Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2009, n. 32841
CASS
Sentenza 28 maggio 2009

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Massime2

È incompatibile con l'ufficio di testimone la persona, già denunciata per la commissione di un fatto reato, che venga esaminata, su tale fatto, come persona offesa nel procedimento di calunnia nei confronti del proprio accusatore dovendo essa assumere, in relazione al collegamento probatorio tra i due reati, la veste di imputato di reato connesso o, ricorrendone le condizioni, di testimone assistito.

Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse.

Commentario1

  • 1Controdenuncia per calunnia non impedisce testimonianza (Cass. 4001/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025

    La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2009, n. 32841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32841
Data del deposito : 28 maggio 2009

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