Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15083 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5083/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigo R.G.N. 5208/99 Dott. Vittorio Presidente 7011/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 35272 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 3918 Rep. Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere Ud. 12/03/02 ConsigliereDURANTE Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diriti 3.10 1 2.50112002 CC IO, ET NN, CC IO, CC IO, IL NC rispettivamente genitori i primi due, e germani i secondi due, della defunta UC IS, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, difesi dall'avvocato AUGERI ERASMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI MI, PAN ASS IN LCA, MULTIASS SPA, WAS OFF... ROMA ESEMPIO RAFFAELE, ESEMPIO ROSA;
2002 - intimati 618 e sul 2° ricorso n° 07011/99 proposto da: 1 ESEMPIO RAFFAELE, ESEMPIO ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BELLOFIORE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali m achè
contro
MI, PAN ASS IN LCA, MULTIASS SPA, NI CC IO, CC IO, CC IO, ET NN;
- intimati avverso la sentenza n. 226/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, 3 sezione civile emessa il 14/11/1997, depositata il 28/01/98; RG.3512/1990, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ANTONIO GURGO (per delega Avv. Augeri Erasmo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per accoglimento p.q.r. del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27 e 28 febbraio 1979, RA MP e TA NI, nella qua- lità di genitori esercenti la potestà sulla minore SA 2 MP, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, EL IA e la società Pan Ass.ni S. p. a., chiedendo, previo accertamento di responsabi- lità del primo, conducente e proprietario dell'autocar- ro con rimorchio targato Na 6707716, la condanna della seconda al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla minore a seguito dell'incidente stradale, verifi- in Napoli, alla viacatosi in data 12 ottobre 1978, Alessio Mazzocchi, nel corso del quale la minore mede- sima, che procedeva alla guida di un ciclomotore, di proprietà del padre, trasportando l'amica, anch'essa minore, IS UC, aveva subito lesioni personali gravi, nonché danni al motoveicolo;
inoltre la traspor- tata aveva perso la vita. Radicatosi il contraddittorio, la società assicura- trice si costituì, chiedendo il rigetto della domanda. Nel giudizio si costituirono, con atto di interven- to volontario, anche in nome dei due figli minori Dario e IO, RI UC ed AN AE, genitori della mi- declaratoria di re- nore deceduta, chiedendo, previa sponsabilità del Cangianiello, la condanna della Pan Ass.ni da sola, о in solido, con RA MP, al risarcimento dei danni. Interrotta la causa, a seguito della 1. C. a. della compagnia di assicurazione, la causa medesima fu rias- 3 sunta e si costituì in giudizio la società Multiass S. p. a., in nome e per conto dell'I.N.A. Gestione Auto- noma del Fondo Vittime della Strada. Espletata la necessaria istruttoria, con sentenza depositata in data 21 dicembre 1989, il Tribunale di Napoli rigettò sia la domanda degli attori che quella degli interventori. Proposto gravame in via principale da RA MP e SA MP, nonché in via incidentale dagli eredi di IS UC, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 gennaio 1998, accolse l'appello incidentale dei UC, osservando in parte motiva: che l'incidente era da ascriversi a colpa esclusiva della conducente il ciclomotore SA MP, per avere la stessa perso il controllo del mezzo, andando a col- lidere con l'incolpevole IA, a carico del qua- le nessuna responsabilità, neppure a titolo concorsua- le, poteva addebitarsi;
che, conseguentemente, andava - rigettata ogni domanda proposta nei confronti del Can- gianiello e della compagnia di assicurazioni, mentre andava accolta la domanda proposta dagli interventori, con conseguente condanna di SA MP al pagamento della somma complessiva di lire 120.000.000. Per la cassazione della suindicata sentenza gli eredi di IS UC hanno proposto ricorso, sulla ba- 4 se di quattro motivi, cui hanno resistito con controri- corso RA e SA MP, i quali hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale, affidato a due moti- vi. Gli intimati EL IA, Pan Ass.ni in L.C.A. e Multiass S. p. a. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi ex art.335 C. p. C., trattandosi di impugnazio- ni avverso la medesima sentenza. 2) Deve essere esaminato in linea logica prelimi- narmente il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale i ricorrenti lamentano violazione e falsa ap- plicazione dell'art.22 L.990/1969 e dell'art.8 L. 39/1977, per non avere gli intervenuti UC provato di avere inviato alla L. C. a. la richiesta di risar- cimento e di avere inviato alla Pan Ass.ni in bonis la messa in mora. Per cui, la domanda, nei confronti degli istanti, doveva essere dichiarata inammissibile. Il motivo è infondato. Invero, come esattamente po- sto in luce dal giudice di appello, in materia di assi- curazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora, in pendenza del giudizio 5 promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratri- ce, venga, come nella fattispecie in esame, disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, il giudizio può essere riassunto nei confronti dell'im- presa designata a norma dell'art.1 del d. 1. 26 set- tembre 1978 n.576 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978 n. 738), senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento alla stessa e del connesso decorso del termine di sei mesi di cui allo art.8 della legge, necessari, invece, nella di- versa ipotesi di instaurazione del giudizio ex no- vo. 3) Con il primo motivo, i ricorrenti principali, 132 n.4 C. p. C., lamentando violazione dell'art.112, P. c., deducono in in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c. buona sostanza la mancata ammissione, da parte del giu- dice di appello, di una prova per testi, già dedotta in prime cure e riproposta in sede di appello. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che il ricorso per cassazione in ragione- del principio di cosiddetta autosufficienza dello stes- SO - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione 6 della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stes- so ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Il ricorrente per cassa- zione, pertanto, il quale deduca 1'omessa о insuffi- ciente motivazione della sentenza impugnata in relazio- ne alla valutazione di una decisiva risultanza proces- suale (id est, nella specie, una prova per testi), ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la ri- sultanza medesima, dato che per il principio dell'auto- sufficienza del ricorso per cassazione il controllo de- ve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative. Pacifico quanto precede, si osserva che, nella specie, parte ri- corrente non poteva limitarsi a fare riferimento alla mancata ammissione della prova orale, da parte del giu- dice di appello, da quest'ultimo non valutata, ma dove- va, necessariamente, trascrivere in ricorso il contenu- to della prova medesima, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. 7 P 4) Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendo la nullità ed inefficacia della sentenza ex art.360 nn. 4 e 5 C. p. C., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p. C., i ricorrenti assu- mono, in buona sostanza, che la Corte di appello no- nostante difettasse una domanda tendente ad ottenere in senso migliorativo per il IA la decisione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto sussistere la corresponsabilità di entrambi i conducenti i veico- li, in ordine alla causazione del sinistro aveva ugualmente affrontato l'argomento, escludendo qualsiasi responsabilità del IA medesimo e, quindi, del- la Multiass. Vi era stata, in conclusione, una manife- sta violazione dell'art.112 C. p. C., avendo sul punto la corte deciso ultra petitum. Il motivo è infondato. Invero, rileva la Corte che, come si evince dalla sentenza di primo grado, il cui esame è possibile ver- sandosi nella specie in tema di error in procedendo, nella sentenza medesima si afferma, in parte motiva che non era stata superata la presunzione di concorso di colpa, di cui all'art.2054 c.c. II comma, del conducen- te l'autocarro e della ciclomotorista. Peraltro, da ta- le affermazione, limitata alla domanda proposta da Raf- faele MP e TA NI poiché per l'azione propo- 8 حک sta dagli eredi di IS UC non è stata ritenuta operante la norma codistica suindicata - non è scaturi- ta nessuna condanna a carico del IA, posto che tutte le domande contro di lui proposte sono state ri- gettate. In tale situazione processuale, appare eviden- te che sul IA non incombeva alcun onere di im- pugnare la sentenza del tribunale e, conseguentemente, non vi è stata, da parte della corte distrettuale, al- cuna violazione dell'art.112 c. p. C.. 5) Con il terzo motivo del ricorso principale, i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 C. p. c., 2054, 1° e 2° comma C.C., 2055 C.C. e 2967 C.C., in relazione all'art. 360 nn.3, C. 1 assumono che la corte distrettuale ave- 4, 5 c. p. comunque, violato l'art.2054 C.C., posto che, in va, caso di scontro tra veicoli, l'accertamento di colpa di uno dei conducenti non comportava il superamento di presunzione di responsabilità posta dalla suindicata norma codicistica anche a carico dell'altro conducente, qualora quest'ultimo non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Nella specie, non era stato minimamente valutato il comportamento del IA, per verificare se il medesimo, a prescin- dere da eventuali profili di colpa riconducibili a SA MP, avesse fatto tutto il possibile per evitare il 9 B n.4 danno. Inoltre, era stato violato anche l'art.132 per avere la corte di merito ritenuto il Can- c. p. C. GI immune da ogni responsabilità, sia pure con- corsuale, con giudizio del tutto immotivato ed apodit- tico. Veniva posto in luce, infine, come alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, la presun- zione di responsabilità extracontrattuale dell'art.2054 C.C. si era ulteriormente rafforzata, potendo il tra- sportato invocare tale presunzione, a prescindere dal titolo di trasporto, anche nei confronti del proprieta- rio del veicolo: nella specie, pertanto, erroneamente era stata esclusa la responsabilità di RA Esem- pio, proprietario del motociclo. Va esaminato congiuntamente il primo motivo del ri- corso incidentale, con il quale i ricorrenti, lamentan- do nullità ed inefficacia della sentenza gravata, ex art.360 n.4 e 5 c. p. c., per evidente illogicità della motivazione ed erronea applicazione e violazione del- l'art.2054, 1 e 2 comma, C.C., assumono che la motiva- zione, che aveva attribuito tutta la responsabilità del sinistro a SA MP, era contraddittoria rispetto alle acclarate circostanze di fatto e certamente insuf- ficiente, in quanto la ritenuta posizione di sorpasso ciclomotorista, non poteva esimere la corte didella merito dal valutare anche il comportamento del Cangia- 10 nello, ritenuto, viceversa, del tutto incolpevole, sen- za alcuna motivazione al riguardo. Pertanto, su elemen- ti solo ipotetici, era stata liberata la società assi- curatrice e condannata la sola SA MP al pagamen- to di un risarcimento di ben 120.000.000. Le censure sono fondate. Rileva, in via di principio, la Corte che la rico- struzione degli elementi probatori e la relativa valu- tazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, peraltro solo nei limiti in cui risulti immune da vizi di motivazione, ben rile- vabili in sede di legittimità. E' ben vero che, in tema, poi, di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'ap- prezzamento del giudice di merito, in ordine alla rico- struzione delle modalità di un incidente ed al compor- tamento delle persone alla guida dei veicoli in es- so coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità; peral- tro, ciò sul presupposto che tale apprezzamento sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici. Nella fattispecie, peraltro, ritiene la Corte che censurabile l'impugnata sentenza, atteso che en- sia trambe le censure in esame pongono in luce come la 11 stessa, per quanto riguarda la domanda risarcitoria proposta dagli aventi causa di IS UC, è pervenu- ta alla conclusione che unica responsabile del sinistro dovesse essere individuata nella persona della ciclomo- torista SA MP, ipotizzando che quest'ultima, nell'operare una manovra di sorpasso dell'autocarro e mal calcolando la distanza tra l'autocarro medesimo e le auto in sosta (in proposito, peraltro, non si indi- cano gli elementi di fatto da cui si ricavano tali de- cisive circostanze) abbia perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro l'autocarro del IA, ritenuto del tutto incolpevole. Al contrario è noto che, per quanto attiene la dedotta violazione del se- condo comma dell'art.2054 C.C., tale norma è stata co- stantemente interpretata da questa Corte nel senso che l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzio- ne di colpa concorrente sancita dall'art.2054 c.c., es- sendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme della circolazione, oltre che a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circo- stanza che l'incidente si sia verificato per colpa 12 esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento del- l'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dal- la presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, te- nuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poiché, nella specie, la corte di- strettuale, ha accertato, con motivazione peraltro apo- dittica ed assolutamente inadeguata, che solo la con- dotta di uno dei conducenti abbia prodotto l'incidente, ne consegue che sussiste la dedotta violazione del se- condo comma dell'art.2054 c.c., poiché la corte avrebbe dovuto esaminare anche la condotta di guida del Cangia- nello ed assolvere il medesimo (oltre che la società Multiass s. p. a. r in nome dell'I.N.A. G. F.V.S.) so- lo nell'ipotesi in cui nessun elemento di colpa fosse stato ipotizzabile a carico dello stesso. Per quanto riguarda, poi, la posizione di RA MP, proprietario del ciclomotore, la corte di- strettuale ha escluso la responsabilità del medesimo, sull'erroneo presupposto che il terzo trasportato, cioè la vittima IS UC, e per essa i suoi eredi non avessero azione diretta nei confronti del proprie- tario, che non era anche conducente del veicolo. In senso contrario, peraltro, questo Supremo Collegio, cor. recente, ma consolidata giurisprudenza, che deve trova- 13 re ulteriore conferma in questa sede, ha affermato il principio, secondo cui, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art.2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato, indi- pendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far va- lere la responsabilità extra contrattuale del conducen- te ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua vo- lontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.26 ottobre 1998 n. 10629, nonché 681/2000, 4022/2001). 6) Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito il quarto motivo del ricorso principale, re- lativo alla regolamentazione delle spese di lite, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà, alla stregua dei principi giuridici fissati da questa Corte, a nuovo esame del merito delle 14 domande risarcitorie proposte dagli aventi causa di Ma- risa UC, nonché da SA e RA MP, oltre che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonché il secon- do motivo del ricorso incidentale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale;
dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale;
cassa, in relazione, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 12 marzo 2002. Il Consigliere relatore edсогра Potoce estensore Il Presidente 1 0 Vittoria torva E iello R IE A ELL ana C M N ott.ssa A C IL D AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato incofZ OV 2002 Deposig versate C170,43 Deposi Serie 4 25.10.02 лоят 129,11 al n8479 CENTOSETTANTO 43 ) 456т 41,32 IL NC C1 Oggi, a. Il Dirigente Atoa Serving Dott.ssa Maria Aiello (Dott.ssa Maria Graala by LIPPE 170,43 I Responsabile Servizie it izen (Dr. M. SACCICH 15