Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2024, n. 47576
CASS
Sentenza 3 dicembre 2024

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In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2024, n. 47576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47576
    Data del deposito : 3 dicembre 2024

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