai DE FA"; c) le assunzioni presso le aziende municipalizzate LE s.p.a. e LT s.p.a fossero state compiute ad opera di AR, all'epoca assessore comunale, in cambio dei voti mafiosi. A fronte di tale quadro di riferimento, si è altresì riportato nella ordinanza il testo della conversazione valorizzata dal difensore (pag. 49) e si è attribuito a tale conversazione un significato tutt'altro che illogico, avendo ritenuto il Tribunale che il dialogo tra IN AR e SE RO fosse comunque espressione della esistenza di un rapporto insano tra l'odierno indagato e IN AR, non essendo diversamente chiara la ragione per la quale a dire dello stesso IN AR FA AR, che aveva ottenuto un - risultato elettorale importante, dovesse inviare per festeggiare una bottiglia di champagne ad un referente di una cosca di 'ndrangheta. cheLa motivazione non è illogica sul significato di quella conversazione finisce per riscontrare estrinsecamente le dichiarazioni del collaboratore - ed il difensore compie un inammissibile tentativo di sindacare l'interpretazione del contenuto del dialogo intercettato, non considerando il principio, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, vizi nella specie non sussistenti, con cui esse sono recepite. (Sez. 24 Er 4 U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 11.2. Non diversamente, quanto alle dichiarazioni di RC MA, la difesa ritiene che il Tribunale non avrebbe risposto adeguatamente all'assunto relativo alla genericità delle propalazioni del collaboratore. Dal provvedimento impugnato emerge che RC MA ha riferito: a) in ordine ad un episodio di danneggiamento mediante colpi di arma da fuoco compiuto al portone dell'abitazione della madre di AR;
b) di essere stato contattato dal capo locale del clan RR che, su mandato di soggetti riconducibili alla cosca Tegano, stava indagando sull'episodio del danneggiamento perché si sospettava che proprio il MA ne fosse stato l'autore; c) di avere appreso in tale contesto che "quelli di Archi" (RC) nel 2006 avevano eseguito dei lavori di manutenzione nei locali della Polfer di Reggio Calabria per conto di una ditta legata al clan Tegano;
d) di aver appreso che detti lavori erano stati procurati alla ditta in questione dall'odierno indagato;
e) che i Tegano "sostenevano" AR. In tale contesto il Tribunale a pagina 65 dell'ordinanza, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, ha affrontato in maniera logica e priva di contraddizioni il tema della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, chiarendo come ad esse sia stata riconosciuta "una contenuta valenza indiziaria" e che l'unico elemento rilevante sarebbe costituito dal fatto che, in un dato momento, soggetti "vicini" alla cosca Tegano si fossero interessati per l'episodio relativo al danneggiamento al portone della abitazione della madre dell'indagato. Il Tribunale ha concluso valorizzando sul piano indiziario un unico elemento e cioè la conferma dell'interessamento di soggetti legati alla cosca mafiosa dei Tegano al AR. Sul punto la difesa, al di là di considerazioni generiche, nulla ha eccepito. 11.3. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore OV TT CA, si è ritenuto rilevante un unico elemento, costituito dal fatto che durante la sua latitanza, CA, soggetto appartenente alla cosca De FA, fu curato da un medico trovato da LO RI De FA e proprio da NT FA AR, cioè l'odierno indagato. Pur evidenziandone la laconicità, si è attribuita alla circostanza valenza specifica, avendola il collaboratore collocata temporalmente (nel periodo di latitanza). A fronte di tale dato, il difensore ha mosso censure relative a circostanze ed a fatti ai quali lo stesso Tribunale ha negato rilevante valenza attribuendo alla dichiarazione sul punto carattere generico (pag. 66 ordinanza impugnata). 25 да ग 11.4. Del tutto generiche sono infine le censure mosse dal ricorrente alle dichiarazioni rese da IN UM, riportate nel testo dell'ordinanza, delle quali il Tribunale fornisce adeguata valutazione a pag. 41 e che, nella trama argomentativa del provvedimento impugnato, attengono: a) ai rapporti tra AR e la cosca De FA;
b) al ruolo avuto in occasione della competizioni elettorali da CO RI - soggetto ritenuto espressione di ZI De FA e di cui ha parlato anche il collaboratore OI e da altri soggetti come la stessa moglie di ZI De FA;
c) al fatto che AR fosse sostenuto da «diversi componenti del mondo criminale, non ultimi gli africoti che si erano trasferiti a Reggio Calabria e che facevano riferimento a CO RI»>; d) alla conversazione intercettata in altro procedimento che, a dire del Tribunale, sarebbe confermativa degli appoggi a AR della cosca "Morabito" di Africo. In tale contesto, la difesa valorizza un passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata (pag. 41), in cui il Tribunale, in relazione alle dichiarazione di UM, fa riferimento all'assunto secondo cui per le elezioni regionali del 2000 «se AR avesse chiesto aiuti elettorali specificamente ai DE FA", questi glieli avrebbe accordati, tuttavia l'accordo non era intervenuto di conseguenza non era stato eletto». Da tale elemento la difesa fa discendere la prova che AR non fosse "intraneo" alla cosca DE FA" e non avesse accordi con questi. In realtà, quella difensiva, è un'analisi parziale, parcellizzata, strutturalmente monca della motivazione dell'ordinanza e non inficia la tenuta complessiva del ragionamento del Tribunale;
il Tribunale ha spiegato in maniera logica e con coerenza argomentativa il contenuto e il senso delle dichiarazioni di UM che non possono essere valutate estrapolando e valorizzando singole frasi dal contesto generale al fine di attribuirne un significato alternativo lecito. Si tratta di profili che, diversamente dagli assunti difensivi, non attengono al tema, logicamente successivo, della qualificazione giuridica delle condotte attribuite al AR, e cioè se esse siano penalmente irrilevanti, se configurino una condotta partecipativa all'associazione mafiosa ovvero di concorso esterno alla stessa, quanto, piuttosto, alla esatta perimetrazione del ruolo e dei comportamenti tenuti dall'indagato nel corso degli anni e del suo rapporto con esponenti della criminalità organizzata mafiosa. 12. Sulla valutazione dei risultati elettorali. Sostiene la difesa che l'ordinanza sarebbe viziata anche perché non avrebbe adeguatamente motivato su alcune ulteriori circostanze e cioè che: a) in occasione delle consultazioni elettorali del 2000 e del 2005, AR non fu eletto;
b) il risultato elettorale riportato da AR in alcuni quartieri in cui, secondo la 26 Er Al difesa, sarebbe stata "storicamente" preponderante l'influenza dei clan che avrebbero appoggiato l'indagato, fu modesto;
c) i voti conseguiti da AR nel 2010, dopo aver fatto l'assessore al Comune di Reggio Calabria, furono inferiori rispetto al passato. Tali dati, secondo la difesa, comproverebbero che AR non avesse l'appoggio delle cosche di 'ndrangheta e non avesse piegato la funzione pubblica ai voleri dei gruppi criminali che operavano sul territorio. 12.1. Quanto al tema dell'appoggio elettorale dei clan, la motivazione dell'ordinanza è obiettivamente sbrigativa e congetturale nella parte in cui si è provato a spiegare le circostanze in questione avventurandosi in articolati ragionamenti relativi alla incidenza dei diversi sistemi elettorali sul dato processuale, e tuttavia la tenuta dell'argomentazione non è priva di ragionevolezza laddove è spiegato, facendo riferimento alle risultanze investigative, come, in realtà, i vari gruppi di 'ndrangheta non avessero un unico riferimento politico, come numerosi fossero i soggetti che chiedevano e ottenevano appoggi dalla criminalità organizzata, come il sistema nella sua - globalità fosse permeato da rapporti inquinati, da una obiettiva diffusività di un rete di condizionamento esterno rispetto all'andamento ordinario di una democratica competizione elettorale. La circostanza che AR possa non essere stato eletto, o possa avere raccolto un numero di preferenze inferiori rispetto al passato, non consente di ritenere, come correttamente affermato dal Tribunale, che l'indagato non avesse avuto il sostegno elettorale mafioso. La motivazione dell'ordinanza non è manifestamente illogica e il ragionamento del Tribunale non è minato neanche dall'assunto secondo cui l'avere AR raccolto, nel periodo successivo a quello in cui aveva ricoperto l'incarico di assessore comunale, un numero di voti inferiori a quelli ottenuti in occasione delle precedenti elezioni del 2005, dimostrerebbe il fatto che l'indagato non aveva "piegato" la propria carica pubblica agli interessi della criminalità organizzata. Si tratta di un affermazione che prova troppo;
essa, se riferita al tema dell'appoggio elettorale mafioso, non disarticola, per le ragioni già indicate, la motivazione del provvedimento, mentre invece pone il tema generale, di obiettivo rilievo ma diverso, della individuazione concreta del contributo partecipativo di AR alla 'ndrangheta. La prova dell'appoggio che le cosche mafiose in un dato momento storico avrebbero fornito alla carriera politica di AR può prescindere dalla fredda analisi dei risultati elettorali e non coincide nemmeno con il collegato ma distinto tema: a) della individuazione materiale della condotta partecipativa, cioè del 27 E contributo organico e stabile che AR avrebbe fornito a fronte dell'appoggio elettorale;
b) del soggetto a cui tale contributo sarebbe stato assicurato;
c) del se una condotta partecipativa sia nella specie configurabile ovvero sia configurabile una condotta che, pur non partecipativa, sia nondimeno penalmente rilevante in termini di concorso esterno al reato associativo ovvero in altro modo. In astratto, il quadro indiziario potrebbe essere grave, a prescindere dall'esame dei risultati elettorali, rispetto al tema dell'appoggio che AR avrebbe ricevuto dalle cosche, ma al tempo stesso lacunoso quanto alla individuazione della condotta in concreto posta in essere dall'indagato. 13. Sull'associazione segreta, sul coinvolgimento di AR, e sulle telefonate intercettate il 20 aprile 2002. Si è già detto di come la tesi accusatoria posta a fondamento del procedimento sia quella per cui in un dato momento storico si sarebbe costituita una struttura segreta e riservata, finalizzata a creare le condizioni politico-sociali perché tutti i livelli di amministrazione pubblica fossero influenzati dai soggetti sui quali veniva convogliato il consenso elettorale e che poi, eletti, avrebbero dovuto avvantaggiare la 'ndrangheta. L'impostazione accusatoria si articola su due livelli diversi: in relazione al primo livello, superiore, occulto e riservato, AR avrebbe ricoperto il ruolo di dirigente dell'associazione segreta;
quanto al secondo, egli avrebbe assunto un ruolo, visibile, diffuso, sottoelevato che ruoterebbe su un sistema clientelare mafioso, sulla destinazione in suo favore dei voti inquinati della mafia in cambio di "favori" da parte dell'indagato. Si è già detto di come tale impostazione non sia stata condivisa dal G.I.P., secondo cui invece AR sarebbe "solo" un esecutore di quel progetto criminoso, e, in particolare, delle decisioni di ME e De FA;
egli avrebbe fatto riferimento alla cosca dei De FA e, agendo come strumento esecutivo del programma dell'associazione segreta e riservata, avrebbe acquisito contatti ed appoggi, anche in funzione elettorale, da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta. 13.1. In tale articolato contesto, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte in cui censura il provvedimento impugnato per avere il Tribunale ritenuto configurabili i gravi indizi dell'esistenza dell'associazione segreta e della partecipazione ad essa dell'odierno indagato. L'ordinanza del Tribunale è gravemente lacunosa sul punto. Quanto al primo profilo, il provvedimento è assertivo, ipotizza la configurabilità dell'associazione segreta, assume che essa ruoterebbe attorno 28 Ө म alla figura dell'avv. LO ME, ma obiettivamente non chiarisce la struttura di tale sodalizio, se, davvero, tale gruppo costituisse un effettivo "contropotere", se le decisioni inquinate fossero assunte per effetto delle pressioni dell'azione di tale associazione segreta ovvero solo delle determinazioni volitive dei singoli. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 21/04/2017, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria con cui era stata disposta la misura cautelare in carcere nei confronti di LO ME anche in ordine al reato previsto dagli artt. 1, 2, commi 1 e 2, legge n. 17 del 1982 e 7 legge n. 203 del 1991; nella specie si contestava a ME di aver costituito e preso parte alla associazione segreta oggetto anche del presente procedimento cautelare. Né, pur volendo ipotizzare l'esistenza di tale associazione segreta, è chiaro quale sarebbe stato il ruolo di AR. Anche sul punto l'ordinanza del Tribunale è gravemente lacunosa e contraddittoria. La partecipazione di AR all'associazione segreta sarebbe sostanzialmente provata, secondo il Tribunale, da due conversazioni intercettate il 20 aprile 2002 (progressivo n. 1049 e 1051) nello studio di LO ME, in cui questi, in occasione delle elezioni comunali a Reggio Calabria, delinea una complessa strategia per la composizione delle liste elettorali al fine di per fare eleggere soggetti che, successivamente, avrebbero dovuto consentire allo stesso ME e ad altri di controllare l'operato del sindaco e di condizionare in concreto l'attività politica. AR avrebbe dovuto essere uno dei soggetti attraverso i quali ME avrebbe influito sulle decisioni dell'amministrazione comunale;
nel corso della conversazione furono delineati il ruolo e la statura politica di AR e le sue prospettive di carriera. Tale conversazione ambientale è posta sul piano accusatorio in connessione con la quella n. 1051, intercettata lo stesso giorno, ed in cui interloquirono AR, ME e l'onorevole SE NT. Nel corso della conversazione, avente ad oggetto strategie e prospettive politiche, NT, rivolgendosi a AR, aveva affermato: « si ma nei tuoi confronti c'è stata una cambiale che l'hai accettata, l'hai firmata, adesso bisogna onorarla». Si tratta di una conversazione che, secondo l'accusa e lo stesso Tribunale del riesame, illuminerebbe l'intero procedimento perché da essa sarebbe evincibile non solo la partecipazione di AR a tale associazione segreta, ma anche la ragione per cui, nel tempo, numerose cosche di 'ndrangheta avrebbero deciso di appoggiare elettoralmente l'indagato. 29 fr Tuttavia, pur volendo attribuire a tale conversazione il significato ed il senso ritenuto dal Tribunale, nondimeno l'ordinanza è viziata nella parte in cui fa discendere dal dialogo in questione, peraltro intercorso con un soggetto estraneo all'associazione riservata, una inferenza, quella per cui AR sarebbe stato a tempo indeterminato un esecutore del programma dell'associazione segreta che avrebbe fatto riferimento a ME, che non trova nessun riscontro in atti sul piano della gravità indiziaria. Ad eccezione di una conversazione intercettata nel 2014, cioè dodici anni dopo, avente ad oggetto questioni relative alla costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non è stato indicato nessun altro contatto tra ME e AR, nessuna intercettazione, telefonica o ambientale, da cui evincere un nesso, un collegamento fra la carriera politica di AR e la prospettata struttura segreta che avrebbe fatto capo a ME. Si tratta di un dato del quale il Tribunale non ha tenuto conto, non ha fornito nessuna spiegazione, nessuna ricostruzione alternativa in chiave accusatoria. Il dato di presupposizione da cui l'intero procedimento muove, e cioè l'esistenza di una struttura mafiosa e segreta, capace di condizionare la vita pubblica di una regione della quale avrebbe fatto parte AR, è stato considerato provato, seppur a livello indiziario, con una motivazione strutturalmente monca. L'anemia probatoria su tale profilo è illogicamente riempita sul piano dei contenuti da una serie di elementi indiziari che hanno la loro fonte nelle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che tuttavia, non solo nulla dicono della struttura segreta, ma riferiscono "solo" di appoggi elettorali di cosche in cambio di assunzioni e di nomine in società partecipate. Esiste obiettivamente una scissione, una frattura, un salto motivazionale fra la premessa da cui l'ordinanza muove AR avrebbe fatto parte di quella società - mafiosa, segreta, dal programma quanto mai ambizioso e il contenuto della condotta in concreto ascrivibile all'indagato, che appare collocarsi su un livello obiettivamente molto inferiore, facendosi riferimento a comportamenti che potrebbero essere compiuti prescindendo dal tema dell'associazione segreta. La prova della partecipazione di AR all'associazione segreta viene fatta discendere da condotte che non sono legate univocamente al fatto da provare, perché potenzialmente spiegabili, in astratto anche in termini di illiceità mafiosa, senza fare riferimento al tema principale del procedimento. Il tema della partecipazione all'associazione segreta è inconsistente sul piano indiziario e la motivazione è viziata nella parte in cui attribuisce a detto tema un ruolo di cornice, di collante, di quadro di riferimento, al cui interno vengono poi 30 अ collocate vicende, in astratto anche penalmente rilevanti, che tuttavia si pongono in una dimensione potenzialmente illecita, ma diversa, in quanto "ordinaria". 14. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame. Il Tribunale, facendo rigorosa applicazione dei molteplici principi di diritto indicati: a) ricostruirà il perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziaria;
b) specificherà la condotta in concreto attribuita all'odierno indagato;
c) verificherà se la condotta in questione sia penalmente rilevante ed eventualmente, posto che lo sia, se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ovvero di concorso esterno in associazione mafiosa ovvero sia riconducibile ad altra fattispecie di reato;
d) riformulerà, sulla base delle verifiche indicate, l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo custodiale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari. - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri OV Conti небло н Deuts DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 MAR 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 31