Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17072 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da IG Di EF LO NZ AR ZI NE
EB IO
DR AL
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17072/2026 Roma, li, 12/06/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 371/2026 UP 03/03/2026 R.G.N. 28266/2025
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
1. SC FR nato a [...] il [...] 2. SC TA nato a [...] il [...] 3. Di SI VI nato a [...] il [...] 4. RO FR nato a [...] il [...] 5. CO AR nato a [...] il [...] 6. De FR GI nato a [...] il [...] 7. SA VE nato a [...] il [...] 8. LL IO nato a [...] il [...] 9. CU IN VI nato a [...] il [...] 10. VA CA nato a [...] il [...] 11. AT FR nato a [...] il [...] 12. ON VI nato a [...] il [...] 13. IN ZIno nato a [...] il [...] 14. IN GI nato a [...] il [...] 15. NU PA IO nato a [...] il [...] 16. Di MI ND EP nato a [...] il [...] 17. IM PA nato a [...] il [...] 18. LL CA nato a [...] il [...] 19. NO IP nato a [...] il [...] 20. NO OS nato a [...] il [...] 21. VI AL nato a [...] il [...] 22. Lo CA LO nato a [...] il [...] 23. Lo CA SA nato a [...] il [...]
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
24. TI TO nato a [...] il [...] 25. SC IC nato a [...] il [...] 26. ET AN nato a [...] il [...] 27. NA SA nato a [...] il [...] 28. BA GI nato a [...] il [...] 29. IU FR nato a [...] il [...] 30. IN FR nato a [...] il [...] 31. ES GI VI nato a [...] il [...] 32. ZA SA nato a [...] il [...] 33. PA IO nato a [...] il [...] 34. TA AN nato a [...] il [...] 35. GA GI nato a [...] il [...] 36. NO GI nato a [...] il [...] 37. Lo RC VI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le memorie depositate da:
Avv. Fiorina AR Bozzarello, nell'interesse di TI TO;
Avv. Fortunato Strangi, nell'interesse di VI AL e NO OS;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR AL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lori Perla, che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte del reo per SC FR;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione alla confisca e all'art. 512 bis per SC TA, rigettando nel resto il ricorso;
l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Di SI VI, RO FR, CO AR, De FR GI, VA CA, NU PA IO, IM PA, LL CA, NO IP, NO OS, VI AL, Lo CA LO, Lo CA SA, TI TO, SC IC, NA SA, IU FR, ZA SA, PA IO, TA AN, GA GI, NO GI;
il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di SA VE, LL IO, CU IN VI, AT FR, ON VI, Di MI ND EP, IN FR, ES GI VI;
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l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena;
inammissibilità nel resto dei ricorsi per IN ZIno e IN GI;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per ET AN;
annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla confisca;
rigetto nel resto del ricorso per BA GI;
inammissibilità del ricorso per Lo RC VI per rinuncia al ricorso. udite le conclusioni formulate dai difensori dei ricorrenti:
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Avv. Leopizzi Antonella, in sostituzione dell'avvocato Luceri Sergio, difensore di fiducia di NO GI;
Avv. Taddei GI, quale difensore di fiducia di LL IO;
Avv. Calabrese FR, quale difensore di fiducia di AT FR Avv. Curatola IN, quale difensore di fiducia di AT FR Avv. Ando' UN del Foro di Roma, quale difensore di fiducia di SA VE;
Avv. Scordo IO SA, quale difensore di fiducia di IN GI, NU PA IO, Di MI ND EP, IM PA e NA SA e, in sostituzione dell'Avv. Traclò Tancredi, difensore di fiducia di De FR GI;
Avv. Silvestro SA, quale difensore di fiducia di NÀ FR, NÀ TA, Di SI VI, RO FR, CO AR, VA CA, IN ZIno, LL CA, NO IP, Lo CA LO, Lo CA SA, SC IC, ET AN, BA GI, IU FR, IN FR, ES GI VI, PA IO e GA GI;
Avv. Trovato SA, quale difensore di fiducia di VA CA e di LL CA Avv. Vianello Accorretti Giorgio, in sostituzione dell'avvocato Vianello Accorretti Valerio del Foro di Roma, difensore di fiducia di NÀ TA e Di SI VI Avv. Scarpari IZ del Foro di Messina, quale difensore di fiducia di ON VI e di Lo RC VI Avv. Manduca Tommaso, quale difensore di fiducia di ZA SA Avv. Petrelli FR del Foro di Roma, quale difensore di CU IN VI i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata;
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del 24/01/2024, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina.
1.1. Nella sentenza impugnata si è ritenuta dimostrata la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pluri- aggravata (dall'essere l'associazione armata, composta da più di dieci persone, alcune delle quali dedite all'uso di sostanze stupefacenti). La consumazione del reato associativo, stando alla contestazione, decorre da dicembre del 2019, con contestazione del fatto in permanenza. L'associazione aveva nella propria disponibilità una base operativa, in vico Bensaia, nel quartiere Giostra, a Messina;
un luogo ove custodire la sostanza stupefacente;
una rete di stabili fornitori, la maggior parte dei quali operativi in Calabria;
una rete capillare di intermediari e pusher ai quali destinare la sostanza stupefacente. Secondo la sentenza impugnata, tra le persone ritenute partecipi del sodalizio, vi era una chiara suddivisione di ruoli: oltre al capo del sodalizio, NÀ TA, vi erano i componenti del nucleo familiare ristretto, tutti odierni ricorrenti: il padre NÀ FR (deceduto nelle more del giudizio di legittimità); la madre CO AR;
la compagna Di SI VI - NÀ FR, CO AR e Di SI VI;
tra i partecipi, ritenuto tra i più stretti collaboratori di NÀ TA, figura TI IC (non ricorrente), definito "braccio destro ed esecutore delle direttive del NÀ per il prelievo e la consegna dello stupefacente" (sentenza di secondo grado, pag. 32- 37). La qualità di partecipe è stata altresì riconosciuta agli stabili fornitori del sodalizio;
si tratta dei ricorrenti: IO UN (odierno ricorrente, la cui posizione è stata però stralciata per ragioni processuali); LL IO;
AT FR;
CU IN VI;
SA VE (sentenza di secondo grado, pag. 38- 40). Secondo la Corte di appello, altre figure definite nella stessa sentenza impugnata come "figure intermedie" - sono organiche al sodalizio;
si tratta di: ON VI;
IM PA;
NO OS;
VI AL;
VA CA;
Di MI ND EP;
NO GI (odierno ricorrente e collaboratore di giustizia). (sentenza di secondo grado, pag. 40-42). La Corte di appello ha invece con le eccezioni di NO OS e VI AL, come detto ritenuti partecipi ritenuto estranei al sodalizio gli stabili acquirenti di sostanza stupefacente. Sul punto, la sentenza impugnata diverge da
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quella di primo grado, che, viceversa, aveva ritenuto organici al sodalizio anche i c.d. pusher del gruppo (si tratta degli imputati LL CA, NO IP, BA GI, RO FR, ES GI VI, IN FR, IU FR, CC SI, Lo RC VI, IF IZ, Lo CA SA, Lo CA LO, NA SA) (sentenza di secondo grado, pag. 40-42).
1.2. Oltre alla contestazione relativa al reato associativo, la sentenza di secondo grado ha ad oggetto altre 160 imputazioni per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, larga parte delle quali ascritte a NÀ TA, di volta in volta in concorso con altre persone;
4 imputazioni per violazione della legislazione penale in materia di armi;
una contestazione relativa alla violazione dell'art. 453 cod. pen., elevata nei confronti di VA CA;
sette contestazioni relative alla violazione dell'art. 512-bis cod. pen. (tre delle quali contestate all'odierno ricorrente NÀ TA e due delle quali all'odierno ricorrente VA CA). Giova precisare che le imputazioni relative a transazioni aventi ad oggetto stupefacente sono talora relative a violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; in altri casi, invece, è stata ritenuta la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. In altre occasioni ancora è stata ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Va detto che, con riferimento a diverse imputazioni, la tecnica di contestazione delle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 è caratterizzata da un certo tasso di imprecisione (in taluni casi, venendo contestata la detenzione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente di qualità imprecisata). In quasi tutte le occasioni, lo specifico oggetto della transazione illecita è stato oggetto di una "presa di posizione" da parte dei giudici di merito, che dopo avere declinato in premessa le categorie generali che hanno presieduto al ragionamento probatorio (sentenza di secondo grado, pag. 32-34) - hanno quindi assunto le conseguenti determinazioni in punto di qualificazione giuridica dei singoli fatti di reato ascritti ai diversi imputati.
1.3. Gli elementi probatori valorizzati nelle sentenze di merito sono di varia natura. Nel corso delle indagini preliminari, gli inquirenti hanno collocato sistemi di videosorveglianza e videoripresa nei pressi delle basi logistiche del sodalizio (il che ha permesso di documentare numerose transazioni illecite e i comportamenti dei relativi protagonisti); è stata effettuata attività di intercettazione telefonica, telematica e ambientale e, a decorrere dal mese di luglio 2020, sul dispositivo cellulare di NÀ TA è stato inoculato un captatore informatico;
gli inquirenti hanno poi effettuato alcuni servizi di osservazione, controllo e
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
pedinamento e, in alcune occasioni, hanno sottoposto a controllo i protagonisti delle singole transazioni, effettuando in alcuni casi dei sequestri (di stupefacente o di danaro) e degli arresti in flagranza di reato;
sono state altresì effettuate alcune acquisizioni documentali. Il quadro probatorio è stato poi corroborato dalle dichiarazioni di due imputati che, nel corso del procedimento, hanno reso dichiarazioni auto ed etero- accusatorie. Si allude alle dichiarazioni di NO GI e di TI IC. Va anticipato sin d'ora che mentre il primo collaboratore di giustizia (NO GI) è stato ritenuto soggettivamente credibile e oggettivamente attendibile dal giudice di primo grado e, poi, dalla Corte di appello - le valutazioni sul secondo, divergono: il G.u.p. del Tribunale di Messina ha accreditato il dichiarante TI come dichiarante attendibile;
viceversa, la Corte di appello ha ritenuto *ambiguo e meno rilevante» il contributo dichiarativo promanante da TI IC: da un lato, la valutazione di scarsa credibilità di TI è legata alla genesi della sua collaborazione (maturata, a differenza di quella di NO GI, solo successivamente all'emissione delle misure cautelari e dopo aver preso cognizione del loro contenuto); dall'altro lato, il giudizio di scarsa credibilità soggettiva del dichiarante è legato all'atteggiamento ambiguo che egli assume nel rendere le proprie dichiarazioni che sono indirizzate in modo selettivo su alcuni co- imputati, tacendo invece accuratamente le responsabilità di altri;
infine, osserva la Corte di appello, TI IC - dopo due interrogatori nel mese di giugno 2023 - non ha più reso dichiarazioni, lasciando così la sua collaborazione ad uno stadio «solo embrionale» (v. sentenza impugnata, pp. 34-35).
2. La sentenza della Corte di appello di Messina è stata oggetto dei ricorsi proposti dagli imputati indicati in epigrafe, con motivi di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Come criterio espositivo, si muoverà dall'esposizione dei ricorsi proposti nell'interesse di imputati cui è ascritto anche il
reato associativo.
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3. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di NÀ FR Va premesso che è documentato il decesso del ricorrente NÀ FR nelle more della celebrazione del presente giudizio di legittimità. Si dà comunque conto dei motivi di ricorso formulati nel suo interesse.
3.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai reati fine contestati ai capi 1-2-5-6-8-20-27-78-124- 130-133-145-149-150.
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3.2. Secondo motivo: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione dei fatti contestati ai capi 56-63-149-150 come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. 3.3. Terzo motivo: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 3.4. Quarto motivo: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
4. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di NÀ TA 4.1. Primo motivo: violazione di legge (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia NO GI e TI IC. Il ricorrente si duole dell'omesso esame puntuale dei motivi di appello sul tema dell'attendibilità soggettiva e oggettiva dei predetti dichiaranti;
la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad un sostanziale - quanto insufficiente - rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta altresì la carenza di riscontri alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia.
4.2. Secondo motivo: violazione di legge penale e vizio di motivazione sui reati fine (capi 5-6-10-58-63-70-73-78-77-80-81-83-89-94-98-99-103-104-112- 119-131-149-150). La motivazione della sentenza impugnata è una mera enunciazione degli elementi di prova, priva di valutazione critica;
il coinvolgimento di NÀ TA nei singoli reati è giustificato da una sorta di "responsabilità di posizione" dedotta dal ruolo apicale attribuitogli all'interno del sodalizio. Risulta altresì assente la motivazione relativa alla natura della sostanza stupefacente oggetto delle singole transazioni illecite (se si tratti, cioè, di droga c.d. pesante o di droga c.d. leggera).
4.3. Terzo motivo: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -73 d.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione in relazione ai capi 39-49-112. Si deduce la contraddittorietà della motivazione: la Corte di appello - dopo avere sviluppato un ragionamento in senso assolutorio in relazione ai capi 39 e 49 - giunge all'affermazione di responsabilità di NÀ TA in relazione al capo 112, in presenza di una situazione probatoria del tutto sovrapponibile.
4.4. Quarto motivo: mancata riqualificazione dei fatti come violazione del 73, co. 5 d.P.R. n. 309/90; omesso esame del 21° motivo di appello. La questione della possibile riqualificazione dei fatti contestati come ipotesi di lieve entità era stata dedotta con uno specifico motivo di appello, che non ha avuto risposta. Inoltre, per alcune delle ipotesi per cui l'ipotesi lieve non è stata riconosciuta, vi è
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una contraddittorietà della sentenza, posto che per la "controparte" di NÀ TA - detta ipotesi lieve è stata viceversa riconosciuta (si indicano le posizioni di LL, Rotondo, ES, IN, IF).
4.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sull'esistenza del reato associativo: la Corte di appello enfatizzando gli approdi giurisprudenziali sulla possibilità di ritenere esistente un sodalizio connotato anche da organizzazione rudimentale - ha impropriamente sovrapposto legami familiari e amicali con insussistenti vincoli di carattere associativo e ha, altrettanto impropriamente, attribuito rilievo di "base logistica" alla casa di abitazione;
inoltre, il contributo di alcuni pretesi associati è estemporaneo e legato a singole transazioni;
manca dunque un dato strutturale e, al più, è dato riconoscere l'esistenza di un concorso di persone in un reato continuato e non, invece, un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
4.6. Sesto motivo: violazione di legge penale e processuale in relazione all'attribuzione a NÀ TA del ruolo di capo dell'associazione; vizio di motivazione. In imputazione non si descrive alcuna condotta riconducibile all'attività di comando, direzione, e programmazione dell'attività del sodalizio (non potendosi sovrapporre l'attività organizzativa delle singole transazioni con quella di direzione e organizzazione di un sodalizio); né la motivazione valorizza condotte sussumibili nel tipo legale della autonoma fattispecie di reato contestata.
4.7. Settimo motivo: violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La motivazione è assente, o comunque insufficiente, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per escludere le quali con travisamento dei dati probatori negativamente valorizzati i precedenti penali riferibili ad un altro (essendo stato valorizzato, in negativo, un precedente per omicidio volontario, che, tuttavia, è annotato sul certificato casellario del padre NÀ FR).
sono stati imputato
5. Ricorso dell'Avv. Valerio Vianello Accorretti, nell'interesse di NÀ TA 5.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione, con riferimento all'esistenza del sodalizio. Si deducono vizi motivazionali in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO;
in relazione al ritenuto coinvolgimento nel sodalizio dei fornitori di sostanza stupefacente, che non sarebbero legati da alcuna affectio societatis;
sull'esistenza di dati organizzativi e strutturali;
sull'elemento soggettivo del reato, difettando il dolo specifico preteso dalla fattispecie incriminatrice.
B
Firmato Da: FEDERICA
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
5.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione, con riferimento all'attribuzione a NÀ TA del ruolo di "capo" del sodalizio.
5.3 Terzo motivo: violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione sui reati fine. Si deduce l'assenza di motivazione e, comunque, la mancata risposta agli specifici motivi di appello proposti nell'interesse di NÀ TA in relazione ai reati fine. Si lamenta altresì un vero e proprio travisamento dei motivi di appello, posto che la sentenza impugnata peraltro con apparato argomentativo apparente - replica a motivi di appello relativi a reati contestati al padre del ricorrente, ma non a quest'ultimo (ad esempio, con riferimento ai capi 8, 20, 27, 56, 63). Risultano, per contro, trascurati il decimo e l'undicesimo motivo di appello e si registrano confusioni tra la posizione di NÀ TA e quella di NÀ FR anche nell'esame del dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso. Sono stati poi trascurati i motivi di appello proposti con riferimento al capo 112 e non è stata esaminata la questione del dedotto assorbimento dei fatti contestati al capo 5), in quelli contestati al capo 2).
5.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione su condanna per il delitto previsto dall'art. 512-bis (capo a del c.d. "procedimento riunito"). Il ricorrente, condannato in primo grado per detta ipotesi delittuosa, aveva proposto uno specifico motivo di appello (trascritto alle pag. 31-32 del ricorso). Sennonché, sul punto, la Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia motivazione.
5.5. Quinto motivo di ricorso: violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Sul punto, la motivazione della Corte di appello sarebbe apparente.
6. Ricorso dell'Avv. Valerio Vianello Accorretti, nell'interesse di Di SI VI 6.1. Primo motivo di ricorso: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione sull'esistenza del sodalizio. Il motivo di ricorso è del tutto sovrapponibile a quello formulato con riferimento a NÀ TA (cfr. supra, ritenuto in fatto 5.1.).
6.2. Secondo motivo di ricorso: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio. Si censura la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO e TI, la cui attendibilità non è stata valutata;
vengono altresì trascurate le divergenze tra le dichiarazioni dei due collaboratori;
si lamenta altresì il vizio di motivazione sull'adesione della ricorrente Di SI al sodalizio, posto che il mero coinvolgimento in alcune singole vicende non rivela affectio societatis;
né possono essere confusi i rapporti affettivi coltivati dalla ricorrente con il proprio compagno NÀ
Firmato Da: FEDERICA
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TA con una adesione al sodalizio. Si lamenta altresì il fatto che la Corte di appello abbia trascurato che Di SI VI non è mai stata "osservata" nell'atto di movimentare stupefacente.
6.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione in relazione ai reati fine contestati ai capi 5-16-17-22-89. La motivazione della sentenza impugnata è viziata, per non essere stata offerta replica ai motivi di appello relativi alle singole imputazioni e perché si sarebbe trascurato che Di SI VI, al più, ha consegnato o ricevuto somme di danaro solo dopo che si erano consumate le compravendite di stupefacente, alle quali, dunque, non avrebbe dato un contributo penalmente rilevante. A tutto concedere, ove ritenuta adeguata la ricostruzione fattuale, si dovrebbero qualificare i fatti non come violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ma, a tutto concedere, dell'art. 379 cod. pen.
6.4. Quinto (recte: quarto) motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si lamenta il carattere apparente della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.
7. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di Di SI VI (motivi comuni a CO AR) 7.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai reati fine. Si lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte di appello che si è sostanzialmente limitata ad offrire una esposizione atomizzata del materiale probatorio, effettuando un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza replicare ai motivi di appello, che la Corte territoriale - senza dichiararli inammissibili - si è limitata a stigmatizzare come generici.
7.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione sull'esistenza del sodalizio. Il motivo di ricorso è del tutto sovrapponibile a quello formulato dal medesimo difensore con riferimento a Cuscinȧ TA (cfr. supra, ritenuto in fatto 4.5.).
7.3. Terzo motivo: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio. La motivazione della sentenza impugnata esamina cumulativamente la posizione di Di SI VI e di CO AR, senza svolgere alcun riferimento individualizzante e senza replicare ai motivi di appello proposti. La motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria per CO AR e assente per Di SI VI, cui viene immotivatamente attribuito il ruolo di tesoriera del sodalizio. Nessuna motivazione vi sarebbe poi in ordine
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all'elemento psicologico del reato associativo e, anzi, nemmeno viene chiaramente esplicitata la ragione per cui nel caso delle ricorrenti vi sia un contributo penalmente rilevante e non, invece, una mera connivenza.
7.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione in relazione ai reati fine. La ricostruzione fattuale proposta dalla Corte territoriale avrebbe imposto di qualificare i fatti non come violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ma, a tutto concedere, dell'art. 379 cod. pen.
7.5. Quinto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivo di ricorso che pone gli stessi temi proposti dal ricorso dell'Avv. Vianello Accorretti (cfr. supra ritenuto in fatto, punto 6.4).
8. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di CO AR (motivi comuni a Di SI VI). Il ricorso è stato redatto con unico atto nell'interesse di CO AR e Di SI VI e propone motivi comuni alle due ricorrenti. Si rinvia pertanto alla motivazione che precede, ai punti 7.1-7.2-7.3-7.5. (non al punto 7.4, che riguarda la sola Di SI VI).
9. Ricorso dell'Avv. UN Andò, nell'interesse di SA VE 9.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione in relazione al capo 12: in relazione a tale addebito è documentata una mera presenza di SA a Messina, senza che sia comprovato un suo contatto con la sostanza stupefacente nella transazione che vede coinvolti CU e NÀ TA. È dunque assente la motivazione sul contributo causale offerto da SA in tale vicenda, non risultando peraltro significativo il fatto che, dopo la transazione illecita, la Polizia giudiziaria abbia sequestrato una somma di danaro sul veicolo occupato da SA e CU (essendo, peraltro, il denaro occultato dalla parte di CU).
9.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 12: a voler ritenere che SA abbia avuto la materiale disponibilità della somma di danaro indicata nel primo motivo di ricorso, si dovrebbe ritenere che egli non avendo concorso nella compravendita di droga si sia limitato a ricettare quel denaro.
9.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al capo 12: a voler ritenere che SA abbia offerto un contributo concorsuale nella realizzazione del reato contestato al
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
capo 12, si tratterebbe di contributo di minima entità; i giudici di merito avrebbero dovuto pertanto riconoscere l'attenuante codificata all'art. 114 cod. pen.
9.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione in relazione al capo 89: la motivazione relativa a tale addebito sarebbe sostanzialmente omessa e non sarebbe stato affrontato il motivo di appello riportato a pagina 30; le intercettazioni valorizzate nel provvedimento impugnato sarebbero non conferenti e l'apparato motivazionale, risolvendosi in un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado risulta illogico e carente.
9.5. Quinto motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione in relazione al capo 100: con l'atto di appello era stato dedotto un motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, segnalando la necessità di ritenere che la transazione illecita avesse ad oggetto droghe c.d. leggere;
sul punto, la Corte territoriale ha omesso la motivazione, risultando insufficienti gli elementi valorizzati in sede di merito (che ritiene di potere individuare l'oggetto della transazione, desumendo la tipologia di stupefacente dai riferimenti ai "prezzi" dello stupefacente menzionati nel contesto di una conversazione ove sono però espliciti i riferimenti a droghe c.d. leggere e, segnatamente, all'erba).
9.6. Sesto motivo: manifesta illogicità della motivazione e omessa replica ai motivi di appello con riferimento al capo 104. Lo stupefacente sequestrato ad una terza persona (TE) viene ricollegato in modo manifestamente illogico a SA e a CU, essendo del tutto insufficiente la valorizzazione della prenotazione di biglietti del traghetto in momenti temporalmente prossimi.
9.7. Settimo motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione in relazione all'addebito associativo. Si censura il fatto che l'adesione di SA al sodalizio sia dedotta da tre sole consegne di stupefacente, avvenute a gennaio, fine luglio e inizio agosto del 2020; si postula in modo immotivato che la relazione commerciale tra SA e NÀ fosse antecedente;
si trascura l'assenza di contatti tra gennaio e luglio 2020; si ignora che, dopo agosto 2020 e sino all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (dicembre 2022), non sono documentati contatti tra SA e gli altri membri del sodalizio di cui farebbe parte. Si tratta di motivazione manifestamente illogica. Si censura altresì l'omessa considerazione del fatto che - a tutto concedere - SA non sarebbe stato l'unico fornitore di NÀ, ma uno dei tanti;
ciò dimostrerebbe l'assenza di un inserimento organico di SA nel sodalizio. La Corte territoriale sviluppa poi una motivazione insufficiente sulla prova del dolo del reato associativo, trascurando che SA ha avuto contatti non con il sodalizio, ma con il solo Cuscinȧ.
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
9.8. Ottavo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90. Sul punto vi è assenza di motivazione in ordine alla consapevolezza di SA che ha avuto contatti con il solo NÀ sul numero di associati e sulla eventuale dedizione di taluni all'uso di sostanze psicotrope. Si tratta di aggravante oggettiva che, tuttavia, deve pur sempre essere soggettivamente imputabile all'interessato.
10. Ricorso dell'Avv. Domenico Putrino, nell'interesse di SA VE 10.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato associativo: si trascura che sono documentati solo quattro contatti tra SA e (il solo) NÀ, intervallati da un significativo lasso di tempo. Si tratta, al più, di singoli reati, non indicativi di adesione al sodalizio. Inoltre, si è trascurato che il vero dominus delle singole transazioni era CU e non SA e che NÀ TA godeva di ben cinque autonomi canali di fornitura di stupefacente, sì da escludere che il contributo di SA potesse essere funzionale alle ragioni del sodalizio. Si è poi trascurato che i collaboratori di giustizia non hanno fatto riferimento a SA. La motivazione sarebbe poi contraddittoria, posto che LL - in posizione sovrapponibile a quella di SA - è stato assolto dall'addebito associativo. Sarebbe, inoltre, assente la motivazione sull'elemento psicologico del reato. 10.2. Secondo motivo: violazione di legge processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione ai reati fine. La motivazione della sentenza impugnata trascura di replicare ai motivi di appello e alle memorie depositate nel corso del giudizio e si risolve in un rinvio per relationem alla decisione di primo grado che, a sua volta, si limitava sostanzialmente a rinviare all'ordinanza coercitiva emessa durante le indagini preliminari. 10.2.1. In relazione al capo 12: il motivo di ricorso propone gli stessi temi sviluppati nel secondo motivo del ricorso predisposto dall'Avv. UN Andò (cfr. supra, 9.2). 10.2.2. In relazione al capo 89: si deduce il travisamento della prova;
la conversazione valorizzata a dimostrazione dell'esistenza di pregresse forniture, di cui si discuteva nel colloquio, è stata travisata, posto che essa fa riferimento a pagamenti e ammanchi di danaro che riguardano i rapporti di NÀ con altri fornitori (e non con SA); i riferimenti a possibili forniture di erba rappresentano invece una mera progettualità, non sviluppatasi in fatti materiali di rilievo penale.
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
10.2.3. In relazione al capo 100: anche a concedere che le conversazioni valorizzate in sede di merito abbiano ad oggetto sostanza stupefacente, si tratterebbe di droghe c.d. leggere e non di droghe c.d. pesanti. 10.2.4. In relazione al capo 104. il motivo di ricorso propone gli stessi temi sviluppati nel sesto motivo del ricorso predisposto dall'Avv. UN Andò (cfr. supra, 9.6). 10.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La motivazione è omessa sulla natura della sostanza stupefacente oggetto delle transazioni ritenute illecite. 10.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato muovendo da un fatto (l'avere commesso i reati in costanza di soggezione a misura alternativa alla detenzione) che non è stato accertato in giudizio.
11. Ricorso dell'Avv. GI Taddei, nell'interesse di LL IO 11.1. Primo motivo: vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al reato associativo. La sentenza di merito ha travisato le dichiarazioni di NO in ordine al ritenuto coinvolgimento di LL nel sodalizio criminale. Né la partecipazione sarebbe dimostrata dalle intercettazioni captate o dai due o tre incontri tra IO e NÀ TA, cui ha assistito LL IO. 11.2. Secondo motivo: vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato associativo. La sentenza di merito è viziata con riferimento alla ritenuta affectio societatis e in ordine alla consapevolezza di LL IO di interagire con un sodalizio criminale e non con il solo NÀ TA. 11.3. Terzo motivo: omessa motivazione sul motivo di appello con il quale si deduceva la mancata prova in ordine al concorso nei reati fine;
nell'atto di appello - con questione non esaminata nella sentenza impugnata - si deduceva la possibilità di qualificare come mera connivenza, penalmente irrilevante, la presenza passiva di LL in occasione delle singole transazioni.
12. Ricorso dell'Avv. Loris AR Nisi e dell'Avv. FR Petrelli, nell'interesse di CU IN VI Dopo avere espresso una doglianza di ordine generale, relativa ad un generalizzato omesso esame dei motivi di appello da parte della Corte territoriale, nell'interesse di CU vengono articolati quattro motivi di ricorso. 12.1. Primo motivo: vizio di motivazione sulla partecipazione alla contestata associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. La motivazione è viziata sotto più profili: si ascrive al ricorrente il ruolo di stabile fornitore, quando egli, al più, ha effettuato
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
due sole forniture di stupefacente, intervallate da sette mesi;
inoltre esisteva una pluralità di canali di fornitura;
si ascrive a CU il ruolo di fornitore di cocaina, quando una delle due forniture ha ad oggetto marijuana;
la motivazione è viziata anche nella parte in cui non illustra ragioni di cointeressenza economica tra fornitore e acquirente e sull'essenzialità della fornitura per la persistenza del sodalizio;
viziata risulta altresì la chiave di lettura delle conversazioni intercettate;
la motivazione sarebbe poi contraddittoria tanto con riferimento alla diversa regola valutativa adottata per esaminare la posizione dei pretesi "stabili fornitori" e quella dei pretesi "stabili acquirenti" dello stupefacente gestito dal gruppo di NÀ, oltre che con riferimento alla valutazione della posizione di CU, valutata in modo diverso rispetto a quella di LL, a fronte di elementi probatori del tutto analoghi. La motivazione sarebbe infine viziata per avere valorizzato un elemento inutilizzabile (il riferimento è all'acquisizione di uno screenshot di un messaggio whatsapp, utilizzato per ricostruire i fatti di cui al capo 12, che sarebbe inutilizzabile, essendo stato acquisito in violazione delle regole che governano il sequestro di corrispondenza). 12.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale (artt. 59 e 118 cod. pen) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e imputazione soggettiva dell'aggravante. La questione proposta nei motivi di appello - non è stata esaminata dalla Corte territoriale. Nessuna motivazione si riscontra in ordine alla consapevolezza di CU sull'esistenza di un gruppo di associati superiore a dieci persone e sulla presenza, nel sodalizio, di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti. 12.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. in relazione al capo 12. La questione - proposta nei motivi di appello non è stata esaminata dalla Corte territoriale. Né soccorre la sentenza di primo grado, viziata da illogicità della motivazione. 12.4. Quarto motivo: vizio di motivazione e travisamento della prova (per omissione) in relazione al trattamento sanzionatorio. Si censura il fatto che la Corte territoriale - nella determinazione relativa al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche abbia trascurato l'incensuratezza, la giovane età, il livello di inserimento sociale - documentato da attività formativa qualificata e regolare attività lavorativa, intraprese soprattutto dopo i fatti di reato ascritti al ricorrente e familiare. Elementi che avrebbero dovuto condurre a determinare in modo più mite la pena base, a riconoscere le circostanze attenuanti generiche e a commisurare gli aumenti per la continuazione in modo più contenuto (essendo, peraltro, la determinazione della misura degli aumenti del tutto immotivata).
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Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
13. Ricorso dell'Avv. FR Calabrese, nell'interesse di AT FR 13.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La sentenza impugnata, risolvendosi in un sostanziale richiamo a quella di primo grado, non offre adeguata risposta alle censure proposte nei motivi di appello, sviluppando argomentazioni puramente assertive;
essa, poi, si fonda su una lettura frammentaria del quadro probatorio. 13.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato associativo. Si contesta l'adeguatezza della motivazione, laddove essa ascrive ad AT il ruolo di "stabile fornitore", a fronte di un quadro probatorio che restituisce un coinvolgimento di AT nei rapporti con NÀ limitato a poche settimane e a poche transazioni illecite, delle quali, nemmeno è dimostrata l'essenzialità per il mantenimento in vita del sodalizio. Si evidenzia che non sono dimostrati né la stabilità del vincolo, né l'esistenza di co- interessenze economiche tra AT e il sodalizio. Si evidenzia che i collaboratori di giustizia non menzionano in alcun modo AT. Si censura l'omessa considerazione del tema dell'elemento soggettivo del reato, non essendo dimostrato che AT sapesse dell'esistenza di un contesto organizzato, né che egli avesse il dolo di partecipazione ad esso e di adesione al programma delittuoso. 13.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul capo 80. Si censura la motivazione della sentenza impugnata sotto due profili: (a) l'individuazione di AT, come autore della consegna di stupefacente;
(b) l'individuazione della natura della sostanza oggetto della transazione (droga c.d. pesante, per la sentenza;
droga c.d. leggera, per il ricorrente).
della
13.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul capo 94. La motivazione della sentenza impugnata ricava la prova della responsabilità di AT dall'interpretazione di un'unica conversazione del 24 luglio 2020 che, però, sarebbe del tutto equivoca. Inoltre, l'oggetto transazione sarebbe rappresentato da marijuana e non da cocaina. 13.5. Quinto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul capo 107. La motivazione della sentenza impugnata ricava il coinvolgimento di AT in questa vicenda da un riferimento indiretto a quello», come mittente della spedizione di droga consegnata da una terza persona a NÀ TA. L'individuazione di «quello» in AT è apodittica. 13.6. Sesto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sui capi 80, 94, 107. Si censura la sentenza impugnata per avere escluso con motivazione viziata la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
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13.7. Settimo motivo: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si censura la motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, applicato in misura superiore a quella minima edittale.
14. Ricorso dell'Avv. IN Curatola, nell'interesse di AT FR 14.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato associativo. Il motivo di ricorso - nei suoi termini essenziali propone gli stessi temi valorizzati nel ricorso predisposto dall'Avv. FR Calabrese. Si censura la motivazione sotto il profilo del riconoscimento di una partecipazione al sodalizio da parte di AT, che ebbe sporadici contatti con il solo NÀ TA e sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato associativo. 14.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai reati fine (capi 80-94-107): la motivazione è insufficiente. In assenza di sequestri ed essendo la prova ricavata solo da intercettazioni, non vi sono elementi dimostrativi su: (i) esistenza dello stupefacente;
(ii) natura e qualità dello stupefacente;
(iii) quantità dello stupefacente. In relazione al capo 107, si evidenzia che la transazione è ascrivibile a ON e che l'individuazione di AT come mittente coinvolto nella consegna è del tutto arbitraria. 14.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai reati fine (capi 80-94-107): la sentenza offre motivazione del tutto illogica (capo 80) o non ne offre alcuna (capi 84 e 107) sulla natura della sostanza stupefacente. Resta dunque immotivata la decisione di individuare la cocaina quale oggetto della transazione illecita. 14.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 14.5. Quinto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Si denuncia l'assenza di motivazione.
15. Ricorso dell'Avv. IZ Scarpari, nell'interesse di ON VI 15.1. Primo motivo: vizio di motivazione in ordine al concorso nei reati fine. La motivazione della sentenza impugnata è apparente, risolvendosi in generici richiami a clausole di stile, peraltro contrastanti con massime di esperienza. Le prove documentali (videoriprese) sono interpretate in modo illogico;
a tutto concedere è documentata la presenza di ON sul luogo delle transazioni illecite senza che vi sia prova di un suo apporto concorsuale alla loro conclusione.
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15.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere. Con motivazione viziata, la Corte territoriale trae argomenti probatori dal coinvolgimento di ON in due soli reati fine, commessi in un breve lasso temporale. Il collaboratore di giustizia TI nemmeno menziona ON. La motivazione sulla consapevolezza del ricorrente dell'esistenza di un sodalizio è insufficiente. 15.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Si denuncia l'assenza di motivazione.
16. Ricorso dell'Avv. SA Scordo, nell'interesse di IM PA 16.1. Primo motivo: vizio di motivazione sul reato associativo. La motivazione è contraddittoria, nel definire IM una "figura intermedia" e "atipica", salvo poi coinvolgerlo nel reato associativo. L'essere IM un "emissario dei catanesi" è conclusione probatoria postulata, ma immotivata. In realtà, si tratta di una persona coinvolta in modo autonomo nel traffico di droga, che non ha affectio con il gruppo di NÀ, ma solo rapporti con quest'ultimo per poche transazioni e per un lasso di tempo circoscritto. La motivazione non procede nemmeno ad una valutazione controfattuale, per verificare se il contributo di IM abbia avuto un rilievo - e in quale misura - sulla persistenza del sodalizio. Altre figure - colpite da analoghe risultanze probatorie - sono state assolte dall'addebito associativo (si fa riferimento a TI). 16.2. Secondo motivo: vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale replicato al secondo motivo di appello, nel quale si deduceva che la sostanza oggetto delle transazioni era una droga c.d. leggera. 16.3. Terzo motivo: assenza di motivazione in relazione alla questione dedotta nei motivi di appello - dell'assorbimento del capo 69 nel capo 97. 16.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Si denuncia l'assenza di motivazione.
17. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di VA CA 17.1. Primo motivo: assenza di motivazione sul concorso nei reati fine (capi 74, 81, 91, relativi a violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e capo 116, relativo ad una violazione dell'art. 453 cod. pen.). Si lamenta che la Corte territoriale non ha motivato su tali addebiti. 17.2. Secondo motivo: erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sull'esistenza dell'associazione per delinquere. La motivazione della Corte territoriale - senza replicare ai motivi di appello sviluppa un ragionamento congetturale, che sovrappone la partecipazione a singole vicende e l'esistenza di
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relazioni amicali e familiari con l'esistenza di stabili legami criminosi, costituiti in forma organizzata e destinata a perdurare nel tempo. 17.3. Terzo motivo: erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sulla partecipazione di VA all'associazione per delinquere: nessun ruolo è attribuito a VA nel sodalizio;
si desume la sua partecipazione dalle singole transazioni illecite e si ricava dimostrazione dell'affectio societatis valorizzando in modo illogico il contenuto di alcune intercettazioni. Vi è poi contraddittorietà della motivazione, considerato che le fonti probatorie dimostrano che VA era in grado di approvvigionarsi di stupefacente presso fornitori calabresi in autonomia, senza necessariamente giovarsi dei contatti di Cuscinȧ; il che dimostra che egli non è "intraneo" al sodalizio. 17.4. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione. Si denuncia l'assenza di motivazione.
18. Ricorso dell'Avv. Fortunato Strangi, nell'interesse di NO OS e VI AL 18.1. Primo motivo: erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato associativo. Si denuncia il carattere viziato e contraddittorio della motivazione. Ai due ricorrenti viene contestata l'adesione al sodalizio criminale, con il ruolo di essere "stabili acquirenti" di sostanza stupefacente e di essere "pusher del gruppo facente capo a NÀ TA. Si tratta di conclusione probatoria contraddittoria rispetto a quella raggiunta per altri imputati cui era attribuita analoga posizione. La motivazione è illogica anche nella parte in cui ascrive ai ricorrenti la condotta di partecipazione, nonostante il fatto che il loro coinvolgimento nelle vicende illecite sia documentato per un lasso di tempo circoscritto, limitato a poche vicende, preceduto e seguito da una protratta e significativa assenza dalla scena. Si tratta di dati obiettivi che contraddicono la logicità della conclusione probatoria che vuole i due ricorrenti stabili partecipi del sodalizio. 18.2.Secondo motivo: contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in relazione al reato associativo. Il motivo ribadisce alcuni temi proposti con il primo motivo: la contraddittorietà della decisione rispetto a quella assunta per altri "stabili acquirenti"; il livello di autonomia dei due ricorrenti;
la dimostrata interruzione dei rapporti con il gruppo Cuscinȧ. A tali elementi si aggiunge che il collaboratore NO GI, non riconosce NO OS e VI AL come membri del sodalizio e che il collaboratore TI riferisce ai due il ruolo di "stabili acquirenti", senza offrire elementi suggestivi di adesione al sodalizio e rendendo comunque dichiarazioni non riscontrate.
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
18.3. Nell'interesse di NO OS e VI AL, nelle more della celebrazione dell'udienza, è stata depositata una memoria. In detta memoria si portano sostanzialmente argomenti sovrapponibili a quelli già espressi nel ricorso, confortati da diversi richiami giurisprudenziali ritenuti pertinenti. Si censura inoltre la contraddittorietà della motivazione per avere "trattato" la posizione di NO OS e VI AL in modo diverso da quello riservato ad imputati in posizioni analoghe e l'inaffidabilità del dato probatorio promanante dalle dichiarazioni di TI, smentite dagli altri elementi probatori. Si contesta infine la attribuzione ai ricorrenti della conversazione del 18 agosto.
19. Ricorso dell'Avv. SA Scordo, nell'interesse di Di MI ND EP 19.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio. In modo illogico e con motivazione carente, la Corte territoriale ricava prova della partecipazione al sodalizio dal coinvolgimento della ricorrente in due soli episodi, che non sono sussistenti e che, in ogni caso, risultano estemporanei e non dimostrativi di un inserimento della ricorrente nel sodalizio. 19.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al capo 60. La Corte territoriale ha ritenuto che Di MI ND abbia effettuato un viaggio da Catania a Messina, consegnando poi una busta a NÀ. Manca tuttavia la prova che quella busta contenesse droga. Viceversa, dal compendio probatorio emerge che NÀ era in grado di procurarsi droga nel territorio catanese, senza ricorrere ai servizi della ricorrente.
Corte come
19.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione al capo 150. La territoriale ha ricavato prova del coinvolgimento della ricorrente intermediaria in una compravendita di mezzo chilogrammo di marijuana valorizzando il contenuto di una conversazione intercettata. Quest'ultima, però, ha un contenuto equivoco ed è stata interpretata dalla Corte di appello in modo illogico. Inoltre, nemmeno è dimostrato che la transazione illecita abbia poi avuto luogo, sicché si rischia di punire una mera progettualità priva di offensività.
20. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di RO FR 20.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 6-11-70-98-118-130-135-157, come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sul tema, a fronte di contestazioni relative a transazioni aventi ad oggetto "quantità imprecisate" di stupefacente, la motivazione della Corte territoriale è assertiva e in modo insufficiente fonda le proprie conclusioni sulle
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dichiarazioni, non riscontrate, di NO GI;
alla qualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità non sarebbero d'ostacolo né la ripetitività dei singoli episodi illeciti, né i quantitativi evocati trattando del capi 118 e 130, compatibili con l'ipotesi lieve. 20.2. Secondo motivo: vizio di motivazione, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte territoriale ha omesso la motivazione.
21. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di IN ZIno 21.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai capi 120-125-136-137 e 32 (del c.d. procedimento riunito). Il giudice di appello si limita ad un integrale rinvio alla sentenza di primo grado, senza affrontare i temi proposti dai motivi di appello, con una motivazione che, dunque, è omessa. 21.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena base stabilita per il reato più grave, in misura significativamente difforme dal minimo edittale, non è sorretta da motivazione;
la determinazione della stessa è contraddittoria rispetto alla posizione di IN GI, chiamato a rispondere dello stesso reato;
gli aumenti per la continuazione per i reati satellite sono immotivati. 21.3. Terzo motivo: vizio di motivazione, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte territoriale ha omesso la motivazione.
22. Ricorso dell'Avv. SA Scordo, nell'interesse di IN GI 22.1. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione al capo 31, del c.d. procedimento riunito. La Corte territoriale ritenendo la genericità del motivo di appello, senza però dichiararlo inammissibile ha replicato in modo del tutto generico, con motivazione insufficiente in ordine alle ragioni per cui si debba identificare nel ricorrente la persona menzionata nelle conversazioni come "Peppe il tabacchino", protagonista di una transazione illecita.
23. Ricorso dell'Avv. SA Scordo, nell'interesse di NU PA IO 23.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 120 e 125. Su essi, benché oggetto di appello, la Corte territoriale ha omesso la motivazione. 23.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 136-137. Su essi, la Corte territoriale ha omesso la motivazione circa la
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
24. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di Lo CA LO e Lo CA SA Con un unico ricorso per cassazione, l'Avv. SA Silvestro propone motivi comuni a Lo CA LO e Lo CA SA. 24.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai capi 36-101-102. In relazione ad essi, la Corte territoriale-giudicando generici i motivi di appello senza dichiararli inammissibili - omette, di fatto, la motivazione, limitandosi a sintetizzare il contenuto di alcune intercettazioni, menzionare acriticamente le dichiarazioni di TI, operando, in definitiva, un richiamo alla decisione di primo grado, senza vaglio critico e senza replica ai motivi di appello. 24.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, essendo compatibili i quantitativi di stupefacente oggetto delle singole transazioni illecite e non ostando il carattere ripetuto delle stesse;
su tale aspetto, la Corte territoriale ha omesso la motivazione. 24.3. Terzo motivo: vizio di motivazione, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte territoriale ha omesso la motivazione.
25. Ricorso dell'Avv. GI Donato, nell'interesse di TI TO 25.1 Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Si denuncia il carattere apparente della motivazione in relazione al capo 156, rispetto al quale la conversazione valorizzata illogicamente dalla Corte territoriale non offre prova né della consegna dello stupefacente, né del raggiungimento di un accordo criminoso diretto ad una futura consegna. 25.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha offerto motivazione: (i) sulla determinazione della pena base;
(ii) sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (trascurando anche la documentazione dimostrativa di un mutamento dello stile di vita del ricorrente); (iii) sulla misura degli aumenti applicati in relazione ai reati satellite. 25.3. Nelle more della celebrazione dell'udienza, nell'interesse di TI TO, è stata depositata una memoria dall'Avv. Fiorina AR Bozzarello. In detta memoria, si propongono ulteriori motivi a sostegno del secondo motivo proposto nel ricorso, denunciando l'illogicità e la carenza di motivazione in
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di circostanze attenuanti generiche, che conduce alla determinazione di una pena finale non coerente con il dettato dell'art. 27 Cost.
26. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di SC IC 26.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai capi 20-79-131. La Corte territoriale non si è confrontata coi motivi di appello, trascurandone le censure. In relazione al capo 20 non è stato affrontato il motivo di appello che sottolineava come la cessione di droga dai danti causa catanesi a NÀ fosse avvenuta solo dopo che SC aveva incontrato Cuscinȧ. In relazione al capo 79, illogicamente si è ritenuta la responsabilità di SC in relazione ad una transazione che, però, non risulta essersi concretizzata, posto che la conversazione valorizzata dalla Corte di appello rivela solo un'intenzione criminosa, poi non realizzatasi. In relazione al capo 131 Si lamenta l'omesso esame del motivo di appello, nel quale si censurava l'insufficienza del materiale probatorio valorizzato dal giudice di primo grado. 26.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha offerto motivazione: (i) sulla determinazione della pena base, determinata anche in modo contraddittorio rispetto ad alcuni coimputati;
(ii) sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
(iii) sulla misura degli aumenti applicati in relazione ai reati satellite.
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
27. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di ET AN Si denuncia cumulativamente, con un unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte territoriale si è limitata ad un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado trascurando i motivi di appello. Si lamenta la immotivata sconfessione delle dichiarazioni di TI - che indicava ET come acquirente a fini di uso personale e non a fini di spaccio e si stigmatizza la mancata considerazione di tale ultima eventualità. Anche la mancata qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, risulta poi immotivata.
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28. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di BA GI 28.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione capo 67. La motivazione della Corte territoriale non spiega perché l'acquisto di sostanza emergente dalle conversazioni intercettate non possa essere relativo ad un acquisto a fini di uso personale. In modo immotivato si attribuisce rilievo alle dichiarazioni accusatorie di TI.
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28.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sul punto, la motivazione della Corte di appello è del tutto carente e anche contrastante con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite Murolo. 28.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta nei confronti del ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione viziata, ha disposto la confisca di beni dei quali BA aveva offerto dimostrazione della legittima provenienza, trattandosi di acquisti di beni di valore non sproporzionato rispetto alle risorse reddituali del nucleo di comprovata provenienza lecita. Inoltre, uno dei beni confiscati è anche cointestato ad altra persona.
29. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di IU FR 29.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sul punto la motivazione è assente o comunque impiega indici non decisivi - come la ripetitività delle condotte - in presenza di transazioni illecite di cui nemmeno è noto il quantitativo. Sul punto, la motivazione della Corte di appello è addirittura perplessa sostenendo che, per IU, "non pare" configurabile l'ipotesi di cui al quinto comma;
si denuncia altresì la contraddittorietà della motivazione rispetto ad altre posizioni analoghe (IN, LL, Lo CA e altri). 29.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: la motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
30. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di IN FR e ES VI In relazione a detti imputati, l'Avv. SA Silvestro propone un unico ricorso per cassazione, deducendo motivi di impugnazione comuni alle due posizioni. 30.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si lamenta la mancata motivazione in relazione alla confutazione dell'ipotesi alternativa (di acquisti di stupefacente effettuati per uso personale). 30.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: la motivazione è assente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
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31. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di NO IP 31.1. Primo motivo: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli episodi indicati al capo 27. Si censura il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non essendo noti i quantitativi oggetto delle singole transazioni illecite, né essendo sufficienti a confortare la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale il contenuto delle dichiarazioni di NO (poiché generiche) e di TI (poiché si tratta di dichiarante non credibile). Né l'ipotesi lieve è smentita dalla pluralità di episodi illeciti. 31.2. Secondo motivo: violazione di legge. Si censura l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di merito nel calcolare la pena da irrogare all'esito della riduzione prevista per il giudizio abbreviato.
32. Ricorso dell'Avv. SA Silvestro, nell'interesse di TÒ Nunzia 32.1. Primo motivo: violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione al capo 155. Si era dedotta, nel terzo motivo di appello, la questione dell'assorbimento dei fatti contestati al capo 155 all'interno dei capi 140-148; la Corte territoriale non ha esaminato la doglianza. Le questioni di debito-credito trattate nell'intercettazione valorizzata per motivare la condanna in relazione al capo 155, in realtà, hanno ad oggetto il pagamento delle cessioni di stupefacente contestate ai capi 140 e 148; i riferimenti nella medesima conversazione - a future transazioni rappresentano una mera progettualità, non concretizzatasi in un accordo criminoso. 32.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione con riferimento ai capi 139-140-148. La Corte territoriale valuta come generici i motivi di appello e senza dichiararli inammissibili - si limita a ritenerne l'infondatezza con un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, richiamata senza alcun vaglio critico.
33. Ricorso dell'Avv. IN Centorrino, nell'interesse di Sarmataro AN 33.1. Primo motivo: erronea applicazione legge penale e processuale, apparenza motivazione, contraddittorietà, travisamento fatto in relazione al capo 139. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, osservando che «nessuna frequentazione, captazione o elemento di accusa a suo carico è evincibile dagli atti, in ordine ai rapporti con alcuno dei coimputati nel presente processo e men che meno con il NÀ o il TÒ». 33.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si censura la
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena base irrogata dal giudice di merito.
34. Ricorso dell'Avv. Tommaso Manduca, nell'interesse di ZA SA 34.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo 88. Si censura la motivazione della sentenza, posto che in assenza di sequestro di stupefacente, nell'ignoranza del dato quantitativo e qualitativo che caratterizza eventualmente la transazione illecita, in assenza di prove testimoniali o servizi di pedinamento, in presenza di videoriprese poco chiare nel raffigurare il presunto ZA il mero contenuto di alcune intercettazioni non è sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente. Inoltre, non vi è motivazione adeguata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ben potendosi ravvisare l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
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34.2. Secondo motivo: erronea applicazione legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
con motivazione puramente assertiva, sarebbe stata trascurata la valutazione del corretto comportamento processuale, l'assenza precedenti penali di rilievo, la minima offensività del fatto. 34.3. Terzo motivo: erronea applicazione legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il significativo scostamento dalla pena minima edittale è privo di motivazione, anche tenuto conto che non è noto il quantitativo di droga oggetto della transazione e che ZA sarebbe incensurato.
35. Ricorso dell'Avv. SA Trovato, nell'interesse di LL CA 35.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai capi 109-117-143. La motivazione è assente sulla destinazione della sostanza allo spaccio, anziché al consumo personale, non essendo peraltro documentata alcuna cessione a terzi. La motivazione è poi contraddittoria, perché a fronte di identico quadro probatorio - il ricorrente è stato assolto dal capo 72 e condannato per i capi 109-117-143. 35.2. Secondo motivo: erronea applicazione legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: in modo immotivato, la pena base è stata stabilita in misura superiore alla mediana della cornice edittale;
gli aumenti per la continuazione sono poi non marginali, in assenza di motivazione.
36. Ricorso dell'Avv. IO SA Scordo, nell'interesse di NA SA
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
36.1. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione ai capi 110-144-152- 158-159. Nell'atto di appello si era dedotta la destinazione della droga a uso personale, con conseguente necessità di assoluzione o qualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello, limitandosi a sostenere che il quantitativo oggetto di quella transazione è pari a 100 grammi di sostanza e che, dunque, è da escludere la destinazione ad uso personale e la lieve entità del fatto. Si tratta di motivazione insufficiente e, peraltro, valida solo per il capo 110 e non per le altre imputazioni, rispetto alle quali la motivazione è di fatto omessa. 36.2. Secondo motivo: erronea applicazione legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
37. Ricorso dell'Avv. SA GI Carabba, nell'interesse di GA GI Con un unico motivo, si deduce cumulativamente erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo 71.La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, travisato il materiale probatorio, interpretando erroneamente il significato delle captazioni e così ascrivendo contrariamente al vero - un ruolo di intermediario al ricorrente;
in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che lo stupefacente acquistato da GA fosse destinato ad uso personale, essendo egli un tossicodipendente e consumatore di sostanze e non spacciatore (come riferito anche dal collaboratore TI). Inoltre, la motivazione è del tutto insufficiente in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, posto che la Corte territoriale non spiega perché il fatto non possa eventualmente essere qualificato come violazione del quinto o del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
38. Ricorso dell'Avv. Tancredi Traciò, nell'interesse di De FR GI 38.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo 34. La Corte territoriale - trascurando le allegazioni difensive (che attestano uno stato di tossicomania certificata del ricorrente) - hanno in modo congetturale ritenuto che lo stupefacente acquistato da De FR fosse destinato a terzi e non, invece, ad uso personale. Tale congettura è stata impropriamente corroborata dalla Corte territoriale valorizzando le dichiarazioni di NO, che, però, sono inconferenti, poiché aventi ad oggetto la mera "fama" di De FR e non lo specifico fatto contestato al capo 34). 38.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo 34, sotto il profilo della qualificazione giuridica del
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
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fatto. Le videoriprese documentano che dopo l'acquisto il ricorrente introduce un piccolo involucro nella tasca dei pantaloni. In modo immotivato, la Corte territoriale ha escluso che ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (peraltro adottando un criterio di valutazione dei fatti non informato al favor rei, così contraddicendo il metodo interpretativo adottato per trattare di altre posizioni). 38.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si denuncia l'assenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
39. Ricorso dell'Avv. IO Di Micco, nell'interesse di NO GI Si tratta del collaboratore di giustizia, che non articola motivi di ricorso sulla responsabilità penale (ritenuta per i reati fine contestati ai capi 1-5-17-21-22 e per il reato associativo contestato al capo 164. 39.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale, in relazione alla diminuzione nella massima estensione della pena, ai sensi dell'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90. Non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il contributo particolarmente rilevante dato da NO GI. 39.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale, in relazione alla diminuzione di pena prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., da riconoscere nella massima estensione con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. 39.3. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe stato trascurato il rilievo da attribuire al comportamento collaborativo del ricorrente.
40. Ricorso dell'Avv. SA GI Carrabba, nell'interesse di Lo RC VI 40.1. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento all'applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, in relazione ai capi 28-31-34-42-45. 40.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio. 40.3. Con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firme autenticate dall'Avv. SA GI Carabba e dall'Avv. Ferdinando Longarelli, Lo RC VI ha rinunciato al ricorso per cassazione, senza esplicitarne le ragioni.
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
41. Il procedimento è stato discusso all'udienza pubblica del 3 marzo 2026. Preliminarmente, la posizione di IO UN è stata stralciata da quella degli altri ricorrenti (per un vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità in favore di uno dei due difensori nominati da detto ricorrente). Risolte le questioni preliminari e svolta la relazione introduttiva, le parti comparse hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare
Come criterio espositivo si muoverà dall'esame delle posizioni di NÀ FR e di Lo RC VI, per le quali l'esito del presente giudizio di legittimità è privo di complicazioni. Si procederà poi all'esame delle posizioni dei ricorrenti cui è ascritto l'addebito associativo. Si esamineranno in seguito i ricorsi che impongono l'annullamento - con o senza rinvio della decisione impugnata. Infine, verranno esaminati le posizioni rispetto alle quali il Collegio ha rigettato i ricorsi.
1.1. Posizione di NÀ FR
Va preliminarmente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NÀ FR, che risulta deceduto nelle more del presente processo, dopo la pronuncia della sentenza di appello. Non è prospettabile l'epilogo assolutorio, pur sempre consentito a tenore dell'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la estinzione del reato. La norma presuppone la "evidenza" della prova della innocenza, tuttavia non riscontrabile nel caso in esame ad onta delle articolate argomentazioni poste a fondamento della valutazione di responsabilità da parte dei Giudici di merito. Tale epilogo peraltro non è stato nemmeno richiesto dalla difesa che, di fatto, non ha coltivato il ricorso. Ne segue, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NÀ FR per morte dell'imputato.
1.2. Posizione di Lo RC VI Sempre in via preliminare, si deve prendere atto del fatto che Lo RC VI ha rinunciato al ricorso. L'intervenuta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. L'atto di rinuncia non è motivato, sicché non vi sono elementi per ritenere che la rinuncia sia conseguente ad una sopravvenuta carenza di interesse o ad altre ragioni estranee alla sfera di volontà del ricorrente. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di
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ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
2. Premesse di carattere generale: sul materiale probatorio e sulla struttura della motivazione
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I ricorsi proposti dagli imputati sollevano numerosi temi comuni. Il che suggerisce - per evidenti necessità di economia espositiva di sviluppare alcune premesse generali, onde evitare di doverle ribadire in occasione dell'esame di ciascun ricorso.
2.1. Sul materiale probatorio.
Nei ricorsi in esame, con l'eccezione che si dirà, nessuno dei ricorrenti deduce motivi di ricorso in relazione alla utilizzabilità del materiale probatorio valorizzato in sede di merito. Del resto, posto che in sede di merito si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, la deduzione di nullità diverse da quelle assolute o di questioni di inutilizzabilità per contrasto con un divieto probatorio risulterebbe preclusa dal dettato dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. L'unica questione proposta sull'utilizzabilità del materiale probatorio potenzialmente ammissibile in questa sede è quella dedotta dalla difesa di CU, in ordine alla inutilizzabilità degli screenshot eseguiti dalla Polizia giudiziaria per documentare alcuni scambi di messaggi tra CU e NÀ TA tramite whatsapp. Secondo una recente decisione di questa Corte, in mancanza di un decreto di sequestro del Pubblico ministero determina l'inutilizzabilità patologica dell'elemento di prova autonomamente raccolto dalla Polizia giudiziaria (poiché acquisito in violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 254 cod. proc. pen.), deducibile anche in sede di giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [...], Rv. 287039 -01). Quand'anche condiviso tale inquadramento, tuttavia, la questione risulterebbe inammissibile per difetto di specificità, considerato che - nel dedurre l'inutilizzabilità dell'elemento probatorio il ricorrente non ha dedotto in modo specifico le ragioni per cui la rimozione dell'elemento probatorio in tesi inutilizzabile abbia rilievo decisivo, all'esito di una prova di resistenza, nell'economia complessiva della decisione impugnata (in termini, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 28702402). Infatti, la prova eventualmente ritenuta inutilizzabile deve assumere una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implichi necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza;
solo nel caso in cui tale evenienza emerga ictu oculi - circostanza che non ricorre
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nel caso in esame - la parte ricorrente che ne deduca la inutilizzabilità è sollevata dall'onere di un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (in termini, Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, [...], Rv. 285883-04).
2.2. Motivi di ricorso aventi ad oggetto la valutazione delle prove dichiarative promananti da NO GI e TI IC Diversi ricorsi pongono il tema del vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle prove dichiarative promananti dai collaboratori di giustizia NO GI e TI IC.
Si tratta di motivi infondati.
Vanno ribaditi gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che in materia di chiamata in correità - ha chiarito che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni», precisando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255145 01). Si deve trattare di una «valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255143-01). La Corte di appello ha offerto una adeguata motivazione in ordine ai criteri adottati per valutare la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di NO GI, distinguendo la posizione di quest'ultimo da quella di TI IC, la cui credibilità è stata viceversa - e in modo motivato - messa in discussione, pur annettendosi rilievo ad alcune sue dichiarazioni, ove esse siano corroborate da necessari riscontri. Le dichiarazioni di NO sono state ritenute probatoriamente "affidabili", in ragione del momento in cui ha preso avvio la collaborazione del dichiarante (in epoca significativamente anteriore all'emissione delle misure cautelari), alla completezza e precisione delle informazioni rese, coerenti con il livello di radicamento nelle dinamiche delittuose, all'esistenza di significativi riscontri (v. sentenza d'appello, pag. 35-36 e sentenza di primo grado, pag.
2-4 della motivazione). Nel tessuto della motivazione relativa ai vari reati fine (ma anche al reato associativo), poi, le dichiarazioni di NO GI vengono ripetutamente corroborate da elementi di riscontro.
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Si tratta di motivazione non apparente, né manifestamente illogica;
inoltre, essa non è messa in discussione in modo efficace dai motivi di ricorso proposti dagli imputati, che, sul punto, si rivelano generici. Le dichiarazioni di TI IC, invece, sono state valutate in modo difforme dai giudici di primo e secondo grado. Si tratta di dichiarante attendibile per il giudice di primo grado e, viceversa, di dichiarante non del tutto attendibile, secondo i giudici di appello. Anche in questo caso, la valutazione della Corte è espressa con una motivazione non apparente, né illogica. I giudici di secondo grado evidenziano come TI IC abbia cominciato a rendere dichiarazioni solo dopo aver preso conoscenza degli elementi di indagine e registra (motivatamente) come elemento che mina potentemente la credibilità del dichiarante il fatto che TI abbia assunto un contegno "ambiguo" e selettivo: in alcuni casi, coinvolgendo senza particolari remore nelle attività illecite persone di minore profilo criminale;
in altri casi, viceversa, evitando accuratamente di riferire circostanze potenzialmente nocive per persone di maggiore caratura delinquenziale (v. sentenza appello, pag. 35-36 et passim). Nondimeno, con motivazione congrua, la Corte di appello ha comunque valorizzato in modo non manifestamente illogico anche le dichiarazioni di TI IC, laddove esse si presentavano particolarmente credibili e attendibili in ragione della significatività dei riscontri emersi per taluno dei reati fine. Tale metodo di valorizzazione della prova dichiarativa risulta coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che ritiene «legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto» (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, [...], Rv. 280103-01).
2.3. Motivi di ricorso relativi alla "struttura" della motivazione Molti motivi di ricorso denunciano come viziata la motivazione della sentenza impugnata, lamentando il fatto che essa si risolve in una motivazione apparente, limitata spesso ad acritici rinvii per relationem alla decisione di primo grado;
una motivazione che, secondo i ricorrenti, nemmeno esamina i motivi di appello proposti o senza dichiararli inammissibili non li confuta, limitandosi a stigmatizzarne la genericità. Salvo quanto si dirà con riferimento ad alcune specifiche posizioni, si tratta di censure infondate.
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TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
2.3.1. Va ribadito il risalente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale quando esso: <1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216664-01).
2.3.2. Inoltre, seppure vi sia il dovere di replicare ai motivi di appello non esplicitamente giudicati inammissibili (Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, [...], Rv. 287104 -01), è da ribadire che il livello di approfondimento dell'apparato motivazionale è proporzionale al livello di specificità della doglianza espressa nell'atto di gravame;
sicché il giudice dell'impugnazione <<non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [...], Rv. 281935-01).
2.3.3. Tanto premesso, si deve evidenziare che salvi i casi specifici che si diranno - la motivazione della sentenza impugnata soddisfa le condizioni delineate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Nei casi in cui la Corte di appello ha effettuato esplicitamente o implicitamente un rinvio per relationem alla decisione di primo grado (evidentemente nota agli imputati), il rinvio è stato formulato a fronte di censure che, nella sostanza, articolavano un mero dissenso rispetto alla decisione di primo grado, che, sul punto, aveva sviluppato un adeguato apparato motivazionale. Né, del resto, si può ritenere che la Corte di appello si sia limitata a recepire in modo acritico la decisione di primo grado;
è sufficiente, sul punto, ricordare la diversa valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni di TI IC, o, ancora, rilevare che la sentenza di appello ha riformato significativamente quella appellata, assolvendo numerosi imputati dall'addebito
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associativo e da svariati reati fine, riqualificando svariati addebiti (con qualificazione delle contestazioni come violazione dell'art. 73, comma 4, o comma 5, anziché come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); riconoscendo attenuanti non riconosciute nel primo giudizio e/o rideterminando le pene inflitte a diversi imputati. Si tratta di un dato che, complessivamente considerato, dimostra che il vaglio operato dai giudici di appello è stato tutt'altro che acritico.
2.3.4. Sicché - esclusa la sussistenza di un radicale vizio di motivazione per effetto del ricorso alla tecnica della motivazione per relationem - il vizio di motivazione potrà assumere rilievo laddove vi sia una mancanza di motivazione su uno specifico tema sollevato con i motivi di appello, o laddove la motivazione della Corte territoriale risulti viziata da manifesta illogicità. Viceversa, quando i motivi di appello erano privi della necessaria specificità, sì da non mettere in discussione né l'interpretazione dei dati probatori, né la tenuta logica della sentenza di primo grado, si deve ritenere che la tecnica del rinvio per relationem non possa essere interpretata come un'elusione del dovere di motivazione.
2.3.5. Ciò posto, quanto alla completezza della motivazione, si osserva che - su tutti i capi e punti della sentenza in cui è dato registrare un conforme accertamento da parte dei giudici di primo e secondo grado - valgono gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme. Laddove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti in fatto e in diritto - coerenti tra loro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove.
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Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01).
2.3.6. Diversi motivi di ricorso lamentano vizi di contraddittorietà della decisione o di illogicità della motivazione. Al riguardo, si osserva che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n.
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26455 del 09/06/2022, Dos ANs, Rv. 283370 01); ciò in ragione della persistente <<preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 20794401; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099-01).
2.3.7. Con riferimento alle nozioni di contraddittorietà e illogicità manifesta delle motivazioni giova richiamare per la loro chiarezza esplicativa - alcuni passaggi di una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della "contraddittorietà della motivazione" «consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della "illogicità manifesta" <<consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [...], non massimata sul punto;
conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 271636 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621-01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, [...], Rv. 202903 -01).
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2.4. In generale: sul trattamento sanzionatorio Molti ricorrenti deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sotto tre profili: determinazione della pena base;
diniego delle circostanze attenuanti generiche;
determinazione della misura degli aumenti per la continuazione. Dato il carattere trasversale di tali doglianze, possono essere sviluppate alcune premesse generali.
2.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intensità del dovere di motivazione relativamente alla determinazione della pena è in relazione di proporzionalità diretta rispetto allo scostamento dalla pena minima edittale;
il dovere di motivazione si fa tanto più intenso, quanto più ci si allontani dalla pena minima edittale. Si è affermato, in giurisprudenza che «quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile» (così Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep.
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09/07/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, considerato in diritto n. 8, con richiami a Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...]; Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, [...]; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, [...]). Si è ritenuto tuttavia consentito <far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali» (così Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, considerato in diritto n. 8, con richiami a Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, [...]).
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Si è anche precisato che «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»> (così Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 dep. 09/07/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, considerato in diritto n. 8, con richiami a Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, [...], Rv. 245596). Viceversa, «ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (così, con riferimento alla determinazione della durata di una pena accessoria, ma con principio valido anche per quelle principali, Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280668-01).
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Va anche aggiunto con riferimento alle doglianze avanzate da taluni ricorrenti che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, [...], Rv. 282839-01).
2.4.2. Con riferimento alle doglianze relative alla motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre, anzitutto, evidenziare che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, [...], Rv. 276044-01).
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Va anche evidenziato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [...], Rv. 277271-01). Sicché - una volta ricordato che la semplice incensuratezza non è circostanza sufficiente a vedere riconosciute le circostanze attenuanti generiche;
una volta escluso che sussista un qualsivoglia automatismo in materia;
una volta ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto soggettivo dell'imputato - se ne ricava che, laddove il motivo di appello si riveli generico nell'esplicitare le ragioni per cui l'imputato avrebbe avuto diritto a vedere riconosciute tali attenuanti, l'onere di motivazione gravante sul giudice di appello si affievolisce in modo estremamente significativo, tanto da risultare adeguate anche motivazioni implicite.
2.4.3. Con riferimento alle doglianze relative alla motivazione della sentenza impugnata in tema di determinazione della misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione, vanno, anzitutto, ribaditi i principi affermati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269-01. Occorre, tuttavia, tenere altresì conto di alcune puntualizzazioni maturate nella giurisprudenza successiva, condivise da questo Collegio. Si osserva, anzitutto, che il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena» (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, [...], Rv. 288742-01). Si deve poi sottolineare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, [...], Rv. 28880001), senza che si renda necessaria *una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005-01).
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2.4.4. Si deve aggiungere che - nei casi in cui si disporrà l'annullamento con rinvio della decisione in punto responsabilità per uno o più dei reati che compongono il cumulo giuridico stabilito in sede di merito - l'esame dei motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio risulterà assorbito, restando comunque "aperto" il rapporto processuale in punto pena;
sicché in sede di rinvio, il giudice del rinvio sarà in ogni caso tenuto ad adeguarsi alle indicazioni ermeneutiche dettate in materia di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Premesse di carattere generale: sul reato associativo Molti motivi di ricorso hanno ad oggetto la decisione assunta dai giudici di merito in ordine all'addebito associativo. Si pone come tema generale, il vizio di motivazione sulla stessa esistenza del sodalizio, sulla necessità di non sovrapporre il fenomeno associativo con un concorso di persone nel reato continuato, di non sovrapporre l'esistenza di relazioni amicali o familiari con un dato organizzativo e strutturale. Si pone ancora in discussione il vizio di motivazione sulla partecipazione di taluni ricorrenti al sodalizio, sulla loro consapevolezza dell'esistenza del sodalizio, sul loro dolo di adesione al programma delittuoso dell'associazione. Taluni ricorrenti pongono altresì in discussione l'imputazione soggettiva delle aggravanti dell'essere l'associazione costituita da dieci o più persone e con partecipazione di persone dedite al consumo di sostanze. Il carattere trasversale di tali doglianze consente di sviluppare sin d'ora alcune considerazioni di carattere generale, che verranno riprese trattando delle singole posizioni, quando necessario.
3.1. Sull'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narco-traffico 3.1.1. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati di "spaccio" ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all""affectio societatis"» (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, [...], Rv. 283278-01).
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Si è poi affermato - esprimendo un orientamento che può dirsi consolidato che «l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di
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una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso» (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, [...], Rv. 286738- 01). Quanto al dato organizzativo, <<non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, [...], Rv. 288651-01). Con riferimento alle censure secondo le quali si lamenta che la Corte territoriale abbia sovrapposto vincoli familiari e amicali, confondendoli con l'adesione ad un'associazione per delinquere, si deve qui ribadire che «una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso» (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [...], Rv. 250773-01; in senso conforme, Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, [...], Rv. 268184-01; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, [...], Rv. 285908 - 03).
3.1.2. La motivazione della sentenza impugnata si conforma a tali indicazioni. La Corte territoriale ha preso le mosse dalla constatazione del fatto che - tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2021 - si sono verificate centinaia di transazioni illecite, aventi ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente;
è stato poi osservato che dette transazioni illecite hanno visto protagonisti in numerose occasioni le medesime persone;
la Corte territoriale ha poi valorizzato il fatto che molte di quelle persone erano tra loro legate da una consuetudine di rapporti, amicali, familiari o anche solo "commerciali"; ha dato conto del fatto che le attività illecite sono state consumate, per lo più, nello stesso territorio (in prossimità di Vico Bensaia, luogo che presentava condizioni logistiche ottimali, avendo accessi limitati e facilmente controllabili e potendosi giovare della connivenza del vicinato); ha valorizzato il fatto che la casa di abitazione di NÀ sia stata adibita a base logistica per le operazioni illecite e che siano state utilizzate, come luogo di stoccaggio dello stupefacente, alcune casupole diroccate presenti nei pressi, ove veniva custodito lo stupefacente acquistato e detenuto a fini di commercializzazione ai venditori al dettaglio. La Corte territoriale ha poi evidenziato come la commissione dei vari reati fine si articolava secondo modalità sufficientemente consolidate e che la comune azione del gruppo vedeva altresì una
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ripartizione dei ruoli operativi: a NÀ TA è attribuito un ruolo primario (di interlocuzione con i fornitori e con gli acquirenti, di conduzione delle contrattazioni, di tenuta dei conti, di direzione dell'altrui attività); a spalleggiare l'attività di NÀ TA figurano in primis il padre NÀ FR (oggi deceduto) e TI IC, spesso incaricati in assenza di NÀ TA di accogliere e ricevere fornitori e clienti e di ricevere o consegnare lo stupefacente o il danaro oggetto della transazione illecita;
CO AR, madre di NÀ TA, era spesso presente nel corso delle attività illecite, pienamente consapevole della natura degli episodi cui assisteva e cui - senza bisogno di particolari indicazioni - contribuiva, talora "accogliendo" i fornitori giunti in vico Bensaia, talaltra movimentando lo stupefacente appena acquistato dai fornitori o quello da consegnare ai clienti;
Di SI VI - secondo quanto ricostruito in sede di merito - aveva un ruolo di tesoriere, custodendo il denaro ricevuto dai clienti (coadiuvando anche il compagno nella gestione della contabilità) e preparando quello da consegnare ai fornitori (talora preparando mazzette di banconote e avviluppandole nel cellophane) (cfr. sentenza di appello, pag. 34-37 e, con riferimento al ruolo di CO e Di SI, pag. 61-62; v. anche la sentenza di primo grado: pag. 329 e ss. sul programma criminoso;
pag. 330 e s. sulla gestione del danaro;
pag. 335 - 346 sulla ripartizione dei ruoli rivestiti dai vari associati e, primariamente da NÀ TA, NÀ FR, CO AR, Di SI VI, TI IC). Elementi di conferma, del tutto coerenti alla ricostruzione di sintesi effettuata nei passaggi delle sentenze di merito appena richiamati, emergono poi dalle prove valorizzate trattando dei singoli reati fine. La Corte territoriale giunge alla conclusione probatoria appena sintetizzata valorizzando elementi di prova di cui non si deduce il travisamento (nel senso, sopra precisato, di travisamento del "significante" e non del "significato" dell'elemento probatorio): si tratta, come anticipato, di intercettazioni telefoniche e ambientali;
di elementi di prova documentale (videoriprese), di esiti di servizi di osservazione, controllo e pedinamento;
di attività di perquisizione e sequestro;
di fonti di prova di natura dichiarativa (si allude, principalmente, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO GI e, con minor rilievo, a quelle di TI, ritenute solo parzialmente attendibili dalla Corte di merito). Detto materiale probatorio è stato poi sottoposto ad una valutazione il cui esito è cristallizzato in una motivazione che come risulta dalla sintesi sopra proposta - non risulta manifestamente illogica e che, con riferimento all'esistenza dell'associazione per delinquere, risulta conforme ai dettami delineati nella giurisprudenza di legittimità.
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63815cb487736d1 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020004ed9a2f
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3.1.3. Debbono pertanto essere rigettati tutti i motivi proposti dai ricorrenti nella parte in cui censurano la decisione impugnata sotto il profilo dell'esistenza dell'associazione per delinquere.
3.2. La partecipazione all'associazione: il rilievo dei contributi di stabili fornitori Nelle sentenze di merito, si distingue la posizione degli imputati ritenuti partecipi al c.d. nucleo ristretto dell'associazione (tra gli altri, primariamente, NÀ TA, i familiari di questi e NO GI e TI IC) e quelle di altri soggetti. In primo grado, si era ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo con riferimento alle figure degli "stabili fornitori" del sodalizio e con riferimento alle figure degli "stabili acquirenti" (o "pusher dell'associazione"). Nella sentenza impugnata, invece, si è ritenuto che il ruolo di partecipe all'associazione per delinquere possa essere attribuito soltanto agli "stabili fornitori" (tra cui vengono considerati IO UN, LL IO, AT FR, CU IN VI, SA VE) e alcuni imputati cui la sentenza impugnata allude attribuendo loro la veste di "figure atipiche", ma comunque partecipi del sodalizio (ON VI, che coadiuva il fornitore AT;
IM PA, VA CA, Di MI ND EP, NO OS e VI AL). Considerato che i motivi di ricorso proposti dai c.d. "stabili fornitori" sollevano temi sostanzialmente comuni, è possibile anticipare sin d'ora la trattazione dei motivi da ciascuno proposti in relazione all'addebito associativo.
3.2.1. Con riferimento alla attribuzione del ruolo di "partecipe" agli "stabili fornitori", il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento recentemente espresso da questa Corte che avvertendo la necessità di distinguere la partecipazione ad un'associazione per delinquere dal concorso (eventuale) in uno o più reati (anche posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) - ha declinato alcuni criteri utili ad orientare il giudizio. Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [...], Rv. 287375-01).
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3.2.2. Le sentenze di merito con un accertamento conforme nei due gradi - non si sono confrontate con il suddetto principio di diritto. Giova evidenziare che le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che il sodalizio criminale che faceva capo a NÀ TA poteva giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente. La ricostruzione dei fatti ha infatti permesso di documentare l'esistenza di almeno cinque diversi canali di approvvigionamento: (i) un primo canale riferibile alle forniture garantite da IO UN e LL IO (gravitanti in Calabria, nel territorio di San Luca), oggetto di contestazione ai capi 1-2-5-8-16-17-22 (le ultime tre, contestate al solo IO); (ii) un secondo canale riferibile alle forniture garantite da SA e CU (gravitanti in Calabria, nel territorio fra Africo e Melito Porto Salvo, coadiuvati da LL Pasquale) e oggetto di contestazione ai capi 12-89-100-104 (tutte contestate a SA, mentre a CU è ascritto il concorso nelle sole forniture contestate ai capi 12 e 100); (iii) un terzo canale, riferibile alle forniture garantite da AT FR (anch'egli calabrese, coadiuvato sul territorio messinese da ON VI) e oggetto di contestazione ai capi 80-94-107; (iv) un quarto canale riferibile ad approvvigionamenti garantiti da fornitori catanesi (si tratta delle forniture descritte ai capi 19-24-41, ascrivibili - tra gli altri - a TU RI e RA Letterio, ai quali non è contestato l'addebito associativo); (v) un quinto canale di approvvigionamento, riferibile ad alcune forniture garantite al gruppo NÀ da IM PA (cui sono contestati i capi 69-96-97-123). Con riferimento a quest'ultimo, è la stessa sentenza di merito a qualificare IM come figura "atipica" e intermedia, posto che alcune delle imputazioni appena evocate sono relative a cessioni che NÀ effettua in favore di IM (capi 69, 96, 123) e altre relative a cessioni da IM a NÀ (capo 97). Le sentenze di merito danno esplicitamente atto del fatto che non risultano collegamenti reciproci o rapporti tra detti canali di approvvigionamento, che risultano tra loro autonomi. Si deve poi aggiungere che in relazione a ciascuno di tali "canali di approvvigionamento" - le sentenze di merito permettono di registrare dati che si pongono logicamente in frizione con l'ipotesi dell'esistenza di un patto delinquenziale non limitato alle forniture di volta in volta concordate, bensì destinato a durare nel tempo, con proiezione dell'accordo a beneficio dell'operatività del sodalizio. Con riferimento al "primo canale" di approvvigionamento (il canale IO- LL), sono documentati rapporti di fornitura nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 (in imputazione è scritto 2021, ma - come emerge dalla motivazione della sentenza relativa a tale addebito - si tratta di
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
errore materiale, posto che l'anno 2021 non è bisestile e che gli elementi di prova valorizzati in sede di merito fanno riferimento all'anno 2020). Si tratta di un rapporto durato solo due mesi e mezzo, che, dunque, ha un punto di inizio e, soprattutto, ha un punto terminale. Con riferimento al "secondo canale" di approvvigionamento (il canale SA-CU), le sentenze di merito documentano una prima fornitura a gennaio 2020 (capo 12), seguita da sei mesi di assenza di contatti;
vengono poi documentati tre ulteriori episodi (capi 89-100-104), consumati nel breve volgere di due settimane (tra il 21 luglio e il 3 agosto 2020). La perdurante sospensione dei contatti per sei mesi è un dato che si pone in controtendenza rispetto all'ipotesi di una perdurante affectio;
soprattutto, risulta in frizione logica con l'ipotesi dell'esistenza di un vincolo associativo il fatto che dopo le tre forniture dell'estate del 2020 - non siano più documentati episodi di approvvigionamento ascrivibili a SA e CU, pur essendo perdurate oltre le indagini. Con riferimento al "terzo canale" di approvvigionamento (il canale AT- ON), si tratta di tre episodi di fornitura, ascritti ad AT tra il 18 luglio 2020 e il 9 agosto 2020. 3.2.3. Dalle sentenze di merito, dunque, emerge un accertamento di fatto che restituisce l'immagine di singole forniture, consumate in un lasso di tempo che - per ciascun fornitore è piuttosto circoscritto, talora intervallato da periodi di assenza di rapporti. A ciò si aggiunga che i canali di approvvigionamento che qui vengono in considerazione oltre a risultare tra loro autonomi sono talora protagonisti di vicende che si sovrappongono tra loro nel tempo. Va poi evidenziato che seppure le sentenze di merito diano conto con motivazione non illogica che si è trattato di approvvigionamento di una certa rilevanza (non trattandosi certamente di transazioni relative a quantitativi di modesta entità) - nemmeno è noto il dato quantitativo delle singole forniture. Né le sentenze di merito affrontano il tema relativo all'essenzialità o alla rilevanza di dette forniture non tanto per la consumazione delle singole transazioni illecite, ma per la persistenza del sodalizio criminale. Tutti i predetti aspetti si pongono in irrimediabile frizione logica con l'esistenza di un vincolo di stabile fornitura, destinato a proiettarsi oltre la singola transazione illecita, a beneficio della persistenza del sodalizio. Gli elementi probatori valorizzati dalle sentenze di merito non permettono - proprio sul piano logico - di ritenere dimostrato che le singole forniture <per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica» abbiano assunto un rilievo tale per cui l'interruzione della relazione commerciale tra fornitore e gruppo associato acquirente «comporterebbe, alla
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio» (per evocare la già citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [...], Rv. 287375-01). Del resto, non si può trascurare che - dopo l'interruzione dei rapporti tra i vari fornitori e il gruppo NÀ l'attività del sodalizio è perdurata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente all'affermazione di responsabilità penale per il reato associativo contestato al capo 164 agli imputati AT FR, SA VE, LL IO, ON VI, CU IN VI, IM PA per non avere commesso il fatto.
3.3. La partecipazione all'associazione: il rilievo dei contributi delle c.d. figure intermedie Con riferimento alle altre figure intermedie, inoltre, si è anche chiarito che «<lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo» (Sez. 6, n. 44359 del 15/10/2024, [...], Rv. 287369-01). Condivisibile, poi, il criterio orientativo seguito dalla Corte territoriale, laddove ha escluso la possibilità di attribuire (salvo qualche eccezione) il ruolo di partecipe a larga parte degli imputati tali giudicati in primo grado, accusati di essere pusher del gruppo. Al riguardo la Corte territoriale, nella consapevolezza di dover trovare un criterio discretivo, capace di distinguere il partecipe al sodalizio dal "compratore fidelizzato" responsabile di un concorso di persone nel reato continuato, in occasione dei singoli episodi di compravendita - ha evidenziato che l' "acquirente rivenditore", per essere ritenuto partecipe, deve essere stabilmente disponibile ad inserire la sua attività nelle logiche del gruppo, proiettando il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, accettando anche minori margini di autonomia, proprio per il fatto che egli si muove e agisce nel contesto di una struttura organizzativa. L'accettazione di minori margini di autonomia, l'esistenza di "aperture di credito" presso il fornitore, l'imposizione e la correlata accettazione di acquisti per certi volumi, l'imposizione e la correlata accettazione di determinate modalità di vendita della sostanza o del prezzo a cui rivendere al dettaglio lo stupefacente possono essere elementi utili a guidare l'accertamento che resta accertamento di fatto - relativo alla linea di confine esistente tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato.
3.4. Sull'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
Alcuni ricorrenti contestano che possa essere loro soggettivamente imputata l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90. Al riguardo, ci si limita a richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'aggravante del numero delle persone, prevista (...) per i sodali del delitto associativo, dall'art. 74, comma 3, d.P.R. cit., ha natura oggettiva e, pertanto, non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla» (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, [...], Rv. 288738-04), comunicandosi essa come quella dell'essere coinvolte nel sodalizio persone dedite all'uso di stupefacenti - a tutti i concorrenti ove conosciuta o colposamente ignorata (Sez. 3, n. 36335 del 09/07/2021, [...], Rv. 282229-01).
4. Premesse di carattere generale: sulle contestate violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 Come evidenziato, molti ricorrenti si dolgono dell'indeterminatezza delle imputazioni e dei vizi di motivazione che affliggerebbero la sentenza impugnata nella parte in cui - rigettando i motivi di gravame - ha mancato di qualificare i fatti contestati come violazione dell'art. 73, comma 4 o comma 5, anziché dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. 4.1. Sull'indeterminatezza delle imputazioni Larga parte delle imputazioni relative alle contestate violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 non si conforma ai canoni di chiarezza e precisione prescritti dall'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Molte imputazioni fanno ellittico riferimento a compravendite di droga di qualità imprecisata, per quantitativi imprecisati. Si tratta di un vizio delle imputazioni che integra una nullità, che, tuttavia, non ha carattere assoluto e che, non essendo stata tempestivamente dedotta nei termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., non è rilevabile né deducibile nei successivi gradi di giudizio, anche tenuto conto di quanto dispone l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Ciò non solleva, tuttavia, l'organo giudicante dal dovere di accertare compiutamente il fatto e di giungere ad una esatta qualificazione giuridica dello stesso, all'esito di una motivazione non viziata.
4.2. Sulla natura della sostanza oggetto delle singole transazioni Si tratta, evidentemente, di accertamento di fatto, sottratto al giudizio di legittimità, laddove espresso con motivazione non manifestamente illogica che tragga argomento da elementi probatori non travisati. Nei casi di persistenza di un margine di dubbio sulla natura della sostanza oggetto della compravendita, si impone tuttavia una decisione improntata a criteri di favor rei.
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4.3. Sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 Anche sotto tale profilo, si tratta di un accertamento di fatto, non condizionato in modo decisivo dal mancato sequestro della sostanza stupefacente (qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di altri elementi di prova, alla individuazione di un significativo dato ponderale;
Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, [...], Rv. 282391-01). È dunque necessaria *un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, [...], Rv. 285706-01). In quanto accertamento di fatto, esso è sottratto al sindacato di legittimità, ove esso sia restituito con motivazione non viziata;
nei casi dubbi, deve farsi opportuna applicazione del principio del favor rei. È utile dare conto di alcune ulteriori coordinate di carattere generale. Va condiviso l'approdo raggiunto dalle Sezioni Unite Murolo, che hanno escluso che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta sia di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076 -01). Il Collegio ritiene poi che vada condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 «non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo» (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [...], Rv. 270849 01; conf. Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, [...], Rv. 272706-01). Del resto, tale interpretazione trova una solida conferma sul piano della normazione primaria. L'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ha modificato il testo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, introducendo nella disposizione un'aggravante (tale ritenuta in giurisprudenza) che prevede un deteriore trattamento sanzionatorio «quando la condotta assume caratteri di non
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occasionalità»; il che dimostra che lo stesso legislatore ritiene che possa darsi un "fatto di lieve entità", nonostante la non occasionalità della condotta. Sicché né il carattere reiterato delle condotte di piccolo spaccio, né l'eventuale detenzione di sostanze diverse risulterà preclusiva rispetto all'applicazione dell'ipotesi di lieve entità (sebbene si tratti di elementi che possono essere valutati in concreto e nella complessiva valutazione del fatto per escludere la sussistenza della fattispecie meno grave).
5. Le determinazioni del Collegio nel caso di annullamento della sentenza impugnata. Come risulterà evidente trattando delle singole posizioni, in numerosi casi, si renderà necessario annullare la sentenza impugnata.
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Nei casi in cui l'annullamento della sentenza impugnata richieda - per la rimozione del vizio che la affligge una nuova valutazione del fatto, eventualmente valorizzando ulteriormente elementi istruttori presenti nel fascicolo processuale, si procederà all'annullamento con rinvio della sentenza. Ove, invece, la sentenza impugnata abbia già valutato in modo completo tutti gli elementi di prova pertinenti e risulti chiaro che da un riesame dei medesimi elementi di prova - non possa discendere una decisione immune dai vizi ravvisati in questa sede, si verserà in un'ipotesi in cui non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto»; il che giustifica l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
6. Ricorso di NÀ TA
Si è dato conto - al ritenuto in fatto, punti 4 e 5 - di quali siano i motivi di ricorso formulati nell'interesse di NÀ TA. La posizione del ricorrente è trattata nella sentenza impugnata alle pagine da 34 a 42, trattando in generale le questioni relative al delitto associativo, e dalle pagine 77 a 84, con riferimento al reato associativo e ai reati-fine a lui ascritti.
6.1. L'esame del testo della sentenza impugnata, nella parte relativa a NÀ TA, ove messo a confronto con i motivi di appello proposti nel suo interesse nei confronti della sentenza di primo grado, impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. La Corte territoriale premette che «generici apparendo largamente i motivi di appello» e «assumendo rilievo preminente il delitto associativo» - l'esposizione relativa ai fatti ascritti a NÀ TA «può essere ancora più succinta»; ciò anche in ragione del fatto che la questione dei «numerosissimi reati fine≫ assume una <<modestissima rilevanza pratica, atteso che il calcolo della
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continuazione è consapevolmente nel senso di un eccezionale contenimento del quantum di pena, per i singoli reati satellite» (sentenza impugnata, pag. 81-82). Sviluppata questa premessa - e un'ulteriore premessa generale sul materiale probatorio e sulla necessità di non <impantanarsi in un esame frazionato di ogni singolo capo di imputazione oggetto dei motivi di appello da 1) a 14, che pure sarà doverosamente operato» - la Corte territoriale procede alle pagine 83-84 all'esame di quattordici motivi di appello, dedicando-a ciascuno di essi - una motivazione di una o due righe. Tuttavia, nel replicare ai motivi di appello incorre in gravi omissioni, che impongono l'annullamento della sentenza impugnata.
6.2. Anzitutto, un'osservazione quantitativa: dall'atto di appello proposto da NÀ TA risulta che i motivi proposti erano trentuno. Nel riepilogarne il contenuto, la Corte territoriale ne enumera solo ventidue (cfr. sentenza impugnata, pag. 77-81). Non solo: dopo avere riassunto il contenuto di soli ventidue dei motivi di appello proposti, la Corte territoriale - nel replicare agli stessi - ne menziona esplicitamente solo sedici (dal n. 1 al n. 14, con una citazione in esordio dei motivi 15 e 16); i restanti motivi di appello, secondo la sentenza impugnata hanno ad oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, tale affermazione non è esatta.
6.3. Come dedotto nel quarto motivo di ricorso proposto dall'Avv. Valerio Vianello Accorretti, NÀ TA aveva proposto motivi di appello anche in relazione al delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo A) del c.d. procedimento riunito. Si tratta del trentesimo motivo di appello (e del trentunesimo motivo, ad esso accessorio, poiché relativo alla disposta confisca). Su tali motivi di appello, la Corte territoriale ha totalmente omesso la motivazione.
6.4. Di più. Come dedotto nel terzo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Valerio Vianello Accorretti, la Corte territoriale - nel replicare ai motivi di appello relativi a NÀ TA ha confuso la posizione del ricorrente con quella del padre NÀ FR. È sufficiente prendere in considerazione la succinta motivazione predisposta dalla Corte di appello per i motivi di appello dal n. 1 al n. 14 (sentenza impugnata, pag. 83-84) e compararla con l'atto di appello proposto da NÀ TA, per rendersi conto del fatto che non vi è coincidenza tra il motivo di appello proposto e la risposta dalla Corte di appello. Se, viceversa, si compara la motivazione della sentenza impugnata con i motivi di appello proposti da NÀ FR, si constata che la succinta replica della Corte di appello ha ad oggetto i motivi di appello proposti da quest'ultimo e non da NÀ TA (della cui posizione si tratta in questa sede).
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Il che ha comportato come risultato motivazionale - che, ad alcuni motivi di appello proposti nell'interesse di NÀ TA, non è stata data risposta;
per contro la Corte territoriale è giunta ad offrire espresse motivazioni su motivi di appello che, in realtà erano stati proposti da NÀ FR. La confusione dei motivi di appello tra le posizioni dei due appellanti ha determinato - quale ulteriore risultato che la Corte territoriale ha addirittura formulato motivazioni su reati nemmeno contestati a NÀ TA (e viceversa contestate al padre NÀ FR), come riscontrabile dalla motivazione predisposta in relazione ai capi 8-56-63-124. 6.5. Si tratta di vizi che impediscono di ritenere che la Corte territoriale abbia compiutamente esaminato nel suo complesso l'atto di appello proposto da NÀ TA. Essi inficiano in modo radicale e integrale la consistenza della motivazione relativa alla posizione di quest'ultimo, si da imporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativa alla posizione di Cuscinȧ TA. Risultano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
7. Ricorso di Di SI VI
7.1. Motivi di ricorso relativi all'esistenza del sodalizio criminoso (primo motivo dell'Avv. Vianello Accorretti;
secondo motivo dell'Avv. SA Silvestro). In ordine all'accertamento di fatto relativo all'esistenza del sodalizio deputato al narco-traffico, alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, al fatto che gli elementi di fatto accertati in sede di merito sono pertinenti rispetto al tipo legale e sono stati valorizzati dalla Corte territoriale in modo coerente agli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, si richiama quanto già evidenziato al considerato in diritto n. 3.1.1.-3.1.3. 7.2. Motivi di ricorso relativi alla partecipazione di Di SI VI al sodalizio criminale (secondo motivo dell'Avv. Vianello Accorretti;
terzo motivo dell'Avv. SA Silvestro).
7.2.1. Si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata (cfr. supra, ritenuto in fatto 6.2 e 7.3.).
7.2.2. Va premesso che una parte del ricorso lamenta l'omesso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni di NO e di TI. Sul punto, si richiamano le considerazioni sopra svolte al considerato in diritto n.
2.2. Va premesso che - in relazione alla partecipazione di Di SI VI le due sentenze di merito hanno raggiunto un conforme accertamento, valorizzando i medesimi elementi probatori e le stesse argomentazioni. Sicché - ai fini della valutazione della adeguatezza e logicità della motivazione - possono essere qui richiamati i principi già dettati in premessa applicabili in caso
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di c.d. "doppia conforme" e di praticabilità della motivazione per relationem (cfr. supra, considerato in diritto. 2.3). I motivi di appello proposti nell'interesse di Di SI VI in relazione alla partecipazione, peraltro, risultavano generici e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza di primo grado;
sicché, la decisione della Corte di appello di operare un rinvio per relationem alla decisione di primo grado, aggiungendo considerazioni di sintesi ai motivi di appello genericamente avanzati, non vizia la legittimità della motivazione. Del resto, la sentenza di primo grado emerge compiuta motivazione delle ragioni per cui è attribuito un ruolo di partecipe a Di SI VI, evidenziando come questa fosse la persona legata da relazione sentimentale con NÀ TA - che custodiva il denaro nel proprio alloggio, ricevendo quello portato dai compratori di stupefacente e consegnando a Cuscinȧ o a NO quello necessario a pagare i fornitori, preparando anche le mazzette di banconote e avviluppandole nel cellophane (sul quadro di sintesi in ordine alla partecipazione e al ruolo, cfr. sentenza di primo grado, pag. 334-339, con ulteriori riferimenti ove si tratta dei reati fine ascritti a Di SI VI;
cfr. anche sentenza di secondo grado, pag. 61-62). Per giungere a tale risultato probatorio, in modo non illogico, i giudici di merito valorizzano il contenuto delle dichiarazioni di NO (che pur precisando di non sapere se la donna sapesse dell'origine del danaro - ricorda come Di SI fosse la persona che teneva i soldi per NÀ e che, in qualche occasione, diede allo stesso NO il danaro necessario per pagare i fornitori, in occasione di alcuni viaggi che egli fece tra Messina e la Calabria;
v. sentenza di primo grado, pag. 339). Si è anche valorizzato il contenuto delle dichiarazioni di TI che pur meno credibile rende dichiarazioni coerenti con quelle di NO (con la significativa precisazione che, secondo TI, Di SI VI sapeva che il denaro proveniva dal - ed era destinato al - narco-traffico; sentenza di primo grado, pag. 339). Tali dichiarazioni risultano, peraltro, del tutto coerenti con quanto accertato dagli inquirenti con le videoriprese e con le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado (alle pag. 334-339) e poi riprese in sintesi da quella di secondo grado. Con riferimento alle intercettazioni, emerge altresì che Di SI VI era necessariamente consapevole del fatto che il denaro da lei ricevuto e custodito (e, alla bisogna, consegnato) era legato al narcotraffico svolto da NÀ TA e dai suoi sodali. I giudici di merito lo segnalano, menzionando un'occasione in cui Di SI e NÀ contarono il danaro alla presenza di CU (un fornitore) e alcune conversazioni in cui i riferimenti alla cocaina e all'erba sono del tutto espliciti (cfr. conversazioni riportate alle pag. 335- 338 della sentenza di primo grado).
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7.2.3. Alla luce di tali dati di fatto, accertati in sede di merito muovendo da dati probatori non travisati e apprezzati in modo non manifestamente illogico, la motivazione dei giudici di merito a fronte di motivi di appello che, sul punto, risultavano generici si presenta come adeguata nel ritenere uno stabile inserimento di Di SI VI nel sodalizio criminale;
i giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno ritenuto che la ricorrente fosse pienamente consapevole della natura dei traffici, della provenienza del danaro da lei custodito e "movimentato", del fatto che il traffico di droga era gestito in modo organizzato da più persone che si muovevano in modo coordinato tra loro. Il fatto che Di SI VI abbia prestato la propria attività di "tesoriere" - per un apprezzabile lasso di tempo e con una adesione alla comune progettualità delittuosa che è "aperta" e non condizionata da singole intese per ogni episodio - è stato non illogicamente ritenuto dai giudici di merito come elemento probatorio che dimostra in modo univoco la condotta di partecipazione al sodalizio criminale.
7.3. Motivi di ricorso relativi ai reati fine (terzo motivo dell'Avv. Vianello Accorretti;
primo e quarto motivo dell'Avv. SA Silvestro). Si censura la completezza e logicità della motivazione, in relazione alla ricostruzione in punto di fatto delle vicende descritte nei capi di imputazione 5-16- 17-22-89; si censura altresì la mancata riqualificazione delle condotte ascrivibili a Di SI VI come violazione dell'art. 379 cod. pen. e non come concorso nella violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. I motivi di appello deducevano un tema comune a tutte le imputazioni appena considerate: Di SI VI non è stata osservata nell'atto di "gestire" stupefacente e, a tutto concedere, si è limitata a ricevere o consegnare i soldi di NÀ relativi alle singole transazioni illecite. I motivi di ricorso sono infondati. Si è detto che le sentenze di merito hanno offerto compiuta motivazione circa le ragioni per cui è da ritenere che Di SI VI fosse pienamente consapevole del fatto che gli affari condotti da NÀ TA avevano ad oggetto la compravendita di stupefacente;
e si è detto di come i giudici di merito abbiano offerto compiuta motivazione in ordine alla stabile disponibilità di Di SI VI a coadiuvare l'attività del compagno, con un contributo che non si esaurisce alle singole operazioni, ma si proietta con carattere di stabilità a beneficio della comune attività organizzata (v. supra, considerato in diritto 7.2).
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Data questa premessa che però non deve essere trascurata nell'analisi dei singoli fatti - si deve, anzitutto, osservare che con riferimento alla ricostruzione fattuale relativa alle singole imputazioni sopra indicate - la sentenza di secondo grado (pag. 61-62) richiama a fronte di censure comunque generiche - la motivazione di quella di primo grado che, sul punto, offre una motivazione completa e non manifestamente illogica. Con riferimento al capo 5), la sentenza
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di primo grado offre compiuti elementi per coinvolgere Di SI VI nel pagamento di una fornitura di stupefacente (sentenza di primo grado, pag. 15- 18). Con riferimento al capo 16), il G.u.p. effettua una ricostruzione sulla base degli esiti delle videoriprese, della localizzazione tramite tabulati telefonici e delle dichiarazioni di NO che, senza travisare tali dati probatori, ricostruisce in modo non illogico la vicenda (che vede Di SI coinvolta nella consegna di danaro a NO che, poi, si recherà in Calabria per comprare lo stupefacente, facendo ritorno in serata, consegnando la sostanza a NÀ TA e TI;
cfr. sentenza di primo grado, pag. 43-47). Con riferimento al capo 17), la ricostruzione dei fatti segue il medesimo schema, che vede NO ricevere il danaro dai NÀ (con coinvolgimento di Di SI VI nella consegna del denaro), per recarsi poi in Calabria, acquistare lo stupefacente e riconsegnarlo a NÀ TA e TI IC. Anche in questo caso, la decisione ripercorre dati probatori (videoriprese, esiti servizio di pedinamento, dichiarazioni di NO) senza travisamenti, interpretando le risultanze in modo non manifestamente illogico (cfr. sentenza di primo grado, pag. 47-50). Con riferimento al capo 22), lo schema è nuovamente quello consueto: NO riceve del danaro da Di SI VI;
si reca in Calabria, per poi fare ritorno a Messina e consegnare lo stupefacente a NÀ TA;
si tratta di ricostruzione che si fonda, ancora una volta, su dati probatori non travisati (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di NO), che vengono valorizzati con motivazione non manifestamente illogica (sentenza di primo grado, pag. 62-63). Con riferimento al capo 89), i giudici di merito hanno logicamente valorizzato il contenuto di alcune intercettazioni ambientali captate nell'abitazione di NÀ TA che alla presenza di Di SI VI - discute con due fornitori (LL e SA), che contestavano loro di avere ricevuto una somma inferiore a quella pattuita quale corrispettivo della consegna (contestando un ammanco di 1.500 euro); anche in questo caso, i giudici di merito ricavano dall'intercettazione il ruolo di Di SI VI che, prima della consegna dello stupefacente, si era occupata di contare il denaro e confezionare i pacchetti in cui suddividere le banconote (cfr. sentenza di primo grado, pag. 190-193). Come detto, si tratta di una doppia conforme che valorizzando dati probatori non travisati restituisce una motivazione logica rispetto alla complessiva ricostruzione dei fatti, così superando i generici motivi di appello proposti in tema di ricostruzione del fatto. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, è poi infondata la richiesta della ricorrente di qualificare dette condotte come ipotesi di favoreggiamento reale. Come evidente dalla motivazione che precede, Di SI VI - consapevole della ragione per cui era necessario effettuare determinati pagamenti - ha preparato le
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somme di danaro necessarie prima ancora che venissero effettuate le singole consegne. Il che dimostra che concorrendo al pagamento del corrispettivo - la ricorrente ha offerto un contributo causalmente rilevante a ciascuna delle singole operazioni di compravendita a lei contestate. Il che porta ad escludere che le sue condotte possano essere qualificate come favoreggiamento reale, considerato che detta ipotesi di reato postula l'estraneità al delitto presupposto (come chiaramente rivelato dalla clausola di riserva «fuori dei casi di concorso...»>). Sono pertanto infondati il terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Vianello Accorretti, il primo e il quarto motivo di quello proposto dall'Avv. SA Silvestro.
7.4. Motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio (quarto motivo dell'Avv. Vianello Accorretti;
quinto motivo dell'Avv. SA Silvestro).
Si tratta di motivo di ricorso infondato.
Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si deve osservare che il relativo motivo di appello proposto in sede di merito era estremamente generico (evocando una generica marginalità del contributo, l'incensuratezza e il valore da attribuire alla scelta del rito). Il motivo di ricorso replica, sul punto, la genericità del motivo di appello. A fronte di tali generiche doglianze, è da ritenere che la Corte di merito abbia legittimamente rigettato il relativo motivo di appello con motivazione sintetica, ma non inesistente (valorizzando negativamente la durata nel tempo dei comportamenti delinquenziali e l'assenza di segni di resipiscenza;
v. sentenza impugnata, pag. 62). Con riferimento alla determinazione della pena prevista per il reato più grave, si osserva che essa è stata determinata in misura pari al minimo edittale (anni dieci di reclusione), ai quali si è aggiunto - per effetto dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 un aumento di un anno di reclusione. Anche in questo caso, lo scostamento del tutto marginale della pena da quella minima possibile per il reato più grave porta a ritenere adeguata la sintetica, ma non inesistente, motivazione della Corte territoriale. Gli aumenti per i cinque reati satellite sono stati determinati in misura complessiva di anni due e mesi sei di reclusione, che la Corte territoriale ha esplicitamente indicato di pari gravità, in quanto espressivi di un disvalore del singolo fatto apprezzabile in modo unitario. Sicché l'aumento di mesi sei di reclusione per ciascuna delle cinque violazioni per i reati satellite - non rappresentando un aumento sanzionatorio di rilievo elevato (rispetto a quello teoricamente applicabile) - risulta adeguatamente motivato con il riferimento alla offensività delle condotte e alla loro proiezione lungo un considerevole lasso di tempo (sentenza impugnata, pag. 62).
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8. Ricorso di CO AR
Nell'interesse di CO AR sono stati presentati - con un ricorso comune a quello proposto dall'Avv. Silvestro SA nell'interesse di Di SI VI - quattro motivi di ricorso (quelli sopra sintetizzati ai punti 7.1.-7.2- 7.3- 7-5 del ritenuto in fatto). Il loro esame, pertanto, porterà a ribadire alcuni rilievi già formulati trattando della posizione di Di SI VI.
8.1. Primo motivo: è dedotta l'omessa motivazione sui reati fine (cfr. supra, ritenuto in fatto 7.1.). Va premesso che il motivo di ricorso è estremamente generico. Esso si limita ad esprimere una doglianza generalizzata e onnicomprensiva sulla struttura della motivazione, lamentandosi della mancata replica ai motivi di appello proposti, censurati dalla Corte territoriale come generici, senza essere stati dichiarati inammissibili. Va, anzitutto, ricordato che CO AR era chiamata a rispondere del concorso in diciotto reati fine (quello oggetto di contestazione ai capi 5-14-16-17- 26-36-48-50-52-53-68-87-90-105-110-112-127-136). Nei motivi di appello l'appellante CO AR nemmeno aveva impugnato l'affermazione di responsabilità relativa ai capi 68 e 105. Rispetto alle altre imputazioni, pur formalmente oggetto di impugnazione, viene esplicitata nell'appello una qualche argomentazione solo con riferimento a cinque imputazioni (si tratta dei capi 5-14-16-17-112). Su tutte le altre imputazioni non viene espressa alcuna argomentazione utile a corroborare l'appello. Alle imputazioni oggetto di esplicita considerazione vengono comunque dedicate poche righe per esprimere generiche doglianze (cfr. atto di appello CO, pag. 9-12), con le quali si contesta l'attribuzione di un significato concorsuale ai comportamenti attribuiti a CO AR (l'avere chiamato TI al telefono quando è arrivato lo stupefacente a casa NÀ, essendo TI la persona incaricata di trasportare la sostanza nel casolare abbandonato ove esso era custodito;
o anche l'essersi recata presso l'abitazione di Di SI VI per prendere o consegnare le buste contenenti il denaro oggetto delle singole transazioni illecite). Non viene dunque contestata la sussistenza di un determinato elemento di prova, né si lamenta di aver trascurato prove di segno contrario;
si contesta solo (genericamente) il senso attribuito agli elementi di prova. Con riferimento alle cinque imputazioni su cui sebbene genericamente - sono state espresse alcune doglianze, va dunque constatato che il motivo di appello da esaminare esprimeva non già una vera e propria critica alla decisione
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impugnata, quanto piuttosto un semplice dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice. Ciò posto si deve effettivamente ritenere che si tratta di motivi di appello estremamente generici, tali da rendere del tutto legittimo il ricorso alla tecnica del rinvio per relationem, posto che il carattere totalmente a-specifico del motivo di gravame nemmeno rendeva chiaro alla Corte territoriale il motivo di censura da affrontare. Ne discende che le due decisioni di merito rappresentano una c.d. doppia conforme.
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8.1.1. In questo quadro, occorre considerare per quanto rileva in sede di legittimità che, per ciascuna delle cinque imputazioni colpite da una qualche argomentazione la decisione di primo grado, saldandosi a quella di secondo grado, offre una compiuta ragione dei motivi per cui è possibile ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputata. Con riferimento al capo 5), il contributo di CO AR ha rilievo concorsuale nella "gestione dello stupefacente, posto che l'imputata si è occupata - una volta ricevuto lo stupefacente di convocare TI, che aveva l'incarico di occultare la sostanza (sentenza di primo grado, pag. 15-18). Con riferimento al capo 14), la sentenza di primo grado dà conto del sopraggiungere presso casa NÀ di tale Ricciardi;
in quell'occasione, CO AR ha chiamato TI, che, recatosi presso il luogo di deposito, ha prelevato lo stupefacente, poi consegnato al cliente. Va evidenziato che in quel caso, gli inquirenti hanno provato a sottoporre a controllo il cliente che, datosi alla fuga, si è comunque liberato di quanto appena acquistato;
il reperto è stato sequestrato dalla polizia giudiziaria ed è risultato essere un involucro contenente 42 grammi di cocaina (sentenza di primo grado, pag. 42-43). La decisione dei giudici di merito di ritenere il contributo di CO AR concorsualmente rilevante nella consumazione del reato è non manifestamente illogica. Con riferimento al capo 16), la sentenza di primo grado ricostruisce il contributo di CO AR in termini che consentono di ritenere che legittimamente sia stato attribuito rilievo concorsuale alla sua condotta. Nella sentenza si dà conto del fatto che CO AR ha prelevato presso Di SI VI la somma di danaro che è stata poi consegnata a NO GI che, con quella somma, si è recato in Calabria per prelevare lo stupefacente dai fornitori, consegnando il prezzo del reato (sentenza di primo grado, pag. 43-47). Analogo il contributo valorizzato in sede di merito con riferimento al capo 17). Anche in questo caso CO AR è andata a chiamare Di SI VI, perché questa recapitasse a NO GI il denaro necessario per l'acquisto
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di una fornitura di stupefacente presso i fornitori calabresi (sentenza di primo grado, pag. 47-50). Anche la motivazione relativa al capo 112) si fonda su dati probatori non travisati e congruamente motivati (a fronte di una censura generica): nella sentenza di primo grado si dà conto del fatto: che IN ZIno, IN GI e NU PA IO hanno consegnato a NÀ un involucro;
che poco dopo la consegna CO AR è stata osservata mentre nascondeva un involucro sotto un tappeto posto all'esterno della sua abitazione;
che quell'involucro era poi consegnato a TI che si recava poi a nascondere quell'involucro nel solito casolare abbandonato (sentenza di primo grado, pag. 244-245).
8.1.2. Nei motivi di appello si lamentava genericamente la mancata qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Anche su tale aspetto la Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione. Anche in questo caso, valgono le considerazioni già sopra sviluppate. A fronte di motivi di appello del tutto generici, che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla sentenza appellata, senza contestare i dati probatori o sottoporre a critica esplicita i criteri di giudizio utilizzati, è legittimo il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem. In questa prospettiva, richiamati i principi dettati in tema di c.d. doppia conforme, occorre poi evidenziare che dal convergente accertamento di merito risulta essere stata spesa una adeguata motivazione circa la natura (cocaina) oggetto delle transazioni illecite considerate dai capi di imputazione oggetto di
censura.
8.2. Motivo di ricorso relativo all'esistenza del sodalizio (secondo motivo dell'Avv. SA Silvestro). In ordine all'accertamento di fatto relativo all'esistenza del sodalizio deputato al narco-traffico, alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, al fatto che gli elementi di fatto accertati in sede di merito sono pertinenti rispetto al tipo legale e sono stati valorizzati dalla Corte territoriale in modo coerente agli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, si richiama quanto già evidenziato al considerato in diritto n. 3.1.1.- 3.1.3. 8.3. Motivi di ricorso relativi alla partecipazione di CO AR al sodalizio criminale (terzo motivo dell'Avv. SA Silvestro). Va premesso che - in relazione alla partecipazione di CO AR le due sentenze di merito hanno raggiunto un conforme accertamento, valorizzando i medesimi elementi probatori e le stesse argomentazioni. Sicché - ai fini della valutazione della adeguatezza e logicità della motivazione - possono essere qui richiamati i principi già dettati in premessa applicabili in caso
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di c.d. "doppia conforme" e di praticabilità della motivazione per relationem (cfr. supra, considerato in diritto. 2.3). I motivi di appello proposti nell'interesse di CO AR in relazione alla partecipazione, peraltro, risultavano generici e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza di primo grado;
sicché, la decisione della Corte di appello di operare un rinvio per relationem alla decisione di primo grado, aggiungendo considerazioni di sintesi ai motivi di appello genericamente avanzati, non vizia la legittimità della motivazione. Del resto, la sentenza di primo grado, opportunamente richiamata in modo consapevole e non acritico da quella qui impugnata, emerge compiuta motivazione delle ragioni per cui è attribuito un ruolo di partecipe a CO AR. Quest'ultima per un lasso di tempo esteso concorre in diciotto transazioni illecite;
accoglie e assiste i fornitori di stupefacente, allorché il figlio non è presente;
quando arriva qualche compratore, si preoccupa di allertare la persona che è deputata al prelievo dal nascondiglio e alla successiva consegna ai clienti (TI); sa chi detiene il denaro da consegnare ai fornitori;
conosce il corriere;
discute con il figlio e con Di SI VI dei rapporti di debito credito;
partecipa a conversazioni con questi ultimi dai quali trapela evidente il timore che in caso di intervento dell'autorità giudiziaria - possa essere contestata anche una fattispecie di carattere associativo. I giudici di merito hanno dunque - con ragionamento fondato su dati probatori non travisati - ritenuto che CO AR: sapesse quali affari stava "gestendo" il figlio (narco-traffico); sapesse che quegli affari erano gestiti in modo organizzato;
fosse disponibile a prestare il proprio contributo a singole transazioni illecite, senza necessità di prendere accordi di volta in volta, così dimostrando una piena adesione al programma delinquenziale "aperto" che connota un sodalizio criminale. Si tratta di motivazione tutt'altro che illogica, che offre adeguata giustificazione del giudizio dei giudici di merito in ordine alla dimostrazione di una condotta di partecipazione al sodalizio criminale e in ordine alla piena consapevolezza e volontà di farvi parte.
8.4. Motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio (quinto motivo dell'Avv. SA Silvestro). Si tratta di motivo di ricorso infondato. Valgono per CO AR - le stesse considerazioni già svolte (nel replicare al medesimo motivo di ricorso) con riferimento a Di SI VI (cfr. supra, considerato in diritto 7.4). Qui, in linea di sintesi, ci si limita ad evidenziare che il motivo di appello con il quale si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era aspecifico.
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A fronte di generiche doglianze, è da ritenere che la Corte di merito abbia legittimamente rigettato il relativo motivo di appello con motivazione sintetica, ma non inesistente (valorizzando negativamente la durata nel tempo dei comportamenti delinquenziali e l'assenza di segni di resipiscenza;
v. sentenza impugnata, pag. 62). Con riferimento alla determinazione della pena prevista per il reato più grave, si osserva che essa è stata determinata in misura pari al minimo edittale (anni dieci di reclusione), ai quali si è aggiunto per effetto dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, un aumento di un anno di reclusione. Anche in questo caso, lo scostamento del tutto marginale della pena da quella minima possibile per il reato più grave porta a ritenere adeguata la sintetica, ma non inesistente, motivazione della Corte territoriale. Gli aumenti per i diciotto reati satellite sono stati determinati in misura complessiva di anni due e mesi sei di reclusione, che la Corte territoriale ha esplicitamente indicato di pari gravità, in quanto espressivi di un disvalore del singolo fatto apprezzabile in modo unitario. Sicché l'aumento di mesi uno e giorni venti di reclusione per ciascuno dei diciotto reati satellite non rappresentando un aumento sanzionatorio di rilievo elevato (rispetto a quello teoricamente applicabile) - risulta adeguatamente motivato con il riferimento alla offensività delle condotte e alla loro proiezione lungo un considerevole lasso di tempo (sentenza impugnata, pag. 62).
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9. Ricorsi di SA VE
I motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (primo motivo dell'Avv. Domenico Putrino;
settimo e ottavo motivo dell'Avv. UN Andò) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere SA VE commesso il delitto contestato al capo 164). Restano dunque da esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di SA VE. Giova evidenziare che il secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Domenico Putrino ha ad oggetto censure relative a tutti i reati fine contestati a SA, con argomentazioni sovrapponibili a quelle esplicitate nel ricorso dell'Avv. UN Andò (che ha suddiviso il ricorso sulle singole imputazioni in autonomi motivi). Per semplicità descrittiva, pertanto, si seguirà in questa sede la scansione proposta nel ricorso depositato dall'Avv. UN Andò. Va ricordato che con riferimento ai reati fine le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni tra loro sovrapponibili, muovendo dallo stesso materiale probatorio, valorizzato con argomentazioni coerenti tra le due sentenze. Sicché - per apprezzare la complessiva solidità dell'apparato motivazionale -varranno i principi dettati a proposito di c.d. "doppia conforme".
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9.1. Motivo di ricorso sul capo 12) (primo, secondo e terzo motivo Avv. Andò; secondo e terzo motivo Avv. Putrino;
cfr. supra ritenuto in fatto 9.1-9.3 e 10.2.1- 10.2.3).
I motivi di ricorso risultano infondati.
Le sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che: (i) SA e CU si siano recati in data 22 gennaio 2020 dalla Calabria a Messina;
(ii) si siano recati in vico Bensaia, accompagnati da TI, che portava uno zaino;
(iii) là abbiano incontrato NÀ TA, che, dopo aver constatato l'arrivo del terzetto, ha prelevato una busta, ritenuta il cui formato rendeva plausibile che il contenuto fosse rappresentato da banconote;
(iv) TI si sia recato presso un casolare abbandonato, lasciandovi lo zaino, dopo avrebbe fatto annusare il contenuto a tale Romeo;
(v) nel frattempo, SA e CU si siano intrattenuti con NÀ TA all'interno dell'abitazione di questi;
(vi) dopo l'incontro con NÀ, SA e CU si siano diretti verso il terminal traghetti;
(vii) ivi siano stati controllati e sorpresi in possesso della somma di 7980 euro, avviluppata in un rotolo di cellophane, con le modalità che come documentato dalle indagini - era solita utilizzare Di SI VI. Tali dati ricostruiti dai giudici di merito sulla scorta delle osservazioni svolte con le videoriprese e all'esito dell'attività di perquisizione e sequestro effettuata dalla Polizia giudiziaria, sono stati poi corroborati dalle dichiarazioni di TI. Sulla scorta di tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che, quel giorno, CU e SA abbiano ceduto sostanza stupefacente di tipo Marijuana per il controvalore di 7980 euro a NÀ (cfr. sentenza di appello pag. 111; sentenza di primo grado, pag. 27-30). Si eccepisce che SA abbia solamente presenziato ai fatti, senza concorrervi. Il giudizio svolto in sede di merito ricostruisce in modo non illogico i fatti e ritiene che tanto CU, quanto SA abbiano concorso nel trasporto e nella cessione dello stupefacente. I due sono giunti insieme in vico Bensaia;
hanno insieme ricevuto il profitto della compravendita;
sono tornati insieme verso la Calabria. La conclusione che ascrive una compartecipazione di ambedue gli imputati nel fatto contestato al capo 12) è non manifestamente illogica (e certo non assume rilievo disarticolante il fatto che la somma di danaro fosse occultata nel veicolo dal lato di CU e non da quello di SA). Il primo motivo di ricorso dell'Avv. Andò è dunque infondato, così come quello dell'avv. Putrino. Una volta ritenuto il concorso di SA nel reato contestato al capo 12), ne discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso dell'Avv. Andò, nel quale si deduceva la possibilità di qualificare i fatti come ricettazione della
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
somma di danaro. Il motivo è manifestamente infondato, considerato che la ricettazione postula il non aver concorso nel delitto presupposto. Il terzo motivo dell'Avv. UN Andò con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. - è infondato. Va premesso che per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso>> (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771-01). In sede di merito, con riferimento al capo 12), si è ritenuto di non differenziare la posizione di SA da quella di CU, essendo stato ritenuto - in modo non illogico che ciascuno dei due autori di reato abbia offerto un eguale contributo alla realizzazione della consegna dello stupefacente. Non v'è dunque alcun vizio nella decisione della sentenza di merito, ove si esclude la sussistenza della attenuante invocata con il terzo motivo di ricorso.
9.2. Motivi di ricorso relativi al capo 89 (quarto motivo Avv. Andò; secondo e terzo motivo Avv. Putrino). Si lamenta l'omesso esame del motivo di appello e l'illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito degli elementi di prova, rappresentati dal contenuto di un'intercettazione ambientale svolta nell'abitazione di CU TA (cfr. ritenuto in fatto 9.4. e 10.2.2 e 10.3). La sentenza di primo grado riporta che il 21 luglio 2020, SA e LL vengono osservati (con le telecamere di sorveglianza) mentre fanno ingresso nell'alloggio di NÀ TA. La conversazione - intercettata con il captatore informatico - ha ad oggetto l'esistenza di ammanchi di danaro relativi a pregresse transazioni illecite;
i discorsi sugli ammanchi di danaro dimostrerebbero, dunque, l'esistenza di tali forniture e la loro ascrivibilità a SA. La tesi difensiva è che i riferimenti alle persone che lamentavano ammanchi di danaro fossero effettuati ad altri fornitori di NÀ e non a SA. L'interpretazione della conversazione - proposta dal Giudice di primo grado e condivisa dalla Corte di appello - è non manifestamente illogica. Il tenore della conversazione, per come riportata in sentenza di primo grado, è tutt'altro che illogica, ove si consideri che, in essa, NÀ intende rassicurare SA di avere spedito tutta la somma chiamando a testimone Di SI VI;
nella conversazione, SA interviene mostrandosi soggetto co-interessato a quei pagamenti. Nella conversazione emergono poi alcuni riferimenti - al prezzo o ad alcune caratteristiche della sostanza oggetto delle transazioni che rendono
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
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non illogica la conclusione svolta in sede di merito circa il fatto che la sostanza oggetto delle transazioni considerate al capo 89 fosse cocaina (sentenza di primo grado, pag. 190-193). Va evidenziato che la Corte territoriale - sebbene in modo implicito - ha anche affrontato il tema dedotto nell'atto di appello, facendo ripetutamente riferimento alle doglianze che NÀ aveva ricevuto da parte di SA e CU in conseguenza di un inesatto adempimento da parte di NÀ rispetto al pagamento del prezzo di alcune precedenti forniture (cfr. sentenza di appello, pag. 114-115). L'interpretazione proposta in sede di merito si dimostra non manifestamente illogica e - con il motivo di ricorso in esame - i ricorrenti finiscono con il proporre una alternativa interpretazione del senso della conversazione, così deducendo tuttavia una richiesta di rilettura del "fatto", che risulta inammissibile in sede di legittimità.
9.3. Motivi di ricorso relativi al capo 100 (quinto motivo avv. Andò, supra, ritenuto in fatto 9.5; secondo e terzo motivo, Avv. Putrino, supra ritenuto in fatto 10.2.3-10.3). Si lamenta il mancato esame del motivo di appello, nel quale si sollecitava la qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Anche in questo caso, si tratta della deduzione di un vizio di motivazione che, in realtà, intende ottenere da questa Corte una non consentita rilettura del fatto. I giudici di merito dopo avere dato conto degli incontri avvenuti presso la casa di NÀ (cui partecipava anche SA e documentati tramite videoriprese) e dopo avere riportato il contenuto di diverse conversazioni intercettate - hanno proposto una lettura di tali conversazioni non manifestamente illogica, evidenziando come, dai riferimenti effettuati dagli interlocutori - a caratteristiche come il prezzo della sostanza al grammo - si dovesse trarre la conclusione per cui l'oggetto delle transazioni illecite indicate nel capo 100 fosse rappresentato, quantomeno in parte, da cocaina. Come detto, dalle conversazioni emergono riferimenti al prezzo al grammo (in alcuni passaggi indicato come 37 euro al grammo;
in altri passaggi a 40 euro al grammo, in altri passaggi ancora, venendo ventilata la possibilità di rivenderlo sino a 47 euro al grammo) che risultano non illogicamente interpretabili come riferimenti a compravendite di cocaina (sentenza di appello pag. 112-115; sentenza di primo grado, pag. 213-225). Si tratta dunque di motivazione non manifestamente illogica, che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità. I motivi di ricorso ora in esame sono dunque infondati.
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63815cb487736d1 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 13020004ed9a2f
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9.4. Motivi di ricorso relativi al capo 104 (sesto motivo avv. Andò, supra, ritenuto in fatto 9.6; secondo e terzo motivo, Avv. Putrino, supra ritenuto in fatto 10.2.4-10.3). Il motivo di ricorso è inammissibile, perché sollecita una rilettura del fatto, inammissibile in presenza di una motivazione di merito non manifestamente illogica. La sentenza di primo grado (pag. 229-232) e quella di appello (pag. 116) danno conto del fatto che dopo alcune comunicazioni intercorse tra SA e NÀ (per concordare una consegna) - SA e LL si sono imbarcati dalla Calabria alla volta della Sicilia, venendo sottoposti a controllo che ha avuto esito negativo. Su un traghetto successivo si è imbarcato anche TE HR che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 538 grammi di cocaina. Il collegamento tra TE e SA è ricavato dal fatto che durante il controllo di polizia - TE ha ricevuto una chiamata da un'utenza registrata in rubrica come in uso a VE (stesso nome di SA) e che si è accertato che i biglietti del traghetto acquistati da TE e da SA avevano due numeri di serie consecutivi. Da tali dati di fatto giudici di merito hanno ritenuto che, dopo avere concordato una transazione illecita con NÀ, SA si sia diretto alla volta di Messina, utilizzando come corriere TE. Si tratta di una ricostruzione sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
9.5. Motivo sul trattamento sanzionatorio (quarto motivo di ricorso Avv. Putrino;
cfr.ritenuto in fatto 10.4). Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si censura la motivazione della sentenza di appello, per avere valorizzato un dato che stando alla doglianza non emergerebbe dagli atti (l'avere SA commesso i reati in costanza di soggezione a misura alternativa alla detenzione). Si eccepisce, in sostanza, un vizio di motivazione della sentenza per travisamento per invenzione di un elemento rilevante ai fini della decisione. Ciò posto, occorre ricordare che per assumere rilievo - il travisamento del fatto deve avere portata disarticolante il ragionamento del giudice. Alla luce di tale premessa, il motivo di ricorso risulta inammissibile;
da un lato, perché a-specifico: il ricorrente non evidenzia alcun elemento nel ricorso - né ne aveva evidenziati nell'atto di appello capace di giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che venivano semplicemente "richieste", senza spiegarne la ragione;
dall'altro lato, perché nemmeno spiega la ragione per cui anche ove risultasse vero che SA non era soggetto a misure alternative alla detenzione egli avrebbe avuto diritto a veder riconosciute le circostanze attenuanti
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
generiche, trascurando la sua condizione di persona cui è contestata una recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
9.6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di SA VE, devono invece essere rigettati. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
10. Ricorso nell'interesse di CU IN VI I motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (il primo e il secondo motivo di ricorso) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere CU commesso il delitto contestato al capo 164). Restano dunque da esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di CU IN VI. 10.1. Terzo motivo di ricorso: mancato riconoscimento dell'attenuante codificata dall'art. 114 cod. pen. relativamente al capo 89).
Il motivo non è fondato.
Va ricordato come per SA che per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771-01). In sede di merito, con riferimento al capo 12), si è ritenuto di non differenziare la posizione di SA da quella di CU, essendo stato ritenuto - in modo non illogico che ciascuno dei due autori di reato abbia offerto un eguale contributo alla realizzazione della consegna dello stupefacente: ambedue si sono recati dalla Calabria a Messina;
ambedue hanno interloquito con NÀ; ambedue hanno ricevuto il prezzo del reato;
ambedue hanno fatto ritorno sulla stessa auto dopo la transazione illecita. Non v'è dunque alcun vizio nella decisione della sentenza di merito, ove si esclude la sussistenza della attenuante invocata con il terzo motivo di ricorso. 10.2. Quarto motivo: sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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Va ricordato che con riferimento ai reati fine le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni tra loro sovrapponibili, muovendo dallo
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
stesso materiale probatorio, valorizzato con argomentazioni coerenti tra le due sentenze. Sicché - per apprezzare la complessiva solidità dell'apparato motivazionale -varranno i principi dettati a proposito di c.d. "doppia conforme". Va anche evidenziato che nel formulare il quarto motivo di ricorso, che ha esplicitamente ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio - il ricorrente dà per scontato che le transazioni illecite a lui ascritte abbiano avuto ad oggetto droghe c.d. leggere. Il ricorrente, sul punto, però non si confronta con il contenuto delle decisioni di merito che con riferimento al capo 100) - hanno ritenuto che la transazione illecita avesse ad oggetto quantomeno in parte» sostanze stupefacenti <<di natura pesante» (sentenza di primo grado, pag. 224, condivisa dalla sentenza di appello, pag. 114). Il ricorrente, dunque, non si confronta con tale statuizione dei giudici di merito, né porta argomenti per sovvertire la tenuta della motivazione su questo aspetto della decisione. Il Collegio, dunque, affronterà il quarto motivo di ricorso trattando unicamente degli aspetti relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: le doglianze relative alla determinazione della pena base e alla commisurazione degli aumenti per la continuazione, infatti, perdono rilievo in considerazione del fatto che essendo stata annullata la sentenza impugnata con riferimento al reato più grave del cumulo giuridico inizialmente stabilito dalla Corte territoriale - si renderà comunque necessaria una rideterminazione della pena da irrogare a CU. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il motivo di ricorso è fondato. Effettivamente, l'undicesimo motivo di appello proposto nell'interesse di CU IN VI poneva all'attenzione della Corte di appello una serie di elementi di fatto anche relativi alla condotta post-delictum - potenzialmente rilevanti nella valutazione da svolgere in tema di riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha trascurato qualsiasi motivazione su tali deduzioni difensive. Ne discende che, sul punto, la motivazione è omessa e ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata anche su tale aspetto. 10.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. La sentenza deve essere altresì annullata con rinvio con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
11. Ricorso di LL IO
I motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (primo e secondo motivo) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere LL IO commesso il delitto contestato al capo 164). Restano dunque da esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di LL IO. 11.1. Terzo motivo di ricorso: si eccepisce il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale esaminato un tema dedotto coi motivi di appello, ove si esponeva che la condotta di LL dovesse essere qualificata come mera connivenza e non come concorso nei reati fine a lui contestati.
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Va ricordato che con riferimento ai reati fine le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni tra loro sovrapponibili, muovendo dallo stesso materiale probatorio, valorizzato con argomentazioni coerenti tra le due sentenze. Sicché per apprezzare la complessiva solidità dell'apparato motivazionale - varranno i principi dettati a proposito di c.d. "doppia conforme". Si tratta di motivo di ricorso generico, che altrettanto genericamente - deduce all'attenzione di questa Corte una questione di "interpretazione del fatto che risulta inammissibile in sede di legittimità, ove la motivazione della sentenza impugnata risulti sorretta da una motivazione non manifestamente illogica. Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno dato compiuta motivazione in ordine al significato da attribuire alla presenza di LL IO in occasione delle transazioni oggetto di contestazione ai capi 1-2-5-8, ricordando, in sintesi, che NO IO ricorda come IO gestisse il traffico insieme al cugino TO (cioè LL IO) e che quest'ultimo era presente in occasione delle trasferte dalla Calabria a Messina, in compagnia del congiunto. La motivazione della sentenza di primo grado confermata da quella di appello mette in evidenza che LL, oltre ad accompagnare IO in tali occasioni (nelle quali doveva ricevere il pagamento del prezzo relativo alle cessioni di stupefacente, materialmente trasportato da NO GI come corriere), ha preso parte attiva alla vicenda, prendendo parte ai colloqui che avvenivano con NÀ all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, ricevendo personalmente il prezzo del reato (in occasione del capo 5) o maneggiando egli stesso un involucro contenente sostanza stupefacente in occasione della transazione contestata al capo 8) (cfr. sentenza di appello, pag. 98-101, in particolare 101; cfr. anche la sentenza di primo grado, alle pag. 9-11, con riferimento al capo 1; alle pag. 12- 14, con riferimento al capo 2; alle pag. 16-18, con riferimento al capo 5; alle pag. 21-22, con riferimento al capo 8).
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
Si tratta di elementi che in modo non manifestamente illogico - hanno attribuito un significato concorsuale (e non di mera connivenza) alle condotte di LL IO. Sicché il motivo di ricorso, oltre a risultare generico, si risolve in una richiesta di diversa valutazione di fatto, preclusa in sede di legittimità. 11.2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di LL IO, devono invece essere rigettati. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
12. Ricorsi di AT FR
I motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (secondo motivo dell'Avv. FR Calabrese;
primo motivo dell'Avv. IN Curatola) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere SA VE commesso il delitto contestato al capo 164). Va aggiunto che il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Calabrese si risolve in una generica doglianza della struttura della motivazione. Essa - come si avrà modo di comprendere, trattando dei motivi di ricorso relativi ai reati fine - risulta infondata e trova risposta nella motivazione che precede (con riferimento alla ammissibilità, in presenza di condizioni che sussistono nel caso di specie, della motivazione per relationem e sulla reciproca integrazione tra sentenza di primo e secondo grado, in caso di c.d. doppia conforme;
cfr. supra, considerato in diritto, n. 2.3) Restano dunque da esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di AT FR. Va evidenziato che - seppure declinati con diverse modalità - il ricorso proposto dall'Avv. Calabrese propone, articolandoli in modalità analitiche con suddivisione in distinti motivi di ricorso, gli stessi temi di doglianza proposti nel ricorso dell'Avv. Curatola. Per comodità descrittiva, si seguirà di seguito la suddivisione dei motivi di ricorso proposti dall'Avv. Calabrese. Va infine ricordato che con riferimento ai reati fine - le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni tra loro sovrapponibili, muovendo dallo stesso materiale probatorio, valorizzato con argomentazioni coerenti tra le due sentenze. Sicché - per apprezzare la complessiva solidità dell'apparato motivazionale -varranno i principi dettati a proposito di c.d. "doppia conforme". 12.1. Motivi di ricorso relativi al capo 80 (terzo motivo Avv. Calabrese;
secondo e terzo motivo Avv. Curatola). Si denuncia vizio di motivazione sui seguenti temi: (i) individuazione di AT come concorrente nella transazione
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Firmato Da: FEDERICA
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illecita; (ii) individuazione della natura della sostanza oggetto di compravendita (droga c.d. pesante o droga c.d. leggera). Le vicende relative al capo 80) sono ricostruite in modo conforme dalla sentenza di primo grado (pag. 171 e ss.) e di appello (pag. 46-47) e offrono adeguata replica ai temi genericamente dedotti nel motivo di ricorso. La ricostruzione dei giudici di merito valorizza quanto documentato dalle videoriprese, quanto accertato tramite le intercettazioni effettuate grazie al captatore informatico inoculato nel telefono di NÀ e quanto accertato con un accertamento presso il terminal traghetti. Grazie a tali elementi probatori, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che: (i) in data 16 luglio 2020, si sia verificato un primo incontro in vico Bensaia tra NÀ e AT, nell'occasione accompagnato da ON;
in quell'occasione AT e NÀ avrebbero concordato una imminente consegna;
(ii) in data 18 luglio 2020, AT - accompagnato da un uomo non identificato a bordo di uno scooter abbia consegnato lo stupefacente a NÀ, per poi fare ritorno a Messina passando per il terminal traghetti. Con riferimento all'identificazione di AT come protagonista di tali vicende, le sentenze di merito indicano la chiarezza delle immagini registrate dalle videoriprese, il riferimento nelle conversazioni, rivolto alla persona che si ritiene essere AT, chiamata "Ciccio" (compatibile con il nome di AT, ossia "FR"), il fatto che dopo la consegna del 18 luglio 2020 - gli operatori di polizia giudiziaria abbiano pedinato gli autori della fornitura sino al terminal traghetti, accertando che i due si sono imbarcati alla volta della Calabria a bordo di una vettura risultata intestata ad AT GI. Va poi considerato che AT è stato personalmente identificato dalla polizia giudiziaria in data 2 settembre 2020 (a margine delle vicende descritte al capo 107). Con riferimento alla qualità della sostanza oggetto della transazione illecita, i giudici di merito hanno ritenuto si trattasse di cocaina. Tale conclusione non è smentita dai riferimenti all' "erba", posto che i giudici di merito - con interpretazione non illogica della conversazione ritengono rivolti a precedenti forniture. Viceversa, che la droga consegnata fosse cocaina è conclusione che i giudici di merito ricavano dai riferimenti al prezzo praticato (oggetto di trattativa nella conversazione del 16 luglio 2020), che è stato ritenuto compatibile con una cessione di cocaina e non di "erba" e dal riferimento alla "scaglia" e alla "scaglietta", esplicitamente formulato da AT e NÀ al momento della consegna, avvenuta il 18 luglio. Tali valutazioni dei giudici di merito offrono un'interpretazione non manifestamente illogica del dato probatorio. Sicché non sussiste il vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti, con conseguente rigetto del terzo motivo di ricorso dell'avv. Calabrese e della parte di
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interesse per il capo 80 del secondo e terzo motivo di ricorso proposti dall'Avv. Curatola. 12.2. Motivi di ricorso relativi al capo 94 (quarto motivo Avv. Calabrese;
secondo e terzo motivo Avv. Curatola). Si denuncia vizio di motivazione sulla natura della sostanza oggetto di compravendita (droga c.d. pesante o droga c.d. leggera). Le vicende relative al capo 94) sono ricostruite in modo conforme dalla sentenza di primo grado (pag. 199 e ss.) e di appello (pag. 47-48) e offrono adeguata replica ai temi genericamente dedotti nel motivo di ricorso. Secondo i giudici di merito, gli elementi probatori (videoriprese e intercettazione ambientale tramite captatore) documentano una prima visita di AT presso l'alloggio di NÀ la mattina del 24 luglio;
in quell'occasione, NÀ non ha i soldi per pagare AT, e i due concordano un appuntamento nel pomeriggio;
prima di allontanarsi, AT comunica a NÀ di lasciare qualcosa in casa ("l'appoggio e me ne vado") prima di andare via. Nel pomeriggio, AT torna a casa di NÀ per ricevere il pagamento;
oltre a discorrere di varie cose (relative a telefoni criptati), i due discutono anche di quanto consegnato da AT;
NÀ domanda se <<quell'erba nella stagnola» l'abbia lasciata AT;
questi replica di no, precisando di avere portato ciò che era custodito <<nel foglio di giornale». I giudici di merito valorizzano la risposta di AT che nega di avere portato "l'erba" - per inferire che l'oggetto della consegna non era erba, ma altra tipologia di sostanza, identificata in cocaina, come avvenuto in occasione della precedente consegna. Si tratta di un giudizio di fatto, con attribuzione di un significato all'intercettazione che risulta effettuato con ragionamento non manifestamente illogico e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. Sicché non sussiste il vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti, con conseguente rigetto del quarto motivo di ricorso dell'avv. Calabrese e della parte di interesse per il capo 94 del secondo e terzo motivo di ricorso proposti dall'Avv. Curatola. 12.3. Motivi di ricorso relativi al capo 107 (quinto motivo Avv. Calabrese;
secondo e terzo motivo Avv. Curatola). Si denuncia vizio di motivazione sull'attribuzione di un ruolo concorsuale ad AT e sulla natura della sostanza oggetto di compravendita (droga c.d. pesante o droga c.d. leggera). Le vicende relative al capo 107) sono ricostruite in modo conforme dalla sentenza di primo grado (pag. 237-239) e di appello (pag. 48-49) e offrono adeguata replica ai temi genericamente dedotti nel motivo di ricorso. Secondo i giudici di merito, gli elementi probatori (videoriprese e intercettazione ambientale tramite captatore) documentano una cessione di sostanza stupefacente da ON a NÀ, avvenuta il 9 agosto 2020; si tratta della consegna di mezzo
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chilogrammo di droga che gli aveva lasciato "quello". I giudici di merito ritengono - con apprezzamento non manifestamente illogico - che "quello" sia da identificare in AT FR, in ragione del fatto che le transazioni illecite contestate ai capi 80 e 94 hanno permesso di documentare che AT FR per le consegne, ma anche per alcune interlocuzioni con NÀ - si avvaleva della collaborazione di ON VI. D'altra parte, la consegna del 9 agosto (materialmente effettuata da ON) segue di pochi giorni una conversazione del 3 agosto 2020, intercettata tra AT e Cuscinȧ; in essa NÀ domanda ad AT se abbia disponibilità di hashish, ma AT replica che, in quel momento, il prezzo è troppo alto e, dunque, egli ha deciso di non comprarne. Di qui, la non manifestamente illogica inferenza che vuole che l'oggetto della consegna del 9 agosto non sia una droga c.d. leggera (e, dunque, ragionevolmente identificata nella cocaina, come avvenuto nelle precedenti transazioni illecite). A confermare il coinvolgimento di AT nella transazione illecita del 9 agosto 2020, secondo i giudici di merito, milita poi una serie di avvenimenti avvenuti nei giorni successivi. Il 19 agosto 2020, NÀ domanda a ON di organizzare un appuntamento con quello;
il 24 agosto 2020, ON accompagna AT da NÀ; in quell'occasione NÀ e AT discutono di un debito di 12-14.000 euro che il primo aveva nei confronti del secondo;
il 31 agosto, ON torna da NÀ per sollecitare il pagamento di quanto dovuto ad AT;
il 2 settembre 2020, AT si reca nuovamente a Messina, recandosi presso il panificio di ON, ove, poco dopo, sopraggiungeva anche NÀ. Dopo quell'incontro, NÀ decide di interrompere i rapporti con AT che, come anticipato, sulla via del ritorno verso Messina, verrà anche personalmente identificato dalla Polizia giudiziaria. Tenuto conto dei rapporti di AT con ON;
del fatto che non risultano ulteriori episodi di illecito penale ascrivibili a ON - se non quelli che lo vedono coinvolto con AT e tenuto conto degli elementi di fatto valorizzati in sede di merito, si deve ritenere che i motivi di ricorso ora in esame deducano un giudizio di fatto, con richiesta di attribuzione di un diverso significato agli elementi di prova;
tuttavia, il risultato probatorio ricavato dai giudici di merito risulta effettuato con ragionamento non manifestamente illogico e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. Sicché non sussiste il vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti, con conseguente rigetto del quinto motivo di ricorso dell'avv. Calabrese e della parte di interesse per il capo 107 del secondo e terzo motivo di ricorso proposti dall'Avv. Curatola. 12.6. Sulla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (sesto motivo di ricorso Avv. Calabrese). Si eccepisce vizio di motivazione sul punto.
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Il motivo è declinato in modo generico e risulta comunque manifestamente infondato. Dal tenore complessivo delle motivazioni redatte dal G.u.p. e dalla Corte di appello sui capi 80,94,107, emerge con chiarezza la ragione per cui i giudici di merito non hanno ricondotto i fatti alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. I dati quantitativi sono consistenti (un chilogrammo, nel capo 80); la dinamica del fatto (una spedizione di droga dalla Calabria a Messina) rende del tutto irragionevole e contrastante cn ogni massima di esperienza che possa essersi trattato di transazioni di modesta portata;
i volumi di danaro evocati nelle varie compravendite sono consistenti;
le modalità di commissione del fatto particolarmente "professionali" (come dimostrato, per esempio, dall'uso di telefoni criptati). 12.7 Motivi sul trattamento sanzionatorio (settimo motivo avv. Calabrese;
quarto e quinto motivo avv. Curatola). Si censura la motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, applicato in misura superiore a quella minima edittale. Il motivo relativo alla commisurazione della pena base perde rilievo, considerato che essendo stata annullata la sentenza relativa al reato più grave del cumulo giuridico la determinazione della pena dovrà comunque essere effettuata nuovamente. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la censura risulta del tutto a-specifica e, dunque, inammissibile: non viene dedotto alcun elemento concreto che avrebbe giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che sarebbe stato illegittimamente trascurato dalla Corte territoriale. 12.8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di AT FR, devono invece essere rigettati. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
13. Ricorsi di ON VI
motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (secondo motivo dell'Avv. IZ Scarpari) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere ON VI commesso il delitto contestato al capo 164). Il terzo motivo - con il quale si denunciava l'inesistenza della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sull'applicazione dei criteri
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di commisurazione della pena codificati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è rimasto privo di oggetto: l'annullamento della sentenza con riferimento al reato più grave del cumulo giuridico imporrà comunque la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Resta dunque da esaminare solo il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ON VI. 13.1. ON VI, in sede di merito, è stato condannato in sede di merito in relazione al concorso nei delitti contestati ai capi 80 e 107. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione: gli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito non avvalorerebbero l'ipotesi del concorso di ON in quelle transazioni e i giudici di merito ne avrebbero dato una lettura manifestamente illogica. Si lamenta altresì un travisamento del fatto, laddove - con riferimento al capo 107 - i giudici di merito alludono ad un episodio del 19 agosto che non risulterebbe documentato dagli atti.
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Va anzitutto ricordato che - con riferimento ai reati fine - le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni tra loro sovrapponibili, muovendo dallo stesso materiale probatorio, valorizzato con argomentazioni coerenti tra le due sentenze. Sicché per apprezzare la complessiva solidità dell'apparato motivazionale -varranno i principi dettati a proposito di c.d. "doppia conforme". Ciò premesso, il Collegio ritiene che le conformi motivazioni dei giudici di merito non siano affette da vizi di illogicità manifesta, con la conseguenza che il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente si risolve in una richiesta di rilettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Trattando della posizione di AT FR - cui sono contestati i capi 80 e 107 - si è dato conto di quale sia stato il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito (cfr. supra, considerato in diritto, 12.1 e 12.3). Con riferimento al capo 80, il ricorrente lamenta il fatto che la transazione illecita è avvenuta tra NÀ e AT e che, in occasione delle trattative del 16 luglio, ON sarebbe stato estraneo ai discorsi tra i due, come sarebbe stato stato estraneo alla consegna, avvenuta il 18 luglio. Trattando della posizione di AT, si è detto che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che: (i) in data 16 luglio 2020, si sia verificato un primo incontro in vico Bensaia tra NÀ e AT, nell'occasione accompagnato da ON;
in quell'occasione AT e NÀ avrebbero concordato una imminente consegna;
(ii) in data 18 luglio 2020, AT accompagnato da un uomo non identificato a bordo di uno scooter - abbia consegnato lo stupefacente a NÀ, per poi fare ritorno a Messina passando per il terminal traghetti. Orbene, la ricostruzione dei giudici di merito è tutt'altro che manifestamente illogica;
come è non manifestamente illogico il ragionamento svolto sulla posizione
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di ON, che, all'evidenza, è la persona che si è prestata a funzionare da elemento di collegamento tra NÀ e AT (accompagnando quest'ultimo dal primo) e che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha personalmente assistito alle trattative sul prezzo (come si ricava dal passaggio della conversazione riportato a pag. 171 della sentenza di primo grado). Con riferimento al capo 107 si lamenta il vizio di motivazione, contestando che vi sia prova del fatto che nello zainetto consegnato da ON a NÀ in data 9 agosto vi fosse stupefacente e denunciando la valorizzazione di elementi inesistenti con riferimento a quanto avvenuto in data 19 agosto.
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Con riferimento al denunciato travisamento (che sarebbe un "travisamento per invenzione"), si osserva che la censura è inammissibile. Da un lato, essa è a- specifica e non autosufficiente (posto che si limita ad affermare, senza dimostrarlo con opportune allegazioni che gli elementi valorizzati sono inesistenti); dall'altro lato, è nuovamente a-specifica (posto che non spiega la ragione per cui - eventualmente rimossi i riferimenti a quanto avvenuto il 19 agosto ragionamento dei giudici di merito verrebbe disarticolato, così non offrendo elementi per superare la c.d. prova di resistenza); infine, essa è manifestamente infondata, posto che - dalla sentenza di primo grado, alle pag. 238-239, nota 311 - vi è un chiaro riferimento ad un'intercettazione ambientale del 19 agosto che risulterebbe coerente con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Quanto al vizio di motivazione relativamente al contributo offerto da ON alla commissione del fatto descritto al capo 107. Rimandando a quanto osservato trattando della posizione di AT (supra, considerato in diritto 12.3), occorre qui ricordare che le vicende relative al capo 107) sono ricostruite in modo conforme dalla sentenza di primo grado (pag. 237-239) e di appello (pag. 48-49) e offrono adeguata replica ai temi genericamente dedotti nel motivo di ricorso: ivi si ritiene provato che dopo una trattativa telefonica tra AT e NÀ, avvenuta il 6 agosto - la consegna dello stupefacente sia avvenuta ad opera di ON in data 9 agosto;
la condotta di ON è stata documentata dalle videoriprese e da un'intercettazione ambientale. Nei giorni successivi, ON viene anche coinvolto come tramite delle comunicazioni nelle controversie insorte tra NÀ e AT in ordine a rapporti di debito credito legati alle forniture di stupefacente. In conclusione: si deve ritenere che il motivo di ricorso ora in esame deduca un giudizio di fatto, con richiesta di attribuzione di un diverso significato agli elementi di prova;
tuttavia, il risultato probatorio ricavato dai giudici di merito risulta effettuato con ragionamento non manifestamente illogico e, dunque, risulta non censurabile in sede di legittimità.
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
13.2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ON VI, deve invece essere rigettato. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
14. Ricorso di IM PA
I motivi di ricorso relativi all'addebito associativo (primo motivo dell'Avv. SA Scordo) sono già stati esaminati nella trattazione che precede (con annullamento della sentenza per non avere IM PA commesso il delitto contestato al capo 164). 14.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Il motivo è fondato. In imputazione è contestata la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. La sentenza di primo grado, in dispositivo, non procede ad alcuna riqualificazione del fatto contestato. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello. In motivazione, nella sentenza di primo grado, il tema della qualità oggetto della transazione illecita non è esplicitamente considerato, posto che le conversazioni valorizzate nella sentenza di primo grado NÀ e IM alludono in modo piuttosto promiscuo tanto a marijuana quanto a una sostanza che sulla base dei prezzi evocati è da ritenere cocaina (sentenza di primo grado, pag. 155-156). La sentenza di appello rende ancora più equivoco l'accertamento di merito sulla natura della sostanza, poiché trascurando di pronunciarsi esplicitamente sul motivo di appello relativo al capo 69) - afferma che il rapporto tra NÀ e IM <<vede probabilmente i due trattare droghe diverse (cocaina il NÀ e marijuana lo IM)». Ne discende che oltre ad essere stata omessa l'esplicita risposta al motivo di appello relativo al capo 69) - la lettura congiunta delle motivazioni rese dai giudici di primo e secondo grado restituisce un'immagine contraddittoria in relazione all'oggetto della transazione illecita descritta al capo 69). Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata. 14.2. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assorbimento del capo 97) nel capo 69). Si deduceva - nel motivo di appello che le conversazioni ritenute rilevanti per il capo 97) (dalle quali emergeva l'esistenza di un debito di NÀ nei confronti di IM) dovevano necessariamente riferirsi alla fornitura di stupefacente descritta al capo 69),
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
considerato che nel periodo intermedio decorso tra i fatti del capo 69 e quelli del capo 97 - non risulterebbero documentate altre forniture tra NÀ e IM. Effettivamente, il tema non è stato esaminato dalla Corte territoriale. Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata. 14.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164 e con rinvio relativamente alle altre imputazioni elevate nei confronti di IM PA. L'annullamento con rinvio della sentenza rende superfluo l'esame del motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Gli atti debbono comunque essere ritrasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
15. Ricorso di VA CA
VA CA è stato condannato in primo grado per i reati-fine contestati ai capi 74-81-91-95-116 e per il delitto associativo, contestato al capo 164 15.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la affermazione di responsabilità in relazione ai reati fine e deduce - in modo invero piuttosto generico cumulativo - l'esistenza di vizi di motivazione.
Il motivo è inammissibile.
Al di là del carattere a-specifico del motivo, assume rilievo decisivo il fatto che, nell'atto di appello, non erano formulati motivi di gravame per contestare la condanna di primo grado per i reati scopo. Il primo e il secondo motivo dell'atto di appello datato 24.3.2024 avevano ad oggetto il reato associativo;
il terzo motivo di appello aveva ad oggetto il trattamento sanzionatorio. Il motivo di ricorso è dunque inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 15.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, tanto in ordine all'esistenza del sodalizio criminale, quanto in ordine alla condotta di partecipazione ascritta a VA. A VA CA è attribuito il ruolo di partecipe, nella sua qualità di "stabile acquirente" di sostanza da destinare allo spaccio, cui si aggiunge la valorizzazione di ulteriori elementi, ritenuti sintomatici di partecipazione al sodalizio, rappresentati dalla partecipazione di VA a riunioni operative, ad attività di trasporto dello stupefacente e di vigilanza sugli ingressi della Polizia in Vico Bensaia (cfr. sentenza di secondo grado, con le considerazioni generali sviluppate a pag. 42 e con maggiore grado di dettaglio alle pag. 130-132).
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
Con riferimento all'esistenza di vizi di motivazione nella decisione impugnata - nella parte in cui ritiene esistente un sodalizio criminale dedito al narco-traffico - si rinvia alle considerazioni generali svolte supra al considerato in diritto 3.1. Con riferimento ai dedotti motivi relativi all'erronea applicazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla adesione di VA al sodalizio, il motivo di ricorso risulta fondato. Va anzitutto ricordato che con riferimento a VA - è documentato il coinvolgimento di VA in alcuni acquisti di sostanza stupefacente da destinare ad attività di spaccio commessi tra il 15 luglio e il 15 agosto 2020 (capi 74-81-91- 95). Vanno, a questo punto, richiamate le coordinate interpretative indicate al considerato 3.3., necessarie per distinguere il c.d. "compratore fidelizzato" dal partecipe al sodalizio. Esaminando la posizione di VA CA, si deve osservare che le sentenze di merito non evidenziano elementi probatori utili a ravvisare il quid pluris necessario a qualificare come condotta di partecipazione quella di chi effettui ripetuti acquisti di stupefacente a fini di successiva rivendita. E, infatti, la Corte territoriale, che per quasi tutti i c.d. pusher del gruppo ha escluso l'adesione al sodalizio, per VA valorizza elementi ulteriori a quelli ricavabili dal coinvolgimento nei singoli episodi di compravendita di sostanza. Alle pag. 130 e seguenti, la Corte territoriale indica come elementi qualificanti l'adesione di VA al sodalizio alcuni dati emergenti da conversazioni intercettate. Si valorizza: (i) una conversazione del 15 luglio 2020, in cui VA - parlando con TI, CO AR, Cuscinȧà FR e NO IP - comunica loro la presenza di forze di polizia all'interno del quartiere;
(ii) una conversazione in cui TI - preoccupato della possibilità di incappare in controlli di polizia - mostra esitazione a fare un trasporto di stupefacente e in cui VA, con affermazioni in cui mostra sprezzo del pericolo e sembra quasi irridere TI, si offre di aiutarlo ad effettuare il trasporto. Si tratta di conversazioni che secondo la Corte territoriale dimostrano l'intraneità di VA rispetto al sodalizio, «per la spregiudicata confidenza usata dall'imputato con il braccio destro del Cuscinȧ». Si tratta di un passaggio motivazionale estremamente fragile, incapace di dimostrare in modo logico e razionale l'esistenza di un quid pluris rispetto al mero coinvolgimento di VA nella commissione dei reati scopo: la manifestazione di timore per i controlli delle forze di polizia (peraltro emersa con riferimento ad un'unica occasione) è elemento che nulla dice sull'adesione al sodalizio (ben potendo anche un "non associato" manifestare preoccupazione per la presenza della polizia e renderne edotte altre persone coinvolte nella commissione di delitti,
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
in nome di una sorta di "solidarietà" criminale); anche l'avere un tono confidenziale con il "braccio destro" di NÀ è dato che nulla può dire sull'appartenenza al sodalizio (posto che può trattarsi di una confidenza spiegabile altrimenti, per esempio, anche solo con il dato caratteriale); né assume rilievo - per dimostrare l'intraneità il proporsi per un'attività di trasporto, manifestando la sicurezza di sapere eludere eventuali controlli, posto che anche tale elemento non risulta capace di discriminare il concorso in un episodio - eventualmente legato ad altri dal medesimo disegno criminoso rispetto all'adesione al sodalizio. Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al capo
164).
15.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. L'annullamento della sentenza con riferimento al reato più grave del cumulo giuridico rende superfluo l'esame del quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, che dovrà necessariamente essere rideterminato dalla Corte di appello, cui dovranno essere trasmessi gli atti.
16. Ricorso di NO OS e VI AL I due ricorrenti sono chiamati a rispondere del delitto associativo e di alcune ipotesi di coinvolgimento nei reati-scopo del sodalizio (capi 76-133 e 147 per entrambi e il capo 129 per la sola NO OS). 16.1. Con un unico atto di ricorso, articolato in due motivi, i ricorrenti impugnano la sola decisione relativa alla condanna per il reato associativo (v. supra, ritenuto in fatto 18).
16.2. I ricorsi sono fondati.
Ai due ricorrenti viene ascritto il ruolo di partecipi, poiché, con riferimento a loro è possibile «cogliere, per ragioni anche "logistiche" l'integrazione in una sorta di cellula di spaccio foraggiata direttamente da Cuscinȧ» (sentenza di appello pag. 42). Si valorizza il fatto che NÀ si mostri particolarmente compiaciuto della fiorente attività di spaccio condotta dai due (tanto da essere definiti "una macchina da soldi") e che in ragione di tale loro ritenuta affidabilità lo stesso NÀ abbia anche effettuato degli sconti e in alcuni casi delle dilazioni di pagamento. Si tratta di un apparato motivazionale che tuttavia evoca tali elementi in modo estremamente generico, senza fare riferimento alle fonti di prova dalle quali trae argomento per formulare tali conclusioni e che, in ogni caso, non evidenzia l'esistenza di elementi per ritenere che la figura di NO OS e VI AL abbia esorbitato dai confini della figura del "compratore fidelizzato per assumere una valenza di inserimento organico nel tessuto associativo.
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Richiamati i criteri generali dettati supra al considerato in diritto 3.3, si evidenzia qui che la valenza logico-dimostrativa degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale in relazione alla partecipazione al sodalizio è irreversibilmente contraddetta da altri di segno contrario: da un lato, si deve osservare che: la prima contestazione relativa a un reato fine (capo 76) è ascritta a NO OS e VI AL senza che si ricavi - dalla lettura delle sentenze di merito - che si tratta di droga precedentemente acquistata da NÀ. Trattando dei fatti contestati al capo 76) - avvenuti il 15 luglio 2020 - si apprende che NO OS e VI AL manifestano la volontà di cominciare a rifornirsi solo da NÀ, per la maggiore affidabilità che lo contraddistingueva rispetto al loro precedente fornitore. Dal che si ricava - dal punto di vista logico - che, prima del 15 luglio 2020, NO OS e VI AL avevano un altro fornitore (e non erano dunque organicamente inseriti nel sodalizio di Cuscinȧ). Nelle settimane successive prende avvio la relazione "commerciale" tra NÀ e NO OS e VI AL (che darà luogo alle contestazioni formulate al capo 129, commesso il 23 agosto;
al capo 133, commesso il 27 agosto;
al capo 147, commesso il 1 settembre 2020). Si tratta di una relazione che, però, dopo i primi giorni di settembre, ha termine, posto che il 4 settembre i due comunicano a NÀ di avere trovato un altro fornitore. Dopo quella comunicazione non risultano valorizzati ulteriori elementi a carico dei due ricorrenti, pur essendo le indagini preliminari proseguite (non risultando né intercettazioni;
né videoriprese effettuate con il sistema di videosorveglianza). La motivazione della sentenza impugnata, ma anche quella di primo grado, dunque, permette di ricavare un quadro che è logicamente compatibile con l'ipotesi di due persone - i ricorrenti - dediti in modo stabile ad attività di spaccio, ma portatori di propri interessi commerciali, che solo per un lasso di tempo circoscritto hanno trovato contingente convergenza con quelli di NÀ, rispetto al quale hanno manifestato una autonomia operativa (decidendo quando avviare e quando interrompere la relazione commerciale). L'assenza dalla scena delle indagini per oltre sette mesi (prima di metà luglio 2020) e la fuoriuscita di scena (dopo il 4 settembre 2020), pur essendo proseguite le indagini;
l'autonomia operativa nell'attività di spaccio;
l'esistenza di canali di rifornimento ulteriori a NÀ rappresentano elementi che si pongono in irrimediabile contrasto logico con l'ipotesi di partecipazione al sodalizio criminale da parte di NO OS e VI AL. 16.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164.
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L'annullamento della sentenza con riferimento al reato più grave del cumulo giuridico rende comunque necessaria la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
17. Ricorso nell'interesse di Di MI ND EP Di MI ND EP è stata condannata per due episodi di concorso in reati fine (capi 60 e 150) e per la partecipazione al sodalizio criminale (capo 164). La qualità di partecipe del sodalizio è attribuita alla ricorrente nella sua veste di "corriere di stupefacenti in favore di NÀ e del suo gruppo" (sentenza impugnata, pag. 42). 17.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo (v. supra ritenuto in fatto 19.1).
Il motivo è fondato.
L'intraneità al sodalizio è ricavata dalla Corte territoriale dalle due occasioni in cui la ricorrente ha svolto funzioni di corriere in favore di NÀ e in ragione della disponibilità che questa avrebbe manifestato a collaborare in future occasioni. La Corte territoriale valorizza altresì il registro di particolare confidenza che è dato riscontrare nelle comunicazioni tra la ricorrente e NÀ (sentenza impugnata pag. 87). Si tratta di motivazione radicalmente insufficiente a ritenere logicamente dimostrata la partecipazione di Di MI ND EP al sodalizio. Vanno al riguardo richiamati i principi interpretativi riportati al considerato in diritto 3.3: <lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo» (Sez. 6, n. 44359 del 15/10/2024, [...], Rv. 287369-01). Nel caso in esame, le sentenze di merito documentano unicamente due occasioni in cui vi è stato un concorso della ricorrente nei reati fine: un'occasione, il 21 giugno 2020, in cui Di MI ND ha trasportato stupefacente da Catania a Messina consegnandolo a NÀ (capo 60); una seconda occasione, il 2 settembre 2020, in cui Di MI ND EP ha chiesto a NÀ mezzo chilogrammo di droga da consegnare a terze persone (capo 150). La disponibilità a compiere ulteriori concorsi è evocata in modo estremamente generico tanto nella sentenza impugnata, quanto in quella di primo grado e non porta un argomento capace di dimostrare con il necessario grado di solidità logica - che le condotte di Di MI ND EP abbiano assunto un "significato"
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diverso da quello del mero concorso nei reati scopo, senza apportare un contributo alla vitalità dell'associazione.
164).
Sicché, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al capo
17.2. Il secondo motivo è infondato.
Esso sollecita una ricostruzione dei fatti alternativa (per cui, all'interno della busta consegnata a NÀ e prelevata a Catania non vi era stupefacente, essendo peraltro dimostrato che NÀ aveva metodi alternativi per prelevare lo stupefacente dai canali catanesi). Ricordato che, con riferimento al capo 60, si è in presenza di una c.d. doppia conforme, si ritiene che il motivo sia generico e infondato. Esso intende chiamare questa Corte ad un apprezzamento di fatto che risulta precluso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che risulta non manifestamente illogica. Valorizzando elementi di fatto (ricavati da intercettazioni, accertamenti di polizia sui transiti della vettura in quel di Catania, esame delle videoriprese) di cui non si deduce il travisamento, le sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che Di MI ND si sia recata con la propria auto a Catania (su richiesta di Cuscinȧ) per poi tornare in Vico Bensaia;
ivi giunta, VA ha prelevato dall'auto di Di MI ND una grossa busta, per poi introdurla in casa di Cuscinȧ; dopo qualche momento, TI ha preso quella stessa busta per portarla nel casolare abbandonato ove come documentato dalla complessiva attività di indagine - veniva custodito lo stupefacente (sentenza di primo grado, pagg. 142 e ss.; sentenza di appello pag. 88). La conclusione che la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno tratto da tali elementi - cioè che in quella busta vi fosse sostanza stupefacente - si presenta non manifestamente illogica, con conseguente infondatezza del motivo. 17.3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente assume che la conversazione del 2 settembre valorizzata nella sentenza di appello rappresenti una mera progettualità e non già la prova di un accordo verbale già concluso e perfezionato in ordine ad una futura compravendita di mezzo chilogrammo di stupefacente. I giudici di merito hanno ritenuto che dalla conversazione intercettata possa ricavarsi la dimostrazione di un accordo già perfezionatosi. La ricorrente valorizza un passaggio della conversazione che dimostrerebbe il mancato perfezionamento dell'accordo (con NÀ che dice «poi se ne parla»). Ma si tratta di un passaggio che trova giustificazione nel fatto che NÀ rappresenta di dovere interrompere la conversazione per la presenza di una macchina della Guardia di Finanza;
e il motivo di ricorso non si confronta con le sentenze di merito - soprattutto quella di
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
primo grado che valorizzano un'altra parte di conversazione;
in questo altro segmento di conversazione, a fronte della richiesta di Di MI ND di consegnarle lo stupefacente, NÀ TA replica dicendo <<ci vediamo stasera o domani... te la mando con Nico» (ossia TI, stretto collaboratore di Cuscinȧ). Alla luce di tale conversazione, la Corte territoriale e il giudice di primo grado, con un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, in quanto non manifestamente illogico, hanno ritenuto concluso l'accordo finalizzato alla consegna dello stupefacente, ritenendo così perfezionato il reato contestato. Ciò in applicazione del pertinente principio giurisprudenziale richiamato dai giudici di merito e condiviso da questo Collegio secondo cui «Il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo» (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, [...], Rv. 276981-01). 17.4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con riferimento al capo 164. L'annullamento della sentenza con riferimento al reato più grave del cumulo giuridico rende comunque necessaria la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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18. Ricorso di De FR GI
A De FR PP, al capo 34, è contestata una violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumata in data 27 marzo 2020. Il ricorso pone in discussione la conclusione raggiunta dai giudici di merito sotto tre profili;
si deduce: (i) che l'acquisto di stupefacente fosse per finalità di spaccio a terze persone e non di consumo personale;
(ii) che in ogni caso, esso avesse ad oggetto un quantitativo modesto, compatibile con l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; (iii) che il trattamento sanzionatorio sia sorretto da motivazione viziata.
È fondato il primo motivo.
Le sentenze di merito fondano l'affermazione di responsabilità su tre capisaldi: (i) l'esistenza di comunicazioni telefoniche e videoriprese che documentano l'incontro tra De FR e Lo RC con NÀ, a fini di acquisto di stupefacente;
(ii) l'esistenza di un problema di pesatura dello stupefacente (essendo stata consegnata a De FR un quantitativo inferiore a quello pattuito), tanto da rendere necessario il ritorno di questi presso l'abitazione di Cuscinȧ; circostanza che induce i giudici di merito a ritenere che il quantitativo non fosse modesto;
(iii) l'esistenza di ulteriori elementi di prova sintomatici della
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dedizione di De FR ad attività di spaccio: tra essi, il Gup menziona l'esistenza di precedenti penali per spaccio e le dichiarazioni di NO GI;
in queste ultime, valorizzate anche dalla Corte di appello, NO GI riferisce di avere appreso da Lo RC che quest'ultimo e De FR erano soliti fare dei "droga party" nel paese ove vive De FR. Il ricorrente si duole del vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata, che in modo immotivato ha trascurato la possibilità che la droga acquistata da De FR - tossicodipendente da anni (come da documentazione allegata all'atto di appello e al ricorso) - fosse destinata ad uso personale.
Il ricorso è fondato.
Gli elementi di prova valorizzati in sede di merito offrono dimostrazione dell'esistenza di un acquisto di stupefacente, ma non offrono adeguata spiegazione della ragione per cui quello stupefacente fosse destinato a terze persone;
sul punto difettano elementi di riscontro all'ipotesi d'accusa: l'acquisto potrebbe essere stato destinato ad uso personale, essendo documentata la risalente storia personale di tossicomania di De FR;
il dato quantitativo è non noto;
esso potrebbe - in linea teorica - anche essere compatibile con l'acquisto di una scorta;
né potrebbe escludersi un acquisto finalizzato ad un consumo di gruppo, come possibile alla luce della presenza di Lo RC (che non ha rilievo penale, a determinate condizioni). Non sono utile riscontro all'ipotesi d'accusa i precedenti penali per spaccio (come invece ritenuto dal giudice di primo grado), né le dichiarazioni di NO, peraltro non riscontrate: esse si limitano a parlare di altri fatti (i droga party) in modo molto generico, senza aggiungere elementi informativi sullo specifico fatto di reato contestato al capo 34). Si tratta di lacune informative e motivazionali che cadono su circostanze - la destinazione allo spaccio - che non risultano accertate nel giudizio di merito e che, non essendo più accertabili o confutabili, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
19. Ricorso di IN ZIno
La Corte di appello ha assolto IN ZIno dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere e dagli addebiti contestati ai capi 39
e 49.
Con riferimento agli altri reati fine contestati a IN ZIno ai capi 112- 120-125-136-137 e 32 e 32 (del c.d. procedimento riunito), che erano stati oggetto di specifiche censure, il giudice di appello, senza soffermarsi sui motivi di gravame, si limita ad un integrale rinvio alla sentenza di primo grado (sentenza impugnata, pag. 69)
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Ne discende un vizio di motivazione che impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, restando assorbiti i motivi proposti relativamente al trattamento sanzionatorio.
20. Ricorso di IN GI
La Corte di appello ha assolto IN GI dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere. Con riferimento ai reati fine contestati a IN GI ai capi 112-151 e 31 (del c.d. procedimento riunito), il giudice di appello si limita a ritenere generico il motivo di appello proposto dal ricorrente e a ritenere provato il fatto sulla base delle intercettazioni telefoniche captate in prossimità del AL 2021 (sentenza impugnata, pag. 69). Con un unico motivo di ricorso, IN GI lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte di appello sull'aspetto che era stato posto come problematico con i motivi di gravame: cioè che il «Peppe Tabacchino» cui si ascriveva la responsabilità del reato contestato al capo 31 fosse effettivamente identificabile con IN GI. Sul punto la sentenza impugnata è effettivamente silente. Ne discende un vizio di motivazione che impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
21. Ricorso di ZA SA
ZA SA è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per due compravendite di stupefacente consumatesi il 23 luglio 2020 e a lui contestate al capo 88. 21.1 Il primo motivo (supra, ritenuto in fatto 34.1) - relativo all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto - muove dalla premessa per cui il mancato sequestro dello stupefacente impedirebbe di ritenere dimostrata l'esistenza dello stupefacente oggetto di compravendita o quantomeno il dato quantitativo.
Si tratta di motivo infondato.
I giudici di merito hanno valorizzato elementi probatori (esame delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza e intercettazioni ambientali, oltre alle dichiarazioni di TI) di cui non si assume il travisamento e - coordinandoli con elementi di natura logica hanno ritenuto dimostrato che ZA, in concorso con il proprio congiunto SI (non ricorrente), abbia prelevato presso la casa di NÀ un quantitativo non modico di cocaina, trasportandolo poi a Catania. Con motivazione non manifestamente illogica, i giudici di merito hanno evidenziato che il 20 luglio 2020 era stata registrata una conversazione tra NÀ
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e ZA nella quale quest'ultimo si manifestava interessato all'acquisto di cocaina (come desumibile da riferimenti pressoché espliciti emersi durante la conversazione); il successivo 23 luglio le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il sopraggiungere di ZA e SI in Vico Bensaia, documentando l'incontro con NÀ; poco prima, le medesime videoriprese avevano documentato il movimento di TI, che recatosi presso il luogo di deposito prelevando un involucro, faceva poi ritorno presso l'abitazione. Vengono captate le conversazioni tra ZA e SI con Cuscinȧ; da esse emergono le cautele che quest'ultimo raccomanda di usare per il viaggio di ritorno (raccomandando di fare una sorta di staffetta); dopo tale colloquio, le telecamere registrano il movimento di uno degli accompagnatori di SI, che occulta l'involucro precedentemente portato da TI sotto il sedile della vettura risultata essere nella disponibilità di ZA;
giunti a Catania, SI rassicura via messaggio Cuscinȧ. Che si sia consumata una cessione di cocaina si ricava - secondo i giudici di merito - dalla conversazione del 20 luglio (di cui si è detto in esordio), da una successiva del 26 luglio (in cui ZA chiede a NÀ perché "questa" sia tutta in polvere e non in pietra) e dalle dichiarazioni di TI (sentenza di primo grado pag. 186-188; sentenza di secondo grado, pag. 71). Secondo i giudici di merito si registra una seconda cessione il 3 agosto. Anche in questo caso, gli elementi di fatto valorizzati in sede di merito si ricavano dall'esame delle videoriprese e dall'esame dei messaggi scambiatisi via whatsapp. Le videoriprese documentano il sopraggiungere di ZA e SI presso Vico Bensaia;
il movimento di TI verso il deposito;
il ritorno di TI con un grosso involucro bianco, portato dentro casa NÀ; il successivo allontanamento di ZA e SI da Vico Bensaia;
l'invio di rassicurazioni da SI a NÀ, una volta raggiunta Catania;
da notare che dopo l'allontanamento dei due catanesi - TI si allontana da casa NÀ, per farvi ritorno poco dopo con il rotolo di pellicola trasparente di solito usato per avviluppare le banconote (sentenza di primo grado, pag. 188-189). Sulla base di tali dati probatori i giudici di merito hanno ritenuto consumate due cessioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina, in quantitativi non modici. La valutazione è effettuata in modo non manifestamente illogico;
ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso. 21.2. Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del tutto immotivato.
Ma, soprattutto, risulta
sostanzialmente
commisurazione del trattamento sanzionatorio.
immotivata e errata
la
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A fronte di due delitti contestati al capo 88, si determina la pena in misura onnicomprensiva, senza indicare quale sia il reato più grave del cumulo giuridico, quale la misura dell'aumento per il reato satellite. Anche la determinazione della pena base, necessaria, è assente e si può solo ipotizzare che essa sia stata determinata dalla Corte di appello in misura significativamente superiore a quella minima edittale (essendo stata determinata la pena complessiva - prima della riduzione per il rito - in dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000 euro di multa, che si scosta in misura estremamente significativa dalla pena minima edittale prevista per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90). Risulta apparente la motivazione redatta dalla Corte territoriale che evoca circostanze non comprovate in giudizio (e peraltro espresse in forma perplessa, come reso evidente dal riferimento che ZA appare>> svolgere il ruolo di trafficante di droga nel territorio catanese e siracusano, senza circostanziare tale assunto che sembrerebbe posto a giustificazione dell'elevato livello di pena che si ritiene necessario infliggere). 21.3. La sentenza va pertanto annullata con rinvio. Il giudice del rinvio - nel rideterminare il trattamento sanzionatorio - si atterrà ai principi di diritto sopra indicati al considerato in diritto 2.4.
22. Ricorso di SC IC
SC IC è stato assolto dall'addebito associativo e ritenuto responsabile di tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestate ai capi 20, 79, 131. Il primo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di questioni dedotte nei motivi di appello o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale per ciascuna delle imputazioni. Il secondo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio (cfr. supra, ritenuto in fatto 26.1-26.2). 22.1. Il primo motivo di ricorso è fondato con riferimento al capo 20. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che NÀ avesse ceduto lo stupefacente a SC dopo che i fornitori catanesi gli avevano consegnato una provvista di stupefacente. Nei motivi di appello, con uno specifico motivo, si eccepiva tuttavia che da una annotazione di polizia giudiziaria (puntualmente indicata nel ricorso) emergeva che i fornitori catenesi avrebbero incontrato NÀ dopo l'incontro che questi ebbe con SC (e non subito prima dell'incontro). Di qui il venir meno della tenuta logica del ragionamento del giudice di prime cure.
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Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
Tale motivo di appello è stato del tutto trascurato dalla Corte, anche solo per ritenere l'infondatezza (magari mostrando di condividere quanto osservato dal giudice di prime cure a pag. 59, nota 66). L'avere del tutto trascurato uno specifico motivo di appello integra dunque un vizio di motivazione della sentenza, che impone l'annullamento della sentenza con rinvio con riferimento al capo 20. Con riferimento al capo 79, si eccepisce il vizio di motivazione della decisione impugnata. L'interpretazione dell'elemento di prova - un'intercettazione - posto a caposaldo dell'affermazione di responsabilità sarebbe manifestamente illogica. Sennonché - a fronte di un motivo di appello che, sul punto, risulta piuttosto generico (v. pag.
8-9 atto di appello) la Corte di appello (pag. 91) ha condivisibilmente richiamato, valorizzandola in sintesi, la conversazione già valorizzata dal giudice per l'udienza preliminare (pag. 168-170), da cui, sulla base dei riferimenti ai quantitativi, al prezzo al grammo, alle somme di danaro evocate nel colloquio, è stato ricavato il risultato probatorio di una consumata cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo non modico. L'interpretazione della conversazione proposta dai giudici di merito è non manifestamente illogica e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. Con riferimento al capo 131, i giudici di merito sulla base delle videoriprese e delle intercettazioni effettuate a mezzo di captatore informatico hanno ritenuto dimostrato che SC IC - visto entrare in casa con un pacco e allontanarsi senza di esso - abbia consegnato a NÀ un quantitativo di droga c.d. leggera (come si ricava dal tenore della conversazione, ove NÀ ragiona sulla possibilità di rivendere quanto ricevuto, indicando anche un possibile prezzo, compatibile con la vendita di droghe c.d. leggere); i giudici di merito - per segnalare il carattere illecito dell'operazione - rimarcano anche i rimproveri rivolti da NÀ a SC, per l'agire non clandestino di quest'ultimo, che ha corso il rischio di essere osservato dalle telecamere (come, effettivamente, è puntualmente avvenuto;
cfr. sentenza di primo grado pag. 268 e ss.; sentenza di secondo grado, pag. 92). Il motivo di appello (prima) e quello di ricorso (poi) sono, su tale imputazione, molto generici e non sovvertono la concludenza delle valutazioni effettuate in sede di merito, che risultano fondate su dati di cui non si deduce il travisamento e risultano argomentate con motivazione non manifestamente illogica. 22.2. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è fondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è immotivato, così come il criterio di determinazione della pena per il reato più grave del cumulo giuridico, scostatosi dalla pena minima edittale e i criteri adottati per determinare la misura degli aumenti per la continuazione, commisurati in misura non minimale.
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da:
TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
22.3. La sentenza va pertanto annullata con rinvio. Il giudice del rinvio provvederà ad offrire compiuta replica al motivo di appello formulato con riferimento al capo 20 rimasto privo di risposta e ad effettuare una rideterminazione del trattamento sanzionatorio tenendo conto dei doveri di motivazione, da assolvere nei termini sopra indicati al considerato in diritto 2.4.
23. Ricorso di GA GI
GA GI è stato condannato per concorso in una cessione di droga da NÀ ad un acquirente rimasto non identificato che GA aveva accompagnato da NÀ, prestandosi dunque - secondo la ricostruzione svolta in sede di merito - ad operare quale intermediario. La natura della sostanza stupefacente è desunta dai riferimenti - svolti nel colloquio - alla sostanza oggetto di compravendita. Il motivo di ricorso denuncia il travisamento della conversazione intercettata, dalla quale non si comprenderebbe se GA abbia effettivamente operato come intermediario e quale sia stato il suo effettivo contributo alla transazione illecita;
si censura altresì l'assenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, non essendovi motivazione sulla ragione per cui il fatto debba essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, anziché ricondurre il fatto nel perimetro della fattispecie prevista dal quinto o dal quarto comma della medesima disposizione (cfr. supra ritenuto in fatto 37). La sentenza di secondo grado (pag. 92-93) e quella di primo grado (pag. 156- 158) contengono una adeguata motivazione circa il contributo offerto da GA alla conclusione della transazione illecita: GA accompagna il terzo estraneo da Cuscinȧ; glielo presenta;
ottiene che TI recuperi lo stupefacente da consegnare al terzo estraneo. Parimenti risulta sorretta da adeguata motivazione la valutazione dei giudici di merito in ordine alla tipologia di sostanza oggetto di compravendita. Risulta viceversa non valutata la possibilità che il fatto possa essere qualificato come violazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ciò che era oggetto di motivo di appello). Sicché, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
24. Ricorso di LL CA
LL CA è stato condannato per i capi 109-117-143. I motivi di ricorso (supra, ritenuto in fatto n. 35) lamentano vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per non essere dimostrata la destinazione allo spaccio, anziché a consumo personale, non essendo documentato il perfezionamento della cessione da NÀ a LL, né la cessione di droga da
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quest'ultimo a terze persone (primo motivo); viziata è anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio, determinato in misura significativamente superiore alla media e alla mediana edittale, in modo immotivato e senza nemmeno indicare la misura degli aumenti per la continuazione. 24.1.v Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che - con i motivi di appello, con riferimento ai capi 109-117-143 - non era stata dedotta la questione della destinazione della sostanza ad uso personale (si poneva solo questione sulla mancanza di prova in ordine all'effettiva conclusione della compravendita di droga, senza nulla dedurre sulla possibilità che essa fosse destinata ad uso personale). Sicché la deduzione della questione in sede di ricorso per cassazione risulta inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 24.2. Risulta invece fondato il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale si limita a qualificare i tre addebiti come violazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, e ad indicare la pena finale (già ridotta per il rito) in misura di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 5000 di multa. Vi è assenza di motivazione sull'individuazione del reato più grave;
sui criteri adottati per determinare la pena per il reato più grave e giustificare lo scostamento dal minimo;
assenza di motivazione sulla misura degli aumenti per i reati satellite. 24.3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio, nel determinare la pena, si atterrà ai criteri indicati al considerato in diritto
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25. Ricorso di BA GI
BA GI è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per i reati contestati ai capi 67-73-86-146. 25.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente, che sarebbe destinato a uso personale (supra, ritenuto in fatto, 28.1). Il motivo è infondato. La motivazione delle sentenze di primo e secondo grado - che sul punto sono una c.d.doppia conforme ritengono dimostrato che lo stupefacente acquistato da BA fosse destinato allo spaccio ricavando tale conclusione dal quantitativo oggetto della transazione (30 grammi, in difetto di elementi suggestivi dell'acquisto di una scorta per uso personale); dato che si pone in linea di coerenza con le altre acquisizioni probatorie (che delineano per BA il profilo di uno spacciatore) e con le dichiarazioni di TI, che ricorda che BA comprava droga da NÀ per effettuare successive cessioni di stupefacente (sentenza di primo grado, pagg. 150-152; sentenza di appello pag. 43-44).
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Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, che si sottrae al sindacato di legittimità. 25.2. Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale esclude che i fatti possano essere ricondotti al perimetro applicativo della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, ritenendo che tale esito sia imposto dalla «obiettiva entità dei quantitativi trattati e per «i profili criminali desumibili dai colloqui intercettati». Si tratta di motivazione manifestamente illogica. Le singole transazioni hanno ad oggetto quantitativi di stupefacente modesti, di cui è ignota anche la quantità di principio attivo: trenta grammi per il capo 67 e per il capo 73; 10 grammi per il capo 86 e per il capo 146). Non vi sono elementi indicativi di un impiego di mezzi professionali tali da incrementare il pericolo per la salute pubblica. Il profitto che BA avrebbe tratto dalla successiva rivendita di stupefacente è evidentemente modesto. La qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non è ostacolata dal fatto che BA si sia reso responsabile di più violazioni di detta disposizione (si rimanda a quanto osservato al considerato in diritto n. 4.3). Tali elementi portano a ritenere che il fatto non possa che essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. 25.3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe il terzo motivo, avente ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio. Essendo comunque necessario rideterminare la pena, gli atti vanno comunque trasmessi alla Corte territoriale che, nel rimodulare la sanzione, terrà conto dei criteri delineati al considerato in diritto 2.4.
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial:
63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
26. Ricorso di IU FR
IU FR è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per i reati contestati ai capi 67-113. 26.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che dovrebbe essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale si limita ad evidenziare che «l'obiettivo spessore delle condotte» fa sì che si debba ritenere che IU «è soggetto per il quale non pare configurabile l'ipotesi della lieve entità».
Si tratta di motivazione apparente.
Le singole transazioni hanno ad oggetto quantitativi di stupefacente modesti, di cui è ignota anche la quantità di principio attivo. Non vi sono elementi indicativi di un impiego di mezzi professionali tali da incrementare il pericolo per la salute pubblica. Il profitto che IU avrebbe tratto dalla successiva rivendita di
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stupefacente è evidentemente modesto. La qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non è ostacolata dal fatto che IU si sia reso responsabile di più violazioni di detta disposizione (si rimanda a quanto osservato al considerato in diritto n. 4.3). Tali elementi portano a ritenere che il fatto non possa che essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Essendo comunque necessario rideterminare la pena, gli atti vanno comunque trasmessi alla Corte territoriale che, nel rimodulare la sanzione, terrà conto dei criteri delineati al considerato in diritto 2.4.
27. Ricorso di NO IP
NO IP è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per dieci episodi, contestati al capo 27, di acquisto e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente acquistata da NÀ TA. 27.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, da ricondurre nel perimetro applicativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (supra, ritenuto in fatto 31.1).
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado (pag. 73-79) e quella di appello (pag. 51-52), sul punto, sono tra loro conformi. Vengono valorizzate le dichiarazioni del collaboratore NO GI e quelle di TI IC (che ascrivono a NO IP una continuativa attività di spaccio, con acquisti anche più volte alla settimana per quantitativi di 20-30 grammi per volta); si segnala altresì che lo stesso NO IP prima di entrare in rapporto con NÀ aveva autonomi canali di approvvigionamento con i fornitori calabresi (tanto che, ad un certo punto, lo stesso NÀ domanda a NO IP il numero di uno di loro); si segnala che l'attività di NO IP era talmente avviata da persuadere NÀ TA a cedergli la droga a credito;
si rimarca che da diverse intercettazioni ambientali, emergono elementi per ritenere che NO IP acquistasse ogni volta quantitativi di cocaina pari a 50 grammi (come si evince da ripetuti riferimenti nelle conversazioni intercettate <ai soliti 50 grammi>> o alla consegna di «50 a IP>; cfr. sentenza di primo grado pag. 77-78). La considerazione complessiva di tali elementi convergenti (afferenti tanto il dato ponderale quanto la dimensione organizzativa dell'attività intrapresa) ha indotto con valutazione di fatto espressa con motivazione non manifestamente illogica - a ritenere che l'attività ascrivibile a NO IP fosse tale da nuocere
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
in modo non minimale al bene giuridico protetto, sì da escludere che i fatti possano essere qualificati come ipotesi di lieve entità. Essendo, sul punto, la motivazione non manifestamente illogica, il motivo di ricorso si risolve in un tentativo di rivisitazione del fatto, la cui cognizione è preclusa in sede di legittimità. 27.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Senza censurame i parametri di commisurazione, si lamenta l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte territoriale nell'effettuare la riduzione di pena per il rito. La Corte di appello - muovendo da una pena di anni otto di reclusione ed euro 36.000 di multa - ha ridotto la pena per effetto del rito a anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 24.000 di multa. Effettivamente, l'errore denunciato sussiste. La pena detentiva di anni otto di reclusione - ove ridotta di un terzo - porta alla pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione. La riduzione per il rito per la pena pecuniaria risulta invece corretta. L'errore di calcolo della pena detentiva può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., senza che si renda necessario annullare la sentenza impugnata.
28. Ricorsi di IN FR e ES VI IN FR e ES VI sono stati assolti dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere e condannati per i delitti contestati ai capi 67 e 142 (IN) e 82 (ES), già qualificati come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 28.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omessa considerazione della possibilità che la droga fosse stata acquistata per uso personale - è generico e infondato. Il conforme accertamento dei giudici di primo e secondo grado offre sul punto una motivazione non manifestamente illogica. Vengono valorizzati - oltre ai quantitativi trattati, i volumi di danaro implicati nelle singole compravendite, la possibilità di acquistare droga da NÀ a credito (circostanze tutte suggestive di una relazione di "affari" tra ES e IN e il gruppo Cuscinȧ) - alcuni riferimenti non equivoci ad un'attività di carattere commerciale: si allude al riferimento fatto da IN parlando con NÀ al fatto che il fratello uterino ES VI, si era messo con «quello là» e correva tutti i rischi con basso beneficio economico;
si allude ai consigli dati da NÀ ai due, sul come condurre l'attività di spaccio («se tu devi fare società, vi dovete mettere dalla mattina alla sera...>>). Oltre a tali dati, le sentenze di merito valorizzano le
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che ascrivono ai due ricorrenti la cui posizione ora in esame un ruolo diverso da quello di consumatore di sostanza. Si tratta di dati probatori che non si denunciano travisati e che sono stati apprezzati con motivazione che risulta non manifestamente illogica. Sicché il vizio denunciato non è utilmente deducibile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso. 28.2. Il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché del tutto generico. A fronte di motivi di appello che sul punto risultavano totalmente generici, non vi era un dovere della Corte territoriale di esplicitare le ragioni per cui era da escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore dei ricorrenti. 28.3. I ricorsi di ES VI e IN FR devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
29. Ricorsi di Lo CA LO e Lo CA SA. Lo CA LO e Lo CA SA sono stati assolti dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere e condannati per i delitti contestati ai capi 36-101-122-134 (Lo CA LO) e 101-102-134-162 (Lo CA SA), già qualificati come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 29.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata risposta ai motivi di appello, valutati generici dalla Corte territoriale che, però, non li ha dichiarati inammissibili. Si lamenta poi l'erronea valutazione delle dichiarazioni di TI e il sostanziale rinvio per relationem effettuato dalla Corte di appello alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Si tratta di motivi infondati.
Va preliminarmente ricordato che sulle imputazioni sopra indicate - le sentenze di primo e secondo grado svolgono un conforme accertamento, muovendo dall'analisi dei medesimi dati probatori, valutati secondo i medesimi schemi argomentativi. Sicché, sul punto, trovano applicazione i principi valevoli in materia di sindacato di legittimità in caso di c.d. doppia conforme. Con riferimento alle imputazioni che riguardano i due ricorrenti effettivamente i motivi di appello erano molto generici e non si confrontavano con il contenuto della sentenza di primo grado, poi confermata in sede di appello. La sentenza di primo grado aveva infatti offerto compiuta motivazione - non manifestamente illogica e fondata su dati che non risultano essere travisati - delle
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
ragioni per cui gli elementi di prova imponevano di ritenere che, in ciascuna di tali vicende, si fosse consumata una cessione di stupefacente da NÀ (o dai suoi collaboratori) a beneficio di Lo CA LO e Lo CA SA: per il capo 36, cfr. sentenza di primo grado, pag. 93 e s., ove si valorizzano le risultanze delle videoriprese e le dichiarazioni di TI, non illogicamente ritenute convergenti a sostegno dell'ipotesi d'accusa; per i capi 101 e 102, v sentenza di primo grado, pag. 225-228, ove si valorizzano le videoriprese, il contenuto di intercettazioni ambientali - ove emergono riferimenti ad acquisti pari a 100 grammi e alla qualità della sostanza, che si presenta a scaglietta, in pietra o in polvere, ossia come la cocaina -; per il capo 134, v. sentenza di primo grado, pag. 271 e ss. dove da un'intercettazione emerge che Lo CA SA aveva restituito 58 grammi di cocaina (quota di una maggior quantità precedentemente acquistata), ritenendola di pessima qualità; dalla stessa conversazione emergono espliciti riferimenti all'entità dei rapporti di debito credito sussistenti tra NÀ e i due Lo CA (l'ultima transazione aveva un controvalore pari a 7800 euro); per il capo 162 v. sentenza di primo grado, pag. 324, nella quale si valorizza un'intercettazione dalla quale emerge che NÀ aveva precedentemente ceduto a Lo CA SA 65 grammi di cocaina, formulando però la richiesta di tenerne 15 grammi "da parte", essendo essi necessari a NÀ per soddisfare un altro cliente. Tali dati probatori, non travisati, sono valutati in modo non manifestamente illogico per ritenere che siano state consumate compravendite di stupefacente di tipo cocaina. La dimensione quantitativa (100 grammi;
58 grammi;
65 grammi), i volumi di danaro coinvolti nelle transazioni (pari anche a somme prossime agli 8000 euro), portano a ritenere che la valutazione dei giudici di merito di non riconoscere la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Sicché i vizi denunciati nel primo e secondo motivo di ricorso si risolvono nella sollecitazione di effettuare un diverso apprezzamento di fatto, non utilmente deducibile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza di tali motivi di ricorso. 29.2. Il terzo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. Per Lo CA LO per l'elementare ragione che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al ricorrente. Per Lo CA SA, per il fatto che il motivo di appello era sul punto totalmente generico (tanto che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche recava argomentazioni che, pur generiche, erano riferibili al solo Lo CA LO;
per Lo CA SA non si portava nessun argomento a supporto del motivo di appello in punto circostanze attenuanti generiche). Analoga
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
genericità affligge il motivo di ricorso ora in esame. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 29.3. I ricorsi di Lo CA LO e Lo CA SA devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
30. Ricorso di RO FR
RO FR è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per otto episodi, commessi tra l'8 gennaio e il 28 settembre 2020, oggetto di contestazione ai capi 6-11-70-98-118-130-135-157. 30.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la mancata qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sul tema, le sentenze di primo e secondo grado giungono ad un conforme
accertamento.
Ciò premesso, il motivo di ricorso che si limita ad invocare l'applicazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 evidenziando l'assenza di sequestri e la compatibilità tra detta fattispecie e una condotta non occasionale - si risolve in una sollecitazione ad un diverso apprezzamento di fatto precluso in sede di legittimità. Le sentenze di merito hanno valorizzato dati probatori di cui non si deduce il travisamento che hanno indotto i giudici di primo e secondo grado ad escludere - con motivazione non manifestamente illogica - la sussistenza della meno grave fattispecie invocata dalla Difesa. Al riguardo, i giudici di merito hanno valorizzato cumulativamente una serie di elementi che, valutati congiuntamente tra loro, rendono non illogica l'esclusione della fattispecie di lieve entità: sono state valorizzate le dichiarazioni di NO e TI che fanno riferimento ad acquisti con cadenza settimanale di 50-100 grammi per volta (NO) o di 30- 40 grammi per volta (TI) (v. sentenza di primo grado, pag. 19-20); sono state valorizzate conversazioni in cui si allude al quantitativo ceduto a RO (50 grammi per il capo 130 e per il capo 158); è stata valorizzata la frequenza dell'attività di spaccio, sintomatica di un inserimento nel circuito criminale e della disponibilità di una platea di clienti dimostrativa di una non minimale pericolosità delle condotte di RO per il bene giuridico protetto. La considerazione sinergica di tali elementi ha portato ad escludere - si ripete: con motivazione non manifestamente illogica che ci si trovasse al cospetto di fatti di lieve entità. Sicché il ricorso si risolve nella sollecitazione di effettuare un diverso apprezzamento di fatto, non utilmente deducibile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza di tale motivo di ricorso.
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
30.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va evidenziato che il motivo di appello proposto sul punto era totalmente generico, tanto che non si portava nessun argomento a supporto del motivo di appello in punto circostanze attenuanti generiche. Analoga genericità affligge il motivo di ricorso ora in esame. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 30.3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna di RO FR al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
31. Ricorso di NA SA
NA SA è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per cinque episodi, oggetto di contestazione ai capi 110-144-152-158-159. 30.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la mancata qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sul tema, le sentenze di primo e secondo grado giungono ad un conforme accertamento. Il motivo di appello era sul punto estremamente generico, non confrontandosi in modo specifico con gli argomenti spesi dai giudici di primo e secondo grado. Analoga genericità affligge il motivo di ricorso ora in esame. Ciò posto, si osserva che i giudici di merito hanno offerto congrua motivazione delle ragioni per cui non è dato riscontrare un'ipotesi di lieve entità. Al riguardo, i giudici di merito hanno evidenziato la convergenza di una pluralità di elementi che, considerati cumulativamente tra loro, portano a ritenere che, a prescindere dal dato quantitativo oggetto delle singole transazioni illecite, la condotta delittuosa di NA SA, complessivamente considerata, sia tale da procurare una esposizione a pericolo del bene giuridico protetto di non modica gravità: si allude al dato quantitativo emergente al capo 110 (in cui NA ha ricevuto 114 grammi di cocaina); si allude al controvalore delle transazioni illecite (pari a 850 euro per il capo 159); si allude alla disponibilità di NA di una platea di clienti significativa;
si allude al fatto che NA - a riprova della sua stabile dedizione all'attività di spaccio - aveva anche una linea di credito aperta presso Cuscinȧ. Si tratta di elementi che la cui valenza deve essere considerata in modo sinergico - hanno non illogicamente indotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
Sicché il ricorso si risolve nella sollecitazione di effettuare un diverso apprezzamento di fatto, non utilmente deducibile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza di tale motivo di ricorso 31.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va evidenziato che il motivo di appello proposto sul punto era totalmente generico, limitandosi a sottolineare che i precedenti penali erano risalenti e a chiedere di valorizzare le dichiarazioni di NA IP che, nell'interrogatorio di garanzia, avrebbe ammesso di avere acquistato stupefacente in talune occasioni. Si tratta di una allegazione del tutto generica che a fronte di una persona nemmeno incensurata - rende adeguata la risposta data dalla Corte di appello a pag. 135 della sentenza per giustificare la decisione di non accordare le circostanze attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è pertanto infondato. 31.3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna di NA SA al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
32. Ricorso di TI TO
TI TO è stato assolto dall'addebito associativo e condannato per le violazioni dell'art 73 d.P.R. n. 309/90, contestate ai capi 25-26-29-156. 32.1. Il primo motivo di ricorso lamenta l'apparenza di motivazione sul capo 156 e evidenzia che dalla conversazione intercettata - emergerebbe che vi è stata una trattativa tra TI e NÀ, non perfezionatasi;
sicché non vi sarebbe rilievo penale della condotta.
Il motivo è infondato.
Sul punto, le sentenze di primo e secondo grado sono giunte ad un conforme accertamento. La Corte di appello ha ritenuto si trattasse di una trattativa perfezionatasi, con accordo già concluso e per il quale era solo concordata l'esecuzione differita. Essendo già raggiunto l'accordo, la condotta ha comunque rilievo penale. La conversazione valorizzata in sede di merito per giungere a tale conclusione è riportata nella sentenza di primo grado (pag. 307 e ss.) e permette di avere conferma della non manifesta illogicità della lettura che ne hanno dato i giudici di merito: TI offre in vendita stupefacente a NÀ, che si mostra interessato;
TI contatta il proprio fornitore e profila a NÀ la possibilità di effettuare la consegna il pomeriggio stesso. Sicché la sostanza stupefacente era effettivamente esistente e la condotta tenuta da TI è corrispondente a quella tipizzata dal
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Firmato Da: FEDERICA NT
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63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
legislatore (che incrimina anche le condotte di intermediazione e di offerta in vendita).
Il primo motivo è dunque infondato.
32.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto trattamento sanzionatorio (sulla determinazione della pena, la commisurazione degli aumenti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale valorizza in senso negativo - la robusta implicazione nel traffico di stupefacenti di TI, desunta dai precedenti e dalle pendenze e offre una replica anche alla questione dedotta dal ricorrente (reputando non decisivo per riconoscere le circostanze attenuanti generiche il fatto che TI abbia intrapreso un affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/90, considerato che la valenza positiva di tale percorso potrà eventualmente assumere rilievo solo all'esito della valutazione di detto percorso). Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, sottratta al sindacato di legittimità. La pena è motivata in modo estremamente sintetico, ma lo scostamento dal minimo edittale è giustificato dal riferimento alle non modeste quantità trattate e dalla capacità a delinquere dell'imputato. Anche in questo caso, si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, sottratta al sindacato di legittimità. 32.3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna di TI TO al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
33. Ricorso di NU PA IO Il ricorrente è stato condannato per i capi 120-125, 136-137. 33.1. Il primo motivo di ricorso lamenta assenza di motivazione sui capi 120 e 125. In realtà, la decisione impugnata - dando una lettura di sintesi della più ampia motivazione della sentenza di primo grado (pag. 255 e ss.) - offre un'adeguata motivazione con riferimento al capo 120. Nelle due conformi decisioni di merito si dà conto di quanto emerso dalle videoriprese con NU che porta qualcosa a casa di NÀ, consegnando qualcosa che, subito dopo, TI andava a nascondere nel casolare abbandonato ove si custodiva lo stupefacente del gruppo Cuscinȧ. Analogamente, con riferimento al capo 125 (sentenza di primo grado, pag. 260 e ss), si dà conto dell'arrivo di NU in vico Bensaia, dell'ingresso di questi in casa di NÀ e dell'immediato movimento di TI che - uscito casa di CU - si reca a nascondere qualcosa nel casolare abbandonato.
da
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Segue poi la valorizzazione di conversazioni tra NÀ e IN che confortano l'ipotesi che NU avesse consegnato droga venduta da IN a Cuscinȧ. La Corte di appello ha richiamato in sintesi tali risultanze, mostrando di condividerne la valutazione. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità. 33.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti contestati al capo 136 e 137 come violazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si tratta di motivo non dedotto con l'atto di appello (nel quale si sollecitava una diversa questione, relativa alla possibilità di qualificare il fatto come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90). In ogni caso, i giudici di merito anche considerando che il quantitativo oggetto delle due transazioni era pari a 100 grammi di sostanza - hanno non illogicamente escluso che si trattasse di un fatto di modesta gravità.
Il motivo è dunque infondato.
33.3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna di NU PA IO al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
34. Ricorso di ET AN ET AN è stato condannato per i capi 43 e 44. Il ricorrente censura il carattere apparente della motivazione, che avrebbe trascurato di offrire risposta ai motivi di appello, nella parte in cui deducevano la destinazione ad uso personale della droga acquistata da ET e, comunque, la sua qualità di droga c.d. leggera. La seconda parte del motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, avendo contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente i giudici di merito già provveduto ad effettuare l'auspicata riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Quanto al fatto che la droga oggetto delle transazioni descritte ai capi 43 e 44 non fosse destinata solo ad uso personale è circostanza che costituisce oggetto di motivazione non manifestamente illogica da parte dei giudici di merito: valorizzando il contenuto delle videoriprese i giudici di merito hanno ritenuto non illogicamente coinvolto nelle due vicende ET, desumendo poi la prova della destinazione della sostanza ad uso diverso da quello esclusivamente personale dalle circostanze documentate dalle videoriprese e dalle dichiarazioni di NO
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che ha dichiarato che ET era persona che, in modo non occasionale, si approvvigionava di stupefacente da NÀ per poi spacciarlo Si tratta di valutazioni che muovono da dati probatori non travisati che sono stati valorizzati con motivazione non manifestamente illogica. Sicché il motivo di ricorso risulta infondato. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
35. Ricorso di TÒ IO
TÒ IO è stato condannato per i capi 139-140-148 e 155. 35.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la mancata replica al motivo di appello sulla responsabilità per il capo 155 o il mancato esame della questione - dedotta con il motivo di appello - dell'assorbimento del fatto contestato al capo 155 nei capi 140 e 148.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ritiene generico il motivo e ritiene altresì che - dall'esame della sentenza di primo grado - si ricavi già dimostrazione dell'infondatezza dello stesso. Secondo il ricorrente, la conversazione valorizzata dal giudice di merito dimostra che il 25 settembre 2020, TÒ ha incontrato NÀ solo per pagare i debiti delle precedenti forniture (di qui la richiesta di assorbimento della contestazione in quelle contestate ai capi 140 e 148).
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In realtà i giudici di merito hanno valorizzato un altro aspetto di quella conversazione, evidenziando con argomentazione non illogica - che, oltre a saldare i pregressi debiti, TÒ e NÀ si sono accordati per una ulteriore consegna di stupefacente che NÀ avrebbe ricevuto il giorno dopo. Si tratta di una lettura non manifestamente illogica della conversazione. Sicché non sussiste il denunciato vizio di motivazione. 35.2. Con riferimento ai capi 139 -140-148, il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di appello.
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La Corte di appello ritenendo condivisibilmente la genericità dei motivi di appello, che non si confrontavano con la decisione di primo grado, ha ritenuto sufficiente un rinvio per relationem alla decisione appellata;
ma non si è trattato di un rinvio a-critico, posto che la decisione di appello ha valorizzato alcuni passaggi della decisione di primo grado, sì da consentire di avere contezza del fatto che vi è stata consapevole presa di conoscenza e condivisione critica della decisione appellata. Sicché - trattandosi di doppia conforme si può qui evidenziare che, con riferimento al capo 139-140 dalle conversazioni intercettate a fine agosto 2020, i giudici di merito hanno tratto la conclusione che - nei giorni precedenti - TÒ e TA avevano acquistato cocaina per un controvalore di 4600 euro, versando
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il saldo di 3.300 euro solo in data 29 agosto. In quella stessa conversazione, TÒ e TA hanno acquistato un ulteriore quantitativo di stupefacente («ora ci prendiamo 60 grammi>>). Si tratta di dati probatori emergenti dalle intercettazioni ambientali che sono stati interpretati in modo non illogico dalla Corte territoriale e dal Giudice di primo grado. Quanto al capo 148, i giudici di merito - valorizzando in modo non illogico il contenuto delle videoriprese hanno ritenuto che TÒ IO, in data 1 settembre 2020, abbia ricevuto un quantitativo di droga da TI (ricavando tale conclusione dall'osservazione dei movimenti di quest'ultimo che, prima dell'arrivo di TÒ, si è recato nel luogo di custodia dello stupefacente;
poi si è incontrato con TÒ consegnandogli qualcosa). Anche in questo caso, la lettura dei fatti proposta dai giudici di merito si presenta come non manifestamente illogica. 35.3. Sicché il ricorso risulta infondato. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
36. Ricorso di TA AN
TA AN è stato condannato per il capo 139. 36.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esso genericamente denuncia «che nessuna frequentazione, captazione o elemento di accusa a suo carico è evincibile dagli atti, in ordine ai rapporti con alcuno dei coimputati nel presente processo e men che meno con il NÀ o il TÒ». In realtà, l'intercettazione valorizzata dai giudici di merito trattando del capo 139 permette di avere chiaramente contezza del fatto che TA e TÒ - in data 29 agosto 2020 - si sono recati da NÀ, per saldare il pagamento di una precedente fornitura di droga (per un controvalore complessivo di 4600 euro, parte dei quali - 1.300 euro già corrisposta e 3.300 euro corrisposta in occasione di quell'incontro. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, TA partecipa attivamente alla conversazione. Ciò consente di ricavarne che avendo i giudici di merito dato una interpretazione della conversazione non manifestamente illogica (v. anche supra, considerato in diritto 35.2) il motivo di ricorso è
infondato.
36.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La parte relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, posto che la pena è già stata determinata nella misura minima edittale. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è motivato dalla Corte territoriale muovendo dalla constatazione che il ricorrente non ha
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Firmato Da: FEDERICA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 113020e004ed9a2f Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
allegato - né sono emersi altrimenti elementi indicativi della necessità di accordare a TA le circostanze attenuanti generiche. Sicché il ricorso di TA AN risulta infondato. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
37. Ricorso di NO GI
Si tratta del collaboratore di giustizia, che non articola motivi di ricorso sulla responsabilità penale (ritenuta per i reati fine contestati ai capi 1-5-17-21-22 e per il reato associativo contestato al capo 164. 37.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 nella massima estensione. Il motivo è manifestamente infondato, avendo il ricorrente già ottenuto il riconoscimento di detta attenuante nella massima estensione. 37.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis. 1, terzo comma, cod. pen. Non ricorrono i presupposti per applicare l'attenuante in parola, non essendo i reati qui giudicati «commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso». Difetta pertanto il presupposto per applicare l'attenuante in parola. 37.3. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, con valutazione di merito capace di reggere al vaglio di legittimità (trattandosi di motivazione sintetica, ma esistente, congrua e non manifestamente illogica), ha ritenuto che il contegno processuale abbia già trovato adeguata considerazione con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 e che non emergano ulteriori elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di una revisione individuale del percorso criminale suscettibile di considerazione ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 37.4. Sicché il ricorso di NO GI risulta infondato. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 74, dpr n. 309/1990, di cui al capo 164, nei confronti di AT FR, NO OS, Di MI ND EP, SA VE, LL IO,
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VA CA, ON VI, VI AL, CU IN VI per non avere commesso il fatto. Rigetta i loro ricorsi nel resto e rinvia per nuovo trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De FR GI, perché il fatto non costituisce reato. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN GI, IN ZIno, ZA SA, NÀ TA, SC IC, GA GI, LL CA e IM PA e rinvia alla medesima Corte di appello per nuovo giudizio. Qualificati i reati contestati ad BA GI, IU FR ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rinvia per nuovo giudizio sulla pena e sulla confisca alla medesima Corte di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di Lo RC VI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Letto l'art. 619 cod. proc. pen.
Rettifica la pena detentiva applicata a NO IP in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Rigetta il suo ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di NO GI, NA SA, CO AR, ES GI VI, Di SI VI, NU PA IO, ET AN, Lo CA LO, Lo CA SA, TI TO, IN FR, TÒ IO, TA AN e RO FR che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NÀ FR per morte dell'imputato.
Così deciso, il 03/03/2026
Il Consigliere estensore DR AL
Il Presidente
IG Di EF
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