Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17072
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Morte dell'imputato

    La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NÀ FR, deceduto nelle more del presente processo, dopo la pronuncia della sentenza di appello.

  • Inammissibile
    Rinuncia al ricorso

    L'intervenuta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. L'atto di rinuncia non è motivato, sicché non vi sono elementi per ritenere che la rinuncia sia conseguente ad una sopravvenuta carenza di interesse o ad altre ragioni estranee alla sfera di volontà del ricorrente. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

  • Accolto
    Mancanza di prova della partecipazione al sodalizio

    Le sentenze di merito non si sono confrontate con il principio di diritto secondo cui la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi. Nel caso specifico, i rapporti di fornitura sono risultati circoscritti nel tempo e intervallati da periodi di assenza di contatti, ponendosi in frizione logica con l'ipotesi di un vincolo associativo stabile.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello e confusione tra posizioni processuali

    La Corte territoriale ha omesso di rispondere a specifici motivi di appello proposti nell'interesse di NÀ TA, confondendo la sua posizione con quella del padre NÀ FR e attribuendo responsabilità per reati non contestati a NÀ TA. Tali vizi inficiano radicalmente la motivazione relativa alla posizione di NÀ TA, imponendo l'annullamento con rinvio.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio

    La motivazione della sentenza impugnata è viziata in ordine alla partecipazione di Di SI VI al sodalizio criminale, non essendo adeguatamente valutata l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e non essendo sufficientemente provato il suo ruolo di tesoriera.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazione giuridica

    La motivazione della sentenza impugnata è viziata in relazione alla ricostruzione dei fatti relativi ai reati fine e alla qualificazione giuridica delle condotte, non potendo essere qualificate come favoreggiamento reale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello

    La Corte di appello ha omesso la motivazione sui reati fine contestati a CO AR, limitandosi a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e non replicando ai motivi di appello.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio

    La motivazione della sentenza impugnata è viziata in ordine alla partecipazione di CO AR al sodalizio criminale, non essendo adeguatamente valutata l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e non essendo sufficientemente provato il suo ruolo.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non avere commesso il fatto.

  • Rigettato
    Rigetto dei ricorsi nel resto

    I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di SA VE sono stati rigettati.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non aver commesso il fatto.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte territoriale ha omesso la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la deduzione di specifici elementi di fatto nell'atto di appello.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non aver commesso il fatto.

  • Rigettato
    Rigetto dei ricorsi nel resto

    I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di VA CA sono stati rigettati.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non aver commesso il fatto.

  • Rigettato
    Rigetto dei ricorsi nel resto

    Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ON VI è stato rigettato.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non aver commesso il fatto.

  • Rigettato
    Rigetto dei ricorsi nel resto

    I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di VI AL sono stati rigettati.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio per il reato associativo

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 per non aver commesso il fatto.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto

    La Corte territoriale ha omesso la motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 69, e la motivazione fornita è contraddittoria.

  • Accolto
    Annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato

    La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di De FR GI, perché il fatto non costituisce reato.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte di appello si è limitata a un integrale rinvio alla sentenza di primo grado, senza affrontare i motivi di appello proposti.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte di appello ha omesso la motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente con il "Peppe Tabacchino" menzionato nelle conversazioni intercettate.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio è viziata, essendo immotivata la determinazione della pena base, l'aumento per i reati satellite e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha omesso l'esame di un motivo di appello relativo al capo 20 e ha offerto una motivazione manifestamente illogica in ordine ai capi 79 e 131.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La Corte territoriale non ha offerto motivazione sulla determinazione della pena base, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura degli aumenti per i reati satellite.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha travisato il materiale probatorio e omesso la motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, non escludendo la possibilità di qualificarlo come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio è viziata per immotivata determinazione della pena base, degli aumenti per la continuazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica

    La motivazione della Corte di appello è carente e contrastante con la giurisprudenza di legittimità in ordine alla mancata qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulla confisca

    La Corte territoriale, con motivazione viziata, ha disposto la confisca di beni dei quali BA aveva offerto dimostrazione della legittima provenienza.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica

    La motivazione della sentenza impugnata è assente o impiega indici non decisivi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Si lamenta la mancata motivazione in relazione alla confutazione dell'ipotesi alternativa di acquisti di stupefacente effettuati per uso personale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Si lamenta la mancata motivazione in relazione alla confutazione dell'ipotesi alternativa di acquisti di stupefacente effettuati per uso personale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Errore di calcolo nella pena detentiva

    La Corte territoriale è incorsa in un errore di calcolo nella determinazione della pena detentiva a seguito della riduzione prevista per il giudizio abbreviato.

  • Rigettato
    Rigetto dei ricorsi nel resto

    I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di NO IP sono stati rigettati.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha omesso la motivazione sulla questione dell'assorbimento del capo 155 nei capi 140 e 148 e ha offerto una motivazione apparente in ordine alla responsabilità per il capo 155.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha omesso la motivazione in ordine alla responsabilità per il capo 139 e ha offerto una motivazione apparente in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 nella massima estensione

    Il motivo è manifestamente infondato poiché l'attenuante è già stata riconosciuta nella massima estensione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    Non ricorrono i presupposti per applicare l'attenuante, non essendo i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.1 c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha motivato sinteticamente ma adeguatamente il diniego, valorizzando negativamente il contegno processuale e l'assenza di revisione individuale del percorso criminale.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Si lamenta la mancata motivazione in relazione alla confutazione dell'ipotesi alternativa di acquisti di stupefacente effettuati per uso personale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Si lamenta la mancata motivazione in relazione alla confutazione dell'ipotesi alternativa di acquisti di stupefacente effettuati per uso personale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Rigettato
    Mancata qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Il motivo è infondato poiché la valutazione dei giudici di merito, basata su elementi probatori convergenti, ha escluso in modo non illogico la sussistenza della fattispecie di lieve entità.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo di appello era totalmente generico e non supportato da argomentazioni specifiche, rendendo inammissibile il motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Mancata qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Il motivo è infondato poiché la motivazione dei giudici di merito, basata sulla valutazione sinergica di elementi probatori, ha escluso in modo non illogico la sussistenza della fattispecie di lieve entità.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo di appello era totalmente generico e la risposta della Corte di appello è adeguata.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul capo 156

    Il motivo è infondato poiché la conversazione intercettata dimostra che l'accordo per la cessione di stupefacente era già stato raggiunto e perfezionato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    Il motivo è infondato poiché la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, è adeguata in ordine alla determinazione della pena base, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura degli aumenti per la continuazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Il motivo è generico e infondato poiché la motivazione dei giudici di merito, basata su elementi probatori convergenti, ha escluso in modo non illogico la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    Il motivo è inammissibile poiché il motivo di appello era totalmente generico.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità

    Il motivo è generico e infondato poiché la motivazione dei giudici di merito, basata su elementi probatori convergenti, ha escluso in modo non illogico la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    Il motivo è inammissibile poiché il motivo di appello era totalmente generico.

  • Rigettato
    Mancata risposta ai motivi di appello e vizio di motivazione

    I motivi di ricorso sono infondati poiché i giudici di merito hanno offerto adeguata motivazione, non manifestamente illogica, sui fatti e sulla qualificazione giuridica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è inammissibile poiché il motivo di appello era totalmente generico.

  • Rigettato
    Mancata risposta ai motivi di appello e vizio di motivazione

    I motivi di ricorso sono infondati poiché i giudici di merito hanno offerto adeguata motivazione, non manifestamente illogica, sui fatti e sulla qualificazione giuridica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è inammissibile poiché il motivo di appello era totalmente generico.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul capo 139

    Il motivo è infondato poiché la conversazione valorizzata dai giudici di merito dimostra che TA e TÒ si sono accordati per una ulteriore consegna di stupefacente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    Il motivo è infondato poiché la pena è stata determinata nella misura minima edittale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è motivato.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 nella massima estensione

    Il motivo è manifestamente infondato poiché l'attenuante è già stata riconosciuta nella massima estensione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    Non ricorrono i presupposti per applicare l'attenuante, non essendo i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.1 c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha motivato sinteticamente ma adeguatamente il diniego, valorizzando negativamente il contegno processuale e l'assenza di revisione individuale del percorso criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17072
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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