Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Non si ha violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la condanna sia pronunciata, a fronte dell'originaria imputazione di corruzione di minorenne, per il delitto di tentata violenza sessuale ai danni di minore di anni dieci. (Fattispecie nella quale l'imputato, mostratosi nudo alla figlia di cinque anni, l'aveva invitata a guardarlo ed a toccargli il membro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2009, n. 46081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46081 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1610
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 13128/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.I.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 7.05.2008 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto, originariamente inquadrato nella fattispecie criminosa di cui all'art. 609 quinquies cod. pen., come tentativo di violenza sessuale ex art. 609 quater c.p., u.c. aumentando la pena della reclusione infintagli nel giudizio di primo grado;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile, avv. Burchi Luigi, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile.
OSSERVA
Con sentenza in data 7.5.2008 la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto, originariamente inquadrato nella fattispecie criminosa di cui all'art. 609 quinquies cod. pen., come tentativo di violenza sessuale ex art. 609 quater c.p., u.c. aumentava, in accoglimento dell'appello del PG, la pena della reclusione inflitta a L.I.A.
nel giudizio di primo grado e confermava le statuizioni in favore della costituita parte civile.
L., cui era stato addebitato di avere compiuto atti sessuali alla presenza della figlia minore A., di anni cinque, consistiti nel mostrarsi nudo con i genitali in vista e nel dirle " A. guarda il mio pisello, vuoi toccarlo anche tu" con l'aggravante di avere agito con abuso di relazioni domestiche, era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appelli il PG, che aveva chiesto l'aumento della pena e l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e l'imputato che aveva chiesto di essere assolto per l'insussistenza del fatto e, in subordine, la riduzione della pena.
La Corte d'appello aveva deliberato come in premessa. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione del fatto nel diverso e più grave delitto di cui agli artt. 56 e 609 quater cod. pen. rideterminando in peius il trattamento sanzionatorio, con il conseguente diniego delle attenuanti generiche, sebbene l'appello del PG attenesse esclusivamente alla misura della pena.
Aggiungeva che dalla riqualificazione del fatto, non richiesta dal PG, non poteva trarsi alcuna conseguenza ulteriore, quale la negazione delle generiche.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
È costante l'insegnamento di questa Corte secondo cui il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione tra sentenza e accusa contestata, purché il fatto storico addebitato rimanga identico con riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Dovendo la nozione strutturale di fatto, contenuta nella disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., essere collegata a quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata, oggetto di un potere del PM, e decisione giurisdizionale, oggetto del potere del giudice, risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto adeguatamente difendersi cfr. Cassazione Sezione 4^, n. 41663/2005; Sezione 3^ n. 19118/2008, RV. 239873. Nel caso in esame, la Corte d'appello non ha introdotto un "fatto diverso", ma ha fondato la decisione sullo stesso fatto (minutamente descritto nell'imputazione) ritenendo che integrasse la più grave ipotesi delittuosa di cui agli artt. 56 e 609 quater cod. pen.. Era stato originariamente contestato all'imputato - come corruzione di minorenne - di essersi mostrato nudo alla figlia di cinque anni e di averle detto di guardare il pisello invitandola a toccarlo, sicché per tale fatto, correttamente qualificato come tentativo di atto sessuale con minore degli anni 10, egli è stato ritenuto colpevole.
È appena il caso di ricordare, sul punto, che - in applicazione del principio di legalità - al giudice è consentito sempre attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione (Cassazione Sezione 6^ n. 3503/1999, RV. 212213) e che il potere di riqualificazione rientra nella sua autonomia decisionale sganciata da atti d'impulso delle parti. Pertanto il fatto storico contestato al ricorrente correttamente è stato sussunto nell'ambito di operatività degli artt. 56 e 609 quater cod. pen. e sanzionato con una pena più elevata di quella inflitta dal tribunale senza violazione del divieto della reformatio in peius avendo l'appello del PM investito il punto della dosimetria della pena.
Anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche non è puntuale.
Anzitutto va rilevato che il Tribunale ha negato all'imputato tali circostanze e che i giudici dell'appello hanno confermato la decisione specificando che "non vi sono ragioni, neppure dedotte dal difensore, per applicare le attenuanti generiche" e che la segnalata incensuratezza non aveva valenza così positiva da superare il foltissimo disvalore del fatto, avendo l'imputato commesso l'abuso sulla figlia di cinque anni.
Non è vero, quindi, che il diniego delle circostanze sia dipeso dalla ritenuta maggiore gravità del reato, come asserito in ricorso. Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e della rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate complessivamente in Euro 3.000,00, oltre spese generali e accessorii di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e delle spese di costituzione di parte civile che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009