Sentenza 28 maggio 2009
Massime • 2
È incompatibile con l'ufficio di testimone la persona, già denunciata per la commissione di un fatto reato, che venga esaminata, su tale fatto, come persona offesa nel procedimento di calunnia nei confronti del proprio accusatore dovendo essa assumere, in relazione al collegamento probatorio tra i due reati, la veste di imputato di reato connesso o, ricorrendone le condizioni, di testimone assistito.
Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse.
Commentario • 1
- 1. Controdenuncia per calunnia non impedisce testimonianza (Cass. 4001/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025
La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2009, n. 32841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32841 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1104
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 3284/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER MA VI, n. a Genova L'11.11.1958;
avverso la sentenza in data 17 maggio 2006 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente il difensore avv. Dionesalvi Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 14 marzo 2003 del Tribunale di Udine, appellata da MA VI ER, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto responsabile del delitto di calunnia, per avere, con denuncia sporta ai carabinieri di Udine in data 10 luglio 1998, incolpato falsamente ID OU, sapendolo innocente, dei reati di sequestro di persona e di minacce, dichiarando di essere stato costretto con violenza a salire e permanere nella sua auto e di essere stato minacciato dal medesimo di percosse e altre violenze fisiche. Osservava la Corte di appello che la falsità delle accuse mosse dall'ER a carico del OU si ricavava logicamente dal fatto che appariva convincente la versione di quest'ultimo, secondo cui egli si era limitato a invitare l'ER a recarsi con lui in macchina dal comune conoscente mercante d'arte Giorgio Tappare, per risolvere la questione dell'assegno a vuoto emesso dall'ER per il pagamento di una cultura lignea vendutagli dal OU;
che il OU era ben più prestante dell'ER sicché in caso di colluttazione avrebbe determinato conseguenze fisiche a carico dell'ER ben diverse da quelle refertate;
che la versione dei fatti resa dall'imputato era inconciliabile con il particolare della bicicletta in suo possesso che in quel frangente era stata caricata nel portabagagli dell'auto del OU, operazione che avrebbe richiesto un tempo tale da consentire all'ER di allontanarsi;
che era incredibile attribuire al sequestratore l'ingenuità di transitare con l'auto davanti a una caserma dei carabinieri, così da rendere possibile alla supposta vittima di richiamarne l'attenzione, come effettivamente avvenne;
che le lesioni patite dall'ER erano state semplicemente da lui riferite al medico del pronto soccorso e comunque ben avrebbero potuto avere una diversa eziologia, data la distanza di tempo, dell'ordine di circa due ore, tra il momento in cui egli aveva denunciato il fatto e quello in cui si presentò al pronto soccorso;
che non erano stati rinvenuti testimoni che, a dire dell'ER, avrebbero assistito al fatto;
che era significativo che l'ER si era ben guardato in un primo tempo dal riferire agli inquirenti di avere dato al OU un assegno a vuoto.
Ricorre per Cassazione di persona l'imputato, che denuncia:
- 1. Inosservanza dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova, atteso che nessuna delle considerazioni svolte dai giudici di merito, prestandosi a obiezioni alternative, offrono dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della falsità delle dichiarazioni dell'imputato.
In particolare: la persona offesa aveva un preciso motivo di rancore nei confronti dell'ER, essendo stato pagato con un assegno a vuoto e aveva subito l'azione di regresso del giratario;
la maggiore prestanza del OU poteva esercitare una semplice influenza psicologica nei confronti dell'ER senza necessariamente tradursi in atti di estrema violenza fisica;
lo stato di timore dell'ER ben poteva spiegare la ragione per cui egli non si sia dato alla fuga durante il tempo in cui la sua bicicletta venne caricata in macchina dal OU;
in ogni caso, pur dandosi alla fuga a piedi, egli sarebbe stato facilmente raggiunto dal OU;
quest'ultimo era passato davanti alla stazione dei Carabinieri solo per caso, non essendo pratico di Udine dove non risiedeva;
era irrilevante che egli non avesse subito riferito del motivo di risentimento del OU nei suoi confronti;
le lesioni fisiche erano state effettivamente refertate e non era affatto strano che l'ER si sia recato al pronto soccorso un paio d'oro dopo avere reso ai Carabinieri la versione dei fatti.
2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, dato che le dichiarazioni del OU erano state rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e avrebbero pertanto dovute essere esternamente riscontrate.
Il ricorrente ha poi depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
Va premesso che ai fini della prova del delitto di cui all'art. 368 c.p. occorre che sia accertata non già la mera inverosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri siano incolpati di un reato ma la sicura falsità delle stesse (v. tra le altre Cass., sez. 6, 4 maggio 1998, Dalò; Id., 21 gennaio 1982, Ghilardi), dovendosi diversamente pronunciare sentenza liberatoria nei confronti dell'imputato.
Ora, nella specie, appare proprio che i giudici di merito abbiano espresso il convincimento della semplice inverosimiglianza delle dichiarazioni accusatorie dell'ER, sulla base di argomenti esclusivamente logici, che peraltro più che fondarsi su massime di esperienza generalmente accettate e quindi oggettivamente non confutabili (in tal caso non sindacabili in sede di legittimità: v. per tutte Cass., Sez. 6, 13 febbraio 2007, Cassandro;
Id., 7 marzo 2003, Abbate;
Cass., Sez. 1, 11 novembre 1998, Maniscalco) appaiono piuttosto frutto di congetture che non resistono a spiegazioni alternative basate sul senso comune.
Infatti, analizzando i vari argomenti su cui si fonda la ratio decidendo, nessuno di essi appare, proprio secondo il senso comune, "inconfutabile".
La considerazione che, essendo il OU molto più "prestante" dell'ER, nella ipotesi della colluttazione rappresentata dall'imputato quest'ultimo avrebbe dovuto riportare conseguenze fisiche ben più gravi di quella accertate, appare palesemente il frutto di una astratta illazione.
Quella secondo cui era inconciliabile con la versione dell'imputato il fatto che il OU avrebbe dovuto perdere tempo per caricare nel portabagagli della sua auto la bicicletta dell'imputato, dando così modo a quest'ultimo di fuggire, non tiene in alcun conto l'ipotesi, di elementare evidenza logica, per cui, se ciò l'ER avesse tentato di fare, il OU ben avrebbe potuto interrompere il compimento di tale operazione, riacciuffando agevolmente l'imputato, proprio in quanto più "prestante".
La tesi della inverosimile ingenuità che sarebbe da attribuire al OU per essere passato, essendo un sequestratore, davanti a una caserma dei carabinieri non tiene conto dell'obiezione dell'imputato secondo cui il OU non era pratico di Udine, risiedendo a Montebelluna, sicché era ben possibile che fosse transitato in quella via per caso.
L'osservazione per cui la causa delle lesioni riportate dall'ER non era con sicurezza individuabile nelle percosse del OU è il frutto di una mera ipotesi, certamente percorribile, ma non idonea affatto a dimostrare l'inverosimiglianza della causale riferita dall'imputato.
Anche la mancanza di testimoni oculari che abbiano potuto confermare il racconto dell'ER appare essere un dato meramente negativo, inidoneo a mettere in crisi la verosimiglianza delle sue dichiarazioni.
Infine, non si vede come possa influire sul giudizio di calunniosità del racconto dell'imputato il fatto che questi, in un primo tempo, non aveva riferito di avere dato al OU un assegno a vuoto, trattandosi di un dato del tutto neutro ai fini di una simile valutazione.
La sentenza impugnata, poi, da immotivato credito alla versione alternativa resa dal OU, secondo cui egli (nonostante, è bene sottolineare, il giusto motivo di risentimento nei confronti dell'ER, che gli aveva rifilato un assegno a vuoto) si era limitato a invitare "urbanamente" l'imputato a salire in macchina per recarsi con lui da un mercante d'arte che avrebbe potuto, non si sa in che modo, risolvere la questione del mancato pagamento della statuetta lignea.
Peraltro, ciò che maggiormente conta sul piano giuridico è che tali dichiarazioni sono state illegittimamente assunte in dibattimento attraverso il mezzo dell'esame testimoniale.
Appare infatti incontrovertibile che esse provengono da una persona che rivestiva la qualità di indiziato di reato collegato probatoriamente e che dunque avrebbe dovuto essere esaminata con le formalità dell'art. 210 c.p.p., comma 6 o, ricorrendone le condizioni, con quelle di cui all'art. 197 bis c.p.p., dal che scaturiva anche l'applicazione della regola della c.d. corroboration di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. È bene precisare che nessun rilievo al riguardo può rivestire il fatto che il OU fosse persona offesa del reato di calunnia. Infatti, come condivisibilmente osservato, da ultimo, da Cass., Sez. 5, 13 novembre 2008, Petrelli, a seguito delle modifiche recate alla materia dell'esame delle persone imputate (o indiziate) di reato connesso o collegato probatoriamente, non è più attuale il portato decisorio della sentenza della Corte cost. n. 2 94 del 2000, emessa sulla base del previgente assetto normativo (cui invece si richiama, tra le altre, Cass., sez. 6, 29 ottobre 2008, Nicole), posto che la chiara lettera dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b), impone di ritenere la incompatibilità con l'ufficio di testimone, tra l'altro, delle persone imputate di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (salvo che nei loro confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna), in cui appunto si colloca la situazione in esame, dato che la prova dei fatti-reato attribuiti al OU nella denuncia dell'ER influisce specularmente sulla prova della calunnia contestata a quest'ultimo.
Considerati i vizi logici e gli errori nell'applicazione delle norme processuali sopra evidenziati, la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste che si atterrà ai principi di diritto affermati nella presente sentenza, eventualmente assumendo nuovamente l'esame del OU con le forme previste per l'imputato di reato probatoriamente collegato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009