Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).
Commentario • 1
- 1. Minacce e violenza per non pagare le consumazioni: configurabile l’estorsione anche per un profitto minimo (Cass. Pen. n. 34961/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 ottobre 2025
La massima Integra il delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – e non la violenza privata ex art. 610 c.p. – la condotta di chi, con minacce o violenza, costringe l'esercente a servire o a non pretendere il pagamento di consumazioni, procurandosi un ingiusto profitto con danno al gestore, anche se l'importo è modesto. Sussiste il concorso per chi rafforza o agevola l'azione del gruppo nel medesimo contesto spazio-temporale. La “lieve entità” è esclusa in presenza di modalità particolarmente violente e lesioni; l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede risarcimento integrale e serio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2023, n. 26525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26525 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 26525 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 24 settembre 2019, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a AL AM e ER EL, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. I due prevenuti erano stati riconosciuti colpevoli di avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 28,5 lordi da cui ricavare 109 dosi singole, che per quantità, qualità, modalità del confezionamento (suddivisione in involucri ternno- saldati) ed altre circostanze era destinata ad essere ceduta a terzi. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo hanno eccepito vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello erroneamente configurato la responsabilità penale di ER EL, senza valutare come la sua condotta potesse essere qualificata quale ipotesi di connivenza non punibile o, al più, come una contribuzione di minima importanza, di rilievo ai fini della conseguente concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Non vi sarebbe prova della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputata, né di un accordo intervenuto tra i due prevenuti in conseguenza del quale la ER avrebbe dovuto occultare lo stupefacente del marito nel proprio reggiseno, nella consapevolezza della effettiva natura della sostanza cedutale. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno lamentato la mancata qualificazione della condotta riferibile alla ER nell'ambito del reato di favoreggiamento personale, con conseguente sua non punibilità, avendo costei agito al solo fine di proteggere il marito dall'effettuazione di una perquisizione da parte degli operanti di polizia giudiziaria. 2 Con l'ultima censura, infine, gli imputati hanno dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando che il trattamento sanzionatorio loro inflitto sarebbe stato del tutto eccessivo, in quanto illogicamente quantificato senza partire dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. In primo luogo manifestamente infondata è l'introduttiva doglianza, risultando del tutto logica e congrua la motivazione con cui, nella sentenza impugnata, sono state rappresentate le ragioni per le quali la condotta perpetrata dalla ER non possa essere ritenuta quale ipotesi di connivenza non punibile, ovvero essere qualificata quale contribuzione di minima importanza, di rilievo ai fini della concessione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. La Corte di appello, infatti, ha congruamente esplicato i motivi per cui la condotta dell'imputata, di occultamento dello stupefacente nel proprio reggiseno senza contezza della relativa sua natura, non possa essere ritenuta in alcun modo veridica, essendo, invece, logico che essa sia stata perpetrata in modo consapevole, concorrendo nella condotta illecita posta in essere dal marito. Né tale comportamento potrebbe essere qualificato in termini di rilevante marginalità, avendo la Corte di merito esplicato, in maniera adeguata e logica, come la ER avesse offerto un rilevante contributo al AL, celando la droga che questi aveva portato con sé con l'intenzione di venderla, in quanto gli avrebbe consentito di agire con maggiore tranquillità, essendo estremamente improbabile che lo stupefacente così occultato potesse essere rinvenuto in caso di controlli occasionali effettuati da parte delle Forze dell'ordine. Ciò, del resto, risulta conforme al principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, sì 3 da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01). 3. Parimenti priva di ogni fondamento è anche la seconda censura, relativa all'erronea mancata configurazione della condotta riferibile alla ER" - nell'ambito del delitto di favoreggiamento personale, con conseguente sua non punibilità, trattandosi di doglianza per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 4. Manifestamente infondato, infine, è pure l'ultimo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti hanno del tutto genericamente dedotto vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a loro dire erroneamente effettuata senza partire dal minimo edittale. In termini contrari, invece, è sufficiente osservare come una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). In ogni modo, la Corte di appello ha comunque esplicato, nel caso in esame, i canoni ex art. 133 cod. pen. osservati ai fini della quantificazione della pena, dando, in modo congruo, significativa rilevanza «al quantitativo di droga 4 sequestrato, che rileva che gli imputati potevano contare su contatti con ambienti della criminalità organizzata in grado di fornire quantitativi apprezzabili di droga e su una rete di consumatori che permetteva di smaltire in tempi contenuti oltre cento dosi di sostanza». 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente