Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di esame testimoniale, quando in capo ad uno stesso soggetto concorrono la condizione di imputato di reato collegato e quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, sicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2008, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/12/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 4445
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 032745/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RC AS DE, N. IL 21/08/1976;
avverso SENTENZA del 02/05/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO ANGELO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2.5.2008 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sez. Aversa in data 7.2.2005, appellata da DE RC QU DA, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo b), perché estinto per remissione di querela, e determinava la pena per il capo a), con le già concesse attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, in Euro 51,00, di multa.
Confermava nel resto l'appellata sentenza.
- Il De MA era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia ai danni di ER MO, avendolo minacciato di morte, mentre gli puntava alla gola un coltello, fatto avvenuto in Aversa il 12.6.2001;
- Il ER era cognato dell'imputato, ed a sua volta rispondeva del reato collegato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, in danno di De MA PA (sorella e coimputata del suddetto De MA).
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), C), ed E), nonché degli artt. 191, 197 e 210 c.p.p., e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione al capo a) - ove si contestano l'art. 110 c.p., e art. 612 c.p., comma 2, e art. 339 c.p.. 1 - A sostegno del ricorso si rilevava che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della parte lesa - ER MO - (in sentenza, a fl. 2, si era dato atto dell'acquisizione della sentenza pronunziata a carico del ER il 21.1.2005, dal G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Aversa, che condannava il ER per la condotta tenuta nei confronti della De MA alla pena di anni uno di reclusione e multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile). - Tanto premesso, la Difesa evidenziava che le dichiarazioni rese dal ER - pur essendo state acquisite con il consenso delle parti - non erano utilizzabili, secondo la giurisprudenza di questa Corte(citando sentenza delle Sezioni Unite del 21.06.2000, Tammaro). - Pertanto la difesa rilevava che il ER, essendo imputato di reato connesso, avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza del difensore(citando anche ordinanza della Corte Costituzionale in data 12 - 27 marzo 2003, n. 76). - Inoltre il ricorrente evidenziava che l'atto di querela era parimenti inutilizzabile, se non al fine della contestazione.
2 - Con il secondo motivo la difesa deduceva il vizio di illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza formulato a carico dell'imputato.
Sul punto il ricorrente evidenziava che si era tenuto conto delle dichiarazioni del ER senza motivare circa l'attendibilità del dichiarante.
3 - Con l'ultimo motivo di impugnazione veniva dedotta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), per avere la Corte ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 2. OSSERVA IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'impugnazione proposta avverso la predetta sentenza risulta manifestamente priva di fondamento. Invero i Giudici di secondo grado hanno correttamente ed esaurientemente contrastato, con motivazione logica che richiama risultanze oggettive di valore probatorio univoco acquisite con il consenso delle parti, le richieste di assoluzione e le deduzioni difensive rappresentate in sede di appello, valutando adeguatamente anche l'attendibilità della persona offesa.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per violazione dell'art. 210 c.p.p., si deve rilavare che per indirizzo giurisprudenziale di questa Corte -"In tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte" (v. Cass. Pen. sez. 6^, 12 luglio 2000, n. 8131, Pinto)- RV 216927. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione del codice di rito. Tutte le ulteriori argomentazioni di cui ai motivi di ricorso sono generiche ed articolate con rilievi in fatto, come tali non suscettibili di essere valutati in questa sede.
Anche l'ultimo motivo, inerente alla erronea applicazione dell'art.612 c.p., comma 2, e art. 339 c.p., tendente a sostenere l'insussistenza della aggravante, appare articolato in modo del tutto generico, e non idoneo a palesare il vizio della sentenza sul punto. Conseguentemente, essendo i motivi di gravame del tutto superati ed assorbiti dalle considerazioni in precedenza svolte, la Corte deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente deve essere condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009