Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 1
In tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
01947-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1600/2020 -Presidente - GERARDO SABEONE UP 03/11/2020 -Relatore - EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 1373/2020 ON SETTEMBRE PP DE MARZO PP RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria;
inammissibilità nel resto. udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, di condanna dell'imputato EM,in qualità di amministratore della società fallita Convey alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per aver provocato il dissesto tramite la reiterata omissione del pagamento di contributi previdenziali ed il mancato versamento di tributi;
sentenza di fallimento di Maggio 2016. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando col primo motivo, la violazione della norma incriminatrice speciale e la manifesta illogicità di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni circa la sussistenza del ritenuto dolo generico, trascurando che il debito nei confronti dell'Erario ammontava a 100mila euro in quattro anni, cifra incompatibile con la sistematica omissione dei versamenti che era stata ritenuta;
inoltre pure ignorato il dato secondo il quale l'imputato aveva garantito il debito verso il fornitore di carburante con ipoteca personale su un immobile di sua proprietà, atteggiamento che - ad opinione del ricorrente - eliminerebbe l'elemento doloso. Per altro verso la difesa ha dedotto che le scelte imprenditoriali del giudicabile avevano carattere strategico nell'interesse della società ed erano finalizzate a garantire il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e della ditta fornitrice dei carburanti. In questo quadro ha sostenuto il ricorrente che si era realizzata una momentanea evasione fiscale, assimilabile ad una forma di autofinanziamento irregolare, necessario per proseguire le attività di impresa.
1.1 La Corte milanese non avrebbe accertato se e come il mancato assolvimento degli obblighi tributari aveva cagionato il depauperamento del patrimonio della società ed il dissesto dell'impresa.
2.Tramite il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art 216 ultimo comma LF e dell'art 133 cp e la manifesta illogicità di motivazione, poiché la Corte d'appello aveva confermato l'applicazione delle pene accessorie automaticamente determinate dal Tribunale in dieci anni mentre la pena principale era stata inflitta nel minimo. La difesa ha lamentato la manifesta sproporzione tra le pene, in violazione dei principi di proporzionalità e di necessaria valutazione del caso concreto stabiliti dalla Corte costle nella sentenza 222/2018 e della pronunzia delle SU di questa Corte UR, poiché anche la motivazione resa sarebbe illogica non tenendo conto della palese sproporzione tra la pena principale e le pene accessorie 3. Nel terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. All'odierna udienza il PG, drssa Odello, ha concluso per l'annullamento sulla pena accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso e' fondato quanto al secondo motivo inerente la determinazione delle pene accessorie mentre nel resto deve essere rigettato.
1.Prima di esaminare le doglianze avanzate dalla difesa appare opportuno delineare brevemente la nozione di operazioni dolose significativa ai sensi della fattispecie prevista dalla legge fallimentare di cui all'art 216-223/2 LF che, secondo la riflessione ermeneutica di questa Corte, presuppone il pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato;
essa si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020 )Rv. 279071;in senso conforme N. 17690 del 2010. Più in generale si è opinato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Sez. 5, Sentenza n. 12426 del 29/11/2013 Ud. (dep. 17/03/2014) Rv. 259997 1.1. Con specifico riferimento alla fattispecie all'esame del Collegio nella quale, secondo l'impostazione accusatoria recepita dai Giudici della fase di merito, il fallimento sarebbe stato causato dall'omissione di versamenti di tributi e dal ripetuto omesso pagamento di oneri previdenziali, il consolidato orientamento espresso da questa Corte regolatrice ritiene che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 )Rv. 273337;Sez 5, Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015) Rv. 264080. Massime precedenti Conformi N. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, N. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046. 1.2 Tanto premesso occorre osservare che la censura del ricorrente, per la quale i Giudici del merito non avrebbero dimostrato l'esistenza del nesso causale tra le omissioni di versamento dei tributi e del pagamento dei contributi previdenziali con il depauperamento del patrimonio di impresa e con dissesto, dimostra di ignorare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, non è interrotto né dalla preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né dal fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, che ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile. Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) 2 ん Rv. 262189;Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270877. Infatti, la Corte territoriale ha razionalmente rilevato che gli omessi versamenti previdenziali e tributari si erano protratti per quattro anni dal 2010, avevano raggiunto l'ingente importo nel 2014 di oltre 100mila euro e si erano realizzati nello stesso arco di tempo in cui l'imputato era stato amministratore. Risulta evidente che l'accumularsi di un debito erariale di tale entità ( o della maggior somma di 500mila euro, come indicato nella sentenza di primo grado, secondo quanto ha rappresentato lo stesso ricorrente alla pagina sei dell'atto di impugnazione) abbia provocato o concorso a provocare il fallimento della società. Del resto sul punto la difesa si è limitata a narrare, senza alcuna allegazione specifica, che gli omessi versamenti non avevano carattere di sistematicità e che da non meglio indicata documentazione in atti risulterebbe che debito verso l'Erario era assolutamente sostenibile.
1.3 Il precedente passaggio dà conto anche dell'infondatezza della censura relativa all'elemento psicologico del dolo generico, essendosi evidenziato che l'accumularsi del debito erariale era intervenuto proprio nel periodo in cui il giudicabile ricopriva la carica di amministratore. Del resto sul punto non può farsi a meno di notare che la stessa difesa, nel rappresentare che il mancato pagamento di oneri e tributi fosse una sorta di scelta strategica operata dal giudicabile (... una irregolare forma di autofinanziamento... ) non si accorge di accreditare la tesi accolta dalla Corte, ponendo in rilievo che il ricorrente aveva scelto e, quindi voluto, pagare gli stipendi dei dipendenti e/o i fornitori secondo la rappresentazione delle cose proposta nell'impugnazione e non l'Erario creditore.
2. E' fondato il secondo motivo del ricorso che ha criticato, sotto il profilo di motivazione illogica, la determinazione delle pene accessorie confermata nel massimo edittale, lamentando la sproporzione tra la pena principale, fissata nel minimo in anni tre di reclusione (poi ridotta ad anni due per la scelta del rito abbreviato) previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, e la durata delle pene accessorie, confermate nella misura del massimo edittale.
2.1 In proposito è noto che con la sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
2.2 A seguito della pronunzia del Giudice delle leggi, il massimo consesso di questa Corte si è pronunziato sul tema nel solco dei principi in essa enucleati, anche con riguardo alla ribadita natura delle pene accessorie, per lo più orientate a fini di prevenzione speciale, richiedendosi una loro modulazione personalizzata con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile. Si è così affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. 3 pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Sez. U -, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276286, ricorrente UR ed altri.
2.3 Nella fattispecie di cui si discute la Corte milanese, citando la sentenza della Corte Costituzionale, ha giustificato la scelta in punto di pene accessorie facendo riferimento al criterio di valutazione disgiunta rispetto al giudizio circa la pena principale e, quindi, richiamando la legittima possibilità che le pene accessorie siano determinate in misura superiore alla principale. In base a tale premessa si è dato peso, ai sensi dell'art 133 cp al danno cagionato ai creditori, ed in particolare all'Erario ed ai precedenti dell'imputato anche specifici. Su tale ultimo aspetto occorre, in primis, chiarire che all'imputato, come emerge dalle intestazioni delle due sentenze di merito, non è contestata la recidiva, essendo, invece, stata attribuita ai coimputati;
che la sentenza di appello si riferisce a plurimi precedenti penali, anche specifici mentre il Giudice del primo grado ha dato conto di un solo precedente penale;
che la precedente condanna specifica valorizzata dai Giudici di appello come elemento giustificativo della inflizione di una pena accessoria nel massimo edittale, pur riguardando un illecito compiuto durante la gestione della società, è stata contrariamente considerata dal primo Giudice espressione di un disvalore diverso, e minore, rispetto al reato per cui si procede, tanto da non ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche. Né contribuisce ad integrare adeguatamente la motivazione il successivo passaggio operato dai Giudici di appello circa la natura delle accertate violazioni che involgono operazioni dolose in danno di creditori e, soprattutto dell'Erario, in quanto, all'evidenza, si tratta delle medesime caratteristiche della condotta e dei medesimi danni che in sede di irrogazione della pena principale sono stati ritenuti meritevoli di un trattamento sanzionatorio allineato al minimo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con la conseguenza mitigatrice di neutralizzare l'effetto dell'incremento di pena che sarebbe derivato dalla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
2.4 La motivazione censurata in tal modo non ha fornito logica ed adeguata spiegazione - anche nella prospettiva delle accennate incongruità rispetto a quanto sul punto stabilito dal Giudice di primo grado allo squilibrio evidente tra la misura della pena principale, fissata nel minimo - edittale di anni tre di reclusione e la commisurazione delle pene accessorie stabilite nel massimo, pur facendosi riferimento agli stessi parametri normativi indicati nell'art 133 cp. A ben vedere la motivazione dei Giudici milanesi risulta generica ed affidata in definitiva ad una formula di stile, che non spiega le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena accessoria e non fornisce alcuna giustificazione alla evidente disparità tra il trattamento sanzionatorio principale e quello complementare, e che mina, quindi, la coerenza interna della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio di tipo accessorio.
2.5 Per finire può aggiungersi che è vero, come sostiene la Corte milanese, che la valutazione sulle durata delle pene accessorie può essere operata disgiuntamente rispetto a quella riguardo le pene principali, essendo le prime più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, 4 oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. mentre le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato ( così in motivazione la sentenza UR ). Tuttavia il criterio della valutazione disgiunta non può aprire la strada verso adempimenti sbrigativi dell'onere motivazionale, che finiscono per disattendere il principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994).
2.6. In ossequio a tale principio fondamentale della giurisdizione, il giudice, nel fissare la pena, quale conseguenza del reato giudicato, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta dell'imputato, nonché della funzione di prevenzione generale, che riguarda la capacità a delinquere dello stesso, ma necessariamente anche della funzione rieducativa, che concorre con quella retributiva, dovendo la pena in ragione del parametro costituzionale, essere fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari (C. cost. n. 50 del 1980) ed all'obiettivo della rieducazione del condannato (C. cost. n. 183 del 2011). Nello stessa linea esegetica questa Corte regolatrice ha più volte affermato che nell'esercizio del potere discrezionale il Giudice nella determinazione delle pene, anche accessorie, deve pur sempre far riferimento ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art 133 cp, della cui applicazione è necessario dar congrua e specifica giustificazione nei casi come il presente nei quali si - - proceda ad una irrogazione della pena in misura pari o superiore al medio edittale. Così: Sez. 3 10095 del 10/01/2013,n. 255153.Sez.
5 - Rv. Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. (dep. 31/07/2019) Rv. 276932. 2.7 Tale onere motivazionale nel caso in esame appare dover essere maggiormente stringente in presenza di una pena principale calcolata ed inflitta nel minimo e di una pena accessoria definita ed irrogata nel massimo. In assenza di una adeguata motivazione la sproporzione tra pena principale e pena accessoria realizza una chiara manifestazione di illogicità per contraddittorietà intrinseca della sentenza. In tal senso, in un caso analogo al presente di motivazione incongrua sulla determinazione delle pene accessorie, si è di recente ritenuto che nell'ipotesi in cui la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Fattispecie in cui la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nel massimo edittale, 5 motivando genericamente sulla gravità del danno e sull'entità delle condotte distrattive. Sez. 5 Sentenza n. 11329 del 09/12/2019 Cc. (dep. 03/04/2020) Rv. 278788. ' Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono sussiste il dedotto vizio di illogicità della motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che nel pronunziarsi dovrà tenerne conto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell' imputato e per la quantificazione delle pene principali.
3.La prevalenza delle attenuanti generiche - oggetto del terzo motivo di ricorso - è stata negata con motivazione corretta ed adeguata in ragione della gravità dei fatti e del danno cagionato all'Erario, nonché per la presenza di uno o più precedenti penali. Il ricorso deve essere, quindi, nel resto rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art 216 LF ultimo comma, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Deciso il 3.11.2020 Il consigliere estensore Il Presidente dr Gerando Sabeone dr Eduardo de Gregorio مات حج Debes DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 1 8 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanztrise ми 6